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Bur n. 65 del 24 luglio 2007


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 20 luglio 2007

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27l’espressione “non ricompresi fra le infrastrutture strategiche, i progetti di” è sostituita dalla seguente: “con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli”.

       2.    Il numero 2) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003è sostituito dal seguente:

“2) alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;”.

       3.    Il numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

       4.    Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

“5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge;”.

       5.    Al numero 4 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, le parole: “alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” ” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ”.

       6.    La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, è sostituita dalla seguente:

“c) i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;”.

       7.    Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 sono inserite le seguenti:

“d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;

d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.”.

Art. 2

Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    La rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: “Programmazione dei lavori pubblici”.

Art. 3

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “partnerariato” è sostituita dalla seguente: “partenariato”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    dopo l’espressione: “lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),” è inserita la seguente: “, numero 1),”.

b)    dopo l’espressione: “su proposta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)” è inserita la seguente: “, numero 1”.

       2.    Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

       “1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento.”.

       3.    Al comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione: “della legge n. 109/1994” è sostituita dalla seguente: “del decreto legislativo n. 163/2006”.

       4.    Al comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione “dalla legge n. 109/1994” è sostituita dalla seguente: “dal decreto legislativo n. 163/2006”.

Art. 5

Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunto il seguente:

       “6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.”.

Art. 6

Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione: “a soggetti di propria fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto da affidare” è sostituita dalla seguente: “a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2”.

       2.    Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione “decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di recepimento della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi” è sostituita dalla seguente: “decreto legislativo n. 163/2006”.

Art. 7

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente: “Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo”.

       2.    Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

       “1. I servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva.”.

       3.    Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera b), comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 è sostituito dal seguente:

       “2. Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l’onere di pubblicità è assolto mediante l’esposizione del provvedimento di incarico all’albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet.”.

Art. 8

Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    dopo le parole: “nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati” sono inserite le seguenti: “dalla stazione appaltante”;

b)    le parole: “in soggetti di fiducia della stazione appaltante,” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’ articolo 9, commi 1 e 2.”.

Art. 9

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente:

“c) sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;”.

       2.    La lettera q) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 27/2003 è sostituita dalla seguente:

“q) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;”.

       3.    Al comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale n. 27/2003 la parola: “amministrativo” è soppressa.

Art. 10

Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 prima delle parole: “sulle controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti” sono inserite le seguenti: “se richiesto dalla stazione appaltante,”.

Art. 11

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “decentrata” è soppressa.

       2.    Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 le parole: “azienda ospedaliera o unità locale socio-sanitaria” sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto”.

       3.    La lettera e) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 è sostituita dalla seguente:

“e) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;”.

       4.    Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 dopo le parole “lavori pubblici” sono aggiunte le seguenti: “o difesa del suolo”.

       5.    Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 dopo la parola “ambiente” sono aggiunte le seguenti: “o geologia o ciclo dell’acqua”.

       6.    Al comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003 la parola: “amministrativo” è soppressa.

Art. 12

Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

       “2. Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri.”.

Art. 13

Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “industrie ed” sono soppresse.

Art. 14

Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    l’espressione: “gli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della” è sostituita dalla seguente: “le disposizioni di cui alla”;

b)    dopo le parole “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, sono inserite le seguenti: “e successive modifiche ed integrazioni”.

       2.    Al comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n. 27/2003 l’espressione: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c) e d)” è sostituita dalla seguente: “di interesse ma non di competenza regionale”.

Art. 15

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

       “2. Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.”.

       2.    Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti:

       “2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.

       2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale.

       2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.

Art. 16

Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Il comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

       “1. L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.”.

       2.    Il comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

       “2. L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l’approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma restante la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge.”.

       3.    Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

       “3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24, l’approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all’accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune interessato.”.

       4.    Dopo il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti commi:

       “3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:

a)    non precludano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;

b)    non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.

       3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001.”.

Art. 17

Modifica all’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, come modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    la parola: “nonché” è soppressa;

b)    dopo le parole: “legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato” ”, sono aggiunte le seguenti: “nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici” e successive modificazioni”;

c)    è aggiunto, infine, il seguente periodo: “In ogni caso detti consorzi partecipano alla gara senza l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all’articolo 30, comma 1, della presente legge.”.

Art. 18

Modifica all’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione: “che, in casi specifici, può coincidere con l’intero costo dell’opera” è soppressa.

Art. 19

Modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo l’espressione “200.000.00 euro.” è aggiunta la seguente: “Per i lavori di importo inferiore alla soglia individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento diretto.”.

Art. 20

Modifica all’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “esclusivamente” è sostituita dalle seguenti: “oltre che in numerario”.

Art. 21

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

       “1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall’articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari pubblici iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 47 in relazione alla specifica professionalità.”.

       2.    Al comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale n. 27/2003 le parole: “delle caratteristiche dimensionali delle imprese stesse, della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, nonché dell’ubicazione delle imprese rispetto alla localizzazione delle opere” sono sostituite dalle seguenti: “della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse.”.

Art. 22

Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Dopo l’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono inseriti i seguenti:

“Art. 31 bis - Offerte anomale.

       1.    Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette, ivi comprese quelle semplificate di cui all’articolo 32, in caso di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici di interesse regionale con il criterio del prezzo più basso, di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, sono sempre sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con l’interessato, secondo i criteri e le procedure di cui agli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e dall’articolo 31 ter.

       2.    Le giustificazioni sono fornite esclusivamente su richiesta della stazione appaltante ai concorrenti le cui offerte sono individuate come anomale.

       3.    In sede di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 163/2006, per la valutazione delle giustificazioni le stazioni appaltanti si avvalgono anche del prezziario regionale dei lavori pubblici e dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2.

Art. 31 ter - Comitati provinciali per la valutazione della congruità delle offerte.

       1.    Per le finalità di cui all’articolo 31 bis, presso le province sono istituiti i comitati per la valutazione di congruità delle offerte con compiti di supporto alle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta per la verifica delle offerte anormalmente basse.

       2.    I comitati di cui al comma 1 sono nominati dalla provincia interessata nella seguente composizione:

a)    un funzionario tecnico della provincia con funzioni di presidente;

b)    un funzionario tecnico designato dalla Giunta regionale;

c)    due funzionari tecnici comunali designati dall’associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) sezione del Veneto;

d)    un esperto nella materia dei lavori pubblici indicato dall’associazione nazionale dei costruttori edili (ANCE) del Veneto.

       3.    Ai lavori del comitato è sempre invitato il responsabile del procedimento, il quale vi partecipa senza diritto di voto.

       4.    I soggetti di cui alla lettera d) del comma 2 non devono aver svolto né possono svolgere alcun incarico tecnico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.

       5.    Con provvedimento della Giunta regionale sono definite l’organizzazione e le modalità di funzionamento dei comitati provinciali per la valutazione di congruità delle offerte, nonché i criteri cui gli stessi debbano attenersi ai fini della verifica di cui all’articolo 31 bis, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

       6.    Sino all’approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le stazioni appaltanti provvedono alla verifica delle offerte anormalmente basse mediante l’organo competente in base alla normativa vigente.”.

Art. 23

Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 dopo le parole “licitazione privata semplificata,” sono aggiunte le parole: “con le modalità previste dalla vigente legislazione statale”.

       2.    Il comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

Art. 24

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro”.

       2.    Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    le parole: “per gli interventi da realizzare mediante l’utilizzo di somme rese disponibili da ribassi d’asta o da economie nonché” sono soppresse;

b)    le parole: “purché detti interventi e lavori vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale, a condizione che l’importo degli interventi e dei lavori affidati a trattativa privata, in una o più volte, non sia superiore a 750.000,00 euro” sono sostituite dalle seguenti: “a condizione che detti interventi e lavori complementari:

1)    siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;

2)    non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale;

3)    vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;

4)    non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale.”.

       3.    Al comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    dopo le parole: “per la pubblica incolumità” sono inserite le seguenti: “ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica”;

b)    le parole: “intrapresi nell’urgenza” sono soppresse;

c)    dopo le parole: “non sia superiore a 400.000,00 euro” sono, infine, aggiunte le seguenti: “qualora permanga l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica”.

       4.    Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole “di importo compreso tra 300.000,00 e 750.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro” e al comma 6 del medesimo articolo le parole “750.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “1.000.000,00 di euro”.

       5.    Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 le parole: “o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte” sono soppresse.

       6.    Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    dopo le parole: “fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza” sono inserite le seguenti: “non prevedibile da parte dell’amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa”;

b)    le parole: “ovvero qualora si debbano eseguire lavori in periodi dell’anno determinati o entro termini ristretti” sono soppresse.

       7.    La lettera d) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.

       8.    Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    dopo le parole: “sanitario o della sicurezza” sono inserite le seguenti: “dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica”;

b)    le parole: “che richiedono un rapporto fiduciario con l’appaltatore” sono sostituite dalla seguenti: “quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l’esecuzione unicamente ad operatori economici determinati”.

       9.    La lettera f) del comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è soppressa.

       10. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

       “3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a).”.

       11. Dopo il comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente:

       “7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31 bis.”.

Art. 25

Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Dopo l’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“Art. 33 bis

Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.

       1.    La Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le modalità di stipulazione di contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)    perseguimento dell'interesse pubblico;

b)    individuazione di cause di incompatibilità con le finalità istituzionali;

c)    conseguimento del migliore vantaggio economico e patrimoniale;

d)    obbligo di qualificazione, ai sensi della vigente normativa, per i progettisti e per gli esecutori dei lavori.

       2.    Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni nel settore dei beni culturali ed ambientali, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.”.

Art. 26

Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    le parole: “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a)”;

b)    le parole: “di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b)”.

       2.    Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della legge regionale n. 27/2003 sono inseriti i seguenti commi:

       “4 bis. I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il corrispettivo d’appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d’inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento va applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi. La differenza viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

       4 ter. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo dell’appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione dell’offerta.

       4 quater. L’adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l’eccedenza rispetto all’eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

       4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di determinazione dell’adeguamento di cui al comma 4 ter.”.

Art. 27

Modifica all’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Il comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

       “1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.”.

       2.    Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 27/2003, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro.”.

Art. 28

Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

       “3 bis) le opere si rendano necessarie a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale.”.

       2.    La lettera d) del comma 1 dell’articolo 37 è soppressa.

Art. 29

Modifica all’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata.”.

Art. 30

Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    La lettera c) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituita dalla seguente:

“c) assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.”.

       2.    Al comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale n. 27/2003 il periodo: “La Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili di riferimento competenti, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico.” è sostituito dal seguente: “Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni operative.”.

Art. 31

Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

       “1. Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell’intervento, senz’alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento proposto.”.

       2.    Il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003, è sostituito dal seguente:

       “2. Qualora l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all’avvenuto positivo espletamento della procedura.”.

       3     Al comma 5 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003, dopo l’espressione: “affidato mediante procedura negoziata,”, è inserita la seguente: “preceduta da bando,”.

       4.    La lettera c) del comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23, è soppressa.

       5.    Al comma 6 dell’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 come modificato dalla lettera i) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e bis) l’analisi dei rischi.”.

Art. 32

Inserimento del Capo VII bis

       1.    Dopo il Capo VII della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“CAPO VII bis

Leasing immobiliare

Art. 46 bis

Procedure di realizzazione

       1.    Qualora i soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge intendano acquisire immobili da costruire o ristrutturare con il ricorso a contratti di locazione finanziaria, si osservano le disposizioni di cui al presente Capo, particolarmente con riguardo alla realizzazione dei lavori necessari alla fruizione degli immobili da parte del committente.

       2.    Il contratto di locazione finanziaria di cui al comma 1 è stipulato con soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal Testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 e successive modificazioni, individuati a seguito dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti di servizi.

       3.    La progettazione definitiva dei lavori pubblici da realizzare con ricorso a contratto di locazione finanziaria resta a carico delle stazioni appaltanti, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale e statale in materia di servizi di progettazione.

       4.    Il contratto di locazione finanziaria ha ad oggetto la realizzazione dei lavori, nonché la progettazione esecutiva, da espletarsi secondo il progetto preliminare e definitivo ed i capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.

       5.    Qualora la società partecipante alla gara non sia in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici, è tenuta ad associarsi con una o più imprese in possesso dei predetti requisiti. I requisiti di qualificazione degli esecutori dei lavori devono essere indicati nel bando di gara.

       6.    I subappalti sono autorizzati dalla stazione appaltante con la medesima disciplina prevista dalle norme statali in materia di subappalto, integrata dall’articolo 38 della presente legge. I subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e affidatario del contratto di leasing immobiliare.

       7.    La direzione lavori e il collaudo dell’opera sono effettuati in conformità alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di lavori pubblici. I relativi oneri sono a carico del soggetto finanziatore.”.

Art. 33

Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    sono inserite, all’inizio, le parole: “Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia,”;

b)    al numero 2) della lettera a) la parola: “pubblico” è sostituita dalla seguente: “regionale”;

c)    alla lettera b) le parole: “pubblico” e “pubblici” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “regionale” e “regionali”.

       2.    Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale n. 27/2003 è inserito il seguente comma:

       “1 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.”.

Art. 34

Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 l’espressione: “, in un'unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità dell’autorizzazione pluriennale di spesa, in ragione della prevedibile scadenza degli impegni” è soppressa.

       2.    Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 27/2003 la parola “contributi” è soppressa.

Art. 35

Modifica all’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 la parola: “pubblici” è sostituita dalla seguente: “regionali”.

Art. 36

Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    la parola: “stabilendo” è sostituita dalla seguente “e”;

b)    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente;”.

       2.    Al comma 4 dell’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003, dopo le parole: “sono presentate” sono inserite le seguenti: “alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero”.

       3.    Al comma 5 dell’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a)    dopo le parole: “sulla base della documentazione trasmessa” sono aggiunte le seguenti: “dai soggetti interessati, ovvero”;

b)    dopo le parole: “ed impegna a favore” sono aggiunte le seguenti: “dei beneficiari, ovvero”.

       4.    Al comma 6 dell’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003, dopo le parole: “del programma di cui al comma 1 lettera a)” sono aggiunte le seguenti: “, qualora individuato,”.

Art. 37

Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:

       “1. L’erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:

a)    nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;

b)    nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;

c)    a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b).”.

       2.    Il comma 2 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003 è sostituito dal seguente:

       “2. L’erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:

a)    anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;

b)    fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.”.

       3.    Al comma 4 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003, dopo l’espressione: “all’articolo 53, comma 1, lettera a)”, sono inserite le seguenti: “, qualora individuato,”.

       4.    Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003, le parole “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), b) e d bis)”.

       5.    Al comma 9 dell’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003, dopo le parole: “Il soggetto gestore” sono inserite le seguenti: “, qualora individuato,”.

Art. 38

Modifica all’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Al comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 le parole: “o secondo le ulteriori procedure dell'accordo quadro di cui all'articolo 63, e del dialogo competitivo di cui all’articolo 64” sono soppresse.

Art. 39

Abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    L’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

Art. 40

Abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    L’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

Art. 41

Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.

       2.    Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è aggiunto il seguente:

“2 bis) provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1;”.

       3.    Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

       4.    Il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003 è abrogato.

Art. 42

Modifica all’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Dopo il comma 8 dell’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è aggiunto il seguente:

       “8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20.”.

Art. 43

Inserimento dell’articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    Dopo l’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è inserito il seguente:

“Art. 70 bis

Verifica preventiva dell’interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza regionale

       1.    Qualora le indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, siano relative a lavori pubblici di competenza regionale, queste vengono eseguite da soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo n. 163/2006, individuati, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, con i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dagli articoli 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2.

       2.    Sono comunque esclusi dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, fatti salvi i casi di cui all’articolo 95, comma 1, i lavori pubblici di competenza regionale:

a)    di importo inferiore a 200.000,00 euro;

b)    attinenti interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione, fatta eccezione per l’asportazione di depositi alluvionali di recente formazione;

c)    relativi ad interventi in regime di somma urgenza.

       3.    La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere con la soprintendenza territorialmente competente appositi protocolli di intesa, al fine di individuare ambiti territoriali da escludere dalle procedure di cui agli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché dalle prescrizioni del presente articolo.”.

