L’anestesia epidurale è la più collaudata tecnica analgesica in travaglio di parto e determina un’analgesia parziale del corpo, permettendo alla gestante di mantenere uno stato di coscienza vigile e una respirazione spontanea. La somministrazione di farmaci oppiacei avviene nello spazio epidurale della colonna vertebrale. L’infusione è permessa da un sottile sondino, posizionato tramite la puntura di un ago in sede lombare. La tecnica determina un blocco epidurale continuo, con effetto sedante sulle terminazioni nervose che si originano dal midollo spinale. Rispetto all’anestesia generale classica, la quantità di farmaci utilizzata è notevolmente ridotta.
Secondo l’ISTAT, in Italia questa tecnica analgesica viene praticata solo al 3,7 per cento delle partorienti, mentre in Gran Bretagna e Francia si arriva al 70 per cento, e negli Stati Uniti d’America si supera addirittura il 90 per cento. Per quanto riguarda il Veneto, i dati disponibili, riferiti all’anno 2006 e provenienti da 18 Aziende, indicano che su 35.094 parti, 10.029 sono cesarei (pari al 28,6 per cento del totale) e sui rimanenti 25.065 parti fisiologici 3.254 sono fatti in partoanalgesia epidurale (pari al 9,27 per cento del totale dei parti e al 13 per cento dei parti naturali). Il quadro appare più confortante rispetto a quanto avviene nella media nazionale. Ugualmente la disponibilità di partoanalgesia è ancora contenuta, pur in presenza della deliberazione della Giunta regionale n. 344 dell’11 febbraio 2005, che ha dettato "Indirizzi per il diritto della partoriente a un parto fisiologico indolore" verso la quale, tuttavia, è stato presentato ricorso, a tutt’oggi pendente, dall’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (AAROI).
Recentemente il Ministro della Salute Livia Turco ha ripreso l’argomento, annunciando l’intenzione di inserire la partoanalgesia nei Livelli essenziali d’assistenza (LEA) che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale e presentando un apposito disegno di legge.
In vista dell’eventuale inserimento dell’anestesia epidurale nei LEA, con la presente proposta di legge, composta di cinque articoli, si intende garantire su tutto il territorio regionale la possibilità di accedere, in modo gratuito, alla partoanalgesia epidurale nel rispetto "...del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto..." (articolo 1). Per consentire ciò viene altresì prevista (articolo 3) la formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto, in modo che la prestazione sia garantita in maniera tempestiva e uniforme su tutto il territorio regionale. Inoltre, ferma restando la fruibilità della prestazione dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere pubbliche e private pre-accreditate, si prevede che la Giunta regionale definisca le strutture che devono garantire per tutto il giorno l’effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuandone almeno una per ogni provincia (articolo 2). Da ultimo, oltre alla norma finanziaria, la proposta contiene la previsione che la Giunta regionale possa stipulare accordi con le altre regioni per regolare gli aspetti economici legati all’effettuazione della prestazione a favore delle donne non residenti nel Veneto (articolo 4).
Nella seduta di Commissione del 13 novembre 2006 si sono svolte le audizioni con l’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri del Veneto e con il coordinatore dei direttori generali delle Aziende ULSS.
La Quinta Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta del 6 giugno 2007 approvandolo con modifiche, all’unanimità, nel testo che segue.
- Il testo dell’art. 22, comma 6 della legge regionale n. 22/2002 è il seguente:
"Art. 22 - Norme transitorie e finali e di abrogazione.
6. Nelle more dell’applicazione del provvedimento per l’accreditamento previsto dall’articolo 15 provvisoriamente sono accreditate le strutture pubbliche in esercizio alla data dell’entrata in vigore della presente legge e le strutture private che risultino provvisoriamente accreditate ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".".
4. Struttura di riferimento
Direzione piani e programmi socio sanitari