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Bur n. 67 del 31 luglio 2007


LEGGE REGIONALE  n. 19 del 27 luglio 2007

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28

Art. 1

Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28

1.           Le novellazioni operate dall’articolo 1 commi 1, 2, 4, 11 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 sono confermate.

Art. 2

Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1.           Al comma 1 dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, le parole “e assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa” sono soppresse.

2.           La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per l’assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa è per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.

Art. 3

Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1.           L’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, è così sostituito:

“Articolo 7

1.    Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4.

2.    L’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilità e degli assegni di fine mandato sono curate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attraverso gli uffici del Consiglio regionale.

3.    Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

4.    I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione “Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 4

Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1.           L’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

“Articolo 9

1.    Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:

a)    i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;

b)    i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all’ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1)    abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2)    abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava legislatura;

3)    abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

c)    i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1)    abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2)    abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;

3)    abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

2.    Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:

a)    i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

b)    i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;

c)    i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

3.    Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.

4.    Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:

a)    i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento        Coefficiente di riduzione

55                                       0,7604

56                                       0,8016

57                                       0,8460

58                                       0,8936

59                                       0,9448

b)    i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento        Coefficiente di riduzione

60                                       0,7604

61                                       0,8016

62                                       0,8460

63                                       0,8936

64                                       0,9448

5.    Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

6.    I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l’ottenimento dell’assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.”.

2.   Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nell’ottava legislatura, cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di prosecuzione volontaria nel versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria del versamento vigenti al momento della cessazione dal mandato.

3.   I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e cessati dal mandato al momento dell’entrata in vigore della presente legge hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio se hanno esercitato il mandato per almeno dodici mesi.

Art. 5

Modifica dell’articolo 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1.           L’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:

“Articolo 10

1.    L’assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell’indennità consiliare lorda.

2.    Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare.

3.    Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.

4.    L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

5.    Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.

6.    Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.”.

2.           Le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 6

Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1.           L’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo sostituito dal comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

“Articolo 12

1.    Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

2.    I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.

3.    Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

4.    I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l’ottenimento dell’assegno vitalizio fino alla misura massima.”.

Art. 7

Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1.           L’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 è così sostituito:

“Articolo 14

1.    Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.

2.    Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l’assegno di fine mandato.”.

Art. 8

Modifica dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituita:

“a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano nello stato libero;”.

2. Alla lettera c) del comma primo dell’articolo 17 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo la parola “coniuge”“o del convivente more uxorio”. sono aggiunte le parole

3. All’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera a) del comma primo dopo le parole “avente diritto” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”;

b)  alla lettera b) del comma primo dopo la parola “coniuge” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”.

Art. 9

Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1.  L’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come da ultimo modificato dal comma 12 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è abrogato.

Art. 10

Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. L’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come introdotto dal comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006 è così sostituito:

“Articolo 19 bis

1.    L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.

2.    Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.”.

2.  Le disposizioni di cui all’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell’articolo 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l’ottenimento dell’assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.

Art. 12

Abrogazioni

1. Restano abrogate:

a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 “Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali”, e successive modificazioni, e dell’articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni;

b) la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali” ” e successive modificazioni;

c) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 “Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26”;

d) la legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 “Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modifiche e integrazioni”;

e) il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e successive modificazioni.

2. L’abrogazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, decorre dal 1° gennaio 2010.

3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, è abrogata la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 “Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni”.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”

Art. 13

Aggiunta dell’articolo 8 ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 8 ter - Devoluzione degli emolumenti.

1.    I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell’intera somma al netto delle ritenute obbligatorie.”.

Art. 14

Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

1.   L’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 è così sostituito:

“Art. 8 bis - Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali.

1.    I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

2.    A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ad esclusione dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell’articolo 15 della legge regionale n. 9/1973 si applicano anche in caso di cessazione dalla carica di componente della Giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2007

Galan


INDICE

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28

Art. 1 - Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28

Art. 2 - Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 3 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 5 - Modifica dell’articolo 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 6 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 7 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 8 - Modifica dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9

Art. 9 - Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 10 - Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

Art. 11 - Disposizioni transitorie

Art. 12 - Abrogazioni

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

Art. 13 - Aggiunta dell’articolo 8 ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

Art. 14 - Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2007, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato cinque proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:

proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Foggiato e Cancian relativa a “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” (progetto di legge n. 29);

proposta di legge d’iniziativa del consigliere Da Re relativa a “Abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 “Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Istituzione dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali” e successive modificazioni” ” (progetto di legge n. 220);

proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Finozzi, Gianpaolo Bottacin, Da Re, Manzato, Stival, Caner, Bizzotto, Conte e Ciambetti relativa a “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” ed alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” ” (progetto di legge n. 240);

proposta di legge d’iniziativa del consigliere Padrin relativa a “Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” ” (progetto di legge n. 244);

proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Tesserin e Marchese relativa a “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali” ed alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28” (progetto di legge n. 249);

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 3 luglio 2007;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 luglio 2007, n. 7992.