Art. 44

Modifica all’articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

       1.    All’articolo 76, comma 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le parole: “dell’articolo 69” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 70”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 luglio 2007

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 2 - Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 3 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 5 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 6 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 8 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 9 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 10 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 11 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 12 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 13 - Modifica all’articolo 18 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 14 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 16 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 17 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 18 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 19 - Modifica all’articolo 29 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 20 - Modifica all’articolo 30 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 21 - Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 22 - Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 23 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 24 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 25 - Inserimento dell’articolo 33 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 26 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 27 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 28 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 29 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 30 - Modifiche all’articolo 41 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 31 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 32 - Inserimento del Capo VII bis

Art. 33 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 34 - Modifiche all’articolo 50 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 35 - Modifica all’articolo 52 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 36 - Modifiche all’articolo 53 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 37 - Modifiche all’articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 38 - Modifica all’articolo 62 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 39 - Abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 40 - Abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 41 - Modifiche all’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 42 - Modifica all’articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 43 - Inserimento dell’articolo 70 bis nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Art. 44 - Modifica all’articolo 76 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17

            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Note agli articoli

4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Massino Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 agosto 2006, n. 25/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 agosto 2006, dove ha acquisito il n. 178 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;

- La 7° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 8 marzo 2007;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 giugno 2007, n. 7367.

 

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

            la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, entrata in vigore il 10 gennaio 2004, detta disposizioni sulla programmazione, progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

            L’originario articolato della legge regionale n. 27/2003 ha subito già nel corso del primo anno di applicazione alcuni primi interventi di modifica, ad opera delle leggi regionali 21 maggio 2004, n. 13, 26 novembre 2004, n. 23 e 28 dicembre 2004, n. 28. Si è trattato, peraltro, di novellazioni del tutto marginali rispetto all’impianto complessivo della legge, dettate dalla necessità, in primo luogo, di eliminare i profili di incostituzionalità ravvisati dal Governo nel ricorso proposto innanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 127 Cost. con riguardo alle disposizioni che regolano le procedure relative agli interventi in zone ad alta sismicità. In secondo luogo, il legislatore regionale ha ritenuto di adeguare il rinvio alla fonte regolamentare previsto in più disposizioni della legge regionale per l’attuazione di singoli istituti, alla sentenza n. 313 del 2003 della Corte costituzionale che, come noto, ha risolto la questione della titolarità della potestà regolamentare a livello di organi regionali, chiarendo il significato dell’articolo 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Alcune modifiche si sono rese infine necessarie per ovviare a disposizioni non sufficientemente esplicative in materie di espropriazione per pubblica utilità.

            Ad oltre un biennio dall’entrata in vigore della legge regionale in materia di lavori pubblici, tuttavia, appaiono maturate le condizioni che rendono opportuna una sua organica revisione, ove si considerino, in primo luogo, i numerosi e significativi mutamenti, in questo sia pur breve frangente temporale, nel contesto normativo e giurisprudenziale, a livello comunitario e nazionale, afferente il settore dei pubblici appalti.

            Il 1° febbraio 2006 con la scadenza del termine per l’attuazione della Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, sono infatti divenute immediatamente applicabili, in assenza di una norma interna di recepimento, le norme della direttiva medesima c.d. “self executing”.

            Il 1° luglio è altresì entrato in vigore il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che, oltre a recepire le predette direttive comunitarie, sostituisce ed innova la previgente normativa statale, accorpando in un unico testo normativo disposizioni contenute in numerose fonti di rango legislativo e regolamentare, afferenti la materia degli appalti pubblici sia sopra che sotto soglia, ivi compresa la legge n. 10/1994 (c.d. “Legge Merloni”).

            Atteso peraltro che la legge regionale n. 27/2003 disciplina essenzialmente gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’esigenza di una riscrittura di alcuni istituti della legge regionale si impone, a maggior ragione, in considerazione dei più recenti orientamenti assunti dagli organi comunitari in merito ai contenuti della disciplina applicabile agli affidamenti sotto soglia. Nello specifico, detti affidamenti, pur se non ricadenti nell’ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti, sono comunque soggetti, secondo il predetto orientamento, al rispetto delle pertinenti regole del trattato CE, in particolare di quelle in materia di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento, nonché dei principi generali in materia di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sottesi a dette norme (Corte di Giustizia, sentenza Teleaustria e Telefonadress del 7 dicembre 2000 nella causa C-324/98).

            Il mancato rispetto di un onere minimo di messa in concorrenza, ha indotto in tal senso la Commissione europea ad aprire una procedura di infrazione a carico dello Stato italiano censurando, con il Parere motivato del 15 ottobre 2003, le disposizioni della legge n. 109/1994 ritenute in contrasto con i suddetti principi comunitari, con particolare riguardo al principio di trasparenza e dunque a quello di pubblicità che ne deriva.

            La censura comunitaria ha conseguentemente di fatto sollevato la questione della compatibilità con i principi di derivazione comunitaria di tutte quelle norme della legge regionale n. 27/2003 che dettano una disciplina analoga alla normativa statale giudicata non conforme al trattato CE, o che comunque non prevedono un livello adeguato di pubblicità preventiva e successiva, tale da consentire l’apertura di un confronto concorrenziale tra i possibili aspiranti all’aggiudicazione dell’appalto.

            Al fine di prevenire un possibile intervento comunitario anche sulla legge regionale in materia di lavori pubblici, si è reso pertanto opportuno avviare un processo di revisione della legge regionale n. 27/2003, concordando con la stessa Direzione Generale Mercato Interno della Commissione europea le modifiche indispensabili a rimuovere le criticità emerse in seguito ad una verifica congiunta sulla compatibilità della normativa regionale con i principi comunitari. Con nota in data 12 febbraio 2006, indirizzata all’Amministrazione regionale (prot. n. 109120/58.00 del 17 febbraio 2006), il Capo Unità della DG Mercato Interno e Servizi, sottolineava, esprimendo una valutazione positiva, come i propri servizi avessero “constatato con soddisfazione come le modifiche proposte dalla Regione del Veneto tenessero conto dei rilievi critici formulati dal medesimo e recepissero in larga misura le indicazioni fornite al fine di eliminare i profili di incompatibilità con la normativa comunitaria riscontrati”.

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            Un primo gruppo di modifiche che si propone di adottare con il presente provvedimento, pertanto, concerne le disposizioni reputate potenzialmente lesive dei principi comunitari summenzionati, e risponde all’esigenza di una novellazione della normativa regionale conforme ai contenuti della proposta sulla quale la DG Mercato Interno e Servizi della Commissione europea ha formulato un giudizio positivo.

            Segnatamente sono interessate dai predetti interventi correttivi, analiticamente esplicitati nell’illustrazione dell’articolato, gli istituti di seguito elencati:

-      affidamenti all’esterno dell’attività di supporto al Responsabile unico del procedimento, dell’incarico al geologo responsabile dei lavori, qualora previsto, dei compiti del responsabile unico del procedimento (articolo 6), affidamenti dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (articoli 8 e 9), incarichi aventi ad oggetto la verifica e la validazione dei progetti (articolo 10), nomina dei collaudatori (articolo 48). L’operazione di revisione delle disposizioni della legge regionale regolanti l’affidamento all’esterno dei predetti servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, è intesa a codificare anche nell’ordinamento regionale i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, demandando ad apposito provvedimento della Giunta regionale la definizione sul piano operativo delle forme di pubblicità e dei criteri di affidamento con cui dare attuazione in concreto a detti principi generali. Allo stesso tempo, si ritiene di mantenere nella sostanza invariata, alla luce anche una più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Coname, del 21 luglio 2005, nella causa C-231/03), la previsione della norma regionale che individua una forma di pubblicità successiva (comunicazione del provvedimento di affidamento all’Osservatorio regionale degli appalti e pubblicazione sul sito Internet della Stazione Appaltante) per gli incarichi di servizi di progettazione di importo inferiore a 40.000,00 euro. Giova infatti rammentare che, secondo detto indirizzo interpretativo, esistono delle circostanze in presenza delle quali la dimensione transfrontaliera degli scambi è inesistente o quantomeno è talmente irrilevante che gli effetti negativi sulla corretta attuazione dei principi del Trattato sono tanto improbabili che non pare esservi un interesse comunitario né una competenza comunitaria che giustifichi un intervento;

-      determinazione del prezzo nella concessione (articolo 27, comma 4): si propone di stralciare la parte di disposizione nella quale si ammette che il prezzo possa coincidere con l’intero costo dell’opera;

-      criteri per l’individuazione delle imprese da invitare in caso di affidamento dei lavori mediante licitazione privata (articolo 31, comma 4): si propone di eliminare il profilo di incompatibilità ravvisato nel richiamo al criterio localistico dell’ubicazione dell’impresa, sostituendolo con un criterio non discriminatorio, basato sulla “specifica esperienza operativa” degli operatori da invitare alla gara;

-      disciplina della licitazione privata semplificata (articolo 32). Anche per tale istituto si è trattato di rimuovere la criticità presente nel riferimento a criteri localistici, comportante una violazione del principio di non discriminazione, mediante un semplice rinvio alla procedura delineata dalla normativa statale, mantenendo comunque invariata la più elevata soglia individuata per i lavori pubblici di interesse regionale;

-      trattativa privata (articolo 33). L’adeguamento ai principi comunitari ha reso necessario porre mano ad una revisione organica della norma, per le ragioni analiticamente illustrate nella relazione all’articolato. In sintesi si propone di introdurre il richiamo ad adeguate forme di pubblicità preventiva (nella fattispecie tramite la pubblicazione dell’Elenco annuale dei lavori) e di eliminare i casi di trattativa privata che rappresentano una deroga alla previa evidenza pubblica, non giustificabile nell’ottica del diritto comunitario, ovvero di aggiungere ulteriori presupposti circostanziati volti a rendere per contro giustificabili le ipotesi di deroga individuate dal legislatore regionale;

-      varianti in corso d’opera (articolo 37). Parimenti per le ipotesi di variante previste dal legislatore regionale si rende indispensabile procedere nei termini enunciati con riguardo alle modifiche delle disposizioni di cui all’articolo 33;

-      procedura di affidamento nella finanza di progetto (articolo 44, comma 5). In relazione a detta disposizione, si propone una modifica più formale che sostanziale, avente lo scopo di chiarire che la procedura negoziata per l’affidamento delle opere deve essere preceduta dalla pubblicazione di un bando;

-      accordo quadro (articolo 63) e dialogo competitivo (articolo 64): si propone l’abrogazione della disciplina regionale di tali istituti in quanto anteriore a quella delineata dalla Direttiva 2004/18/CE e pertanto ad essa difforme, sicché diviene applicabile ai lavori di interesse regionale la norma statale di recepimento della Direttiva medesima.

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            Un secondo ordine di modifiche si collega all’evoluzione della normativa statale in determinati settori, che presentano punti di contatto con la normativa dei lavori pubblici. È il caso del DURC, documento unico di regolarità contributiva, entrato a pieno regime il 1° gennaio 2006, rendendo priva di significato la corrispondente disposizione regionale che lo prevede. Si ritiene pertanto di riformulare la disposizione dell’articolo 41, prevedendo un rinvio alla legislazione statale.

            Anche le relativamente recenti riforme della legislazione regionale sull’assetto del territorio inducono a ritenere opportune modifiche ed integrazioni finalizzate a soddisfare esigenze di coordinamento con le disposizioni riguardanti i profili urbanistici (articoli 24 in tema di localizzazione delle opere pubbliche e 25 in tema di approvazione dei progetti) con le novità della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e con le sue successive modificazioni, introducendo al contempo taluni elementi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure.

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            La previsione in termini generali da parte di norme statali e regionali di istituti applicabili nel settore degli appalti pubblici rende per altro verso indispensabile l’introduzione ex novo nell’articolato della legge regionale n. 27/2003 di disposizioni di dettaglio che permettano di applicare in modo corretto tali procedure anche ai lavori pubblici di interesse regionale, nei limiti consentiti dalle leggi che li contemplano. Nello specifico si tratta degli articoli 33 bis (contratti di sponsorizzazione) e 46 bis (leasing immobiliare).

            Analogamente, in relazione agli articoli 95 e 96 del Codice dei contratti, che pongono a carico delle stazioni appaltanti l’obbligo di dotare i progetti preliminari di lavori pubblici di competenza di apposite indagini archeologiche preventive da inviare per la verifica alla soprintendenza territorialmente competente, si propone di inserire nella legge regionale in materia di lavori pubblici una disciplina integrativa (contenuta nel nuovo articolo 70 bis), allo scopo di meglio specificare e delimitare l’ambito di applicazione della procedura in questione relativamente ai lavori pubblici di stretta competenza regionale.

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            Al fine di conferire maggiore efficacia alle disposizioni che prevedono forme di incentivazione volte a favorire l’aggregazione di imprese, precisamente la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili e di consorzi tra imprese artigiane, si propone di ampliarne l’ambito soggettivo di applicazione ed inoltre di introdurre direttamente all’interno della fonte di rango legislativo, mediante l’integrazione dell’articolo 26, comma 2, la previsione dell’agevolazione consistente nell’esonero della prestazione della cauzione provvisoria.

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            In tema di “adeguamento dei prezzi”, la proposta di integrazione dell’articolo 34 è intesa ad introdurre una disciplina speciale per i lavori pubblici di interesse regionale, per dare concreta operatività all’istituto del “prezzo chiuso”, come delineato dalla legge n. 109/1994 e successivamente ripresa dal D.Lgs. n. 163/2006.

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            Altre disposizioni sono interessate da modifiche intese a dirimere le incertezze interpretative che si sono manifestate fin dalla prima fase di applicazione della legge regionale, in relazione alle disposizioni di seguito elencate delle quali pertanto si propone un intervento correttivo per chiarirne il significato e l’esatto ambito di applicazione:

-      articolo 2, in tema di definizione dei lavori pubblici di interesse regionale;

-      articoli 48, comma 1, lettera a), n. 2) e lettera b), e 52, comma 1, lettera d), in merito alla provenienza “regionale” del contribuito rilevante per l’applicazione delle predette disposizioni.

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            La prassi applicativa ha inoltre evidenziato l’opportunità di ulteriori interventi di razionalizzazione dell’articolato della legge.

            In tal senso, si propongono in primo luogo modifiche volte a conferire alle disposizioni della legge regionale n. 27/2003 maggiore flessibilità, mediante la sostituzione di rinvii fissi con rinvii dinamici, tenuto conto dell’incessante evoluzione normativa che connota la stessa legislazione statale in materia di lavori pubblici, ovvero determinati istituti (es. la conferenza di servizi di cui all’articolo 22), determinando il superamento della normativa nello specifico richiamata con conseguente incertezza sull’esatta individuazione delle disposizioni applicabili alle fattispecie per le quali viene disposto il rinvio.

            In aggiunta, in aderenza all’ottica di semplificazione che connota l’impianto della legge nel suo complesso, si propone di integrare l’articolo 29, in tema di lavori in economia, specificando che entro la soglia individuata dalla normativa statale è comunque consentito l’affidamento diretto.

            In tema di garanzie, si propone di integrare l’articolo 30, al fine di ampliare le modalità mediante le quali possono essere prestate le cauzioni provvisoria e definitiva, consentendone la costituzione anche in numerario, preclusa dalla vigente normativa. Con l’integrazione dell’articolo 35, che obbliga alla prestazione della cauzione supplementare, si propone di individuare convenzionalmente una soglia, nella fattispecie 200,00 euro, al di sotto della quale, sulla base di una valutazione costi-benefici, la cauzione medesima non è dovuta.

            Anche in tema di subappalti, l’esperienza applicativa ha evidenziato la necessità di un intervento correttivo alla disciplina regionale (articolo 38 legge regionale n. 27/2003), onde riportare ad un connotato di proporzionalità la misura ivi prevista a tutela del subappaltatore.

            In ragione delle variazioni che periodicamente interessano l’articolazione organizzativa regionale, nonché della rappresentazione dell’esigenza di conferire maggiore celerità alle procedure, si propone altresì una revisione degli articoli 4 in tema di programmazione dei lavori pubblici e 13, e ss. in materia di organi consultivi regionali.

            Parimenti, per ragioni di celerità delle procedure, è apparso utile intervenire sulla disciplina della finanza di progetto, al fine di incrementare le occasioni di realizzazione di opere pubbliche con l’apporto di capitale privato.

            Altri interventi si rendono infine opportuni per chiarire l’ambito di applicazione delle disposizioni concernenti l’intervento finanziario della Regione, facendo esplicitamente salva l’ipotesi di gestione diretta da parte della Giunta regionale, e per rimodulare la procedura di erogazione dei contributi al soggetto gestore medesimo, con finalità di semplificazione.

