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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 68 del 01 agosto 2006


LEGGE REGIONALE  n. 13 del 28 luglio 2006

Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”

1.    Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi 3 bis e 3 ter:

“3 bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

3 ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.”.

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 luglio 2006

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 luglio 2006, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 maggio 2006 , dove ha acquisito il n. 147 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Manzato, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Sandri, Stival e Tosi;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 20 giugno 2006;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Manzato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 luglio 2006, n. 8970.

 

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

            l’articolo 122 della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 sancisce in modo inequivocabile l’incompatibilità tra le cariche elettive di appartenenti a un “Consiglio o una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, od un altro Consiglio e ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo”.

            A predetto dettato costituzionale si è conformata anche la legge 27 marzo 2004, n. 78 “Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio”, che ha specificatamente previsto le suddette incompatibilità dando peraltro attuazione alla precedete decisione 2002/772/CE Euratom del Consiglio europeo.

            La stessa Regione Lombardia ha già provveduto, con legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26, che ha modificato la precedente legge regionale del 23 luglio 1996, n. 17 introducendo un nuovo articolo (articolo 7 quater), a rendere non cumulabile le indennità relative alle cariche incompatibili di cui all’articolo 122 della Costituzione.

            Sembra pertanto assolutamente doveroso, nei confronti della collettività e del comune senso di equità, nonché in ragione della morale istituzionale, prendere anche per la nostra Regione il divieto di cumulo delle indennità derivanti dalle cariche di consigliere regionale e di parlamentare nazionale ed europeo, con la modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali”.

            La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 20 giugno scorso, ha approvato a maggioranza la presente proposta di legge con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, LV-LN-P, UDC, Progetto Nordest, Uniti nell’Ulivo-DS, Misto, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani e Uniti nell’Ulivo-La Margherita; il rappresentante del gruppo consiliare Nuovo PSI invece si è astenuto.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

­         Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 5/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è rapportata al sessantacinque per cento dell'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

2. Spetta ai consiglieri che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda aggiuntiva, rapportata all'indennità lorda spettante ai componenti del Parlamento nazionale, così determinata:

a) trentacinque per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale;

b) venticinque per cento per i Vicepresidenti del Consiglio regionale e per il Vicepresidente della Giunta regionale;

c) venti per cento per gli altri membri della Giunta regionale;

d) quindici per cento per i Consiglieri Segretari del Consiglio regionale, per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, per i Presidenti delle Commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i Presidenti delle speciali Commissioni, istituite, rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, quarto comma e dell'articolo 24 dello Statuto e per i Presidenti dei Gruppi consiliari;

e) dieci per cento per i Vicepresidenti e i Consiglieri Segretari delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali di cui alla lettera d), per i revisori dei conti del Consiglio regionale e per i Vicepresidenti dei gruppi consiliari.

2 bis. Al Presidente, al Vicepresidente e al Consigliere Segretario della Commissione Speciale per la biblioteca si applicano le disposizioni previste rispettivamente dalle lettere d) ed e) del comma 2, dal termine di decorrenza previsto dall’articolo 13.

3. L'indennità mensile lorda è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.

3 bis. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.

3 ter. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione regionale per l’amministrazione bilancio e servizi del Consiglio regionale

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