Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 73 del 21 agosto 2007


LEGGE REGIONALE  n. 22 del 16 agosto 2007

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Disposizioni in materia di personale

Art. 1

Comando presso l’amministrazione regionale

1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 20, commi 7 bis e 7 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, e successive modificazioni al personale appartenente all’area del comparto del Servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole, ivi comprese le indennità relative agli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento.

2. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità di posizione organizzativa e di coordinamento rimangono a carico dell’amministrazione di provenienza.

3. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione regionale, il personale di cui al comma 1 al quale siano stati conferiti nell’azienda di provenienza incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento, rientra in servizio presso la stessa azienda per la prosecuzione degli incarichi fino al compimento degli stessi. Il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 1 è stato assegnato trasmette all’azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.

Art. 2

Stabilizzazione del personale precario del

Servizio sanitario regionale

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio sanitario regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.

Art. 3

Inquadramento nel ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

1. Il personale già in servizio presso la Regione del Veneto non inquadrato nel ruolo dirigenziale, in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può essere inquadrato nel ruolo regionale, a seguito di presentazione di formale istanza alla struttura regionale competente in materia di risorse umane, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo rilascio del conseguente nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza.

2. L’inquadramento nel ruolo regionale del personale di cui al comma 1 è effettuato sulla base della comparazione delle funzioni effettivamente svolte, con quelle di cui alle declaratorie delle diverse categorie funzionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2144 del 2003, relativa alla disciplina dell’accesso nel ruolo regionale, con la garanzia del mantenimento del trattamento economico fisso e continuativo in godimento.

Art. 4

Modifica dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e, successive modificazioni, le parole: “da un minimo di lire 75.000 a un massimo di lire 130.000,” sono sostituite dalle parole: “da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00” a decorrere dall’1 gennaio 2008.

CAPO II

Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 5

Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione

1. Le strutture regionali competenti vigilano sull’attività delle società con partecipazione della Regione, con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, mediante idonee attività di controllo e monitoraggio.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le strutture regionali competenti nonché i criteri e le modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 1 cui le convenzioni ed i contratti di servizio si devono adeguare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 6

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni

1. Il secondo comma dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 e successive modificazioni, è così sostituito:

“Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta regionale.”.

2. Al primo comma dell’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “e i relativi allegati” sono soppresse.

3. Al secondo comma dell’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 le parole: “ed agli atti” sono soppresse.

Art. 7

Collaborazioni con le Università

1. La Giunta regionale può stipulare con le Università apposite convenzioni per la predisposizione di studi, indagini, ricerche e progetti, ovvero per la prestazione di servizi qualificati, in campo scientifico, economico e amministrativo, per i quali risulti eccessivamente oneroso provvedere in proprio.

Art. 8

Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”

1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, alle forze della polizia locale, agli operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti nell’adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro 50.000,00”

2. Al comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole “della sovvenzione” sono sostituite dalle parole “del riconoscimento economico”.

CAPO III

Disposizioni in materia di rapporti con gli enti locali

Art. 9

Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni

1. L’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di rispondere alle varie e complesse problematiche poste dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e in armonia con i principi di cui agli articoli 4 e 54 dello Statuto, disciplina con la presente legge gli interventi di cui all’articolo 2.”.

2. L’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Tipologie di interventi e modalità

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Giunta regionale:

a) promuove e realizza seminari e corsi di aggiornamento per amministratori, dirigenti, funzionari e revisori dei conti degli enti locali, aperti anche alla partecipazione dei dirigenti e dei funzionari della Regione che svolgono compiti attinenti all’attuazione del Testo unico, anche avvalendosi della collaborazione di Università, istituti e centri di studio particolarmente qualificati, con i quali stipula apposite convenzioni;

b) promuove interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli enti locali, nonché studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi rappresentativi degli stessi ed utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati e partecipando alle rassegne dell’innovazione e della qualità dagli stessi organizzate;

c) favorisce, anche mediante la concessione di contributi, previa pubblicazione di apposito bando di partecipazione, la realizzazione di progetti di competenza del comune particolarmente rilevanti per l’aspetto economico, sociale, culturale e di tutela ambientale, determinando, previo parere della competente commissione consiliare, le procedure di concessione e di erogazione dei contributi. I contributi non sono cumulabili con altri contributi regionali.”.

CAPO IV

Disposizioni in materia di controllo sugli enti amministrativi regionali

Art. 10

Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”

e successive modificazioni

1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni è così sostituito:

“6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.”.

Art. 11

Dichiarazione d’urgenza

1.La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2007

Galan


INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di personale

Art. 1 - Comando presso l’amministrazione regionale

Art. 2 - Stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale

Art. 3 - Inquadramento nel ruolo regionale del personale già in posizione di comando da aziende od enti non rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

Art. 4 - Modifica dell’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modificazioni

CAPO II - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 5 - Controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione

Art. 6 - Modifica della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali” e successive modificazioni

Art. 7 - Collaborazioni con le Università

Art. 8 - Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”

CAPO III - Disposizioni in materia di rapporti con gli enti locali

Art. 9 - Modifica della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni

CAPO IV - Disposizioni in materia di controllo sugli enti amministrativi regionali

Art. 10 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali” e successive modificazioni

Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2007, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

-La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Stefano Valdegamberi, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 luglio 2006, n. 13/ddl;

-Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 luglio 2006, dove ha acquisito il n. 165 del registro dei progetti di legge;

-Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

-La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 19 giugno 2007;

-Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2007, n. 9033.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione” ha recepito i principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

Il presente disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali e rapporti con gli enti locali” contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

Le disposizioni sono state raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze della Commissione consiliare referente.

Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, collegato alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali nelle materie del personale, degli affari istituzionali e dei rapporti con gli enti locali:

-legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”;

-legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”;

-legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “Interventi per favorire l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

-legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, articolo 44 “Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere”;

Inoltre, nel presente disegno di legge sono contenute disposizioni che prevedono il comando di personale sanitario presso l’amministrazione regionale e la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario regionale, l’inquadramento nel ruolo regionale di specifico personale già in posizione di comando, il controllo sull’attività di servizio delle società con partecipazione della Regione, ed infine le collaborazioni con le Università.

Il disegno di legge si compone di n. 10 articoli compresa la dichiarazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto.

Al fine di una migliore comprensione, ogni singolo articolo è accompagnato da una relazione che esplicita le ragioni che motivano la scelta della Struttura competente a procedere nella introduzione di nuove norme o nella modifica delle disposizioni attualmente in vigore, nonché dei relativi riferimenti normativi.

La Prima Commissione consiliare a seguito del rinvio da parte del Consiglio regionale, giusta deliberazione n. 32 del 28 febbraio scorso del progetto di legge in oggetto, ha preso in esame gli emendamenti presentati in Commissione effettuando un approfondimento sugli stessi e organizzando anche delle consultazioni con i soggetti interessati.

A conclusione dell’iter istruttorio svolto, la Prima Commissione consiliare nella seduta del 19 giugno 2007 ha approvato a maggioranza il testo oggi al vostro esame con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari Veneto PPE, FI, AN, UDC, LV-LN-P, mentre si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Comunisti Italiani, L’Ulivo-PDV, Rifondazione Comunista, PNE, Per il Veneto con Carraro.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 1/1997 è il seguente:

“Art. 20 - Dirigenza.

1. La funzione dirigenziale è ordinata in un’unica qualifica e in un unico profilo professionale correlato al contenuto peculiare della prestazione, ai titoli e alle abilitazioni professionali prescritte dalla legge.

2. L’accesso alla qualifica di dirigente avviene:

a) per concorso per titoli ed esami;

b) per corso-concorso.

3. Le modalità e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle capacità direzionali riferite alle posizioni da ricoprire.

4. I requisiti per l’ammissione al concorso sono fissati, in relazione al posto da ricoprire, dal bando di concorso che deve in ogni caso richiedere:

a) il possesso di diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;

b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o privato, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilità, alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

5. L’esperienza professionale richiesta può essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attività professionali di particolare qualificazione.

6. Per il conferimento di incarichi di dirigente regionale di cui all’articolo 22, la Giunta regionale può avvalersi di organismi privati di selezione del personale, particolarmente qualificati per la predisposizione delle procedure per la valutazione dei candidati, sul piano delle conoscenze disciplinari, delle tecniche di gestione e delle capacità professionali riferite alle posizioni da ricoprire.

7. Gli incarichi di funzione dirigenziale possono essere altresì conferiti a dipendenti in posizione di comando da altre pubbliche amministrazioni, in possesso della qualifica di dirigente.
7 bis. Al personale appartenente all’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale in ambito regionale, che presti servizio presso strutture regionali in posizione di comando, è garantito il trattamento economico globale già in godimento qualora più favorevole.

7 ter. Al termine del periodo di comando presso l’amministrazione regionale, il personale di cui al comma 7 bis rientra in servizio presso l’azienda di provenienza per la prosecuzione dell’incarico di funzione dirigenziale ricevuto, sino a compimento dello stesso. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi di lavoro, il dirigente regionale della struttura alla quale il personale di cui al comma 7 bis è stato assegnato trasmette all’azienda che ha disposto il comando una relazione concernente il servizio prestato.”.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 1, comma 565, lettera c) della legge n. 296/2006 è il seguente:

“565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;”.

Nota all’articolo 4

- Il testo dell’art. 187 della legge regionale n. 12/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un’indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. è, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonchè il rimborso degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L’ammontare dell’indennità variabile, in relazione all’importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 a un massimo di euro 130,00, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”.

Note all’articolo 6

- Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 19

L’Ufficio Provinciale per il referendum, costituito in conformità dell’art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione del referendum dei Comuni della Provincia, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali, uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi, uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale per il referendum, e uno viene trasmesso alla Giunta Regionale.”.

- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 1/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20

L’Ufficio Centrale per il referendum, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici Provinciali, in pubblica adunanza, con l’intervento del Procuratore Generale presso la Corte d’ Appello, facendosi assistere per l’esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Presidente dell’Ufficio stesso, procede all’accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto e dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali, uno resta depositato presso la Cancelleria della Corte d’ Appello, unitamente ai verbali già trasmessi dagli Uffici Provinciali per il referendum, uno viene trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e uno al Presidente del Consiglio Regionale.

L’Ufficio Centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum.
La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.”.

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 2/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 - Interventi a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell’adempimento del proprio dovere.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, alle forze della polizia locale, agli operatori della protezione civile, agli amministratori locali del Veneto, caduti nell’adempimento delle proprie funzioni nel territorio regionale, un riconoscimento economico straordinario sino alla misura massima di euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l’attribuzione del riconoscimento economico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di previsione 2006.”.

Nota all’articolo 10

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 53/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Procedimento di controllo.

1. Per il controllo gli enti di cui al comma 1 dell’articolo 2 inviano alla Giunta regionale a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla loro adozione, gli atti, di cui al comma 1 dell’articolo 3.

2. I bilanci preventivi degli enti devono essere inviati entro il 30 settembre, dell’anno precedente all’esercizio cui si riferiscono; ad eccezione dei bilanci dei Consorzi di bonifica che devono essere inviati entro il 30 novembre; i conti consuntivi entro il 30 giugno dell’anno successivo.

3. Le variazioni di bilancio degli enti devono essere deliberate non oltre il 30 novembre.

4. Il Dipartimento per la funzione di controllo cura l’istruttoria degli atti acquisendo i pareri dei dipartimenti interessati per materia, anche sotto il profilo del riscontro della congruità dell’atto alla programmazione regionale. Il Dipartimento cura inoltre le comunicazioni agli enti interessati e ogni altro adempimento procedurale.

5. La Giunta regionale procede, entro 20 giorni, dal loro ricevimento, al riscontro di legittimità e di merito degli atti mediante approvazione.

6. Per gli statuti, i bilanci preventivi, gli assestamenti e i conti consuntivi il termine, di cui al comma 5, è elevato a 40 giorni.

7. L’approvazione dell’atto o il decorso del termine, di cui ai commi 5 e 6, senza che la Giunta regionale lo abbia interrotto per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio o senza che sia intervenuto provvedimento di annullamento, comporta l’esecutività dell’atto sottoposto a controllo.

8. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine, di cui ai commi 5 e 6, è interrotto e il suo nuovo decorso inizia dalla ricezione degli atti richiesti, che l’ente deliberante è comunque tenuto a fornire nelle forme di cui al comma 1, a pena di decadenza dell’atto sottoposto a controllo, entro 90 giorni dalla richiesta e, in caso di deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nonchè quando trattasi di bilanci preventivi e dei conti consuntivi, entro 30 giorni.

9. Per gli atti soggetti al controllo di merito la Giunta regionale può invitare l’ente ad apportare le modificazioni o le integrazioni ritenute opportune anche al fine della conformità dell’atto alla programmazione regionale.”.

4. Struttura di riferimento

1. Direzione risorse umane

2. Direzione risorse umane

3. Direzione risorse umane

4. Direzione risorse umane

5. Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie

6. Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

7. Struttura di volta in volta competente per materia

8. Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità; Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori

9. Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti

10. Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie

Torna indietro