            Infine, allo scopo semplificare gli adempimenti connessi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità relative a lavori pubblici di interesse regionale, si propone una integrazione dell’articolo 70 della legge regionale, con una disposizione di adeguamento della normativa statale che fissa i presupposti per i procedimenti afferenti la determinazione urgente dell’indennità provvisoria e l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione.

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            Con tali premesse si illustrano di seguito nel dettaglio le disposizioni del disegno di legge.

ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1 - (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27)

            L’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003 contiene la definizione normativa dell’oggetto di cui alla nuova disciplina regionale: i lavori pubblici di interesse regionale. La modifica dell’articolo 2 prevista dall’articolo 1 del presente disegno di legge, è intesa a meglio definire e razionalizzare i contorni dell’ambito di operatività della legge regionale quadro in materia di lavori pubblici, in relazione a quelle fattispecie che, nel primo biennio di esperienza applicativa, hanno dato luogo ad alcune incertezze interpretative, ovvero hanno determinato l’esigenza di una loro riclassificazione nell’ambito della distinzione tra lavori di competenza regionale e altri lavori pubblici di interesse regionale, nei termini di seguito illustrati.

            Per le finalità dell’articolo, il legislatore regionale del 2003 ha formulato 3 commi.

            Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, ha inteso precisare, con un duplice ed inscindibile criterio territoriale-soggettivo, l’oggetto della nuova disciplina normativa. La modifica proposta a detto comma 1, dell’articolo 2, è tesa a meglio specificare l’ambito di operatività della legge regionale n. 27/2003, esplicitando che non solo le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 non vengono disciplinate dalla nuova legge regionale, ma anche ovviamente tutte le altre opere di competenza dello Stato, individuate con la locuzione “amministrazioni statali”, da aggiungersi prima del riferimento alla legge n. 443/2001.

            L’intervento di modifica che si propone con riguardo all’articolo 2, comma 2, lettera a), n. 2), è diretto a individuare le tipologie di lavori realizzati dai soggetti gestori di RSA, definibili di competenza regionale e come tali assoggettati alla legge regionale n. 27/2003. Restano comunque esclusi dall’ambito di applicazione della legge i lavori dei soggetti gestori che non hanno alcuna attinenza con le residenze sanitarie.

            Con l’espunzione delle AATO dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, si intende escludere dal novero dei lavori di competenza regionale gli interventi realizzati dai gestori protetti nell’ambito delle competenze delle autorità d’ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”. Data la natura formale di consorzi tra comuni rivestita dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale (articolo 31 D.Lgs. n. 267/2000), ovvero di soggetti costituiti tramite convenzioni tra enti locali, l’intervento prospettato appare idoneo a riportare omogeneità al sistema e alla classificazione dei lavori pubblici di interesse regionale operata dalla legge, in coerenza coi principi di decentramento e sussidiarietà. Va segnalato, inoltre, che a tali soggetti pubblici non fanno capo, in base alla legge istitutiva, quelle funzioni di programmazione in materia di lavori pubblici, di approvazione dei progetti e di affidamento dei lavori che concorrono, a’ termini di quanto stabilito al comma 2, lettera a), dell’articolo, ad individuare la fattispecie del lavoro pubblico di competenza regionale. Le funzioni inerenti la programmazione in materia di lavori pubblici e l’approvazione dei progetti dei suddetti gestori protetti vengono, peraltro, portate in capo alle AATO mediante la lettera d bis) del comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale.

            Rimane radicata nelle figure dei gestori protetti la competenza nella fase di affidamento dei lavori.

            La medesima lettera d bis) include, attualmente, fra i lavori pubblici di interesse regionale ma di competenza di altri soggetti pubblici, ulteriori rispetto a quelli individuati dalla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2, i lavori di competenza delle             Autorità d’Ambito individuate dalla legge regionale n. 3/2000, in materia di gestione dei rifiuti.

            La proposta di integrazione della disposizione di cui al n. 5) della lettera a), del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 27/2003, prevista all’articolo 1, comma 5, del presente disegno di legge, è intesa a precisare che le ATER, in quanto soggetti qualificabili alla luce della normativa regionale vigente come enti regionali, sia pur dotati di autonomia organizzativa, realizzano lavori di stretta competenza regionale, quando per l’attuazione degli interventi fruiscono, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Pertanto anche tali enti, ove sussistano le condizioni indicate dalla norma, sono vincolati all’osservanza delle norme della legge regionale che dettano una disciplina differenziata per i lavori di competenza regionale, rispetto a quanto invece previsto per gli altri lavori di interesse regionale, come per esempio in ordine al carattere vincolante degli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale ed in materia di affidamento degli incarichi di collaudo.

            L’esclusione dell’applicazione dell’articolo 25 alle ATER è motivata invece dalle caratteristiche di tali aziende che operano ormai, in molti casi, quali soggetti a carattere imprenditoriale. Tali soggetti, pertanto, esperiranno le procedure interne ai fini dell’approvazione dei progetti, richiedendo successivamente al comune il permesso di costruire, eventualmente oneroso, ed il relativo certificato di agibilità.

            La modifica all’articolo 2, comma 2, lettera c), è finalizzata a precisare quali siano gli articoli del disposto legislativo regionale che vanno applicati alla fattispecie dei soggetti privati che realizzano lavori di interesse regionale, in quanto finanziati dalla Regione nella misura indicata dalla norma. Qualora sussistano le condizioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), si applicano ovviamente le disposizioni della legge statale.

            La proposta di integrare l’elenco di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, con la fattispecie di cui alla nuova lettera d ter), è dettata dall’esigenza di assoggettare alle norme della vigente legislazione regionale e statale in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, le opere pubbliche di interesse regionale realizzate dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati, conclusi ai sensi dell’articolo 6 della legge urbanistica (legge regionale 23 aprile 2004, n. 11).

Articolo 2 - (Modifica alla rubrica del Capo II della legge regionale n. 27/2003)

            Pur essendo priva di valenza normativa, la rubrica del Capo II della legge regionale n. 27/2003, con l’utilizzo dell’aggettivo “regionale” potrebbe risultare fuorviante, atteso che la maggior parte delle disposizioni in tema di programmazione sono in realtà applicabili a tutte le Amministrazioni aggiudicatrici, in relazione ai lavori di interesse regionale. Si propone pertanto di sostituire la locuzione “programmazione regionale” con quella di “programmazione dei lavori pubblici”, spettando poi comunque all’interprete individuare caso per caso quali tra le disposizioni del Capo II debbano essere osservate dalle singole Amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 3 - (Modifica all’articolo 3 della legge regionale, n. 27/2003)

            La modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 27/2003 è dettata dall’esigenza di eliminare un mero errore materiale.

Articolo 4 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 27/2003)

            L’integrazione dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 con la specificazione che i lavori di competenza regionale assoggettati alla disciplina della programmazione triennale e dell’elenco annuale sono quelli di cui al numero 1) della lettera a) dell’articolo 2, comma 2, consente di circoscrivere l’ambito soggettivo di operatività dell’obbligo di programmazione degli interventi, secondo le regole ivi stabilite, alle sole strutture della Regione, escludendo conseguentemente gli altri soggetti realizzatori di lavori di competenza regionale individuati dalla sopra citata disposizione.

            L’aggiunta all’articolo 4 del comma 1 bis ad opera del comma 2 dell’articolo 4 del presente disegno di legge, si ricollega alla proposta di modifica della disposizione del precedente comma, prevedendo la formalizzazione della avvenuta acquisizione e presa d’atto degli atti medesimi in apposito provvedimento della Giunta regionale. Si è inteso garantire alla Regione, mediante tale misura, una forma di controllo sull’attività dei soggetti che realizzano lavori di competenza regionale, senza risultare strutture dell’Amministrazione in senso stretto.

Articolo 5 - (Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 27/2003)

            La proposta di aggiungere all’articolo 6 della legge regionale n. 27/2003 il comma 6 bis è dettata dall’esigenza di conferire coerenza anche formale alla norma regionale rispetto ai principi di derivazione comunitaria, secondo l’impostazione seguita nella modifica dei successivi articoli 8, 9, 10 e 48, precisando che, per gli incarichi comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, si osservano comunque i criteri e le condizioni di pubblicità disciplinati al successivo articolo 9, mentre per gli affidamenti sopra soglia la norma regionale nulla dice, attesa la diretta assoggettabilità alle procedure comunitarie di gara.

Articolo 6 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 27/2003)

            La proposta di modifica dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale si rende necessaria per adeguare la disciplina regionale in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, comportanti un compenso inferiore alla soglia comunitaria, ai principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, recepiti in ambito nazionale con la “legge comunitaria 2004” (legge n. 62/2005) che aveva modificato in senso conforme l’articolo 17 della legge n. 109/1994. Ciò comporta la soppressione nella norma del richiamo al concetto di affidamento fiduciario dell’incarico, e la riformulazione della disposizione in termini compatibili con l’esigenza di individuare criteri di affidamento e condizioni di pubblicità conformi agli orientamenti comunitari in materia, pur con le distinzioni e precisazioni riportate nel commento alla proposta di modifica dell’articolo 9, di cui al successivo articolo 7 del presente disegno di legge.

Articolo 7 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 27/2003)

            In ragione della diretta riconducibilità dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza al diritto comunitario originario, il loro rispetto si impone anche per gli appalti pubblici di servizi che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE (che ha sostituito la Direttiva 92/50/CEE), rendendo necessario rispettare un onere minimo di messa in concorrenza, idoneo ad assicurare il rispetto di tali principi e, in particolare, del principio di pubblicità che ne deriva. La novella dell’articolo 9 della legge regionale n. 27/2003 è determinata dall’esigenza di esplicitare nell’articolato della legge l’obbligo di applicare i predetti principi anche agli affidamenti di servizi di progettazione connessi ai lavori pubblici di interesse regionale.

            Si propone dunque di invertire i commi 1 e 2 della originaria formulazione dell’articolo, per enunciare al nuovo comma 1 - già con riguardo agli incarichi di importo compreso tra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria - l’ obbligo di affidare i servizi di cui all’articolo 8 nel rispetto dei principi comunitari in questione. In particolare, dall’applicazione di tali principi deriva la necessità di individuare, per un verso, criteri oggettivi per l’affidamento dell’incarico, e di definire, per altro verso, le forme di pubblicità preventiva e successiva idonee ad assicurare l’adempimento dell’onere di messa in concorrenza tra i possibili interessati al conferimento del servizio.

            Al fine peraltro di non predeterminare in modo rigido a livello legislativo i predetti criteri e adempimenti pubblicitari, la nuova disposizione ne demanda la definizione ad un apposito provvedimento, vale a dire ad un più agile strumento formale, all’interno del quale sviluppare e articolare i criteri di assegnazione e le forme di pubblicità, secondo il principio di proporzionalità. Tale scelta semplificatrice consente di calibrare gli adempimenti in argomento tenendo conto della varietà di condizioni e circostanze nelle quali le prestazioni professionali devono essere acquisite, con particolare riguardo alla consistenza numerica degli incarichi che si prevede di attribuire e alle dimensioni e caratteristiche organizzative dell’ente aggiudicatore.

            Il nuovo comma 2, già comma 1, conferma nella sostanza la disposizione normativa sostituita, tenendo conto di un recente orientamento assunto dalla Corte di giustizia nella sentenza C-231/03, mediante la quale si riconosce l’inidoneità di circostanze particolari, quali un valore economico molto limitato, a produrre una lesione dei suddetti principi comunitari. In definitiva, alla luce di tale ultimo indirizzo interpretativo, il modesto significato economico della prestazione - e tale può ritenersi il compenso di importo inferiore a 40.000,00 euro - non appare in grado di suscitare in un operatore economico con sede in uno Stato membro diverso dal quello cui appartiene la stazione appaltante, un apprezzabile interesse a partecipare ad un confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio.

Articolo 8 - (Modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 27/2003)

            Per l’intervento di modifica all’articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, conservano la propria validità le considerazioni formulate in commento alle modifiche relative agli articoli 8 e 9, trattandosi di adeguare la normativa regionale ai principi di derivazione comunitaria da applicare anche agli appalti di servizi sotto soglia.

Articolo 9 - (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge regionale si rende opportuna in quanto la dizione vigente della disposizione non consente di chiarire che, anche nel sistema della legge regionale n. 27/2003, così come nel previgente sistema della legge regionale n. 42/1984, la nomina consiliare relativa ai sei esperti in materia di lavori pubblici deve intendersi riservata alla maggioranza limitatamente a quattro esperti e alla minoranza per i restanti due esperti.

            La proposta di integrazione della successiva lettera q), è invece finalizzata a consentire la partecipazione con carattere di stabilità alla CTR di un rappresentante dell’ARPAV, in considerazione della maggiore competenza di tale organismo a conoscere delle questioni affrontate dall’organo consultivo regionale.

            La modifica proposta con riguardo al comma 6 dell’articolo 13, prevista dal comma 3 dell’articolo in commento, è intesa a conferire maggiore flessibilità nella scelta del dipendente chiamato a svolgere le funzioni di segretario della CTR, in ragione delle disponibilità e delle competenze.

Articolo 10 - (Modifica all’articolo 14 della legge regionale n. 27/2003)

            Nelle intenzioni del legislatore, il parere reso dalla CTR a norma dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge regionale in merito all’interpretazione ed esecuzione del contratto è di natura facoltativa. L’inserimento dell’inciso “se richiesto dalla stazione appaltante”, ad opera dell’articolo 10 del presente disegno di legge, vale a chiarire il carattere non obbligatorio del parere richiesto per la definizione della controversia non risolta con accordo bonario.

Articolo 11 - (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 27/2003)

            La soppressione all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 27/2003, dell’aggettivo “decentrata”, con riferimento alla struttura alla quale è preposto il dirigente che esercita le funzioni di presidente della commissione tecnica decentrata lavori pubblici, si rende opportuna per rendere maggiormente flessibile l’individuazione di detto presidente in ragione delle scelte organizzative legate all’articolazione dell’amministrazione regionale.

            La proposta di modifica del comma 2, lettera d), dell’articolo 15, è determinata dalle medesime ragioni illustrate in sede di commento alla proposta di modifica dell’articolo 13, comma 1, lettera q).

            Con la modifica del comma 2, lettera e), del suddetto articolo, stante la difficoltà di convocare in commissione il soggetto di volta in volta competente ad esprimere il nulla osta ai fini della tutela idrogeologica (Comune o Regione), si ritiene di individuare un unico soggetto, nello specifico un tecnico laureato indicato dalla struttura regionale competente. La modifica è comunque coerente con le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera l).

            Le modifiche alle successive lettere f) e h) derivano dall’esigenza di rendere maggiormente flessibili le designazioni dei rappresentati regionali in campo ingegneristico e geologico.

            La modifica proposta all’articolo 11, comma 6, del presente disegno di legge è intesa a conferire maggiore flessibilità nella scelta del dipendente chiamato a svolgere le funzioni di segretario della CTR, in ragione delle disponibilità e delle competenze.

Articolo 12 - (Modifica all’articolo 17 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica che si propone rende di più pratica applicabilità la disposizione dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, senza peraltro alterarne la ratio.

Articolo 13 - (Modifica all’articolo 18 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica in questione si rende opportuna per coordinare il dato normativo con la scelta organizzativa di affidare le competenze in materia di industria ed energia a distinte strutture regionali.

 

Articolo 14 - (Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 si rende opportuna per meglio precisare la natura dinamica del rinvio alla normativa statale in materia di conferenza di servizi indetta per l’approvazione di progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, anche in considerazione dell’avvicendamento di numerosi interventi correttivi e di riforma che hanno interessato questo istituto.

            L’articolo 22, comma 4, della legge regionale n. 27/2003, detta disposizioni in materia di conferenza di servizi relativa a lavori pubblici. Il comma 2 dell’articolo 14 del presente disegno di legge adegua la disposizione in questione alla novella cha ha rimodulato la classificazione dei lavori pubblici di interesse regionale operata all’articolo 2, introducendo una forma di rinvio di carattere generale, tale da includere i lavori di interesse, ma non di stretta competenza regionale, interessati dall’applicazione del comma 4 in commento.

Articolo 15 - (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale è determinata dalla necessità di adeguare la disciplina sulla competenza all’approvazione delle varianti urbanistiche conseguenti alla realizzazione di lavori, al vigente ordinamento regionale in materia urbanistica delineato dalla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 “Disposizioni per l’applicazione della legislazione urbanistica regionale e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio””. In particolare, la nuova formulazione della norma tiene conto di tale ultimo intervento legislativo, che ha ripristinato nella sostanza la disciplina contenuta nell’articolo 50 della legge regionale n. 61/1985, al quale faceva implicito rinvio, prima della sua abrogazione ad opera della legge regionale n. 11/2004, la legge regionale n. 27/2003, in relazione a tale aspetto della materia. La nuova disposizione introduce, infine, la precisazione che resta in ogni caso ferma l’applicazione delle procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.

            La modifica di cui all’articolo 15, comma 2, del presente disegno di legge, che inserisce nell’articolo 24 il comma 2 bis, reintroduce, in quanto venuto meno nell’assetto legislativo regionale, l’istituto già stabilito all’articolo 1, comma 4, della legge n. 1/1978, ora abrogato e sostituito dall’articolo 9, comma 5, del DPR n. 32 del 2001, in base al quale si consente, in buona sostanza, la realizzazione su aree a “standard”, quindi caratterizzate dalla presenza di vincolo preordinato all’esproprio, di opere pubbliche diverse da quelle indicate dalle norme di attuazione dello standard in questione. A differenza di quanto stabilito dalla norma statale vigente, tuttavia, la modifica proposta esclude forme di controllo regionale sull’operato comunale.

            Il medesimo articolo 15, comma 2, con l’inserimento di un comma 2 ter, reintroduce, in quanto ritenuta funzionale soprattutto a quella molteplicità di interventi di competenza regionale di modesta rilevanza, sia per l’importo, sia per l’impatto territoriale, una disposizione già in essere nell’articolo 77 della legge regionale n. 61/1985 (legge urbanistica regionale abrogata). La norma proposta stabilisce, per sommi capi, come possa essere approvato - con le modalità di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003 - un progetto di opera pubblica di competenza regionale, prescindendo dalle procedure stabilite nello stesso articolo 24 della legge regionale n. 27/2003, commi da 1 a 2 bis. A garanzia dell’autonomia comunale in materia di gestione territoriale, risulta in ogni caso necessario, ai fini della suddetta approvazione, l’assenso del Consiglio comunale, salva l’attribuzione al Presidente della Regione del potere di disporre comunque l’approvazione del progetto, qualora lo esiga il carattere rilevante dell’opera per la Regione, in caso di parere contrario del Comune o di mancata formulazione del parere stesso nel termine di sessanta giorni.

            La modifica introdotta con l’inserimento di un comma 2 quater all’articolo 24 della legge regionale, costituisce una sensibile semplificazione procedurale, unificando i momenti dell’approvazione del vincolo preordinato all’esproprio, nei casi in cui lo stesso si renda necessario, e dell’approvazione del progetto. Risulta in ogni caso garantita la partecipazione degli interessati attraverso il richiamo agli adempimenti di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001.

Articolo 16 - (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica all’articolo 25, comma 1, della legge regionale n. 27/2003 si rende opportuna per precisare che:

-      la norma si applica solo nel caso in cui i progetti dei lavori pubblici di competenza regionale sono realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale;

-      vengono fatte salve le disposizioni normative che stabiliscono, per determinate fattispecie, la competenza della Giunta regionale ad approvare il progetto, in luogo di quella dirigenziale.

            Con l’articolo 16 del presente disegno di legge vengono poi invertite, nell’ordine di successione dei commi, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tale ricollocazione si rende opportuna per introdurre con maggiore consequenzialità logica le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter, ai cui contenuti si rinvia.

            Il comma 3 della disposizione che si vuole sostituire, ora comma 2, intende meglio chiarire, esplicitandoli, i limiti di applicazione della norma in argomento, precisando che la validità di titolo abilitativo sotto il profilo edilizio ed urbanistico, che caratterizza il provvedimento di approvazione del progetto di lavoro pubblico di interesse regionale, è circoscritta ai progetti di lavori pubblici di competenza regionale ed ai progetti di competenza degli enti locali.

            Sono inoltre meglio chiariti il rilievo ed i contenuti del provvedimento di approvazione.

            Il comma 2 della disposizione che si intende sostituire, ora comma 3, precisa – ad integrazione di quanto già stabilito – come siano escluse dalla necessità di acquisizione preventiva del parere di conformità urbanistica, ai fini dell’approvazione dei progetti di lavori pubblici di interesse regionale non soggetti al rilascio di permesso di costruire, anche i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

            Le modifiche introdotte ai commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 25 della legge regionale, costituiscono una sensibile semplificazione procedurale. Viene introdotto infatti nel primo dei due commi in argomento il concetto della “compatibilità urbanistica”, equiparandolo a quello della “conformità urbanistica”. Ai fini della approvabilità di un progetto di lavori pubblici di competenza regionale, non risulta cioè necessario che l’opera sia espressamente indicata nel Piano di Assetto del Territorio o nel Piano degli interventi comunali, ovvero in strumenti urbanistici che siano attuativi degli stessi. Risulta infatti sufficiente che l’opera da realizzare non sia in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico. Non ne precluda cioè alcune previsioni realizzative, ovvero non sia in contrasto con la normativa pertinente le diverse zone territoriali omogenee. Se non in contrasto con lo strumento urbanistico nei termini sopra detti, l’opera si considera pertanto “compatibile” ed il relativo progetto può essere approvato a’ termini dell’articolo 25. Dalla suddetta approvazione può derivare anche l’apposizione diretta del vincolo preordinato all’esproprio, previa applicazione delle procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 del DPR n. 327 del 2001.

Articolo 17 - (Modifica all’articolo 26 della legge regionale n. 27/2003)

            La proposta di integrazione dell’articolo 26 della legge regionale, si prefigge un duplice scopo:

-      ampliare l’ambito di applicazione delle agevolazioni in esso previste, estendendole alle cooperative di produzione e lavoro assimilabili ai soggetti individuati nell’originaria formulazione della disposizione;

-      individuare direttamente a questo più alto livello normativo le forme di incentivazione alla partecipazione alle gare dei consorzi stabili e dei consorzi tra imprese artigiane, comportanti una deroga alla legislazione vigente. Nella fattispecie, si tratta dell’agevolazione consistente nell’esonero dalla prestazione della cauzione provvisoria, prevista per l’appunto dall’articolo 30 della presente legge.

Articolo 18 - (Modifica all’articolo 27 della legge regionale n. 27/2003)

            Con l’articolo 18 del presente disegno di legge si propone di espungere dall’articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 27/2003, la previsione in base alla quale nella concessione il prezzo dell’opera, in casi specifici, può coincidere con l’intero costo dell’opera. Al tempo della sua adozione, la disposizione in questione risultava correlata alle modifiche appena apportate alla corrispondente disciplina statale (articolo 19, comma 2, legge n. 109/1994) per effetto della legge n. 166/2002, c.d. “Merloni quater”. La modifica in ambito statale aveva infatti soppresso il limite massimo del prezzo erogabile dal concedente, originariamente fissato nel 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Di conseguenza il legislatore regionale aveva portato alle estreme conseguenze tale modifica, configurando astrattamente casi, seppure specifici, in cui il prezzo poteva coprire anche totalmente l’importo dei lavori. Ad un esame più approfondito però, la norma regionale potrebbe risultare censurabile per sospetta lesione dei principi comunitari (in particolare l’obbligo di dare massima pubblicità a tutte le procedure di affidamento). Infatti una concessione in cui il Concedente copra il 100 per cento dell’importo lavori creerebbe identità di oggetto contrattuale con l’appalto.

Articolo 19 - (Modifica all’articolo 29 della legge regionale n. 27/2003)

            L’integrazione proposta con l’articolo 19 del presente disegno di legge è intesa, nell’ottica di semplificazione che caratterizza l’intero impianto della legge, a chiarire che continua a trovare applicazione ai lavori pubblici di interesse regionale l’ipotesi di affidamento diretto dei lavori, già disciplinato dalla normativa statale nell’ambito dei cottimi.

Articolo 20 - (Modifica all’articolo 30 della legge regionale n. 27/2003)

            L’avverbio “esclusivamente”, utilizzato dal legislatore regionale per individuare le modalità di prestazione delle cauzioni provvisoria e definitiva, preclude la possibilità di fare ricorso a forme di garanzia alternative a quelle enumerate dal comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale n. 27/2003 (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa o fidueiussione rilasciata dai soggetti abilitati a norma di legge). Con l’articolo 20 del presente disegno di legge, si propone pertanto di integrare la disposizione del comma 6 del predetto articolo 30 della legge regionale con la specificazione della possibilità di costituire la garanzia prevista anche in numerario.

Articolo 21 - (Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 27/2003)

            Con l’inserimento nell’articolo 31 della legge regionale n. 27/2003 dei commi 1 bis e 1 ter, si propone di codificare e disciplinare anche in ambito regionale la nuova configurazione dei poteri discrezionali della stazione appaltante riconosciuti dall’articolo 122, comma 9, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) in merito all’esclusione dell’offerta anomala negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, peraltro in aderenza all’indirizzo interpretativo assunto, ancor prima dell’entrata in vigore del Codice dei contratti medesimo, da alcuni giudici amministrativi e dall’Autorità di vigilanza nella determinazione n. 6 del 22 giugno 2005. Nella fattispecie, la novità consiste nel ricostruire l’esclusione automatica dell’offerta anomala non più come un obbligo, bensì come un’eccezione alla regola della valutazione della sua congruità in contraddittorio con il concorrente, come previsto nel Codice dei contratti.

            La scelta di avvalersi della predetta esclusione automatica deve peraltro essere evidenziata nel bando di gara.

            La disposizione del comma 1 ter individua inoltre nel prezziario regionale dei lavori pubblici e dell’incidenza minima della manodopera per ogni singola categoria di lavoro, di cui all’articolo 12, comma 2, i parametri cui attenersi nella valutazione della congruità dell’offerta.

            La proposta di modifica di cui all’articolo 21, comma 2, del presente disegno di legge è composta di due parti. La prima (la parte stralciata dell’articolo 31, comma 4, della legge regionale) si impone al fine di non configurare una violazione formale del Trattato istitutivo della CE che, come è noto, tutela al massimo grado il principio di non discriminazione dei prestatori di servizi, cui deve essere assicurata la piena libertà di operare in qualsiasi Stato membro, senza subire trattamenti differenziati in base ad elementi estrinseci al servizio stesso, quale quello rappresentato dal criterio localistico che si propone, pertanto, di stralciare. La seconda proposta di modifica al medesimo comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale, è conseguentemente volta a sostituire il criterio localistico di selezione delle imprese mediante un riferimento ad elementi oggettivamente valutabili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (la specifica esperienza operativa) in linea anche con i principi derivanti dal diritto comunitario, massimamente il principio di proporzionalità.

Articolo 22 - (Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica proposta al primo comma è da leggersi ed interpretarsi in combinato disposto con la concomitante modifica di cui al comma 2 dell’articolo 22 del presente disegno di legge.

            Nel modificato comma 1 dell’articolo 32, ai fini del ricorso alla procedura della licitazione privata semplificata si opera ora un rinvio esplicito alle modalità previste dalla vigente legislazione nazionale

            Il comma 2 dell’articolo 22 del DDL elimina, con la sostituzione del comma 3, dell’articolo 32, il criterio localistico per selezionare le imprese (si rinvia in proposito al commento al precedente articolo 21), assicurando con ciò anche il principio comunitario di trasparenza - vale a dire la pubblicità in ordine alle finalità della procedura di licitazione privata semplificata - proprio mediante il rinvio alla disciplina statale che sul punto appare esaustiva.

            Si evidenzia che dalle modifiche di cui al comma 2 dell’articolo 22 in esame, resta il riferimento al vigente criterio dell’aggiudicazione al massimo ribasso. In tal caso si conferma la regola che preclude l’esclusione automatica dell’offerta anomala, rinviando ai criteri definiti nel nuovo comma 1 ter dell’articolo 31, per la valutazione in contraddittorio della stessa.

Articolo 23 - (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003)

            In adeguamento ai principi comunitari , il comma 2 dell’articolo 23 in commento modifica l’attuale lettera b) del comma 1 dell’articolo 33. Ciò al fine di un adattamento anche formale delle disposizioni in materia di procedura negoziata alle previsioni di cui all’articolo 31, numero 4), lettera a), della Direttiva 2004/18/CE.

            Con ciò la norma espunge dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, la fattispecie relativa al ricorso alla trattativa privata per gli interventi da realizzare con l’utilizzo delle somme rese disponibili dai ribassi d’asta, ciò che non risulta compatibile con i principi comunitari secondo i quali il sacrificio della previa evidenza pubblica è possibile solo per esigenze eccezionali.

            Resta ammesso l’affidamento a trattativa privata dei lavori complementari.

            La modifica di cui al comma 3, proposta in relazione al secondo comma dell’articolo 33 della legge regionale, è tesa a rendere compatibile ai principi comunitari la prosecuzione dei lavori di somma urgenza. Rispetto all’espressione testuale “...intrapresi nell’urgenza...” appariva infatti contraddittorio sostenere che l’urgenza iniziale (teoricamente già affrontabile con i primi 200.000,00 euro) potesse legittimare un ulteriore affidamento negoziato. Mediante il rafforzamento proposto con la modifica si supera la potenziale contraddizione, rafforzando l’urgenza iniziale con un quid pluris sostanziale che sorregge l’ulteriore affidamento configurato dalla norma. Al contempo, si ritiene opportuno individuare altresì nell’urgenza determinata dall’esigenza di salvaguardia della salute pubblica il presupposto che legittima il ricorso alla trattativa privata.

            Con l’articolo 23, comma 4, si è ritenuto di modificare la formulazione di cui alla lettera b) della disposizione di cui al comma 3, dell’articolo 33 della legge regionale n. 27/2003, in quanto la seconda parte del periodo appare pleonastica rispetto alla ratio della prima parte.

            Con la modifica della lettera c), si propone di esplicare due ulteriori connotati essenziali dell’urgenza (“imprevedibilità” e “non imputabilità all’amministrazione procedente”), al fine di rendere compatibile la procedura in oggetto, con la deroga al principio della previa evidenza pubblica.

            La modifica della lettera e) risponde al fine di meglio precisarne i contenuti che la rendono compatibile con i principi del Trattato, giustificandone la deroga, in omaggio a principi oggettivi (l’unicità dell’operatore economico determinato) e a tutto detrimento di criteri fiduciari che ex se si pongono come violazione formale al Trattato.

Infine è stata espunta del tutto la fattispecie di cui alla lettera f) che configurava una deroga ingiustificabile, stante la sua eccessiva indeterminatezza, ai citati principi del Trattato.

            L’inserimento nell’articolo 33 della legge regionale del comma 3 bis, disposto al comma 9 dell’articolo 23 del presente disegno di legge, si rende necessario per ottemperare al principio comunitario di trasparenza, che si traduce, per gli affidamenti da 150.000,00 e 300.000,00 euro, previsti al comma 1, e per quelli da 300.000,00 a 750.000,00 euro, elencati al comma 3, in una forma di pubblicità atta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti la commessa di quegli affidamenti. Sempre in adeguamento ai principi di derivazione comunitaria (segnatamente al principio di proporzionalità) fa ingresso nella modifica la specificazione che la gara informale avverrà previo l’acquisizione di almeno tre preventivi, nel caso contemplato al comma 1 e di cinque nelle ipotesi di trattativa individuate al comma 3, scelti tra coloro che hanno chiesto di essere invitati, onde configurare, anche per gli affidamenti in parola, la tutela della concorrenza. Si ritiene inoltre opportuno specificare che l’aggiudicazione avviene mediante il criterio del prezzo più basso, atteso il modesto valore economico di tali contratti.

            Con l’aggiunta del comma 7 bis nell’articolo 33, operata dal comma 10 dell’articolo 23, si esplicita l’inapplicabilità del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, anche nei casi di previa conforme indicazione nell’invito ad offrire, qualora l’affidamento abbia luogo mediante procedura negoziata preceduta da gara informale

Articolo 24 - (Inserimento dell’articolo 33 bis “Sponsorizzazione di lavori pubblici di interesse regionale”)

            L’articolo 33 bis, che si propone di inserire, recepisce a livello regionale, nell’ambito dei lavori pubblici, quanto generalmente previsto dall’articolo 26 del Codice dei contratti e dall’articolo 43 della legge n. 449/1997 in tema di sponsorizzazioni, demandando alla Giunta regionale l’emanazione di un provvedimento attuativo per la regolamentazione specifica della materia.

