Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 73 del 21 agosto 2007


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 16 agosto 2007

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE” ” e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 le parole: “lettere a) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e c)”.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è abrogato.
Art. 2
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
1. L’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Deroghe
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere, adotta le deroghe di cui all’articolo 1, di durata non superiore ad un anno, e sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:
a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) nell’interesse della sicurezza aerea;
c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
d) per la protezione della flora e della fauna;
e) ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;
f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
2. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall’articolo 19 bis della legge n. 157/1992.”.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, sono inseriti i seguenti:
“Art. 2 bis
Contenuto e procedure delle deroghe
1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta le deroghe indicando:
a) le specie che ne formano oggetto;
b) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo, in relazione alla consistenza delle popolazioni di ogni singola specie, per le deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f);
c) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è assoggettato;
d) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo di applicazione delle deroghe;
e) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati nonché i soggetti a ciò autorizzati, fermo restando quanto previsto all’articolo 2 ter per i prelievi venatori in deroga.
2. Le deroghe di cui alla presente legge non sono attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.
Art. 2 ter
Prelievi venatori in deroga
1. I prelievi venatori in deroga autorizzati ai sensi della presente legge possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto, e che risultino essere in possesso, oltre che del tesserino venatorio, anche delle apposite schede di monitoraggio quindicinale predisposte dalla Giunta regionale e rilasciate dalle province, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini.
2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.
3. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, e l’orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 13 della legge n. 157/1992 e all’articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è così modificato:
dopo le parole: “di ogni giornata venatoria”, sono abrogate le parole: “su apposita scheda...” fino alle parole “...relativi al prelievo”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Le schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, devono essere riconsegnate, a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale.
1 ter. Le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
1. L’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Modifica dei prelievi
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi della presente legge, in relazione all’insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi ed in relazione, con riferimento alle deroghe motivate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), all’entità dei prelievi venatori in deroga monitorati, rispetto alla piccola quantità prevista dalla direttiva 79/409/CEE, tenuto conto anche di quanto indicato nella guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici della Commissione europea.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
1. All’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 le parole: “di cui all’articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.”.
Art. 7
Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è inserito il seguente:
“Art. 6 bis
Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui all’articolo 27 della legge n. 157/1992.
2. La mancata restituzione delle schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, entro i termini previsti comporta l’applicazione della medesima sanzione amministrativa prevista dall’articolo 35, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 50/1993.”.
Art. 8
Abrogazioni
1. L’allegato A alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 è abrogato.
Art. 9
Stagione venatoria 2007-2008
1. Per la stagione venatoria 2007-2008 il regime di deroga si applica ai sensi della seguente tabella:
Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

SPECIE
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore
(n. capi)
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore
(n. capi)
Tempi (stagioni venatorie)
PASSERO
(Passer italiae)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
PASSERA MATTUGIA
(Passer montanus)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
STORNO
(Sturnus vulgaris)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
TORTORA DAL COLLARE
(Streptopelia decaocto)
10
50
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
CORMORANO
(Phalacrocorax carbo)
10
50
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
FRINGUELLO
(Fringilla coelebs)
20
100
Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
PEPPOLA
(Fringilla montifringilla)
5
25
Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre

Art. 10
Modifica dell’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
1. All’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.
Art. 11
Dichiarazione d’urgenza
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Art. 2 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Art. 4 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Art. 6 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13
Art. 8 - Abrogazioni
Art. 9 - Stagione venatoria 2007-2008
Art. 10 - Modifica dell’allegato C alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2007, n. 24
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
-proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Bond e Teso, relativa a “Legge quadro sul prelievo in deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva CEE n.409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici” (progetto di legge n.166);
-disegno di legge relativo a “Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE” ” e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”” (deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007, n.11/ddl - progetto di legge n. 251);
-I progetti di legge sono stati assegnati alla 4° commissione consiliare;
-La 4° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE” ” e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”;
-La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 24 luglio 2007;
-Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2007, n. 9040.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Regione del Veneto, con legge regionale 12 agosto 2005, n. 13, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, ha dato applicazione all’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) in materia di disciplina dei prelievi venatori in regime di deroga previsti dalla direttiva medesima.
