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Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionalepromulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”
1. Al comma 4, dell’articolo 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 le parole: “per l’anno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2005 e 2006”.
2. Al comma 7, dell’articolo 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, le parole: “a decorrere dalla pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione”.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola
materna non statale”
1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente: “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.
2. Al primo comma, dell’articolo 1, della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, le parole: “scuola materna non statale” sono sostituite dalle seguenti: “scuola dell’infanzia non statale”.
3. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
1. La Giunta regionale, a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, eroga annualmente contributi determinati:
a) per i comuni sopra i 3000 abitanti, in rapporto:
1) al numero delle sezioni funzionanti;
2) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
3) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.
b) per i comuni sotto i 3000 abitanti, in rapporto:
2) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.”.
4. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:
“Le domande devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta e sullo stato di consistenza dell’edificio e degli impianti e devono altresì indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.
Art. 3
Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale”, e in applicazione dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l’impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell’istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell’incarico.
4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.
5. Il commissario straordinario è sottoposto al controllo e al monitoraggio quadrimestrale del servizio ispettivo regionale.
Art. 4
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006)
1. All’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto.”.
Art. 5
Modifica dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
1. Il comma 2, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:
“2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione delle provvidenze amministrative previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, e successive modificazioni e dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, sono trasferite ad una o più unità locali socio-sanitarie, da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale, che determina anche i tempi e le modalità del trasferimento.”.
2. Al comma 4, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: “delegate e” sono soppresse.
3. Il comma 6, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:
“6. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle unità locali socio-sanitarie individuate.”.
4. Fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, dell’articolo 123, come modificato dal presente articolo, l’unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l’utenza a titolo di funzioni delegate.
Art. 6
Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 29, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione.”.
Art. 7
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 è aggiunto il seguente:
Art. 8
Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS
1. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi delle legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, versano l’importo di cui al comma 2 alla Regione che provvede ad assegnarlo alle aziende socio-sanitarie da cui dipendono i servizi.
4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”;
b) l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
Art. 9
Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale”
1. L’articolo 16, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:
“1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.
2. L’articolo 16, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 no-vembre 2006, n. 23, è così modificato: le parole“ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22” sono così sostituite: “ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” ”.
3. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:
“1. La Regione, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.”.
4. L’articolo 18, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:
“Art. 18
Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza
1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.
Art. 10
Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e successive modificazioni
1. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, come introdotto dall’articolo 49 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:
“1. Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano Sernagiotto” ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all’articolo 14, comma 1.”.
Art. 11
Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e norma transitoria
1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”, dopo le parole “trattamento riabilitativo” sono soppresse le parole “in centri specializzati” e aggiunte le parole “debitamente certificato”.
3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.
Art. 12
Modifiche all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 come introdotto dal comma 1, dell’articolo 6, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, è inserito il seguente:
“1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi.”.
Art. 13
Strutture sanitarie e socio-sanitarie
1. L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e quella relativa alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di strutture sanitarie socio-sanitarie pubbliche, ad esclusione delle spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.
Art. 14
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria”
e successive modificazioni
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale.”.
Art. 15
Dichiarazione d’urgenza
1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 agosto 2007
Galan
INDICE
Art. 1 - Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale”.
Art. 3 - Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006).
Art. 5 - Modifica dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Art. 6 - Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”.
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Vaggio - località Salionze”.
Art. 8 - Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.
Art. 9 - Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale per il triennio 1989 1991” e successive modificazioni.
Art. 11 - Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e norma transitoria.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
Art. 13 - Strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Art. 14 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.
Art. 15 - Dichiarazione d’urgenza.
Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-La Giunta regionale , su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 settembre 2006, n. 28/ddl;
-Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 ottobre 2006, dove ha acquisito il n. 196 del registro dei progetti di legge;
-Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
-La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 14 dicembre 2006;
-Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2007, n. 9037.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.
Il presente disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione” contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.
Le disposizioni sono state raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze delle Commissioni consiliari permanenti al fine di facilitare l’esame del disegno da parte di una singola Commissione.
Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, collegato alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006.”.
Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali nelle materie del sociale e della sanità:
-articolo 26 relativo al fondo per la domiciliarità della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”;
-legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale.”;
-articolo 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”.
Inoltre il presente disegno di legge contiene una disposizione che disciplina il potere di vigilanza e controllo della Regione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché una disposizione per la destinazione di un terzo degli introiti dei pagamenti effettuati per le violazioni previste in materia di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e delle sanzioni amministrative previste in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale.
Il disegno di legge si compone di n. 5 articoli, oltre alla dichiarazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto.
Al fine di una migliore comprensione, ogni singolo articolo è accompagnato da una relazione che esplicita le ragioni che motivano la scelta della Struttura competente a procedere nella introduzione di nuove norme o nella modifica delle disposizioni attualmente in vigore, nonché dei relativi riferimenti normativi.
La Commissione ha ultimato l’esame del progetto di legge nella seduta del 14 dicembre 2006 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 9/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 26 - Istituzione del fondo per la domiciliarità.
1. È istituito il fondo per la domiciliarità destinato al finanziamento di:
a) interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti;
b) interventi a favore delle persone disabili in condizione di gravità.
2. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera a), sono destinati alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio, alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari e agli interventi di sollievo, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, dell’articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano sociosanitario regionale per il triennio 1996/1998”, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 2907 e 31 dicembre 2001, n. 3960.
3. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera b), sono destinati alle persone disabili in condizione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni, della legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”, nonché della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.
4. Per gli anni 2005 e 2006 gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati con le medesime modalità gestionali utilizzate nel 2004. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, garantendo la prosecuzione degli interventi già assicurati, le linee guida per la predisposizione del piano locale della domiciliarità da parte delle conferenze dei sindaci, le modalità di sperimentazione ed i criteri per la programmazione locale, che avranno effetto dal successivo anno finanziario.
5. A partire dall’anno 2005 i servizi di assistenza personalizzata per la vita indipendente, destinati a persone con disabilità grave, sono finanziati con parte del fondo di cui al comma 1 lettera b) in misura non inferiore ad euro 4.000.000,00.
6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio 2005, una spesa di euro 62.515.000,00 (upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”).
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma, sono abrogati:
a) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” come novellata da:
1) articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)”;
2) articolo 70 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)”;
b) il regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 “Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio”;
c) l’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 .”.
Nota all’articolo 2
- Il titolo della legge regionale n. 23/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale.”
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 23/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1
La Regione del Veneto, considerata la fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale.
Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e d’ uso.
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 23/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3
Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le stesse devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta e sullo stato di consistenza dell’edificio e degli impianti, e devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e degli alunni frequentanti alla data della domanda.
Le domande devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta e sullo stato di consistenza dell’edificio e degli impianti e devono altresì indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.
Note all’articolo 3
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 55/1982 è il seguente:
“Art. 12 - (Compiti della Regione).
1. Spettano alla Regione la programmazione, l’indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore.
2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:
a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell’ambito della Regione;
b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all’articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione ed operano nella materia di cui all’articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l’estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 31 del codice civile, nonché l’adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l’acquisto di immobili e l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all’articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione ed operano nella materia di cui all’articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l’estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell’articolo 31 del codice civile, nonché l’adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l’acquisto di immobili e l’accettazione di donazioni, eredità e legati;
d) l’adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l’acquisto di immobili e l’accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato.”.
- Il testo dell’art. 129 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
“Art. 129 - Funzioni della Regione.
1. Nelle more dell’attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:
a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;
b) individuazione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;
c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;
d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell’ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all’interno dell’apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.
2. La Giunta regionale, nell’attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 2/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 44 - Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di euro 50.000,00.
1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l’attribuzione della sovvenzione di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2006.”.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 123 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 123 - Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie.
1. Sono delegate alle Unità locali sociosanitarie, (ULSS) le funzioni amministrative concernenti:
a) la proposta al prefetto dell’elenco degli addetti alla attività di polizia giudiziaria per l’assunzione della relativa qualifica prevista dall’articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 “Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
b) l’autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli articoli 6 e seguenti della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 “Disciplina della riproduzione animale”.
2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione delle provvidenze amministrative previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, e successive modificazioni e dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, sono trasferite ad una o più unità locali socio-sanitarie, da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale, che determina anche i tempi e le modalità del trasferimento.
3. Sono sub-delegate alle ULSS le funzioni amministrative concernenti l’abilitazione all’impiego dei gas tossici di cui all’articolo 4, lettera c) del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l’esercizio delle funzioni sub-delegate alle ULSS.
5. Sino all’approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui al comma 3 l’esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.
6. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle unità locali socio-sanitarie individuate.”.
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 29/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 1 - Istituzione di sede farmaceutica in deroga.
1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Eraclea - località Ponte Crepaldo. La zona di pertinenza è definita come segue: località di Ponte Crepaldo, via Morosini, via Canova fino alla località di Ca’ Crepaldo, via Puccini, via Sacca, via Verdi, via Tommaseo, via Sette Casoni, via Ca’ Bianca, via Tabina, via Zanella, via Triestina Bassa fino all’incrocio con via Tortoletto.
1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione.”.
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 30/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
1. In deroga alle disposizioni vigenti, è istituita una sede farmaceutica nel Comune di Valeggio - località Salionze. La zona di pertinenza è la seguente: via Attila, via Benaco, via degli Unni, via del Garda, via delle Alpi, via Dolomiti, vicolo E. Alessandrini, via G. Rossa, via Pastrengo, via San Leone, via Scarpina, via Trento, via V. Bachelet, le località di Camalavicina, Campagnarossa, Monte Salionze, Prandina, le case sparse vedi casa Altesini, casa America, casa Augusta, casa Belvedere, casa Bonomi, casa Busetta, casa Busetta nuova, casa ca’ del Lago, casa campagna Salionze, casa Campuzzo, casa Canova Salionze, casa Domenichella, casa Falcona, casa Fratta, casa Ghiaie, casa Lavinia, casa Maiella Monti, casa Marognotto, casa Monfarè, Dep. Monte Bianco, casa Monte Torcolo, casa Nuova Carteri, casa Orsola, casa Pasquali, casa Pravecchio, casa Radicchio, casa Redentrice, casa Righi, casa S. Giovanni, casa S. Marco, casa Silvanella, casa Torrente Valle, casa Valpezzone.”.
Note all’articolo 8
- Il testo dell’art. 21 del decreto legislativo n. 758/1994 è il seguente:
“21. Verifica dell’adempimento.
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.”.
- La legge regionale n. 10/1977 reca disposizioni in materia di disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Note all’articolo 9
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 16 - Contributi a favore di cooperative sociali.
1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. In particolare, gli interventi di sostegno sono finalizzati:
a) all’ammodernamento funzionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta in coerenza con gli scopi statutari;
b) alle innovazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi;
c) ai processi di riqualificazione tecnico-professionale del personale direttamente impiegato nell’attività propria della cooperativa sociale, anche in relazione a nuove disposizioni normative in materia di profili professionali, mediante appositi progetti formativi, da realizzare con enti ed organismi accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
d) alla promozione commerciale, al supporto all’esportazione e al marketing;
e) all’attivazione di processi per l’avvio o il miglioramento del sistema di qualità nelle produzioni e nei servizi;
f) all’integrazione consortile ed all’associazione tra cooperative sociali per la realizzazione di adeguate strutture ed attrezzature di gestione e dei servizi in forma consortile;
g) alle iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali;
h) alla concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.
3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.
- Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Interventi a favore delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
1. La Regione, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa dei cittadini per i quali sia venuta meno la situazione di svantaggio riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 1, la Regione può intervenire, per un massimo di due anni, con un contributo corrispondente al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per detti lavoratori, da erogarsi alle cooperative sociali che li assumano con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La Giunta regionale costituisce l’Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo ed emana le direttive di attuazione che ne regolano la composizione, i compiti e le risorse economiche atte a consentirne il funzionamento.
Nota all’articolo 10
- Il testo dell’art. 14 bis della legge regionale n. 22/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 bis - Contributi per il Centro Feltrino del Libro Parlato.
1. Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano Sernagiotto” ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all’articolo 14, comma 1.
2. La domanda per ottenere il contributo dovrà essere presentata ai sensi dello stesso articolo 14, comma 2.”.
Note all’articolo 11
- Il testo del titolo della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il «Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA»
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Articolo 1
1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo alle spese non coperte dal fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici residenti in Veneto da almeno sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge che si avvalgono del “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA”, quale trattamento riabilitativo debitamente certificato.
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 6/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Articolo 3
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, quantificabile in lire 1.250 milioni per l’esercizio 1999, si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese correnti (capitolo n. 80210) del medesimo bilancio. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1999 è istituito il capitolo n. 60230 denominato «Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA», con lo stanziamento di lire 1.250 milioni per competenza e per cassa.
Nota all’articolo 12
- Il testo dell’art. 138 bis della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 138 bis - Competenza dei Comuni per il funzionamento delle scuole materne non statali.
1. Nelle more di una revisione organica delle norme in materia di istruzione e di funzionamento delle istituzioni scolastiche, spetta anche ai Comuni il potere di concedere, con i propri fondi di bilancio, contributi per il funzionamento delle scuole materne non statali.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi.”.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi, all’acquisto di materiale didattico e d’uso e alle spese per il personale.
Nota all’articolo 14
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 32/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Compiti.
1. L’Agenzia esercita l’attività di supporto tecnico di cui all’articolo 1, in particolare, in relazione:
a) all’assistenza alle aziende ulss ed ospedaliere nell’applicazione delle metodologie per il controllo di gestione;
b) alla verifica e controllo dell’attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l’analisi dei bilanci;
c) all’istituzione e funzionamento dell’osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende ulss ed ospedaliere;
d) all’elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle aziende ulss ed ospedaliere e delle strutture pubbliche, private e accreditate;
e) all’accreditamento delle strutture socio sanitarie;
f) alla elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
g) al controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del servizio socio sanitario regionale;
h) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all’autonomia della gestione e a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
i) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata;
l) alla elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.
2. L’Agenzia presenta alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale periodici rapporti sull’andamento della gestione delle aziende ulss ed ospedaliere.
2 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, all’Agenzia sono inviate tutte le note, le linee guida, le deliberazioni inviate alle ULSS o comunque attinenti alla materia socio sanitaria. 2 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, i documenti e/o provvedimenti di cui al comma 2 bis sono trasmessi altresì al Consiglio regionale che li trasmetterà alla competente Commissione consiliare.
3. In allegato alla relazione annuale di cui all’articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , la Giunta regionale presenta una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.
3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio sanitario regionale.”.
4. Strutture di riferimento
1. Direzione servizi sociali
2. Direzione servizi sociali
3. Direzione servizi sociali
4. Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità e Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori
5. Direzione servizi sanitari
6. Direzione piani e programmi socio sanitari
7. Direzione piani e programmi socio sanitari
8. Direzione piani e programmi socio sanitari
9. Direzione servizi sociali
10. Direzione servizi sociali
11. Direzione servizi sociali
12. Direzione istruzione
13. Direzione risorse socio sanitarie
14. Segreteria regionale sanità e sociale
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