            Si prevede, in sostanza, la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 2, di avvalersi di soggetti privati (c.d. “sponsor”) per la realizzazione gratuita o il finanziamento di opere pubbliche, a fronte dell’obbligo da parte dell’Amministrazione (c.d. “sponsee”) di diffondere i segni distintivi del finanziatore. Il comma 1, inoltre, fissa i principi generali a cui deve attenersi la Giunta regionale nell’adozione del provvedimento di attuazione, alcuni dei quali (lettere a, b, c) sono riferibili ai requisiti individuati a livello statale dalla legge n. 449/1997, mentre nell’ultimo caso si fa riferimento a quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Det. Aut n. 24 del 5 dicembre 2001) in merito all’obbligo di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici “a qualsiasi titolo”.

            Nel secondo comma del nuovo articolo, infine, vengono fatte salve le norme speciali previste in particolare nei settori dei beni culturali ed ambientali.

Articolo 25 - (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 27/2003)

            La proposta di modifica è intesa da una parte a correggere un mero errore materiale, sostituendo il riferimento fatto dalla norma di cui all’articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 27/2003, all’articolo 1 della legge con il rinvio all’articolo 2, che individua i lavori di interesse regionale.

            L’articolo 34 viene poi integrato con l’introduzione di una disciplina speciale dell’istituto della revisione prezzi.

            La modifica, rappresentata dall’inserimento del comma 4 bis, mira a dare concreta operatività alla disciplina del “prezzo chiuso”, già delineata dalla legge n. 109/1994 (articolo 26, comma 4) e ripresa dal D.Lgs. n. 163/2006 (articolo 133, comma 3), ma di fatto inapplicabile anche a causa delle inadempienze del Ministero delle Infrastrutture (si veda la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 4.09.2006, n. 5088).

            Le disposizioni di nuova introduzione di cui ai commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies - oltre a richiamare espressamente la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 163/2006 e già presente nell’articolo 26 della legge n. 109/1994, come da ultimo integrata dalla legge n. 62/2005, in tema di “adeguamento dei prezzi” alle più rilevanti oscillazioni del mercato - demandano alla Giunta regionale la definizione delle modalità operative di determinazione dell’adeguamento, allo scopo di porre rimedio alle “farraginosità” fin qui registrate nell’applicazione della citata disciplina statale.

            Con tale accorgimento, si persegue l’obiettivo di dare una tutela più sollecita ed efficace ai legittimi interessi delle parti contraenti, di fronte ad oscillazioni dei prezzi dei prodotti e delle materie prime che potrebbero, se non “corrette”, alterare pesantemente il sinallagma contrattuale.

Articolo 26 - (Modifica all’articolo 35 della legge regionale n. 27/2003)

            La norma propone la riformulazione del comma 1 dell’articolo 35, la cui formulazione attuale pone una disciplina dell’istituto dell’interpello mutuata dall’articolo 10, comma 1 ter della legge n. 109/1994, ora radicalmente rinnovata dall’articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2003. Si tratta dunque di novellazione in adeguamento alla nuova norma statale.

            La proposta di modifica dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale risponde all’esigenza di tenere conto dell’entità dei premi minimi richiesti dalle compagnie assicuratrici per l’accensione delle polizze fidejussorie, evitando che i costi di gestione per le stazioni appaltanti e per le imprese appaltatrici risultino sproporzionati rispetto all’effettivo ammontare della garanzia supplementare prevista dall’articolo in esame. In questo senso, appare opportuno precisare che laddove la differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro, non sussista l’obbligo di prestare la predetta garanzia.

Articolo 27 - (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 27/2003)

            In aderenza ai principi derivanti dal Diritto comunitario si propone la modifica consistete nell’inserimento nell’articolo 37 della legge regionale, del numero 3 bis), aggiungendo espressamente un’ulteriore condizione per il ricorso alle varianti, che restano in tal senso subordinate al verificarsi di “circostanze sopravvenute di carattere eccezionale”, determinanti la necessità di realizzare le opere. Infatti in ambito comunitario le varianti in corso d’opera rappresentano uno degli aspetti più problematici della normativa afferente i pubblici appalti. In generale comunque la loro legittimità è riconosciuta dalla Commissione sulla base di requisiti quali quello oggetto della modifica in parola, che si porranno a monte della procedura d’adozione delle varianti stesse.

            Si propone l’espunzione della fattispecie di cui alla lettera d), come già ricompresa nella lettera c), di cui appare una specificazione.

Articolo 28 - (Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 27/2003)

            L’integrazione dell’articolo 38 riconduce al canone di proporzionalità la misura consistente nella sospensione del successivo pagamento all’appaltatore, nel caso di mancata trasmissione da parte di questi delle fatture quietanzate del subappaltatore.

Articolo 29 - (Modifiche all’articolo 41 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica all’articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, si rende necessaria per adeguare la norma regionale alla procedura di verifica del requisito di regolarità contributiva basata sul rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), previsto dalla legge n. 66/2002 e dal D.Lgs. n. 276/2003 ed entrato a pieno regime il 1° gennaio 2006. Tale documento sostituisce difatti, in un’ottica di semplificazione, i singoli certificati che ciascun ente competente (INPS, INAIL, Cassa Edile) era tenuto a rilasciare alle stazioni appaltanti nei casi prescritti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nella fase iniziale dell’appalto e in occasione del pagamento delle rate del prezzo e alla conclusione dei lavori.

            La nuova disposizione, così come la modifica al comma 2, precisa altresì che l’acquisizione del DURC è a cura della stazione appaltante.

Articolo 30 - (Modifiche all’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003)

            La proposta di modifica all’articolo 44 della legge regionale n. 27/2003 risponde all’esigenza di consentire, quantomeno in ambito regionale, un’ulteriore apertura alla disciplina del c.d. “project financing” (la cui definizione legale è, ad oggi, la seguente: “Promotore finanziario, società di progetto”, così come riporta la rubrica del vigente Capo III, Parte II, Titolo III del Codice dei contratti pubblici adottato con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

            Ulteriore apertura - giova evidenziarlo - che appare in piena sintonia con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea e dal Parlamento UE (e quindi pienamente in linea con il diritto comunitario degli appalti) che da anni perseguono l’estensione maggiore possibile del cd. “P. P. P.” (partenariato pubblico - privato) di cui la finanza di progetto è una delle fattispecie più salienti.

            Mediante la riformulazione dei primi due commi del vigente articolo 44, si persegue l’obiettivo di introdurre una nuova e semplificata procedura per la promozione di interventi realizzabili con il concorso di capitali privati (ciò che riassume la caratteristica principale della finanza di progetto), aggiuntiva rispetto alle ordinarie procedure che qui non vengono intaccate.

            “Nuova” perché con tale norma non si richiede più che il privato provveda ad elaborare fin da subito (come prescrive la vigente legislazione) complicate e sempre onerose proposte progettuali, le quali - per legge appunto - devono obbligatoriamente contenere, fra le altre cose i seguenti elaborati:

-      studio di inquadramento territoriale e ambientale;

-      studio di fattibilità;

-      progetto preliminare (con connessi elaborati);

-      bozza di convenzione;

-      piano economico finanziario.

            Nella nuova fattispecie di cui alla presente modifica, il privato proponente è obbligato a presentare solamente uno Studio sintetico di fattibilità che analizzi le linee generali dell’intervento proposto.

            “Semplificata” perché si consentirebbe, solo per tali fattispecie, di non sottostare alla previa adozione degli atti di programmazione delle P. A., i quali, molto spesso, costituiscono un “limite” all’azione delle Amministrazioni: limite che appare del tutto ragionevole possa recedere quanto meno a fronte di iniziative che il più delle volte sono sostenute mediante l’esposizione finanziaria del solo proponente (e che quindi non implicano esposizione in conto capitale della P. A.).

            Peraltro, l’ottemperanza ai principi in materia di programmazione non resta esclusa ma è solo differita al termine della nuova procedura prevista dalla norma in commento: infatti all’esito dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica basata sullo Studio presentato dal privato (se ritenuto di pubblico interesse dalla P. A.) vi sarà la conseguente modifica degli atti programmatori, con l’inserimento della proposta progettuale vincitrice dalla procedura bandita sulla base dello Studio sintetico di fattibilità. Espletata questa fase, ripartirà l’ordinaria procedura del “Promotore”, come prevista dalle norme vigenti.

            Resta infine da rimarcare come la presente proposta di modifica appaia del tutto in linea anche con i noti principi comunitari in materia di pubblici appalti (quali la massima apertura del mercato, la tutela della concorrenza e della trasparenza, il principio di proporzionalità, etc. ...) in quanto non risulta diretta a sottrarre dal “mercato” quote di opportunità per gli operatori economici (riservandole a determinati operatori), ma - al contrario - è tesa ad aprire ancor di più lo stesso mercato in favore di qualsiasi operatore economico che possegga “un’idea progettuale” meritevole di tutela e di interesse pubblico, slegandola da costosi ed onerosi obblighi procedurali che ne potrebbero frustrare gli intenti.

            La modifica all’articolo 44, comma 5, della legge regionale, in tema di finanza di progetto, disposta dall’articolo 30, comma 1, del presente disegno di legge, si è imposta per necessità di chiarezza terminologica, al fine di specificare che, anche nel dettato della legge regionale n. 27/2003, si procede alla messa in gara dell’offerta di pubblico interesse (come peraltro nel sistema della legge nazionale).

            Con il comma 2 dell’articolo 30 si propone l’espunzione della lettera c) dell’articolo 44, comma 6, della legge regionale n. 27/2003, in quanto la possibilità di prorogare una concessione configura una lesione ai principi del diritto comunitario in materia di appalti, poiché attraverso la previsione di cui alla lettera c) si creerebbe una situazione di ingiustificato privilegio in rapporto ad una determinata risorsa economica assegnata senza la necessaria procedura ad evidenza pubblica.

            L’aggiunta della lettera e bis), prevista dal comma 3, è intesa a regolare il regime dei rischi all’interno della concessione.

Articolo 31 - (Inserimento del Capo VII bis “Leasing immobiliare”)

            L’introduzione del nuovo Capo VII bis si rende opportuna per fornire una disciplina di maggior dettaglio all’istituto del leasing immobiliare applicato ai lavori pubblici di interesse regionale, tenuto conto che tale modalità di realizzazione, acquisizione e completamento di opere pubbliche è espressamente riconosciuta ai committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

            Il comma 1 dell’articolo 46 bis di cui si propone l’introduzione, delimita la fattispecie, precisando che, qualora i soggetti individuati dall’articolo 2 della legge intendano acquisire immobili mediante contratti di locazione finanziaria, si applica la disciplina delineata dal Capo in commento, con particolare riguardo ai lavori necessari per rendere possibile la fruizione dell’immobile da parte del committente.

            Il comma 2 stabilisce che alla fattispecie si applica la vigente normativa in materia di appalti di servizi. La norma precisa altresì che il contratto deve essere stipulato con soggetto iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico approvato con D.Lgs. n. 385/1993.

            Il comma 3 dell’articolo detta le prescrizioni da osservare in relazione all’attività di progettazione precisando che la progettazione definitiva resta a carico delle amministrazioni aggiudicatrici che vi provvedono nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di servizi di progettazione.

            Il comma 4 definisce l’oggetto del contratto di locazione finanziaria, che include, oltre alla realizzazione dei lavori, la progettazione esecutiva, da espletarsi in conformità al progetto preliminare e definitivo ed ai capitolati prestazionali approvati dalla stazione appaltante.

            Il comma 5 del nuovo articolo dispone che la società partecipante alla gara, qualora priva dei necessari requisiti di qualificazione, debba associarsi con soggetto qualificato all’esecuzione di lavori pubblici a mente della vigente legislazione statale, richiedendo al contempo che i requisiti di qualificazione degli esecutori debbano essere indicati nel bando di gara.

            Il comma 6 ha cura di precisare che anche nell’eventualità di ricorso al subappalto nell’ambito del leasing immobiliare, trovano applicazione le norme vincolistiche che regolano tale istituto, nello specifico richiamando anche per la fattispecie in esame la procedura per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ed esplicitando che i subappaltatori debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalle vigenti norme in materia di lavori pubblici in relazione alla natura e all’importo dei lavori loro affidati. Il mancato rispetto della prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto tra la stazione appaltante e l’affidatario del contratto di leasing immobiliare.

            Il comma 7 è, infine, inteso a definire in modo inequivocabile che la direzione lavori e il collaudo sono assoggettati alle vigenti disposizioni in materia e che gli oneri correlati a tale ufficio sono posti a carico del soggetto finanziatore.

Articolo 32 - (Modifiche all’articolo 48 della legge regionale n. 27/2003)

            L’articolo 32, comma 1, del presente disegno di legge è inteso a specificare in norma che l’affidamento dei servizi di collaudo, disciplinati dalla legge regionale n. 27/2003, si attesta - quanto al relativo importo - in ambito di “servizi sotto soglia”, chiarendo pertanto che si rimane nell’ambito del diritto sottratto alle disciplina delle direttive, seppur soggetto all’ottemperanza dei principi comunque derivanti dal Trattato CE.

            Con la modifica all’articolo 48, si propone inoltre di sostituire l’aggettivo “regionale” a quello “pubblico” in relazione ai finanziamenti cui fa menzione l’articolo 48, comma 1, alla lettera a), numero 2) e alla lettera b). Tale modifica appare opportuna per rendere maggiormente evidente a scanso di possibili equivoci sul punto, la ratio sottesa alla norma, precisando che per “finanziamento pubblico” deve intendersi “contribuzione regionale”. Diversamente sarebbe difatti priva di significato la disposizione di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b), che riserva all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di nomina del collaudatore nel caso di lavori di interesse regionale fruenti di “contributo pubblico” inferiore al cinquanta per cento. Essendo le amministrazioni aggiudicatici i Comuni, le Province, le Comunità montane e in generale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della legge regionale, ed essendo indefettibilmente pubblici i finanziamenti dei lavori eventualmente posti per intero a carico dei propri bilanci, le stesse si vedrebbero sempre private della facoltà di nomina dei collaudatori.

            L’introduzione del comma 1 bis, disposta dal comma 2, dell’articolo 32, si rende necessaria per omogeneizzare la disciplina regionale di affidamento dei servizi in argomento alle modifiche proposte agli articoli 6, 8, 9 e 10 - al cui commento pertanto si rinvia - in relazione all’esigenza di adeguamento ai principi di derivazione comunitaria applicabili anche agli affidamenti sotto soglia.

Articolo 33 - (Modifiche all’articolo 50 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica dell’articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, si rende opportuna in quanto il riferimento alla rateizzazione dei contributi non risulta più compatibile con la vigente legislazione regionale in materia di finanza.

Articolo 34 - (Modifica all’articolo 52 della legge regionale n. 27/2003)

            Atteso che scopo della disposizione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera d), è limitare la possibilità che vengano attribuiti più contributi regionali in relazione ai medesimi lavori, ma non anche limitare la possibilità di finanziamento con contributo regionale di interventi assistiti da contributi erogati da enti diversi dalla Regione, si ritiene opportuno proporre, con l’articolo 34 del presente disegno di legge, la modifica della citata disposizione, onde chiarire che l’effetto preclusivo al finanziamento è prodotto dall’assenza di contributi “regionali” e non da qualsivoglia contributo pubblico.

Articolo 35 - (Modifiche all’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003)

            Le disposizioni previgenti in materia di intervento finanziario della Regione stabilivano una forma di decentramento della gestione dei contributi regionali ad una figura definita “soggetto gestore”, individuato nel Comune o nella Provincia territorialmente competente.

            La modifica proposta in relazione all’articolo 53 della legge regionale n. 27/2003, intende consentire comunque alla Giunta regionale di gestire direttamente la fase in questione.

Articolo 36 - (Modifiche all’articolo 54 della legge regionale n. 27/2003)

            Con la sostituzione dell’articolo 54, comma 1, della legge regionale ad opera dell’articolo 35 del presente disegno di legge, si propone di semplificare la procedura di erogazione dei contributi al soggetto gestore del programma, riducendo a tre le fasi in cui si articola il sistema di rateizzazione.

Articolo 37 - (Modifica all’articolo 62 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica all’articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, di cui all’articolo 36 del presente disegno di legge, è dettata dall’esigenza di coordinare la disposizione con le proposte di abrogare gli istituti dell’accordo quadro e del dialogo competitivo di cui ai successivi articoli 63 e 64.

