Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 111 del 26 dicembre 2006


LEGGE REGIONALE  n. 27 del 21 dicembre 2006

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l’anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova applicazione l’aliquota base dello 0,9 per cento di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". Pertanto, per l'anno 2007 all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, l'importo di euro: “29.000,00” è sostituito dal seguente: “28.000,00”;
  2. al comma 2, l'importo di euro: “29.000,00” è sostituito dal seguente: “28.000,00”;
  3. al comma 3, le parole: “tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00” sono sostituite dalle seguenti: “tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00”, e l'importo di euro: “28.739,00” è sostituito dal seguente: “27.748,00”.

3. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

Art. 2 - Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 "Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione", sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.

Art. 3 - Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

1. L’articolo 16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

“3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.”.

Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. A decorrere dall’anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

Art. 5 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"

1. A decorrere dall’anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

2. A decorrere dall’anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” e successive modificazioni.

Art. 6 - Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) godono di una riduzione dell’aliquota dell’IRAP nella misura massima di un punto percentuale da determinare nell’ambito della legge regionale tributaria per l’anno 2008.

Art. 7 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria

1. Al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997" dopo la parola: “importo” sono aggiunte le seguenti: “pagato indebitamente o”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d’imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d’imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.

3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.”.

3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Il pagamento rateizzato, con l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza, può essere disposto fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalità applicative.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 "Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali", è inserito il seguente comma:

“1 bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.”.

5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.

Art. 8 - Ulteriori disposizioni in materia di IRAP

1. Qualora nel corso dell’anno 2007 il gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l’amministrazione centrale non disponga legislativamente in modo diverso, per compensare l’abbattimento di mezzo punto percentuale dell’aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:

  1. dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato in progetti di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche commissionate a favore di università e laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto;
  2. implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;
  3. s’impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati;
  4. assumeranno lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai processi produttivi per chiusura o razionalizzazione dell’azienda in cui lavoravano.

2. La Giunta regionale stabilirà, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.

Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 novembre 2006

Galan


INDICE


Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

Art. 2 - Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

Art. 3 - Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

Art. 5 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"

Art. 6 - Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB

Art. 7 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria

Art. 8 - Ulteriori disposizioni in materia di IRAP

Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

(seguono allegati)

allegato lr 27_2006_194205.pdf

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l’anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", è rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova applicazione l’aliquota base dello 0,9 per cento di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". Pertanto, per l'anno 2007 all’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'importo di euro: “29.000,00” è sostituito dal seguente: “28.000,00”;

b) al comma 2, l'importo di euro: “29.000,00” è sostituito dal seguente: “28.000,00”;

c) al comma 3, le parole: “tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00” sono sostituite dalle seguenti: “tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00”, e l'importo di euro: “28.739,00” è sostituito dal seguente: “27.748,00”.

3. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

Art. 2 - Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 "Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione", sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.

Art. 3 - Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

1. L’articolo 16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

“3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza.”.

Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. A decorrere dall’anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

Art. 5 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"

1. A decorrere dall’anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

2. A decorrere dall’anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione” e successive modificazioni.

Art. 6 - Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) godono di una riduzione dell’aliquota dell’IRAP nella misura massima di un punto percentuale da determinare nell’ambito della legge regionale tributaria per l’anno 2008.

Art. 7 - Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria

1. Al comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997" dopo la parola: “importo” sono aggiunte le seguenti: “pagato indebitamente o”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d’imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d’imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.

3 ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali, entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.”.

3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto al pagamento di somme a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Il pagamento rateizzato, con l’applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell’istanza, può essere disposto fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalità applicative.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 "Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali", è inserito il seguente comma:

“1 bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.”.

5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.

Art. 8 - Ulteriori disposizioni in materia di IRAP

1. Qualora nel corso dell’anno 2007 il gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l’amministrazione centrale non disponga legislativamente in modo diverso, per compensare l’abbattimento di mezzo punto percentuale dell’aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:

a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato in progetti di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche commissionate a favore di università e laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto;

b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) s’impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati;

d) assumeranno lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai processi produttivi per chiusura o razionalizzazione dell’azienda in cui lavoravano.

2. La Giunta regionale stabilirà, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.

Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro