Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008, si provvede utilizzando le risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Interventi contro la criminalità”, del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” viene aumentato di euro 1.000.000,00 per sola competenza in ognuno degli esercizi 2007 e 2008.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Art. 1 - Istituzione e finalità
Art. 2 - Organizzazione e funzionamento della Scuola
Art. 3 - Organi della Scuola
Art. 4 - Funzioni e compiti del consiglio di programmazione e indirizzo
Art. 5 - Funzioni e compiti del presidente
Art. 6 - Funzioni e compiti del direttore
Art. 7 - Funzioni e compiti del comitato tecnico consultivo
Art. 8 - Collegio dei revisori
Art. 9 - Dotazioni strumentali della Scuola
Art. 10 - Risorse finanziarie
Art. 11 - Qualificazione dell’operatore di polizia locale ed idoneità alle funzioni
Art. 12 - Formazione permanente
Art. 13 - Abrogazioni
Art. 14 - Norma finale
Art. 15 - Norma finanziaria
Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2006, n. 24
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 aprile 2006, dove ha acquisito il n. 141 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Giorgetti;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 luglio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Piergiorgio Cortelazzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 ottobre 2006, n. 12934.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l’aspetto della formazione della polizia locale e più in generale le attività formative nel campo della sicurezza in ambito regionale ha una valenza strategica nel quadro fortemente evolutivo che riguarda il settore.
Proprio per questo, appare prioritario procedere alla definizione degli strumenti normativi che consentano di dotare il Veneto di una Scuola regionale per la sicurezza e la polizia locale.
La necessità di tale strumento deriva dalla non rinviabile esigenza di poter dotare i corpi e servizi di polizia locale di personale tecnicamente e culturalmente preparato ai molteplici e complessi compiti cui viene chiamato. In questo modo, si anticipano gli sviluppi successivi della riforma in chiave regionale dell’ordinamento delle attività di polizia locale la cui definizione manca ancora di un quadro di riferimento certo sul piano nazionale.
La Scuola, per poter dispiegare i propri effetti, necessita di tempi attuativi e, pertanto, la proposta della presente norma vuole consentire di giungere ai risultati nel più breve tempo possibile data l’esigenza di rispondere alle pressanti richieste in tal senso della categoria e delle autonomie locali.
La proposta formulata prende avvio dalla elaborazione progettuale predisposta da un apposito gruppo di lavoro congiunto Regione-Anciveneto, che ha verificato le esperienze esistenti in ambito nazionale ed europeo, valutato il quadro regionale e posto in evidenza una serie di nodi problematici cui la presente proposta tende a dare soluzione.
Si tratta, anzitutto, di disporre di uno strumento agile che interpreti le istanze regionali e degli enti locali quali destinatari ultimi del servizio, uno strumento che eviti l’eccessiva burocratizzazione e, nello stesso tempo, possa fornire un prodotto di qualità agendo sul piano dell’offerta e avvalendosi dei più recenti sviluppi in materia di formazione del personale.
Si tratta anche di dar vita ad una agenzia che ricomprenda molteplici azioni comprese quelle di studio e ricerca sulle tematiche della sicurezza e polizia locale e attività di tipo operativo e di supporto connesse.
Vengono anche assegnate alla Scuola i compiti di formazione e studio in materia di protezione civile quali quelle svolte dal centro regionale di studio e formazione per la previsione e prevenzione in materia di protezione civile con sede in Longarone.
La necessità di razionalizzare e strettamente coordinare gli interventi formativi di studio- ricerca e intervento nei settori che presentano evidenti intersezioni e che chiedono un’azione congiunta porta alla proposta di una agenzia unica che in raccordo con gli enti locali possa fornire quegli indirizzi unitari che rappresentano un fondamentale valore per il dispiegarsi di politiche coordinate sul territorio regionale e in una materia tanto complessa e delicata.
