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Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionalepromulga
la seguente legge regionale:
Art. 1 - Costituzione della commissione di studio
Art. 2 - Compiti
Art. 3 - Composizione della commissione e funzionamento
Art. 4 - Organizzazione
Art. 5 - Norma finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 23 novembre 2006
Galan
Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2006, n. 25
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione2 - Relazione al Consiglio regionale3 - Note agli articoli4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri, il peso crescente assunto dal fenomeno dell’immigrazione, in Europa ed in Italia ma anche nella nostra Regione, è in larga misura il frutto di arrivi non programmati, così come non sono programmati l’accoglienza, gli sbocchi professionali, l’insediamento sul territorio. Ciò comporta una variabile consistente nelle politiche degli insediamenti abitativi, dei servizi sociali, del lavoro. L’incalzare di questa variabile sulle politiche degli enti locali e a livello regionale, produce ritardi non solo sul soddisfacimento della domanda sociale, ma determina anche reazioni traumatiche, che colpiscono sia i cittadini del paese ospitante, sia i soggetti ospiti. I recentissimi fatti che hanno devastato le periferie francesi sono anche il frutto di una insufficiente conoscenza da parte dei pubblici poteri della complessità del fenomeno e delle reali problematiche che stanno alla base del disagio sociale. Come e più del resto d’Italia, il Veneto presenta modalità di diffusione dei flussi migratori molto diverse da quelle d’Oltralpe e tuttavia questa differenza non è di per sé sufficiente per scongiurare l’insorgenza di traumi e conflitti, anche in considerazione del peso dei fenomeni malavitosi riconducibili all’immigrazione clandestina. Per tali ragioni appare doveroso e urgente pervenire ad una più scientifica definizione del fenomeno per essere in grado di elaborare strategie regionali praticabili e coerenti con il modello veneto di sviluppo, funzionali all’integrazione sociale e atte a prevenire squilibri e conflittualità. Il Veneto è già dotato di strumenti e strutture che intervengono su singoli aspetti del problema, ma appare opportuno che il Consiglio regionale sia posto nelle condizioni di produrre leggi e sviluppare politiche che si rifacciano, più che alla letteratura sul problema, allo specifico della nostra realtà regionale. La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 19 settembre 2006, ha approvato la presente proposta di legge all’unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN, LV-LN-P, Nuovo PSI, UDC, PNE, Uniti nell’Ulivo-DS, Misto, Uniti nell’Ulivo-La Margherita, Comunisti Italiani, Per il Veneto con Carraro e IDV.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3- La legge regionale n. 27/1997 reca disposizioni in materia di “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”
4. Struttura di riferimento
Direzione per i rapporti e le attività istituzionali del Consiglio regionale
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