Articolo 38 - (Abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale n. 27/2003)

            La disciplina regionale in materia di accordo quadro è stata delineata anteriormente all’emanazione della Direttiva unificata 2004/18/CE, il primo testo ufficiale che si occupa dell’istituto in argomento, nonché del dialogo competitivo. Tale evenienza ha comportato una difformità tra la normativa regionale e quella comunitaria. Si propone pertanto di abrogare integralmente le disposizioni regionali che regolano l’accordo quadro, con la conseguenza di assoggettare anche i lavori pubblici di interesse regionale, realizzabili mediante detta nuova procedura, alla norma interna di recepimento contenuta nel Codice dei contratti, in virtù del rinvio alla legislazione statale disposto dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27/2003.

Articolo 39 - (Abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale n. 27/2003)

            Si propone l’abrogazione dell’articolo 64 della legge regionale in materia di lavori pubblici, attinente l’istituto del “dialogo competitivo”, per le identiche ragioni che inducono a ritenere opportuna l’abrogazione dell’articolo 63 della legge regionale.

Articolo 40 - (Modifiche all’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003)

            La proposta di soppressione, al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale n. 27/2003, attinente i provvedimenti attuativi della legge stessa, con riferimento:

-      al regolamento di cui al numero 6) della lettera a);

-      al provvedimento di cui al numero 3) della lettera b);

è determinata da esigenze di coordinamento rispettivamente, con la modifica dell’articolo 32, in materia di licitazione privata semplificata, e con la proposta di abrogazione dell’articolo 64, relativo al dialogo competitivo, ai cui commenti si rinvia.

            Si propone per contro di integrare l’elenco della lettera b), con l’indicazione al numero 2 bis) del provvedimento della Giunta regionale cui l’articolo 33 bis, di nuova introduzione, demanda la definizione delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione.

            L’abrogazione del riferimento al documento unico di regolarità contributiva di cui al numero 3) della lettera c) è conseguenza della modifica alla disposizione dell’articolo 41, comma 2, al cui commento si rinvia.

Articolo 41 - Relazione alla modifica dell’articolo 70 (Modifica all’articolo 70 della legge regionale n. 27/2003)

            Con l’introduzione del comma 8 bis nell’articolo 70 si propone di semplificare gli adempimenti connessi alle procedure di espropriazione per pubblica utilità relative a lavori pubblici di interesse regionale, mediante il ridimensionamento del requisito di almeno 50 espropriandi, al quale il DPR n. 327 del 2001 subordina i procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione.

 

Articolo 42 - (Inserimento dell’articolo 70 bis nella legge regionale n. 27/2003)

            Gli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) stabiliscono che le stazioni appaltanti dotino i progetti preliminari di lavori pubblici di competenza di apposite indagini archeologiche preventive da inviare per la verifica alla soprintendenza territorialmente competente.

            Dette indagini debbono essere elaborate avvalendosi di personale specializzato iscritto in appositi elenchi tenuti dalle soprintendenze stesse.

            L’articolo 96, comma 8, in particolare, attribuisce alle Regioni la facoltà di disciplinare le procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico per le opere di propria competenza, sulla base di quanto disposto nei già richiamati articoli del Codice dei contratti.

            L’inserimento dell’articolo 70 bis nel contesto della legge regionale in materia di lavori pubblici, aderendo a tale dettato normativo statale, intende pertanto introdurre alcune specificazioni sottese a limitare l’esperimento della procedura ai soli interventi di maggiore rilevanza economica, intendendosi solo in questi assorbibile il costo delle verifiche stesse ed alle sole attività comportanti operazioni di scavo significativo, in materia di regimazione dei corsi d’acqua e di ripristino dell’officiosità dell’idrodinamica e delle bocche fluviali e lagunari.

            La procedura è invece esclusa per gli interventi di somma urgenza, per evidenti considerazioni connesse alla natura stessa di tali opere.

Articolo 43 - (Modifica all’articolo 76 della legge regionale n. 27/2003)

            La modifica all’articolo 76, comma 2, della legge regionale si rende necessaria per eliminare l’errore meramente materiale di coordinamento presente in detta disposizione. Le funzioni in materia di espropri attribuite alle Province, finanziate a mente dell’articolo 76, comma 2, sono infatti previste dall’articolo 70 e non dall’articolo 69 della predetta legge regionale n. 27/2003.

 

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 – Definizione di lavori pubblici di interesse regionale.

1. Sono lavori pubblici di interesse regionale quelli da realizzarsi nel territorio regionale, di competenza delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 2, con esclusione dei lavori pubblici programmati, approvati ed affidati dalle amministrazioni statali e di quelli concernenti le infrastrutture strategiche, gli insediamenti produttivi strategici e le infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.
2. I lavori pubblici di interesse regionale si distinguono nelle seguenti categorie:
a) lavori pubblici di competenza regionale, la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetta ad uno dei seguenti soggetti:
1) alla Regione, attraverso le strutture regionali specificamente interessate;
2)    alle unità locali socio-sanitarie, alle aziende ospedaliere, ai soggetti gestori delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA), limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;

3) a enti dipendenti dalla Regione;
4) (abrogato)
5) ai consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario. Alle ATER non si applicano le disposizioni dell’articolo 25 della presente legge;

b) lavori pubblici di competenza di altri soggetti pubblici diversi da quelli di cui alla lett. a), la cui programmazione, approvazione ed affidamento spetti ad uno dei seguenti soggetti:
1) agli enti locali;
2) agli altri enti pubblici, compresi quelli economici;
3) agli organismi di diritto pubblico;
4) ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), e g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
c)         i lavori realizzati da privati e assistiti almeno con il venti per cento dal contributo finanziario dei soggetti di cui alle lettere a) e b). Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai predetti lavori limitatamente agli articoli 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 65, 66 e 67;

d) i lavori realizzati da privati e strumentali alle attività esercitate sul mercato a prezzi o tariffe amministrati, contrattati, predeterminati nonché i lavori realizzati da società di capitali a partecipazione pubblica della Regione.

“d bis) lavori di competenza delle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle autorità d’ambito territoriale ottimale individuate dalla legge medesima;

d ter) i lavori realizzati dai privati in attuazione degli accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni; ai predetti lavori si applicano le disposizioni in materia di progettazione e direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di cui alla presente legge e alla vigente normativa statale.

 3. Sono altresì lavori pubblici di competenza regionale quelli dichiarati tali con legge regionale o con provvedimento della Giunta regionale, nonché i lavori pubblici di cui all’articolo 60, comma 2, una volta inclusi nel programma triennale di cui all’articolo 4 in quanto ritenuti strategici ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Regione.”.

 

Nota all’articolo 3

Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 – Principi generali della programmazione e della realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale.

1. Le attività di programmazione e realizzazione dei lavori pubblici di interesse regionale si conformano ai principi di sussidiarietà, partenariato, concertazione fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati competenti in materia e, con riguardo specifico alla fase della realizzazione, al criterio di valutazione del corretto esercizio delle funzioni decisionali nonché di monitoraggio delle diverse iniziative assunte.”.

 

 

Nota all’articolo 4

Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 – Strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1), di singolo importo superiore a 100.000,00 euro, il programma triennale (Programma triennale) e i suoi aggiornamenti annuali, nonché l’elenco dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo (Elenco annuale dei lavori). Il Programma triennale e l’Elenco annuale dei lavori sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1.
1 bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici alla Giunta regionale che ne prende atto con apposito provvedimento.

2. Il provvedimento di Giunta di adozione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco annuale dei lavori sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto; dalla data della pubblicazione i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che si esprime rispetto a queste nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa. Il Programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l’Elenco dei lavori sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.
3. Successive modifiche, tanto al Programma triennale quanto all’Elenco annuale dei lavori, possono essere approvate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, conseguentemente a finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte del Consiglio regionale.
4. Possono essere sempre realizzati interventi, anche non inclusi nel Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.
5. Non costituiscono modifiche all’Elenco annuale dei lavori, le variazioni ai lavori programmati contenute entro una percentuale del venti per cento dell’importo complessivo di ciascun settore del Programma triennale.
6. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) che, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, sono tenuti alla programmazione triennale dei lavori pubblici di propria competenza approvano le necessarie modifiche al proprio Programma triennale ed all’Elenco annuale dei lavori, in conseguenza di finanziamenti pubblici non accertati al momento dell’approvazione di tali atti da parte dell’organo a ciò competente e realizzano interventi, anche non inclusi nel proprio Programma triennale e nell’Elenco annuale dei lavori, imposti da eventi imprevedibili o calamitosi.
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti di cui al comma 6.
8. Il Programma triennale delle opere di competenza regionale è redatto in conformità alle linee di indirizzo del piano di attuazione e spesa, previsto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , “Nuove norme sulla programmazione”.
9. Gli strumenti di programmazione dei lavori pubblici di competenza regionale e, ove siano previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, per gli altri lavori pubblici di interesse regionale, sono predisposti sulla base degli studi di fattibilità di cui all’articolo 5.”.

 

Nota all’articolo 5

Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 – Responsabile del procedimento.

1. La nomina del responsabile del procedimento relativo ad ogni singolo intervento previsto dal Programma triennale, per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione è obbligatoria anche nel caso di contratti misti di lavori pubblici e forniture.
2. Per le opere di particolare rilevanza tecnico-economica e per esigenze organizzative dell’amministrazione aggiudicatrice, può essere individuato un responsabile del procedimento per ciascuna delle tre fasi della progettazione, dell’affidamento e della esecuzione dei lavori; in tal caso è nominato un coordinatore unico dell’intervento le cui funzioni sono specificate con apposito provvedimento di Giunta regionale.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, a professionisti singoli o associati o alle società di professionisti ovvero alle società di ingegneria, aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
4. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute altresì a nominare, su motivato giudizio del responsabile unico del procedimento, ovvero qualora la buona esecuzione dei lavori dipenda in maniera determinante dagli aspetti geologici, un geologo responsabile dei lavori geologici previsti.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano a proprio carico apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi all’esercizio delle funzioni proprie del responsabile del procedimento dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice medesima.
6. L’amministrazione aggiudicatrice può nominare responsabile unico del procedimento un professionista esterno ovvero un dipendente di altra amministrazione, con l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, qualora le professionalità interne siano insufficienti in rapporto ai lavori programmati o vi sia assenza della competente struttura tecnica o ancora nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

6 bis. Agli affidamenti di cui ai commi 3, 4 e 6, se di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.”.

 

Nota all’articolo 6

Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 – Affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria.

1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria, possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici dei lavori pubblici, con provvedimento motivato, a soggetti qualificati a termini di legge, in relazione alle specifiche tecniche del progetto da affidare, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2.
2. Gli incarichi di progettazione per importi superiori alla soglia comunitaria sono regolamentati dalla normativa statale, di cui al decreto legislativo n. 163/2006.
3. I soggetti affidatari dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.
4. Il progettista esterno incaricato deve munirsi di una polizza assicurativa che garantisca l’amministrazione aggiudicatrice contro i danni diretti derivanti da errata progettazione.
5. Il massimale di assicurazione non può essere inferiore al dieci per cento del valore dei lavori progettati né superiore al venti per cento ed è ridotto del cinquanta per cento in caso di professionisti certificati UNI EN ISO 9001. La garanzia può essere prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale.
6. L’assicurazione di cui al comma 4, nel caso di progettista dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice, è interamente a carico della medesima.
7. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.”.

 

Nota all’articolo 7

Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 

“Art. 9 – Criteri di affidamento, forme di pubblicità e bandi tipo.

1.    I servizi di cui all’articolo 8, comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria, sono affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri di affidamento degli incarichi e individuate misure idonee di pubblicità preventiva e successiva.

2.    Per gli incarichi comportanti un compenso inferiore a 40.000,00 euro l’onere di pubblicità è assolto mediante l’esposizione del provvedimento di incarico all’albo della stazione appaltante e la successiva trasmissione del medesimo all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X, per darne pubblicazione su apposito sito Internet.

3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale approva schemi di bando e di convenzione per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8.
4. Gli schemi di bando e di convenzione di cui al comma 3 si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e, al fine di favorire comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale, costituiscono per le stesse riferimento obbligatorio. Eventuali variazioni rispetto a detti schemi devono essere motivate dalle medesime stazioni appaltanti.”.

 

Nota all’articolo 8

Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 – Verifica e validazione del progetto.

1. La verifica e la validazione del progetto sono effettuate dal responsabile del procedimento, che si avvale degli uffici tecnici, secondo le modalità previste dalla normativa statale.
2. La verifica e la validazione possono essere attribuite anche ad organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI-CEI-EN 45000, nonché ad altri soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati dalla stazione appaltante, qualora l’importo dell’incarico sia inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicità previsti dall’ articolo 9, commi 1 e 2.
3. Per i lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, la validazione del progetto deve dare atto, certificandola, che la progettazione è stata effettuata mediante l’impiego della tecnica dell’analisi del valore.”.

 

Nota all’articolo 9

Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 – Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Composizione.

1. É istituita la Commissione tecnica regionale Sezione lavori pubblici (CTR lavori pubblici) che è composta dai seguenti membri:
a) l’assessore competente in materia di lavori pubblici, quale presidente;
b) il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici;
c)         sei esperti in materia di lavori pubblici, di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;

d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;
h) il dirigente della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto;
i) il dirigente della struttura regionale competente in materia di geologia;
j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
l) il dirigente della struttura regionale competente in materia forestale;
m) il dirigente della struttura regionale competente in materia di affari legislativi;
n) il dirigente della struttura regionale decentrata competente per territorio in materia di tutela idraulica;
o) un tecnico designato dall’Associazione dall’Unione delle Province del Veneto;
p) un tecnico designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, Veneto;
q)         un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto;

 2. Il segretario regionale competente in materia di lavori pubblici è vice presidente della CTR lavori pubblici e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.
3. Qualora l’argomento oggetto dell’esame della CTR lavori pubblici interessi un’area sottoposta a vincolo idrogeologico la CTR è integrata dal responsabile della struttura regionale competente per territorio in materia idrogeologica o, nei casi di cui all’articolo 20, comma 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”, dal responsabile dell’ufficio comunale competente al rilascio dell’autorizzazione.
4. Partecipano alla CTR lavori pubblici con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica oggetto di esame;
b) il sindaco competente per territorio, ovvero un assessore da questo delegato.
5. Qualora l’argomento all’esame della CTR lavori pubblici riguardi questioni di particolare interesse o complessità, il presidente della CTR lavori pubblici può invitare soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti dell’argomento stesso.
6. Le funzioni di segretario della CTR lavori pubblici sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici.”.

 

Nota all’articolo 10

Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 – Commissione tecnica regionale lavori pubblici – Competenze.

1. La CTR lavori pubblici esprime parere:
a) su progetti definitivi di lavori pubblici di competenza regionale, di tipologia ed importo stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento;

b) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a), qualora comportino un incremento dell’importo contrattuale maggiore del venti per cento;
c) se richiesto dalla stazione appaltante sulle controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori pubblici di interesse regionale o riguardanti le richieste di compenso, qualora non sia intervenuto un accordo bonario fra le parti;

d) sugli atti di gestione tecnico - amministrativa relativi a progetti di competenza regionale sui quali ha già espresso parere;

e) su argomenti rispetto ai quali sia richiesto il parere della CTR lavori pubblici da parte della Giunta regionale o del Consiglio regionale;

f) nei casi previsti dalla specifica legislazione regionale.”.

 

Nota all’articolo 11

Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 – Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici – Composizione.

1. Presso ogni struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici individuata in apposito provvedimento della Giunta regionale è istituita la Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici (CTRD lavori pubblici).
2. La CTRD lavori pubblici è composta dai seguenti membri:
a) il dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di presidente;
b) un tecnico laureato della struttura regionale decentrata competente;
c) il responsabile della struttura tecnica per i lavori pubblici dell’amministrazione provinciale competente per territorio;
d) un funzionario delegato dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto competente per territorio;
e)         un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia forestale e di vincolo idrogeologico;

f) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici o difesa del suolo;
g) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
h) un tecnico laureato della struttura regionale competente in materia di ambiente o geologia o ciclo dell’acqua.
3. In caso di impedimento, il presidente può essere sostituito dal soggetto di cui al comma 2, lettera b).
4. Il presidente della CTRD lavori pubblici può invitare, con voto consultivo:
a) il rappresentante legale del soggetto competente all’esecuzione dell’opera pubblica o un suo delegato;
b) il sindaco competente per territorio ovvero un assessore da questi delegato.
5. Per l’esame di particolari questioni inerenti l’argomento da trattare in CTRD lavori pubblici, possono essere altresì invitati, senza diritto di voto, soggetti esterni all’amministrazione regionale o funzionari pubblici esperti in relazione all’argomento trattato.
6. Funge da segretario un funzionario della struttura decentrata competente nominato dal presidente della CTRD lavori pubblici.”.

