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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 103 del 28 novembre 2006


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 23 novembre 2006

Costituzione di una commissione tecnica per lo studio dell’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Costituzione della commissione di studio

  1.  È istituita una commissione tecnica per lo studio sull’impatto territoriale e sociale dei flussi migratori nella Regione del Veneto.
  2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2 - Compiti

  1. La commissione ha il compito di acquisire dati e informazioni riguardanti:
    1. l’articolazione e la mobilità della presenza sul territorio della popolazione straniera con particolare riferimento alle tipologie delle aree locali interessate sotto il profilo geografico, urbanistico, demografico;
    2. le modalità dell’inserimento abitativo della componente straniera nei contesti di residenza in rapporto all’assetto territoriale, alle strutture produttive, ad accentramenti o concentrazioni etniche, alla durata della permanenza, alla presenza di nuclei familiari, alle tipologie degli alloggi;
    3. le dinamiche derivanti dalla coesistenza di una pluralità di etnie, culture e religioni sia all’interno della componente straniera, sia in rapporto alla popolazione autoctona;
    4. i livelli d’istruzione e formazione dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;
    5. i tassi di disoccupazione, sottoccupazione, nonché le tipologie dei rapporti di lavoro in essere.
       2. La commissione sulla base dei dati acquisiti provvede altresì ad analizzare studi e modelli di sostenibilità e gestione del fenomeno migratorio per l’elaborazione di strategie regionali praticabili e coerenti con il modello veneto di sviluppo, funzionali a sostenere l’integrazione urbana e sociale e prevenire l’insorgere nel breve-medio-lungo periodo di situazioni di squilibrio e di conflitto.

Art. 3 - Composizione della commissione e funzionamento

  1. La commissione è insediata dal Presidente del Consiglio regionale ed è composta da:
    • a) un esperto in urbanistica;
    • b) un esperto in sociologia;
    • c) un esperto in economia;
    • d) un esperto in problemi sociosanitari;
    • e) un rappresentante delle caritas venete;
    • f) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali designato d’intesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali;
    • g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d’intesa tra loro dalle rispettive organizzazioni regionali;
    • h) un rappresentante dell’osservatorio regionale sull’immigrazione designato dalla Giunta regionale;
    • i) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Veneto;
    • l) il dirigente generale dell’Ufficio scolastico per il Veneto o un suo delegato designato d’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione;
    • m) il direttore dell’Ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato.
  2. I componenti di cui al comma 1 lettere a,) b), c), d), sono designati dall’Ufficio di Presidenza sentiti i presidenti dei gruppi consiliari in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni.
  3. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente; la commissione è legittimamente insediata e costituita con la maggioranza dei componenti e le decisioni sono validamente assunte con la maggioranza dei presenti.
  4. La commissione dura in carica due anni dalla data del suo insediamento e riferisce al Consiglio regionale ogni sei mesi.

Art. 4 - Organizzazione

  1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura il personale, i mezzi, e le strutture necessarie al funzionamento della commissione.

Art. 5 - Norma finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio pluriennale 2006-2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2006

Galan


INDICE
Art. 1 - Costituzione della commissione di studio
Art. 2 - Compiti
Art. 3 - Composizione della commissione e funzionamento
Art. 4 - Organizzazione
Art. 5 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2006, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 novembre 2005, dove ha acquisito il n. 101 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Laroni, Causin, Gardini, Frigo, Cortelazzo, Bettin, Manzato, Gallo, De Boni, Atalmi, Pettenò, Zabotti, Foggiato e Covi;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 19 settembre 2006;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nereo Laroni, ha esaminato e approvato  il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 ottobre 2006, n. 13079.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
 il peso crescente assunto dal fenomeno dell’immigrazione, in Europa ed in Italia ma anche nella nostra Regione, è in larga misura il frutto di arrivi non programmati, così come non sono programmati l’accoglienza, gli sbocchi professionali, l’insediamento sul territorio. Ciò comporta una variabile consistente nelle politiche degli insediamenti abitativi, dei servizi sociali, del lavoro.
 L’incalzare di questa variabile sulle politiche degli enti locali e a livello regionale, produce ritardi non solo sul soddisfacimento della domanda sociale, ma determina anche reazioni traumatiche, che colpiscono sia i cittadini del paese ospitante, sia i soggetti ospiti.
 I recentissimi fatti che hanno devastato le periferie francesi sono anche il frutto di una insufficiente conoscenza da parte dei pubblici poteri della complessità del fenomeno e delle reali problematiche che stanno alla base del disagio sociale.
 Come e più del resto d’Italia, il Veneto presenta modalità di diffusione dei flussi migratori molto diverse da quelle d’Oltralpe e tuttavia questa differenza non è di per sé sufficiente per scongiurare l’insorgenza di traumi e conflitti, anche in considerazione del peso dei fenomeni malavitosi riconducibili all’immigrazione clandestina.
 Per tali ragioni appare doveroso e urgente pervenire ad una più scientifica definizione del fenomeno per essere in grado di elaborare strategie regionali praticabili e coerenti con il modello veneto di sviluppo, funzionali all’integrazione sociale e atte a prevenire squilibri e conflittualità.
 Il Veneto è già dotato di strumenti e strutture che intervengono su singoli aspetti del problema, ma appare opportuno che il Consiglio regionale sia posto nelle condizioni di produrre leggi e sviluppare politiche che si rifacciano, più che alla letteratura sul problema, allo specifico della nostra realtà regionale.
 La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 19 settembre 2006, ha approvato la presente proposta di legge all’unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN, LV-LN-P, Nuovo PSI, UDC, PNE, Uniti nell’Ulivo-DS, Misto, Uniti nell’Ulivo-La Margherita, Comunisti Italiani, Per il Veneto con Carraro e IDV.

3.  Note agli articoli

Nota all’articolo 3
- La legge regionale n. 27/1997 reca disposizioni in materia di “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”

4. Struttura di riferimento

Direzione per i rapporti e le attività istituzionali del Consiglio regionale

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