Con procedura di infrazione n. 2004/4926 la Commissione europea ha eccepito, a carico della suddetta legge regionale, la mancata conformità ai principi ed alle condizioni stabilite dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, e ciò sulla base delle seguenti assunzioni:
1) la legge, contenendo già l’indicazione esplicita delle specie che possono essere oggetto dei prelievi venatori in regime di deroga, identificherebbe già in maniera generale ed astratta le specie oggetto di deroga, mentre quest’ultima è provvedimento eccezionale di carattere provvedimentale, adottato in base ad una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto stabilite dall’articolo 9 della direttiva 409/79/CEE;
2) le disposizioni contenute nell’allegato alla legge (dimensionamento dei carnieri; fissazione dell’arco pluriennale di riferimento) di fatto rappresenterebbero una autorizzazione all’esercizio regolare della caccia a specie protette;
3) sarebbe da considerarsi incongruo il fatto che la deroga sia indifferentemente prevista in base al riferimento indistinto ai regimi di prelievo in deroga di cui alle lettere a) e c) del più volte richiamato articolo 9 della direttiva;
4) la legge non prevedrebbe né le condizioni relative alla verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né che i singoli provvedimenti di deroga debbano obbligatoriamente menzionare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti che sono autorizzati ad applicare le deroghe;
5) la Regione Veneto consentirebbe, per quanto riguarda le specie cacciabili ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE, l’abbattimento di un numero esorbitante di capi, oltremodo superiore al limite fissato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, venendo ipotizzato che tutti i 60.590 cacciatori del Veneto accedano allo specifico regime di deroga e che ognuno di essi realizzi tutti i carnieri massimi consentiti.
Rispetto a dette contestazioni l’Amministrazione regionale ha puntualmente controdedotto come segue:
- per quanto concerne i rilievi di cui ai punti 1 e 2:
“La legge regionale n. 13/2005 ... da una parte provvede alla disciplina che integra ... la cornice delineata dalla legge n. 221/2002, dall’altra provvede, con disposizioni di dettaglio (appunto: specie e carnieri), all’attivazione delle deroghe sia pur per un periodo limitato (cinque anni).
Ciò precisato, si sottolinea il fatto che tali disposizioni di dettaglio assunte dalla legge regionale n. 13/2005 (che ogni anno vengono sottoposte a verifica di congruità sotto i profili tecnico scientifici nell’ambito dei procedimento a carattere cautelativo di cui all’articolo 4...) non si sono sottratte già nella prima applicazione (stagione venatoria 2005-2006) ad una precisa e puntuale analisi iniziale delle situazioni di fatto, posto che l’individuazione delle specie e dei carnieri:
- è stata operata in base ai dati a consuntivo provenienti da un’esperienza triennale maturata in sede regionale in materia di applicazione dei regimi di deroga (previgenti leggi n. 7/2002 e n. 17/2004), dati a consuntivo puntualmente portati a conoscenza sia della Commissione europea, sia dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- è stata formalmente sottoposta al parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, il quale è stato chiamato ad esprimersi, appunto, sulla prima annualità di applicazione, riscontro la cui validità risulta con ogni evidenza limitata all’annualità di riferimento posto che i parametri faunistici e le condizioni di compatibilità dei prelievi possono variare anche di anno in anno e che devonsi comunque garantire alle popolazioni interessate ai prelievi, senza soluzioni di continuità temporale, rigorose condizioni di sostenibilità dei prelievi medesimi.
La legge regionale in esame, lungi quindi dal configurare una identificazione generale ed astratta delle specie oggetto dei regimi di deroga, si connota invece quale strumento che realizza, nel corso degli anni, una disciplina prudente della materia, e ciò sia in virtù dei meccanismi di tutela ad applicazione obbligatoria di cui la legge stessa si avvale (verifica di compatibilità antecedente all’avvio di ogni singola stagione venatoria; monitoraggio permanente per la verifica in ordine all’insorgenza di variazioni negative dello status di conservazione delle specie interessate), sia in virtù del fatto che il legislatore ha voluto che la norma di delegificazione (procedimento amministrativo affidato al Presidente della Giunta regionale - articolo 4) operi solo in senso restrittivo, senza possibilità, per tutti e cinque gli anni di riferimento, di introdurre nuove specie o di aumentare i limiti di carniere indicati in allegato. Scelta assunta esercitando un approccio gestionale prudenziale già in sede di individuazione delle specie ammesse a prelievo e dei relativi archi temporali, posto che il legislatore:
- ha comunque voluto escludere l’applicabilità dei regimi di deroga a carico di specie che pur avevano appena ottenuto parere favorevole da parte dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con indicazione delle piccole quantità prelevabili (vedasi pispola e prispolone);
- ha comunque limitato i periodi consentiti per i prelievi (si consideri, al riguardo, che la direttiva comunitaria, così come chiaramente confermato dalle linee guida interpretative, consentirebbe di assoggettare a prelievo in deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) senza limitazioni temporali di sorta).