 

Nota all’articolo 12

Il testo dell’art. 17 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 – Efficacia del parere.

1. Il voto degli organi consultivi di cui al presente Capo sostituisce ogni altro parere di competenza di strutture regionali, ivi inclusa la valutazione di incidenza di cui al DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
2.         Le strutture regionali competenti al rilascio di nullaosta, autorizzazioni o pareri comunque denominati, esprimono le proprie determinazioni in seno agli organi consultivi attraverso i funzionari che le rappresentano, senza necessità di acquisire preventivamente ulteriori pareri.”.

Nota all’articolo 13

Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 – Attribuzioni di specifiche competenze ai dirigenti delle strutture regionali decentrate lavori pubblici.

1. Il dirigente della struttura regionale decentrata lavori pubblici competente per territorio:
a) adotta i provvedimenti amministrativi di cui al Titolo I e II del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni concernente le acque ed impianti elettrici, acquisito, ove necessario, il parere di compatibilità ambientale di cui all’articolo 19 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
b) svolge tutte le ulteriori funzioni già attribuite dalla vigente normativa ai dirigenti degli uffici regionali del Genio civile.
2. I provvedimenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono adottati acquisito il parere della struttura regionale competente in materia di energia, nel caso riguardino strutture ed impianti per la produzione, trasformazione e trasporto di fonti energetiche.”.

Nota all’articolo 14

Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 “Art. 22 - Conferenza di servizi.

1. Qualora per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2 si ricorra al procedimento della conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, salvo per quanto diversamente disposto dalla presente legge.
2. Quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, per l’approvazione dei progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, può indire la conferenza di servizi.
3. Qualora il responsabile del procedimento convochi la conferenza di servizi per l’approvazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ai fini dell’assunzione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza, devono essere acquisiti i pareri degli organi tecnici consultivi regionali competenti previsti dalla normativa vigente.

4. Nella conferenza di servizi convocata per i lavori pubblici di interesse ma non di competenza regionale, il rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della Regione è designato dal segretario generale della programmazione e si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, che si esprimono senza necessità di acquisire i pareri di organi consultivi regionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.
6. Il concessionario, ovvero la società di progetto prevista dalla vigente normativa statale possono essere invitati dal responsabile del procedimento ad illustrare il progetto in conferenza di servizi.”.

Nota all’articolo 15

Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 “Art. 24 - Localizzazione delle opere pubbliche in difformità dagli strumenti urbanistici e territoriali.

1. L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
2.         Qualora, al fine della realizzazione dell’opera pubblica, il consiglio comunale abbia deliberato l’adozione della variante allo strumento urbanistico, la variante si intende approvata qualora l’ente competente alla sua approvazione, ove diverso dal comune, non manifesti il proprio motivato dissenso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della documentazione completa ad essa relativa. In tal caso il consiglio comunale, in una seduta successiva alla scadenza del suddetto termine, dichiara efficace la propria deliberazione. Si applicano in ogni caso le procedure di deposito e pubblicazione previste dalla vigente normativa in materia di urbanistica.

2 bis. Il consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.

2 ter. I progetti di lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), non conformi allo strumento urbanistico comunale, possono in ogni caso essere approvati secondo le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del consiglio comunale da rendersi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il richiesto parere non sia favorevole o non sia reso nel termine previsto, il Presidente della Regione può comunque disporre l’approvazione di quel progetto, se ciò corrisponda a rilevante interesse pubblico regionale.

2 quater. Nelle fattispecie di cui al comma 2 ter i provvedimenti di approvazione dei progetti di lavori pubblici costituiscono, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.”.

3. Qualora la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale richieda l’azione integrata di una pluralità di amministrazioni pubbliche, in quanto difforme tanto rispetto alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali quanto ai piani territoriali operanti nella Regione, compresi i piani di tutela delle aree naturali protette, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, può promuovere tra gli enti a diverso titolo competenti la procedura dell’accordo di programma di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dalla cui conclusione conseguono le varianti degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali necessarie ai fini dell’approvazione dei progetti dei lavori pubblici stessi; qualora la difformità interessi gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, il consenso del Presidente della Regione all’accordo di programma è subordinato all’acquisizione del parere favorevole del Consiglio regionale.”.

Nota all’articolo 16

Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 – Approvazione dei progetti ed utilizzo delle opere pubbliche.

1.    L’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell’organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata.

2.    L’approvazione dei progetti di cui al comma 1, ovvero l’approvazione dei progetti disposta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 1), costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, e paesaggistico-ambientale per la realizzazione dell’opera, ferma restante la necessità di acquisizione preventiva dei pareri previsti dalle specifiche disposizioni di legge.

3.    Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24, l’approvazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, con esclusione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, all’accertamento della conformità del progetto agli strumenti urbanistici, attestata dal comune interessato.

3 bis. Possono essere approvati progetti di lavori pubblici di competenza regionale riguardanti opere che, ancorché non espressamente previste dallo strumento urbanistico comunale, sono compatibili con lo stesso, in quanto:

a)    non precludano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico comunale;

b)    non siano in contrasto con le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico.

3 ter. Nei casi di cui al comma 3 bis il provvedimento di approvazione dei progetti di lavori pubblici di competenza regionale costituisce, ove espressamente se ne dia atto, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Si applicano in ogni caso le procedure di cui agli articoli 11, comma 1, lettera b), e 16 del DPR n. 327 del 2001.

4. L’agibilità delle opere pubbliche d'interesse regionale è attestata dal responsabile del procedimento acquisito il parere dell’organo di collaudo, qualora previsto, ovvero il parere del direttore dei lavori.”.

 

Nota all’articolo 17

Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 – Qualificazione delle imprese.

1. Con regolamento è istituito il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2nonché dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422 “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici” e successive modificazioni. , comma 2.
2. Al fine di promuovere e favorire l'aggregazione tra le imprese, con regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge Quadro per l’Artigianato” e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’Artigianato”

In ogni caso detti consorzi partecipano alla gara senza l’obbligo di prestare la cauzione provvisoria di cui all’articolo 30, comma 1, della presente legge.”.

 

Nota all’articolo 18

Il testo dell’art. 27 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27 – Appalti e concessioni.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di scelta del contraente:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata, anche semplificata;
c) trattativa privata;
d) appalto - concorso.
2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.
3. Il contratto di concessione di lavori pubblici è affidato mediante licitazione privata e l’aggiudicazione ha luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il concorrente può, se previsto dal bando, proporre modifiche al progetto preliminare dirette a migliorare gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o componenti del progetto che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
4. L’amministrazione concedente può, in sede di gara, stabilire un prezzo a favore del concessionario.
5. La Giunta regionale, al fine di semplificare e uniformare le procedure di aggiudicazione, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative nel territorio regionale, con proprio provvedimento approva schemi di bando di gara corredati da modulistica diretta a facilitare la partecipazione alle gare delle imprese concorrenti, nonché da disposizioni di indirizzo e coordinamento dell'azione delle amministrazioni aggiudicatrici.
6. Gli schemi di bando di gara si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).
7. I soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), possono avvalersi degli uffici dell’amministrazione regionale o delle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare.”.

 

Nota all’articolo 19

Il testo dell’art. 29 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29 – Lavori in economia.

1. I lavori pubblici di interesse regionale possono essere eseguiti in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, per importi pari o inferiori a 50.000,00 euro, o per cottimi a mezzo di trattativa privata preceduta da gara informale, per importi pari o inferiori a 200.000,00 euro. Per i lavori di importo inferiore alla soglia individuata dalla vigente normativa statale si può procedere ad affidamento diretto.

2. É comunque fatto salvo quanto disposto dalla legislazione regionale vigente in materia di opere di natura forestale.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua i lavori che possono essere realizzati in economia e le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, e alle società a capitale pubblico prevalente o minoritario di cui all’articolo 113 dello stesso decreto legislativo.”.

 

Nota all’articolo 20

Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 – Garanzie.

1. La cauzione provvisoria prestata per l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale dal soggetto aggiudicatario resta vincolata fino alla sottoscrizione del contratto; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente.
2. La cauzione definitiva è costituita, a scelta dell’offerente, mediante una delle garanzie fideiussorie di cui al comma 6.
3. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
4. Per i lavori pubblici di interesse regionale il cui valore sia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il valore della cauzione definitiva è pari al venti per cento dell'importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
5. Il valore delle garanzie di cui ai commi 1 e 2 è ridotto del cinquanta per cento per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e del venticinque per cento per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000. Il beneficio della riduzione correlato alla presenza di elementi significativi del sistema qualità si applica per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Tanto la cauzione provvisoria quanto la cauzione definitiva sono costituite oltre che in numerario mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. Conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 109 del 1994 la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. L’inutile decorso del termine di quindici giorni di cui al comma 6 ne comporta l’automatica segnalazione da parte della stazione appaltante all’Osservatorio regionale degli appalti di cui al Capo X e la preclusione al soggetto fideiussore inottemperante rispetto al termine stesso di offrire garanzie per le ulteriori gare di affidamento di lavori pubblici di interesse regionale per sei mesi dalla data della segnalazione stessa. A tal fine l’Osservatorio regionale degli appalti provvede a pubblicare sull’apposito sito internet l’elenco dei soggetti fideiussori inottemperanti.”.

Nota all’articolo 21

Il testo dell’art. 31 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 – Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.

1. L'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale è effettuata secondo uno dei criteri che seguono:
a) prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad una pluralità di elementi di valutazione inerenti l'oggetto del contratto d'appalto, fra i quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o di esecuzione.

1 bis. In caso di affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale e di servizi di cui agli articoli 6, 8, 10 e 48 della legge con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oltre alle categorie individuate dall’articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, i commissari possono essere scelti fra funzionari pubblici iscritti all’elenco regionale di cui all’articolo 47 in relazione alla specifica professionalità.

2. A compensazione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto d'appalto, il bando di gara può prevedere a favore dell’appaltatore il trasferimento della proprietà di beni immobili dell'amministrazione aggiudicatrice e/o consentire all’appaltatore l’utilizzazione di materiale di scavo recuperato dall’attività di realizzazione delle opere pubbliche.
3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara può disporre un numero minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare, comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.
4. Per l’affidamento di appalti di lavori pubblici di interesse regionale mediante licitazione privata le amministrazioni aggiudicatrici predispongono i criteri per l’individuazione del numero di imprese da invitare, tenendo conto della tipologia delle opere pubbliche da realizzare, delle caratteristiche dimensionali e della specifica esperienza operativa delle imprese stesse.
5. Con regolamento sono definite le linee guida per la determinazione dei criteri di cui al comma 4.”.

Nota all’articolo 23

Il testo dell’art. 32 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32 – Licitazione privata semplificata.

1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse regionale di importo inferiore a 1.000.000,00 euro, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della licitazione privata semplificata con le modalità previste dalla vigente legislazione statale.
2. Alla specifica individuazione dei contratti di appalto di lavori pubblici da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti per materia e da affidare mediante licitazione privata semplificata provvede la Giunta regionale con proprio provvedimento, individuando:
a) un elenco dei lavori da affidarsi da parte delle strutture centrali;
b) sette elenchi provinciali per i lavori da realizzarsi da parte delle strutture decentrate.
3. (abrogato).”.

 

Nota all’articolo 24

Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33 – Procedura negoziata.

1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse regionale possono essere affidati a trattativa privata nei seguenti casi:
a) interventi di importo inferiore a 500.000,00 euro. In tal caso, qualora il valore dell’importo dei lavori pubblici da affidare sia superiore a 150.000,00 euro si procede all’affidamento previa gara informale tra almeno tre soggetti;
b) per l’affidamento di lavori complementari a quelli che costituiscono oggetto del contratto principale, anche nei casi di esecuzione di opere per stralci o di esecuzione anticipata di lavori previsti come oggetto di stralci successivi ma funzionali a quelli oggetto dello stralcio in esecuzione a condizione che detti interventi e lavori complementari:

1)    siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;

2)    non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici oppure, quantunque separabili siano strettamente necessari al perfezionamento dell’appalto iniziale;

3)    vengano affidati al medesimo soggetto che sta eseguendo il contratto principale;

4)    non superino complessivamente, anche se affidati in più volte, il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale.”.

2. Nei casi in cui si rendano necessari interventi di somma urgenza dovuti a situazione di pericolo per la pubblica incolumità ovvero ad esigenze di salvaguardia della salute pubblica, il responsabile della struttura tecnica dell’ente competente agli stessi interventi può ricorrere all’affidamento diretto delle opere strettamente necessarie a rimuovere dette cause di pericolo, dandone conto mediante motivato verbale, sempre che il valore di tali opere non sia superiore a 200.000,00 euro. In detta ipotesi l’ente competente alla realizzazione degli interventi può successivamente autorizzare la prosecuzione dei lavori pubblici, sempre che il valore complessivo dei medesimi non sia superiore a 400.000,00 euro qualora permanga l’urgenza di intervenire a tutela della pubblica incolumità o a salvaguardia della salute pubblica.

3. I contratti di appalto di lavori pubblici di importo compreso tra 500.000,00 e 1.000.000,00 di euro sono affidati a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque soggetti, nei seguenti casi:
a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;
b) per la realizzazione di lavori che richiedano la fornitura e la posa di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) quando, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 2, l’urgenza non prevedibile da parte dell’amministrazione procedente, né addebitabile alla stessa non è compatibile con l’espletamento delle procedure di gara;
d) (abrogata)
e) per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria nel settore sanitario o della sicurezza dettati da esigenze di tutela della pubblica incolumità o di salvaguardia della salute pubblica  e nel restauro di beni vincolati quando la peculiarità dei manufatti renda necessario affidarne l’esecuzione unicamente ad operatori economici determinati;
f) ) (abrogata).
3 bis. Nell’elenco dei lavori pubblicato annualmente è specificato che i lavori il cui importo è compreso tra la soglia di valori di cui al comma 3, sono affidabili con trattativa privata qualora ricorrano i casi di cui al medesimo comma 3. I soggetti, pari almeno a tre, di cui al comma 1, lettera a), e i soggetti, pari almeno a cinque, di cui al comma 3, partecipanti alla gara informale, sono individuati fra coloro che hanno chiesto di essere invitati sulla base del predetto Elenco annuale dei lavori e l’aggiudicazione è effettuata con il criterio di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a).

4. Qualora la realizzazione di un lotto funzionale appartenente ad un’opera pubblica sia stata affidata a trattativa privata, non può essere affidata secondo la medesima procedura la realizzazione di ulteriori lotti della medesima opera.
5. Possono essere conclusi a trattativa privata i contratti di acquisto di macchine, strumenti ed oggetti di precisione qualora le caratteristiche tecniche ed i requisiti specifici del bene da acquistare siano tali per cui il bene stesso possa essere fornito da un unico soggetto.
6. Per lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro, l’affidamento a trattativa privata è consentito esclusivamente nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano non esperibili le altre procedure di affidamento.
7. Il provvedimento con cui l’amministrazione aggiudicatrice affida la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale a trattativa privata deve contenere l’illustrazione completa delle motivazioni del ricorso a detto criterio di scelta del contraente.

7 bis. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata preceduta da gara informale, a prescindere dal numero delle imprese concorrenti, la valutazione della congruità delle offerte ritenute anormalmente basse è sempre fatta in contraddittorio, ai sensi dell’articolo 31 bis.”.

 

Nota all’articolo 26

Il testo dell’art. 34 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 34 – Contratti e capitolati.

1. La Giunta regionale approva, con uno o più provvedimenti un capitolato generale, uno schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto.
2. Il capitolato generale si applica ai lavori pubblici di interesse regionale; lo schema tipo di contratto e gli schemi di capitolato speciale d’appalto si applicano ai lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) e costituiscono riferimento obbligatorio per i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b). Eventuali variazioni ai documenti predetti devono essere motivate dalle stazioni appaltanti.

