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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 94 del 30 ottobre 2007


LEGGE REGIONALE  n. 30 del 26 ottobre 2007

Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle già avviate iniziative per l’attuazione del regionalismo differenziato di cui all’articolo 116, comma 3, della Costituzione, per la realizzazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 119 della Costituzione, nonché per la costituzione dell’autonomia speciale del Veneto, promuove interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati all’esercizio delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti.

Art. 2

Destinatari degli interventi regionali

1. Sono destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge:

a) comuni ubicati in area montana, con priorità per quelli con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti o frazioni di comuni ubicati in area montana con meno di cinquecento abitanti che presentano situazioni di disagio socio-economico, come indicato dall’articolo 3, comma 2;

b) comuni ubicati nell’area del Veneto orientale così come individuata dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale”, con priorità per quelle amministrazioni comunali che presentano una popolazione non superiore ai cinquemila abitanti e che sono gravate da situazioni di disparità socio-economica dovute alla sfavorevole contiguità territoriale con Regioni a Statuto speciale.

2. Per comuni ubicati in area montana di cui al comma 1, lettera a) si intendono quelli il cui territorio sia ricompreso nell’ambito territoriale della comunità montana.

Art. 3

Criteri e modalità di gestione degli interventi regionali

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propri provvedimenti, determina, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, a valere per il triennio 2007-2008-2009, le procedure, i termini, le modalità l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè i criteri di gestione per gli interventi relativi ai destinatari di cui all’articolo 2 comma 1 lettera b).

2Per i destinatari di cui all’articolo 2 comma 1, lettera a) i criteri per l’attuazione degli interventi sono stabiliti da:

a) l’indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

b) l’indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata - SAU) mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

c) l’indice di anzianità della popolazione.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 4

Servizi socio-sanitari nei territori montani

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 34, in particolare dai commi 19 e 20, dell’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2006, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua tutti gli strumenti atti a garantire che nelle unità locali socio-sanitarie (ULSS) il cui ambito territoriale insiste su territori dei comuni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sia garantita la capillare copertura nei territori dei comuni medesimi, dei medici di medicina generale.

2. Nei territori montani le ULSS, previo parere della conferenza dei sindaci e in collaborazione con i comuni di cui al comma 1, verificano le necessità e predispongono un adeguato servizio di consegna a domicilio dei medicinali, in particolare a favore della popolazione dei centri abitati ad alta marginalità.

Art. 5

Norma di raccordo

1. Gli interventi di cui alla presente legge a favore dei comuni confinanti con le Regioni a Statuto speciale sono realizzati tenuto conto anche di Intese della Regione del Veneto con dette Regioni, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

2. Per il fine di cui al comma 1, la Giunta regionale individua gli interventi di cui alla presente legge in considerazione delle iniziative programmate in attuazione delle Intese di cui al comma 1, tenendo conto altresì dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2.

3. Nel caso in cui gli interventi da realizzare ricadono nell’ambito di applicazione delle Intese, gli stessi sono gestiti dall’organo comune di gestione previsto dalle Intese stesse.

Art. 6

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, per quanto riguarda la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, sono destinatari degli interventi finanziari i comuni confinanti con la Regione a Statuto speciale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a), quantificati in euro 9.000.000,00, per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 1 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera b), quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento” partita n. 2 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale” e contestuale incremento, in termini di competenza, dell’upb U0007 “Trasferimento agli enti locali per investimenti” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009”.

3. Agli oneri, decorrenti dall’esercizio 2008, conseguenti all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, limitatamente alle spese di gestione dei comuni ubicati in area montana, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti locali” del bilancio pluriennale 2007-2009.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 ottobre 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Destinatari degli interventi regionali

Art. 3 - Criteri e modalità di gestione degli interventi regionali

Art. 4 - Servizi socio-sanitari nei territori montani

Art. 5 - Norma di raccordo

Art. 6 - Norma transitoria

Art. 7 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione 
  • La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Flavio Silvestrin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 giugno 2007, n. 12/ddl;
  • Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 giugno 2007, dove ha acquisito il n. 252 del registro dei progetti di legge;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 ottobre 2007;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Remo Sernagiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 ottobre 2007, n. 11366.
2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge ha l’obiettivo di contribuire a promuovere, nell’attuale contesto storico e istituzionale, lo sviluppo territoriale di alcune realtà comunali caratterizzate da particolari situazioni di svantaggio unanimemente riconosciute e dovute alla morfologia territoriale ed alla tipica dislocazione dell’area nel rispetto delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione del Veneto.

