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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 94 del 30 ottobre 2007


LEGGE REGIONALE  n. 31 del 26 ottobre 2007

Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Ratifica

1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma della Costituzione è ratificata l’Intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura , dell’alta formazione, dell’istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

2. L’Intesa di cui al comma 1 è stata sottoscritta il 4 luglio 2007, a Recoaro Terme (VI), dal Presidente della Regione Veneto e dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, nel testo allegato e parte integrante della presente legge.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Intesa di cui all’articolo 1 decorsi quindici giorni dall’entrata in vigore dell’ultima legge regionale e provinciale di ratifica.

Art. 3

Disposizione finanziaria

1. Ai fini della presente legge è istituito un apposito fondo denominato “Fondo regionale per l’attuazione degli interventi previsti dall’Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti”.

2. Per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante prelevamento per euro 2.000.000,00 delle risorse allocate nell’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”, partita n. 9, del bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 ottobre 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Ratifica

Art. 2 - Ordine di esecuzione

Art. 3 - Disposizione finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

(seguono allegati)

Allegato_Legge 31_201162.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale   26 ottobre 2007, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione  

-         La Giunta regionale , su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 luglio 2007, n. 13/ddl;

-         - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data   12 luglio 2007, dove ha acquisito il n. 255 del registro dei progetti di legge;

-         Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

-         La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2007;

-         Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Remo Sernagiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 2007, n.11368.

2. Relazione al Consiglio regionale 

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento hanno da tempo avviato e sperimentato, in particolare successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, proficui percorsi di collaborazione allo scopo di tutelare nella forma migliore gli interessi comuni delle popolazioni dei territori di confine anche per favorire la crescita competitiva nel peculiare contesto territoriale e sociale.

In quest’ottica, e nel solco dei predetti rapporti collaborativi, lo scorso 16 maggio 2007 a Castel Ivano nel comune di Ivano Fracena (TN), il Presidente della Regione del Veneto e il Presidente della Provincia autonoma di Trento hanno sottoscritto un Protocollo recante in allegato uno schema d’Intesa per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell’alta formazione, dell’istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

Con deliberazione della Giunta regionale in data 22 maggio 2007, n. 1439, è stato approvato lo schema di Intesa, e autorizzato il Presidente della Regione alla successiva sottoscrizione della stessa.

L’Intesa è stata sottoscritta dai Presidenti delle Amministrazioni interessate in data 4 luglio 2007 a Recoaro Terme (VI).

L’Intesa intende disciplinare il migliore esercizio delle principali funzioni amministrative che concorrono - nei settori dello sviluppo locale, sanità, cultura, alta formazione, istruzione e formazione, infrastrutture e reti di trasporto - alla crescita dei territori dei Comuni del Veneto e dei Comuni della Provincia autonoma di Trento tra loro confinanti: in particolare, i Comuni della Regione del Veneto direttamente interessati dalle iniziative programmabili attraverso l’Intesa sono 32, appartenenti alle province di Verona, Vicenza e Belluno, mentre 29 sono i Comuni trentini.

Gli interventi in ciascun settore - alla definizione dei quali potranno partecipare, attraverso idonee forme di consultazione, le istituzioni locali pubbliche e private e le altre forme rappresentative delle forze economiche e sociali - saranno realizzati congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento ed attuati mediante specifici accordi operativi stipulati dalla Regione e dalla Provincia autonoma con i singoli Comuni direttamente interessati.

Gli interventi potranno riguardare anche territori di comuni della Regione e della Provincia autonoma diversi da quelli confinanti, purché a questi ultimi funzionalmente collegati per il perseguimento delle specifiche finalità degli interventi medesimi.

Al loro finanziamento le due Amministrazioni provvederanno annualmente mediante i necessari stanziamenti di bilancio; le azioni programmate, tuttavia, ben potranno beneficiare di risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti pubblici locali e dagli operatori privati, nonché essere sostenute attingendo a fondi comunitari o statali.

Attesi i tempi tecnici previsti per l’approvazione degli atti e per l’attivazione delle procedure necessarie al fine di rendere pienamente operativa l’Intesa, si provvederà al finanziamento degli interventi in questione a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 mediante l’istituzione di apposito fondo, così come individuato dalla disposizione finanziaria.

Con il presente DDL, di cui l’Intesa costituisce parte integrante, si intende provvedere alla ratifica dell’Intesa in conformità a quanto disposto dall’articolo 117, comma 8, della Costituzione.

La Prima Commissione consiliare, dopo aver consultato gli enti locali interessati, nella seduta del 3 ottobre 2007 ha approvato a maggioranza il testo oggi al vostro esame con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, Nuovo PSI, LV-LN-P, UDC, AN, si sono invece astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare L’Ulivo-PDV.

3.      Struttura di riferimento

Direzione riforme istituzionali e processi di delega

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