3. Nei lavori pubblici che comprendono l’utilizzo di materiale di cava il progettista è tenuto a prevedere nel progetto, e conseguentemente l’appaltatore è tenuto ad impiegare, una quota parte di materiali di recupero industriale o riciclati provenienti da una delle operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.”. L’omessa osservanza di tale disposizione deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.
4. I contratti d’appalto per la realizzazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), possono essere stipulati nella forma della scrittura privata.

4 bis. I capitolati ed i contratti contengono una clausola che assoggetta il corrispettivo d’appalto al regime del prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato della percentuale pari alla differenza tra il tasso d’inflazione reale, riferito alla dinamica dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT con riferimento alla Regione del Veneto, ed il tasso d’inflazione programmato aumentato di due punti percentuali. La percentuale di aumento va applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione degli stessi. La differenza viene annualmente accertata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

4 ter. Fermo restando quanto disposto dai commi 4, 5, 6, 7 ed 8 dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006, i contratti e i capitolati contengono una clausola di adeguamento del corrispettivo dell’appalto, con riferimento ai prodotti e alle materie prime destinati alle costruzioni, che abbiano subito variazioni di prezzo superiori al 10 per cento rispetto alla data di presentazione dell’offerta.

4 quater. L’adeguamento di cui al comma 4 ter è riconosciuto per l’eccedenza rispetto all’eventuale compensazione dovuta, per lo stesso prodotto o materia prima, ai sensi dell’articolo 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

4 quinquies. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità operative di determinazione dell’adeguamento di cui al comma 4 ter.”.

Nota all’articolo 27

Il testo dell’art. 35 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 35 – Ulteriore garanzia contrattuale.

1.    Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara la facoltà, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l’aggiudicatario originario è obbligato, all’atto della sottoscrizione del contratto, a costituire una garanzia fideiussoria il cui importo è pari alla differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica proposta in sede di gara dal secondo classificato. La garanzia è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. All’avveramento delle cause interruttive del contratto di cui al comma 1, l’importo è incamerato dall’amministrazione aggiudicatrice solamente nel caso in cui sia stipulato il nuovo contratto per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato, ed andrà a coprire la differenza tra l’offerta economica di questi e l’importo contrattuale dei lavori affidati all’originario appaltatore.

La garanzia fideiussoria non è dovuta qualora la differenza tra l’importo contrattuale dei lavori affidati e l’offerta economica del secondo classificato sia di importo inferiore a 200,00 euro.”.

 

Nota all’articolo 28

Il testo dell’art. 37 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 37 – Varianti in corso d’opera.

1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse, oltre che nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti casi:

a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice;
b) prescrizioni imposte in corso d’opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute, dell’ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici;
c) modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni:

1) siano disposte nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice;
2) l’importo aggiuntivo non sia superiore al venti per cento dell’importo del contratto;
3) la maggiore spesa trovi copertura nell’ambito dell’importo del progetto finanziato;
3 bis) le opere si rendano necessarie a seguito di circostanze sopravvenute di carattere eccezionale.

d) (abrogata).”.

 

Nota all’articolo 29

Il testo dell’art. 38 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38 – Subappalti.

1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.”, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del cinquanta per cento dell’importo della categoria.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore al limite di cui al comma 1.
3. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, limitatamente alla somma non corrisposta al subappaltatore risultante dalla fattura non quietanzata.

4. Per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, possono essere affidati in subappalto le parti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, anche se ciascuna di tali parti superi il valore del quindici per cento dell’importo complessivo dei lavori.”.

 

Nota all’articolo 30

Il testo dell’art. 41 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 41 – Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d’appalto nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo dell’appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b) obbligo per l’appaltatore e per l’eventuale subappaltatore di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;

c)    assoggettamento del pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo, da parte dell’ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, alla previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente relativamente a tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento unico di regolarità contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o concessionaria, l’ente appaltante o concedente provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

2. Al fine di contrastare il lavoro abusivo e irregolare, nonché la concorrenza sleale, la regolarità delle imprese affidatarie ed esecutrici di lavori pubblici di interesse regionale è attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva, da richiedersi a cura dell’ente appaltante o concedente, conformemente alle previsioni della vigente normativa statale e secondo le modalità definite dalle conseguenti istruzioni operative. Il documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all’INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati.
3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l’Osservatorio regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.
4. La garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali rispetto all’importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.”.

 

Nota all’articolo 31

Il testo dell’art. 44 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 – Procedure di realizzazione.

1.    Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione in materia di promotore, per le opere disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), i soggetti che intendono promuovere interventi realizzabili con il concorso di capitali privati, quand’anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio sintetico di fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell’intervento, senz’alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell’intervento proposto.

2.    Qualora l’amministrazione ritenga di pubblico interesse lo studio di cui al comma 1, sulla base dello stesso ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando conseguentemente gli atti di programmazione all’avvenuto positivo espletamento della procedura.

3. Per l’esame dei progetti preliminari relativi alle proposte di interventi di cui ai commi 1 e 2 la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 è indetta a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice.
4. Qualora le tipologie progettuali oggetto degli interventi di cui ai commi 1 e 2 siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) alle proposte di realizzazione i soggetti promotori devono allegare lo studio di impatto ambientale (SIA) e qualora il giudizio di VIA sia regionale o provinciale, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 23, si applica ai fini della pronuncia del giudizio di VIA la disciplina di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
5. La realizzazione delle opere ha luogo attraverso il contratto di concessione di lavori pubblici, con risorse parzialmente o totalmente a carico dei soggetti promotori, affidato mediante procedura negoziata preceduta da bando con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Un apposito regolamento determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:
a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
b) le varianti in corso d’opera;
c) (abrogata)
d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
e) le tariffe da applicare;

e bis) l’analisi dei rischi.”.

7. L’amministrazione aggiudicatrice, nel bando di gara, può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti di lavori corrispondenti ad una percentuale minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, prevedendo la facoltà per i candidati affidatari di aumentare tale percentuale. L’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati affidatari di dichiarare nella propria offerta la percentuale del valore dei lavori oggetto della concessione da affidare a terzi.”.

 

Nota all’articolo 33

Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 48 – Nomina dei collaudatori.

1. Fatti salvi gli incarichi di collaudo che determinino un compenso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi, per i quali si procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia, gli incarichi di collaudo sono affidati ai soggetti iscritti nell’elenco regionale dei collaudatori:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o assessore da questi delegato:
1) per i lavori pubblici di competenza regionale;
2) per i lavori fruenti di finanziamento regionale non inferiore al cinquanta per cento dell'importo ammesso a contributo;
3) per lavori strumentali allo svolgimento di attività esercitate sul mercato, a prezzi o tariffe amministrati, contrattati o predeterminati i cui progetti sono approvati dalla Regione, dalla provincia o dall'Autorità di cui alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 51 bis. Per gli incarichi di collaudo disciplinati dalla presente legge si applicano i criteri di affidamento e le condizioni di pubblicità previsti dall’articolo 9, commi 1 e 2. ;
b) dall’amministrazione aggiudicatrice, in caso di lavori pubblici fruenti di contributo regionale inferiore al cinquanta per cento, ovvero in caso di lavori non fruenti di contributi regionali.

2. Per opere di particolare rilevanza tecnica o amministrativa è nominata una commissione di collaudo, costituita da due o tre componenti, con carattere di collegio perfetto e presieduta da un ingegnere od architetto iscritto nella sezione dei collaudatori tecnici.
3. I collaudatori sono nominati entro sessanta giorni dalla data di consegna dei lavori, sulla base dei seguenti criteri:
a) professionalità ed esperienza acquisita in relazione alla tipologia di opera da collaudare;
b) importo e complessità dei lavori;
c) rotazione degli incarichi.
4. Non possono essere nominati collaudatori i soggetti che hanno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo e esecuzione dei lavori da collaudare, o che hanno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con l’esecutore dei lavori, anche in qualità di subappaltatore.
5. Con cadenza annuale sono rese pubbliche le liste degli incarichi di collaudo.
6. Al fine di garantire la trasparenza dei procedimenti, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce con proprio provvedimento, fatti salvi i criteri di cui al comma 3, ulteriori criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo. La commissione esprime il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
7. Fino all’approvazione del provvedimento di cui al comma precedente non possono essere nominati collaudatori coloro che a vario titolo, o in sede istruttoria o in sede di espressione di parere hanno preso parte al procedimento di approvazione dell’opera.”.

 

Nota all’articolo 34

Il testo dell’art. 50 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 50 – Oggetto e caratteristiche dell’intervento regionale.

1. I lavori di interesse regionale possono essere assistiti da contributo finanziario regionale secondo una delle seguenti forme:
a) in conto capitale;
b) a rimborso, senza interessi, mediante la formazione di un fondo di rotazione.
2. Il finanziamento in conto capitale può coprire le spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dell’opera fino alla misura del cento per cento.”.

Nota all’articolo 35

Il testo dell’art. 52 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 52 – Requisiti di ammissibilità a contributo.

1. Per l’ammissione al contributo di cui all’articolo 50 gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni minime:
a) progettazione almeno preliminare;
b) funzionalità dell’opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;
c) lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;
d) assenza di ulteriori contributi regionali sul medesimo intervento o stralcio funzionale.
2. Il contributo di cui all’articolo 50 può essere concesso anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario, per assicurare il completamento delle stesse.”.

 

Nota all’articolo 36

Il testo dell’art. 53 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 53 – Modalità dell’intervento regionale.

1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all’articolo 13, legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 , definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, e in particolare:

a)    il soggetto gestore del programma, ovvero la struttura regionale competente;

b) i criteri di ammissibilità;
c) le priorità;
d) il procedimento per il riparto delle risorse disponibili;
e) i tempi di realizzazione delle opere e di rendicontazione della spesa;
f) le forme di convenzionamento con i beneficiari del finanziamento.
2. La Giunta regionale acquisisce sui programmi di cui al comma 1 il parere della commissione consiliare competente, da rendersi entro il termine di trenta giorni decorso il quale si prescinde dal medesimo.
3. La Giunta regionale concede i contributi relativi ai finanziamenti di cui al comma 1 sulla base delle risorse previste nel bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione delle domande.
4. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale in caso di gestione diretta, ovvero al comune, o alla provincia competenti per territorio, ai quali è attribuita la gestione del programma.
5. Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle domande, la Giunta regionale approva, sulla base della documentazione trasmessa dai soggetti interessati, ovvero  dal soggetto gestore di cui al comma 1 lettera a), il programma di riparto dei contributi relativo agli interventi da finanziare secondo la disponibilità del bilancio di previsione ed impegna a favore dei beneficiari, ovvero del soggetto gestore le relative somme.
6. Entro il successivo 31 ottobre, il soggetto gestore del programma di cui al comma 1 lettera a), qualora individuato, comunica alla Giunta regionale le economie di spesa accertate ai fini della eventuale ridestinazione di risorse rese disponibili.
7. L’elenco degli interventi finanziati può comprendere anche iniziative che la Giunta regionale riconosce necessarie a seguito di proprie indagini ricognitive, nonché per opere di particolare interesse od urgenza.”.

 

Nota all’articolo 37

Il testo dell’art. 54 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 54 – Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.

1.    L’erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato, è disposta con le seguenti modalità:

a)    nella misura del cinquanta per cento a seguito dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale che approva il programma di riparto;

b)    nella misura dell'ulteriore quaranta per cento a seguito della comunicazione di cui all'articolo 53, comma 6;

c)    a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta erogazione della somma di cui alle lettere a) e b).

2.    L’erogazione del contributo regionale è disposta dalla Giunta regionale, ovvero dal soggetto gestore del programma di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), su richiesta del beneficiario, mediante:

a)    anticipazione del 15 per cento previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di polizza fidejussoria per pari importo;

b)    fino al 90 per cento del contributo concesso, previa attestazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori o l’acquisizione di forniture e servizi per pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l’anticipazione è recuperata sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.

3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.
4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), qualora individuato,  nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.
5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all’importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:
a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a), b) e d bis) del comma 2 dell'articolo 2:
1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;
b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2:
1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore;
2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.
6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell’impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L’inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.
7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.
8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell’accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.
9. Il soggetto gestore, qualora individuato, attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.
10. La Giunta regionale con proprio provvedimento:
a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali;
b) individua le modalità per le verifiche a campione sull’attuazione degli interventi oggetto di contributo.
11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.”.

 

Nota all’articolo 38

Il testo dell’art. 62 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 62 – Realizzazione affidata al contraente generale o concessionario.

1. La progettazione, l’appalto e la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 60 possono essere affidati ad un unico soggetto contraente generale o concessionario, esecutore dell’opera secondo i criteri e gli obiettivi individuati dal soggetto aggiudicatore, scelto secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso. Il contraente generale o concessionario sono vincolati prevalentemente da obbligazione di risultato ed assunzione in proprio del rischio, rispetto al soggetto aggiudicatore.
2. Il contraente generale è qualificato come tale specificamente dai seguenti requisiti:
a) è incaricato della sola progettazione, appalto e realizzazione dell’opera pubblica, non anche della sua gestione;
b) è dotato di specifici connotati di capacità organizzativa e tecnica;
c) assume l’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera;
d) si obbliga a prestare adeguate garanzie.
3. Nel caso di opere pubbliche realizzate prevalentemente con fondi pubblici il contraente generale o concessionario sono vincolati alle procedure di evidenza pubblica per la scelta dei contraenti fornitori di beni e servizi, imposte dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento le ulteriori disposizioni per la disciplina del rapporto con il contraente generale nel rispetto dei seguenti principi.
a) predisposizione e misure di verifica dell’osservanza degli obblighi assunti dal contraente generale o dal concessionario;
b) previsione della facoltà di affidamento in gestione dell’opera a concessionario, successivamente alla sua realizzazione da parte del contraente generale.”.

 

Nota all’articolo 41

Il testo dell’art. 68 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 68 - Incarichi per la redazione dei provvedimenti attuativi.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la Giunta assuma l’iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):
a) quanto ai regolamenti:

1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui articolo 12, comma 1;

2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1;

3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2;;

4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo 31, comma 5;

5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'articolo 44, comma 6;

6) abrogato;


b) quanto ai provvedimenti amministrativi:

1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all’articolo 19, comma 5;

2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;

2 bis) provvedimento per la disciplina delle modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1;

3) (abrogato);

4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all' articolo 36, comma 1;

5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;

6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'articolo 43, comma 1;

7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all’articolo 47, comma 8;

8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all’articolo 65, comma 1;


c) quanto ai documenti tecnici:

1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'articolo 12 comma 2;

2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 3;

3) (abrogato);

4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;

5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3;

6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'articolo 46, comma 1;

7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;


d) quanto agli schemi di contratto:

1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;

2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 27, comma 5;

3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'articolo 34, comma 1;

4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;

5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'articolo 62, comma 4.


2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.”.

Nota all’articolo 42

Il testo dell’art. 70 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 70 – Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:
a) di lavori pubblici di competenza regionale;

b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.

3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.

4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all’esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:
a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l’ufficio provinciale per le espropriazioni;

b) operazioni relative al pagamento dell’indennità di espropriazione.
6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

7. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità.”, abrogata ai sensi dell’articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 , per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001.

8 bis. I procedimenti relativi alla determinazione urgente dell’indennità provvisoria e all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, rispettivamente previsti dagli articoli 22, comma 2, lettera b), e 22 bis, comma 2, lettera b), del DPR n. 327 del 2001 e successive modificazioni, per i lavori pubblici disciplinati dalla presente legge sono applicabili allorché il numero dei destinatari delle procedure espropriative sia superiore a 20.”.

Nota all’articolo 44

Il testo dell’art. 76 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 76 – Norma finanziaria.

1. Alle spese per compensi di cui all’articolo 21, per gli esercizi 2003-2005, si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0023 “Spese generali di funzionamento”.
2. Alle spese concernenti l’esercizio delle funzioni attribuite alla province ai sensi dell’articolo 70, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio per l’esercizio 2003 e pluriennale 2003-2005 all’u.p.b. U0006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati complessivamente in 1.240.000,00 euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 7 "Interventi in materia di lavori pubblici", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005, in termini di competenza e di cassa per l’esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005 è iscritta l’u.p.b. U0214 “Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici”, da allocarsi nella funzione obiettivo F0028, Area omogenea A0067, con lo stanziamento di 1.240.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, quanto all’esercizio 2003, e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005, per far fronte alle spese di cui agli articoli 11, 43 comma 1, 46 comma 1, 54 comma 11 e articolo 68.”.

 

 

4. Struttura di riferimento

Direzione lavori pubblici

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