In particolare, esaminando l’articolato:
l’articolo 1 definisce l’istituzione della Scuola come agenzia strumentale espressione della cooperazione tra Regione ed autonomie locali per la formazione di base degli aspiranti operatori di polizia locale, per la formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori in servizio, e quale promotore di iniziative in tale settore, comprese le attività di documentazione ricerca studio e divulgazione in materia di sicurezza e polizia locale. oltre ad attività operative e di supporto in materia di sicurezza e polizia locale che la Regione o gli enti locali, d'intesa con la Regione, intendano affidare alla Scuola.
Può inoltre essere affidato alla Scuola il compito di provvedere alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali oltre alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui connessi problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e ricostruzione dei centri colpiti da calamità, eventualmente svolgendo quindi i compiti affidati al centro regionale di studio e formazione per la previsione e prevenzione in materia di protezione civile con sede in Longarone.
Negli articoli dal 2 all’8 viene definita la struttura organizzativa della Scuola, che prevede un consiglio di programmazione e indirizzo, di otto membri di cui uno designato dalla Giunta regionale, tre dal Consiglio regionale, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, due designati dall’ANCIVENETO, uno dall’URPV ed uno dall’UNCEM, un presidente, eletto dal consiglio al suo interno tra i componenti di designazione regionale, un direttore, designato dalla Giunta regionale, un comitato tecnico consultivo, composto da cinque componenti esperti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della polizia locale del Veneto, viene prevista anche la partecipazione di tecnici ed esperti; un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui la Giunta regionale designa un membro effettivo e uno supplente, l’ANCIVENETO designa un membro effettivo e uno supplente, l’ordine dei commercialisti designa un membro effettivo.
Per quanto riguarda le dotazioni e risorse della Scuola (articoli 9 e 10) si sottolinea il concorso degli enti locali, oltre al finanziamento regionale e si prevedono anche entrate dall’attività della Scuola stessa.
L’articolo 11 prevede che la Scuola organizzi corsi base di attività teorico- pratica, con esame finale, per il conseguimento della qualifica professionale alle funzioni di comando, di ufficiale intermedio e di agente di polizia locale. La qualifica conseguita a seguito della valutazione finale positiva costituisce titolo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche per l’accesso presso gli enti locali alle funzioni di polizia locale.
Dopo l’assunzione è prevista un’ulteriore fase formativa teorico- pratica prima della definitiva immissione in ruolo.
L’articolo 12 prevede che la Regione, al fine di assicurare un adeguato livello di professionalità del personale in servizio di polizia locale, attraverso la Scuola, organizza, promuove e collabora a corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione.
Viene abrogato dal 1° gennaio 2009 col dispiegarsi degli effetti della presente legge (articolo 13) il Titolo III della legge regionale n. 40/1988 che si riferisce alla precedente impostazione dell’attività formativa per la polizia locale. E viene anche abrogata la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”.
Viene infine definita la dotazione finanziaria per il primo biennio di attività della Scuola.
La Scuola, dunque, nello spirito della legge regionale proposta, dovrà rappresentare una struttura flessibile e garantire la presenza di attività formative articolate sul territorio regionale ed altre attività di studio ricerca e supporto.
Si individua la volontà forte di cooperazione in un’ottica di sistema tra i diversi livelli delle autonomie locali, fornendo il presupposto normativo indispensabile per l’ancoraggio delle fasi organizzative e operative della Scuola, per cui si rinvia a provvedimenti di Giunta regionale, che potrà operare con ampia autonomia e flessibilità nel quadro degli obiettivi ed indirizzi fissati dalla legge.
La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 25 luglio 2006, ha approvato la presente proposta di legge a maggioranza, con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI, AN (con delega LV-LN-P), Nuovo PSI, UDC, mentre si sono astenuti i colleghi dei gruppi consiliari Rifondazione Comunista, Per il Veneto con Carraro, Uniti nell’Ulivo-La Margherita.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 3
- Il testo degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:
“Art. 5 - Pubblicazione delle nomine e delle designazioni.
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:
a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;
b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;
c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;
d) l'organo regionale a cui competono.
2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le proposte di candidatura.
3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco pubblicato sul BUR ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel BUR.”.
“Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:
a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.
4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest’ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.
5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell’articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.
6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.
7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.
8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
8 bis. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all’articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori