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Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionalepromulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2006.
Articolo 2
1. Il definitivo saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2007 è di euro 333.773.039,18 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell’Elenco 1.
2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l’insieme delle spese riportate nell’Elenco 1, comprensivo della somma di euro 9.450.000,00, già applicata con il bilancio di previsione 2007, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per un importo complessivo di euro 1.092.196.029,85, con le modalità stabilite dal successivo articolo 5.
Articolo 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:
Variazione netta:
Articolo 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:
2. Resta determinata in euro 72.427.143,35 l’eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell’entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell’anticipata applicazione al bilancio 2007 delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento, avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.
3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D.
Articolo 5
1. Allo stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2007-2009, esercizi finanziari 2008 e 2009, approvato con la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3, sono apportate le variazioni compensative come da allegate Tabelle E ed F.
Articolo 6
1. Per far fronte al disavanzo dell’esercizio 2006, derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2007 su capitoli di spesa di investimento elencati nell’allegata Tabella G, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati, è autorizzata nell’esercizio 2007 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 1.092.196.029,85 (upb E0101).
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 57.300.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2008 e 2009 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2007-2009 (upb U0199).
Articolo 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 agosto 2007
Galan
Articolo 1Articolo 2Articolo 3Articolo 4Articolo 5Articolo 6Articolo 7
(seguono allegati)
Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2007, n. 28
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppole, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 giugno 2007, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 giugno 2007, dove ha acquisito il n. 248 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 24 luglio 2007;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2007, n. 9036.
2. Relazione al Consiglio regionale
(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 27 del 16 agosto 2007, pubblicata in questo stesso Bollettino, ndr)
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente. 2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:
a) alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso; f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.
3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.
4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte; b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata; c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali; d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato; e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento. 4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione bilancio
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