Ad ulteriore riprova che la legge non rappresenta una regolamentazione astratta che identifica in maniera predefinita e non modificabile si richiama ... quanto accaduto nel corso della stagione venatoria 2004-2005 (regolamentata dalla previgente ed analoga legge n. 17/2004), allorquando, in relazione al parere reso dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, si intervenne con atto amministrativo per modificare in senso restrittivo sia il numero delle specie previste in allegato, sia i relativi carnieri.”;
- per quanto concerne i rilievi di cui al punto 3:
“È necessario premettere che le specie prelevabili in deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE (specie che arrecano danni gravi alle coltivazioni ed agli allevamenti) possono, in alternativa, essere oggetto di caccia in piccola quantità ai sensi della lettera c) laddove risulti prevalente la finalità venatoria rispetto alla difesa delle colture: si pensi alle specie storno e passero, per le quali l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica si è reso disponibile ad esprimersi, in sede di parere consultivo obbligatorio previsto dalla legge regionale in esame, avuto riguardo sia all’uno che all’altro regime di deroga, ovviamente sulla base di richieste di parere che definiscano, in termini non equivoci, la finalità perseguita (prelievo di soggetti destinato a prevenire gravi danni alle produzioni primarie; prelievo propriamente venatorio in piccole quantità).”;
- per quanto concerne i rilievi di cui al punto 4:
“Per quanto concerne la verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti (che, con ogni evidenza, deve intendersi riferita alla lettera a) dell’articolo 9, comma 1 della direttiva 79/409/CEE e non ai prelievi aventi finalità venatoria realizzabili ai sensi della lettera c) del medesimo articolo), essa:
- è resa obbligatoria, in capo alle Regioni, dall’articolo 1, comma secondo della legge dello Stato italiano n. 221/2002;
- è oggetto di riscontro nell’ambito del procedimento obbligatorio previsto dall’articolo 1, comma secondo della legge regionale in esame.
Per quanto attiene all’indicazione delle condizioni di rischio, anch’essa in capo alle Regioni ai sensi dell’articolo 1, comma secondo della legge n. 221/2002, trattasi di funzione prettamente tecnica che si esplica nell’ambito dell’interlocuzione formale, più volte richiamata, con l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
Per quanto attiene invece all’indicazione delle circostanze di luogo e dei soggetti autorizzati ai prelievi, si evidenzia come la legge regionale in esame, lungi dal sottrarsi a quanto stabilito dalla direttiva 79/409/CEE, ha operato scelte discrezionali comunque limitative posto che:
- i prelievi in deroga possono essere realizzati nel territorio degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini e delle aziende faunistico-venatorie, ma non nei territori sottratti all’esercizio venatorio (quali parchi, riserve, oasi, zone di rifugio, ecc.) nell’ambito dei quali pur sarebbe possibile, nel pieno rispetto della direttiva 79/409/CEE e delle relative linee guida interpretative, realizzare prelievi in deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) in presenza di danni gravi accertati (o anche solo paventati) alle produzioni primarie;
- i prelievi in deroga in territorio regionale non sono consentiti a possessori di licenza di caccia non iscritti agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini della regione.
Anche in questo caso, peraltro, la Regione Veneto si riserva l’attivazione dello strumento amministrativo di cui all’articolo 4 qualora ne emerga l’esigenza nell’ambito della verifica annuale di compatibilità, disponendo a tal fine eventuali ulteriori restrizioni che possono interessare:
-singoli territori provinciali;
-singoli territori comunali;
-singoli ambiti territoriali di caccia;
-singoli comprensori alpini;
-singole tipologie territoriali (qualificabili in relazione alla prevalenza di determinate colture);
-il numero di soggetti autorizzati al prelievo (a tal fine agendo anche sulla forma di caccia consentita).”;
- per quanto concerne i rilievi di cui al punto 5:
“Il tema dell’individuazione della piccola quantità (regime di deroga ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE) è stato oggetto di numerosi approfondimenti tecnico-scientifici a livello europeo che hanno consentito l’individuazione di parametri di incidenza (in termini di incremento della mortalità naturale) all’interno dei quali poter gestire la materia senza arrecare impatti negativi alle popolazioni interessate.
La materia può quindi essere affrontata su base scientifica.
Ciò premesso, si evidenzia come i calcoli teorici dei carnieri realizzabili nel Veneto, proposti al fine di evidenziare la non conformità della legge rispetto agli indirizzi gestionali indicati dall’INFS (valori teorici oltremodo superiori ai carnieri massimi stagionali calcolati dall’INFS medesimo) risultano non solo puramente accademici, privi di qualsivoglia attendibilità scientifica e/o statistica (non ci si preoccupa minimamente di prendere in considerazione il fatto che solo una piccola parte dei cacciatori del Veneto è interessata a questa forma di caccia) ma anche smentita clamorosamente dai resoconti di prelievo già resi a disposizione della Commissione europea e dell’INFS, resoconti che si riferiscono oramai a tre anni di applicazione nel Veneto dei regimi di deroga di cui trattasi e che dimostrano come la legge regionale in esame abbia consentito una corretta applicazione della direttiva.
Sulla validità di detti resoconti basti dire che:
- sono frutto di registrazione su tesserino regionale con modalità analoghe a quelle fissate da altre Regioni italiane ...;
- le suddette registrazioni sono sottoposte a controllo da parte di più autorità pubbliche indipendenti dalla Regione (agenti dipendenti delle Province; guardie volontarie riconosciute; corpo forestale dello Stato; ecc.).
Orbene, detti resoconti dimostrano come nel Veneto i prelievi “in piccole quantità” di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) risultino “a consuntivo” inferiori ai limiti massimi che possono essere ritenuti compatibili sotto i profili della conservazione delle popolazioni faunistiche interessate, e ciò anche per la specie peppola posto che il carniere regionale massimo pari a 23.400 capi calcolato dall’INFS per la stagione 2004-2005 è stato ragguagliato dall’INFS medesimo al limite minimo della “forcella” prevista dalla guida interpretativa prodotta dalla Commissione (1 per cento della mortalità naturale), mentre l’applicazione del limite massimo (5 per cento della mortalità naturale) porta a quantificare un carniere regionale massimo compatibile (pari a 117.000 capi) che è superiore a quello effettivamente realizzato.”.
Le suddette controdeduzioni, rappresentate in più occasioni a livello comunitario presenti i rappresentanti del Governo italiano, non hanno consentito il superamento della procedura di infrazione, la quale è pervenuta all’emissione del parere motivato, a cui ha fatto seguito il deferimento in Corte di giustizia.
L’Amministrazione regionale, nel frattempo, aveva comunque avviato e coltivato una fase di intensa interlocuzione informale con i competenti uffici comunitari (presso i quali si è prodotta una dettagliata rendicontazione dei prelievi in deroga realizzati nel Veneto nel corso degli ultimi anni attestante la correttezza sostanziale dell’approccio gestionale assunto) con l’obiettivo di pervenire ad una riformulazione “condivisa” della legge regionale n. 13/2005 in un rapporto di collaborazione assistito direttamente dal dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Ne è scaturito un articolato intervento emendativo in grado di superare le contestazioni formulate in sede comunitaria, i cui contenuti sostanziali possono essere così rappresentati:
- l’articolo 1 provvede all’implementazione delle finalità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) della direttiva 409/79/CEE (“ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni;”); viene inoltre disposta l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 1 in relazione alla necessità di ricondurre la verifica annuale sulla compatibilità dei prelievi in deroga (vedansi i nuovi articoli 2 bis e 2 ter) nell’ambito delle incombenze istruttorie in capo al provvedimento amministrativo che annualmente autorizza i prelievi;
- l’articolo 2 sancisce la necessità di un’adeguata motivazione delle deroghe all’atto della loro adozione da parte della Giunta regionale;
- l’articolo 3 introduce nella legge regionale n. 13/2005 i richiamati articoli 2 bis e 2 ter, i quali provvedono rispettivamente:
- ad indicare le procedure di carattere generale che devono essere seguite dalla Giunta regionale per l’autorizzazione delle deroghe ed i contenuti obbligatori del relativo provvedimento amministrativo, nonché a sottrarre dall’applicazione della legge le specie per le quali sia stata accertata una significativa diminuzione della consistenza numerica;
- a definire i criteri applicativi di carattere generale in materia di prelievi venatori in deroga;
- l’articolo 4, che interviene sull’articolo 3 della legge oggetto di intervento emendativo, provvede ad una più chiara definizione delle procedure relative al monitoraggio dei prelievi venatori in deroga;
- l’articolo 5, a sua volta, provvede ad una riscrittura dell’articolo 4 della legge regionale n. 13/2005; in particolare viene affidato al Presidente della Giunta regionale il compito di modificare o di sospendere i prelievi venatori autorizzati dalla Giunta regionale tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio dei prelievi;
- l’articolo 6 provvede a definire l’ambito di applicazione delle attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione affidate alla Giunta regionale;
- l’articolo 7 provvede ad introdurre nella legge regionale n. 13/2005 disposizioni in materia di sanzioni amministrative, da applicarsi per i casi di mancata restituzione delle schede di monitoraggio;
- l’articolo 8 provvede quindi ad abrogare l’allegato A alla più volte richiamata legge regionale n. 13/2005.
Si evidenzia che i suddetti interventi emendativi conferiscono alla legge regionale n. 13/2005 la connotazione di legge regionale “quadro” in materia di deroghe, la cui concreta applicazione viene affidata ad un provvedimento amministrativo assunto dalla Giunta regionale di anno in anno.
Alla riformulazione della legge regionale n. 13/2005, da approvarsi al fine di conseguire la chiusura della richiamata procedura di infrazione, si accompagna una modifica dell’allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che mira, in piena coerenza con le finalità di cui alla più volte richiamata direttiva 79/409/CEE, a facilitare l’approvvigionamento di richiami vivi di allevamento (richiami nati in cattività) a supporto dei prelievi venatori realizzati in regime di deroga ai sensi di legge, approvvigionamento che può essere conseguito anche avvalendosi della produzione realizzata da allevatori iscritti alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) ed alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV).
Con nota 3 luglio 2007, prot. n. 5661, il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ha comunicato che, secondo una valutazione positiva espressa informalmente dai servizi comunitari, il disegno di legge in parola pone fine alla procedura d’infrazione 2004/4926 avviata dalla Commissione europea in relazione alla legge regionale n. 13 del 2005.
La quarta commissione consiliare ha esaminato e licenziato il presente progetto nella seduta del 24 luglio 2007, facendo precedere l’espressione del parere all’audizione nella medesima data dei rappresentanti delle province, delle associazioni ambientaliste, di quelle venatorie e delle organizzazioni professionali agricole.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del regolamento, il presente progetto è assorbente la proposta di iniziativa consiliare n. 166 “legge quadro sul prelievo in deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva CEE n. 409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, presentata dal consigliere Bond.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 13/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE.
1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 3 e 4, e nell’articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, nonché nell’articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” e nell’articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa”, vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”, con la presente legge.
2. (abrogato).”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 13/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Condizioni e controlli.
1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria.
1 bis. Le schede di monitoraggio di cui all’articolo 2 ter, comma 1, devono essere riconsegnate, a cura del cacciatore, alla provincia competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta regionale.
1 ter. Le modalità ed i termini per la riconsegna delle schede di monitoraggio alla provincia e per la trasmissione da parte di questa dei dati acquisiti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
2. L’INFS ovvero, se istituito, l’Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.”.
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 13/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Azioni di promozione.
1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie a cui si applicano i regimi di deroga di cui alla presente legge.”.
Nota all’articolo 10
- Il testo dell’Allegato C della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:
“ALLEGATO C
Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell’articolo 32.
1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita autorizzazione alle seguenti condizioni:
a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia;
b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato fornito dalla Provincia;
c) l’allevatore deve dotarsi di un registro di carico e scarico dei capi, vidimato dalla Provincia, da riconsegnare entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, in cui deve indicare:
1) il numero dell’anello di ciascun soggetto;
2) l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento provvedendo in tal caso alla riconsegna alla Provincia dell’anello;
3) i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti;
d) l’allevatore deve rilasciare all’acquirente una ricevuta certificato di provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:
1) specie;
2) numero dell’anello;
3) nominativo dell’allevatore;
4) nominativo dell’acquirente;
e) copia della ricevuta deve essere fatta pervenire alla Provincia entro 10 giorni dalla cessione.
1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico venatorie (FIMOV) l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a) e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle Federazioni stesse.”.
4. Struttura di riferimento
Unità di progetto caccia e pesca

Torna indietro