 

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in questi ultimi tempi sui mezzi di informazione si è avviato un acceso dibattito sui cosiddetti “costi della politica”, in particolare su tutte quelle voci, come ad esempio l’assistenza sanitaria, le assicurazioni, la cassa di previdenza relative al trattamento indennitario dei consiglieri regionali che, nel corso degli anni, hanno subito un vertiginoso aumento e che sono considerate ormai, dall’opinione pubblica, privilegi ingiustificati.

Sulla scia delle polemiche sorte si è fatta strada la necessità in tutte le Regioni, di affrontare tali problematiche ed in particolare la materia è stata affrontata in sede di Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome che, dopo una serie di incontri, hanno redatto in data 30 maggio 2007 un ordine del giorno con il quale si concorda per procedere, d’intesa con i Governi regionali, ad avviare un tavolo tecnico che provveda, in tempi brevi, a definire modalità operative per un contenimento dei costi delle Assemblee legislative e delle Amministrazioni regionali, ai fini del rafforzamento dell’Istituzione regionale nel suo complesso e nella sua autonomia, per perseguire, quale obiettivo finale, il rafforzamento e il recupero di efficacia, efficienza e produttività delle istituzioni e della PA.

Anche il Consiglio regionale del Veneto ha affrontato il tema, nella seduta del 31 gennaio - 1° febbraio 2007 approvando un ordine del giorno presentato da numerosi consiglieri relativo alla “Revisione della legge regionale n. 28/2006”.

Attraverso questo ordine del giorno il Consiglio dichiarava, sulla base dell’ascolto e della analisi critica delle voci sollevate da più parti dopo l’approvazione in Consiglio della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, di voler contribuire al rigore della spesa pubblica anche attraverso le norme riguardanti il trattamento dei propri membri eletti.

In particolare si impegnava a rivedere la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 sulla base dei seguenti indirizzi:

-      confermare il progressivo innalzamento a sessantacinque anni dell’età per riscuotere il vitalizio;

-      superamento del trattamento previdenziale dei consiglieri regionali verso una forma di indennità differita dei consiglieri cessati dal mandato, con la conseguente diversa impostazione fiscale;

-      unificare le norme di trattamento di tutti i consiglieri attualmente in carica, stabilendo analoghe percentuali sulla indennità commisurate agli anni di contribuzione per le legislature effettuate da ciascun consigliere, aumentando altresì rispetto al 2006 il versamento mensile del consigliere;

-      pur considerando la non maturazione del TFR per i consiglieri in aspettativa non retribuita, prevedere quale assegno di fine mandato una mensilità per ogni anno di legislatura ristabilendo il tetto massimo di dieci mensilità;

-      eliminare il contributo per spese di malattia e funerarie;

-      rivedere la normativa secondo criteri di equità e sobrietà;

-      garantire ovviamente i diritti acquisiti dei consiglieri cessati dall’incarico.

In tale contesto la Prima Commissione consiliare ha raccolto tutte le proposte di legge che in questi mesi sono state presentate dai vari consiglieri regionali su i costi della politica procedendo al loro abbinamento ai sensi dell’articolo 20 comma 5 del Regolamento.

Una volta chiusa la discussione generale ha preso come testo di riferimento il progetto di legge allegato che intende dare corso all’ordine del giorno con alcune modifiche intervenute nel corso del dibattito.

Il progetto di legge si articola in due capi dei quali il primo si occupa degli aspetti c.d. previdenziali, mentre l’altro riguarda le indennità.

L’articolo 1 conferma le modifiche del titolo e delle rubriche apportate dall’articolo 1 commi 1, 2, della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 definendo l’assegno vitalizio, l’assegno di reversibilità e l’assegno di fine mandato come trattamento indennitario differito. Questo è quanto a livello regionale è possibile fare, posto che la previdenza e il fisco non sono allo stato competenze attribuite alle regioni. Si assumono altresì la modifica apportata dal comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 28/2006, confermando il vigente articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, in materia di contribuzione a carico dei consiglieri per l’assegno vitalizio con l’innalzamento dal 25 a 30 per cento dell’indennità, nonché quelle apportate dai comma 11 e 13 dell’articolo 1 confermando le modifiche di coordinamento testuale rispettivamente al vigente articolo 16 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 nonché alla rubrica del Titolo III che avevano preso atto della soppressione della Cassa di previdenza dei consiglieri regionali operata dall’articolo 45 comma 3 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

Quanto alle proposte di modifica, con l’articolo 2 si propone di sopprimere l’assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa a partire dalla IX legislatura e nelle more di detta soppressione si attribuisce al consigliere la percentuale di contribuzione di detta assicurazione invertendo l’attuale proporzione di contribuzione. Resta comunque invariata l’assicurazione contro i rischi conseguenti l’espletamento del mandato.

Con l’articolo 3 si anticipa la soppressione del contributo per spese di malattia e funerarie dall’articolato soppressione che è prevista dall’articolo 8 che abroga l’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9.

Con l’articolo 4 viene elevato a trenta mesi, a decorrere dalla attuale legislatura, il periodo minimo di esercizio del mandato necessario insieme alla contribuzione per almeno cinque anni per poter godere dell’assegno vitalizio; viene inoltre mantenuto l’innalzamento dell’età a sessantacinque anni a decorrere dalla IX legislatura per il godimento dell’assegno vitalizio.

L’articolo 5 conferma elevandolo al 30 per cento la quota di contribuzione sull’indennità consiliare a carico del consigliere; si riduce invece alla percentuale del settanta per cento (dal precedente ottanta per cento) dell’indennità consiliare il tetto massimo raggiungibile dilatando nel tempo il periodo necessario per raggiungerlo in quanto viene previsto un incremento del 4 per cento dell’indennità consiliare.

L’articolo 6 riscrive l’articolo 12 relativo alle modalità di prosecuzione della contribuzione volontaria per i consiglieri cessati dal mandato coordinandola con la previsione dell’articolo 4 che ha innalzato a trenta mesi il periodo minimo di esercizio del mandato.

L’articolo 7 riscrive l’articolo 14 anticipando la soppressione del contributo per spese di malattia e funerarie dall’articolato soppressione che è successivamente prevista dall’articolo 8 che abroga l’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 che appunto prevedeva e disciplinava la corresponsione di un contributo per spese di malattia e funerarie pari ad una mensilità dell’indennità consiliare.

L’articolo in adeguamento a quanto richiesto dall’ordine del giorno votato dal Consiglio regionale ridisciplina l’assegno di fine mandato pari ad una mensilità per ogni anno di esercizio del mandato con il limite massimo di dieci mensilità.

L’articolo 10 detta disposizioni transitorie mantenendo i regimi già previsti per i consiglieri già cessati dal mandato e l’articolo 11 conferma le abrogazioni già operate dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 nei commi 1 e 2 mentre nel comma 3 provvede ad abrogare la stessa legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28.

Infine è stato previsto un articolo 12 che attribuisce al consigliere, così come all’assessore, di devolvere un percentuale dei propri emolumenti alla Regione mediante un delega rispettivamente all’Ufficio di Presidenza e alla Giunta regionale.

La Prima Commissione consiliare nella seduta del 3 luglio 2007 ha approvato a maggioranza le proposte di legge nel testo unificato oggi al vostro esame con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Veneto PPE, FI, LV-LN-P, AN, UDC, L’Ulivo-PDV (cons.ri Gallo, Variati, Frigo), Per il Veneto con Carraro, Nuovo PSI, IDV, Progetto Nordest, mentre si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista e L’Ulivo-PDV (cons.re Marchese).

Note agli articoli

Nota all’articolo 2

-        Il testo dell’art. 6 bis della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 bis

L’Ufficio di Presidenza stipula, a favore dei consiglieri regionali assicurazione contro i rischi conseguenti all’espletamento del mandato.

La relativa convenzione con istituto assicurativo di comprovata solidità è stipulata dal Presidente del Consiglio regionale previa approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza.

Il relativo onere è posto per il 30 per cento a carico dei consiglieri regionali e per il 70 per cento a carico del bilancio del Consiglio.”.

Note all’articolo 8

-        Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17

Hanno diritto a conseguire l’assegno di reversibilità:

a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano nello stato libero;

b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni o fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o ad istituti universitari;

c) i genitori, in mancanza del coniuge o del convivente more uxorio e dei figli, se abbiano oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del Consigliere deceduto.

Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della morte del Consigliere convivevano a suo carico.

Sono altresí equiparati i figli legittimi minorenni del figlio premorto, se conviventi ed a carico del Consigliere defunto.”.

-        Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 9/1973, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18

L’assegno di reversibilità è commisurato all’assegno vitalizio liquidato o pertinente al Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:

a) al coniuge avente diritto o al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento;

b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente diritto, l’80 per cento; al coniuge, in concorso con due figli aventi diritto, l’85 per cento; al coniuge, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento;

c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto l’80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;

d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all’unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.

In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all’assegno, la misura dell’assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.

 

Nota all’articolo 11

-       Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 9/1973 è il seguente:

“Art. 15

La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.

Alla scadenza del mandato, l’assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.

L’assegno vitalizio è altresí sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l’assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell’esercizio dei relativi mandati.

L’assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L’assegno è ripristinato con la cessazione dall’incarico.”.

 

4. Struttura di riferimento

Direzione regionale per l’amministrazione bilancio e servizi del Consiglio regionale

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