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Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionalepromulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Riconoscimento, potenziamento e finanziamento del soccorso alpino e speleologico veneto
1. La Regione del Veneto, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” ed ai sensi dell’articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, riconosce e promuove l’attività del Soccorso alpino e speleologico veneto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASV-CNSAS rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell’ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.
Art. 2
Soccorso ed elisoccorso
1. La Regione delVeneto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 si avvale del SASV-CNSAS per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.
2. La Giunta regionale regola i rapporti con il SASV-CNSAS mediante convenzione da stipularsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e relativi protocolli operativi, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” e dal comma 39 dell’articolo 80, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l’anno 2003.
3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso le aziende unità locali sociosanitarie di Belluno (Centrale Operativa SUEM 118 di Pieve di Cadore), Treviso e Verona e presso le ulteriori aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale,le aziende stesse si avvalgono del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74 e del personale SASV-CNSAS.
4. L’attività di carattere non sanitario del SASV-CNSAS nell’ambito regionale si svolge anche mediante l’utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 3
Scuole ed attività specialistiche diverse
1. La regione del Veneto sostiene la Scuola regionale di soccorso alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico e la Commissione tecnica regionale del SASV-CNSAS e assume il SASV-CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la regione è chiamata a designare propri rappresentanti.
Art. 4
Rete radio
1. La Regione del Veneto assume ogni iniziativa volta a favorire la dotazione in capo al SASV-CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASV-CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 2 della presente legge; a tal fine la regione promuove altresì le opportune intese fra il SASV-CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d’uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.
Art. 5
Prestazioni
1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano, la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.
2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.
3. La Giunta regionale, sentito il SASV-CNSAS, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra e aggiorna il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario; per i residenti nella regione del Veneto la tariffa è ridotta del 20 per cento.
4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna azienda unità locale sociosanitaria della Regione Veneto sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all’area montana.
Art. 6
Segni distintivi
1. Il SASV-CNSAS adotta sulle proprie divise d’ordinanza e sui mezzi in dotazione, il logo della protezione civile regionale.
2. Il SASV-CNSAS è tenuto altresì ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.
Art. 7
Comitato di indirizzo e controllo
1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alla competente commissione consiliare.
2. La Giunta regionale per il primo biennio di applicazione della presente legge nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge; alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.
Art. 8
Finanziamento delle attività
1. La Giunta regionale finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASV–CNSAS come dedotti nella convenzione di cui all’articolo 2 comma 2.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Alle spese correnti derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificate in euro 600.000,00 a decorrere dall’esercizio 2008, si provvede:
a) nell’esercizio 2008 mediante prelevamento di euro 360.000,00 dall’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” e di euro 240.000,00 dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1;
b) nell’esercizio 2009 mediante prelevamento di euro 360.000,00 dall’upb U0074 e di euro 240.000,00 dall’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 2.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1, l’upb di nuova istituzione “Interventi in materia di soccorso alpino” (Funzione Obiettivo F0017 “Protezione civile”; Area Omogenea A0036 “Protezione civile”) viene dotata di euro 600.000,00 nell’esercizio 2008 e di euro 600.000,00 nell’esercizio 2009.
3. La Giunta regionale approva e finanzia gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e delle strutture presentati dal SASV-CNSAS per il triennio 2008-2010 per un importo massimo annuale di euro 400.000,00.
Art. 10
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 118, 119, 120 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 30 novembre 2007
Galan
INDICE
Art. 1 - Riconoscimento, potenziamento e finanziamento del soccorso alpino e speleologico veneto
Art. 2 - Soccorso ed elisoccorso
Art. 3 - Scuole ed attività specialistiche diverse
Art. 4 - Rete radio
Art. 5 - Prestazioni
Art. 6 - Segni distintivi
Art. 7 - Comitato di indirizzo e controllo
Art. 8 - Finanziamento delle attività
Art. 9 - Norma finanziaria
Art. 10 - Abrogazioni
Dati informativi concernenti la legge regionale 30 novembre 2007, n. 33
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
è opportuno, per comprendere meglio quali siano le problematiche in materia di soccorso alpino, scorrere alcuni dati relativi agli interventi operativi.
Sono stati ben 1.791 gli interventi di soccorso operativi dal 2001 al 2004, con un incremento di ben il 29 per cento rispetto al quadriennio precedente, con l’impiego di 12.962 volontari, 13.590 giornate uomo per un totale di 108.720 ore uomo. 1.138 sono stati, altresì, gli interventi con elicotteri di cui 1.061 operati dal Servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM), e 58 con altri elicotteri. Le persone soccorse sono state 2.278 tra le quali 1.010 illese, 1.099 ferite e 5 disperse. Quelle di nazionalità italiana sono state 1.867 mentre quelle straniere 411. Gli interventi sono operati anche grazie alle 24 stazioni di soccorso alpino e speleologico operanti sul territorio Veneto che sono in tutto 29 con un totale di 714 volontari tra i quali, solo per citarne alcuni, figurano 58 tecnici di soccorso alpino, 135 diplomati BLS, Basic Life Support (primo soccorso vitale) e 26 medici.
Sono questi, numeri sicuramente importanti, che meritano adeguata e specifica attenzione, ma soprattutto che consentono di salvare ogni anno centinaia di vite umane.
Con la presente proposta di legge si vuole, pertanto, riconoscere, potenziare e finanziare le attività del soccorso alpino e speleologico Veneto ricomprendendole in un proprio e specifico settore attraverso la formulazione di appropriate e precise norme per l’esercizio delle stesse.
Nello specifico la presente proposta di legge prevede:
Articolo 1 - Riconoscimento, potenziamento, e finanziamento del soccorso alpino e speleologico veneto.
Con questo articolo si esplicita in modo definitivo il ruolo che la Regione Veneto attribuisce al SASV Veneto, Servizio regionale di Soccorso alpino e speleologico del Veneto, mutuando in parte quanto già contenuto nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”, ma soprattutto rafforzando il concetto del sostegno strutturale che viene garantito all’organizzazione stessa e riconoscendo la piena titolarità dello spettro operativo dell’attività giornalmente svolta.
Articolo 2 - Soccorso ed elisoccorso.
Questo articolo rappresenta il recepimento della legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” e della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Con lo stesso, prevedendo che il SASV – CNSAS agisca nell'ambito di una convenzione da stipularsi con la Giunta regionale, si è inteso uniformare le vigenti convenzioni in essere con le ULSS n. 1 di Belluno, n. 9 di Treviso e n. 20 di Verona (ULSS sedi di SUEM 118 e di servizi di elisoccorso SAR), portando contestualmente a regime il rapporto con l’intera struttura del Servizio sanitario regionale proprio in relazione all’oggetto delle specifiche competenze del CNSAS Veneto e al decorso operativo-statistico concernente gli ultimi 20 anni di attività legata ai servizi di elisoccorso della Regione Veneto.
Articolo 3 - Scuole ed attività specialistiche diverse.
L'articolo, a conferma del riconoscimento dell'importante funzione svolta, prevede che la Regione sostenga la Scuola regionale di soccorso alpino, la Scuola interregionale di soccorso speleologico, nonché la Commissione tecnica del SASV. Contestualmente questa scuola viene individuata come soggetto di riferimento per l'individuazione di esperti nelle materie di cui alla legge di soccorso e da nominare da parte della Regione stessa quali propri rappresentanti nell'ambito di organismi di enti locali.
Articolo 4 - Rete radio.
Il CNSAS Veneto, opera quotidianamente in strettissima collaborazione con i SUEM 118 e con le rispettive Centrali Operative, sia con la presenza in servizio attivo dello stesso personale CNSAS presso le Centrali Operative sia con le proprie unità terrestri (personale impegnato in missione di soccorso), unità mobili (personale impegnato su automezzi e su elicotteri) e unità fisse (personale impegnato in stazioni radio base e centri di coordinamento).
Attualmente non detiene una rete radio adeguata, aspetto che spesso ha limitato numerose missioni di soccorso, ed è per questo che si rende necessario garantire la completa efficienza della rete radio.
L'articolo, quindi, dispone che la Regione ponga in essere ogni utile azione al fine di favorire la dotazione in capo al SASV - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di interagire con quelle del SUEM 118 promuovendo a tale scopo anche intese con gli enti locali e soggetti privati.
Articolo 5 - Prestazioni.
Questo articolo stabilisce il principio del carattere oneroso delle prestazioni quando si tratti di interventi (con o senza il concorso dell’elicottero) di carattere non sanitario.
Per contro, gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale ed effettuarsi nei limiti di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992.
La decisione circa la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi viene demandata alle centrali operative del SUEM 118.
Articolo 6 - Segni distintivi.
L'articolo prevede che il SASV - CNSAS adotti sulle proprie divise di ordinanza e suoi mezzi in dotazione il logo della Protezione civile regionale ed inoltre che apponga e pubblicizzi sui propri automezzi nonché sul materiale informativo diffuso, il numero unico 118 del SUEM.
Articolo 7 - Comitato di indirizzo e controllo.
L'articolo prevede un importante funzione di verifica, sull'attività del SASV – CNSAS, da svolgersi da parte della Giunta regionale e della competente Commissione consiliare permanente, alla quale, infatti, la Giunta regionale stessa dovrà riferire annualmente sulla base delle relazioni stilate dalle strutture regionali competenti.
Viene previsto altresì, per il primo biennio di applicazione della legge, quale misura di accompagnamento all'attuazione della stessa, la costituzione di un Comitato di indirizzo e controllo, alle riunioni del quale, potranno partecipare i Consiglieri componenti la Commissione consiliare competente,
Articolo 8 - Finanziamento delle attività.
L'articolo prevede che la Regione sostenga finanziariamente le attività del SASV - CNSAS svolta nell'ambito e nel rispetto della convenzione stipulata a sensi del precedente articolo 2.
Articolo 9 - Norma finanziaria.
L'articolo contiene le norme di carattere finanziario a supporto della legge.
Articolo 10 - Abrogazioni.
L'articolo prevede l'abrogazione degli articoli 118, 119 e 120 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo” che attualmente regolano la materia.
Lo stesso articolo contiene una norma di carattere transitorio per la disciplina dei procedimenti amministrativi in corso.
La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 19 settembre 2007, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole al progetto di legge, nel testo che, così come modificato, viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.
Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei Gruppi LV-LN Padania e FI, mentre si è astenuto il rappresentante del Gruppo L'Ulivo – Partito Democratico Veneto.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 29 della legge n. 383/2000 è il seguente:
“29. Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.”.
Note all’articolo 2
- Il testo dell’art. 2 della legge n. 74/2001 è il seguente:
“2. Rapporti con il Servizio sanitario nazionale.
1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'àmbito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS.”.
- Il testo dell’art. 80, comma 39, della legge n. 289/2002 è il seguente:
“39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.”.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 11 del DPR del 27 marzo 1992 è il seguente:
“11. Onere del trasporto di emergenza.
1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.”.
4. Struttura di riferimento
Segreteria regionale lavori pubblici – servizio protezione civile
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