In tale prospettiva si ritiene che nella competitività territoriale non possano esistere aree “deboli”, ma soltanto aree che non sono state messe in condizione di competere e dunque costrette a tenere “sotterrati i propri talenti”. Per trasformare un problema in opportunità, impedendo quindi che una parte del territorio veneto resti marginalizzata piuttosto che vissuta in un’ottica di opportunità di crescita economica e di riequilibrio territoriale, è necessario creare condizioni per lo sviluppo che evitino le politiche di generalizzato sostegno, che siano mirate e selettive, che consentano forme di aggregazione tra pubblico e privato, capaci di esprimere e realizzare un positivo equilibrio economico, ambientale e sociale.

A ciò mira la presente iniziativa legislativa la quale, all’articolo 2, individua i soggetti destinatari degli interventi regionali.

A questo riguardo in Prima Commissione si è svolto un dibattito che, tenendo conto delle consultazioni con le amministrazioni comunali interessate, ha individuato, per le aree montane svantaggiate, quei Comuni il cui territorio, ricompreso nell’ambito circoscrizionale della Comunità montana di riferimento, abbia una popolazione non superiore a 5000 abitanti o frazioni di comuni con meno di 500 abitanti che presentano situazioni di disagio socio economico e, per il Veneto Orientale, i comuni così come elencati nella legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, con priorità per quelli la cui popolazione non supera i 5000 abitanti e che presentano pure situazioni di disparità economica e sociale dovute anche alla sfavorevole contiguità territoriale con aree speciali. Per quest’ultimi la Commissione ha inteso privilegiare, per gli anni 2007 e 2008, i comuni confinanti con la Regione a Statuto speciale

L’articolo 1 del disegno di legge individua anche l’oggetto degli interventi regionali nella forma delle spese per l’esercizio delle funzioni dei comuni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti demandando, alla Giunta regionale all’articolo 3 la disciplina delle modalità e delle procedure per l’attuazione degli interventi con una delibera da sottoporre al parere della Prima Commissione consiliare.

Limitatamente ai destinatari degli interventi in area montana si sono voluti individuare, nel presente provvedimento legislativo, i criteri per l’assegnazione delle relative provvidenze: l’indice di spopolamento; l’indice di abbandono del territorio agricolo, l’indice di anzianità della popolazione, lasciando alla Giunta regionale la scelta discrezionale per i criteri relativi all’area del Veneto Orientale.

Pertanto, attraverso l’ attento utilizzo di una pluralità di interventi a sostegno di alcune realtà comunali, in particolare quelle di minore dimensione demografica, si persegue l’obiettivo di attuare progressivamente una maggiore perequazione territoriale tra le diverse aree del Veneto e favorire così in maniera armonica lo sviluppo economico e sociale di tutti i cittadini della Regione.

Inoltre il DDL presenta un oggetto ed una finalità (nella parte in cui si occupa degli interventi a favore dei Comuni montani confinanti con la Regione a Statuto speciale del Trentino Alto-Adige, in particolare con la Provincia autonoma di Trento) che possono coincidere con quelli propri dell’intesa tra Regione del Veneto e Provincia autonoma di Trento il cui schema risulta approvato con DGRV n. 1439 del 22 maggio 2007 per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative (inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell’alta formazione, dell’istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto). L’intesa infatti interessa i territori confinanti della Regione e della Provincia autonoma di cui al protocollo siglato a Castel Ivano in data 16 maggio 2007.

I 32 Comuni veneti interessati dall’intesa sono compresi anche tra i potenziali destinatari dei benefici regionali previsti dal DDL in esame.

Detta Intesa sarà ratificata con legge regionale, così come disposto dall’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

In particolare l’Intesa prevede che al fine di promuovere lo sviluppo dei territori delle aree di confine debbano essere create “sinergie nell’utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi dedicati”.

Va infine fatto riferimento all’articolo 4 di questo provvedimento legislativo voluto dalla Commissione quale particolare attenzione ai servizi socio sanitari nei territori montani al fine di assicurare la presenza dei medici di base nei piccoli centri,nonché la possibilità di recapitare a domicilio i medicinali nei centri abitati il cui accesso è particolarmente difficile.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 3 ottobre 2007 ha approvato all’unanimità il testo oggi al vostro esame con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI, Nuovo PSI, LV-LN-P, UDC, AN, L’Ulivo-PDV e IDV.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 16/1993 è il seguente:

“Art. 1 Finalità.

1. La Regione, in armonia con l'art. 4 dello Statuto e in attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.
2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonchè a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

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