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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 103 del 28 novembre 2006


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 23 novembre 2006

Istituzione della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Istituzione e finalità
  1. È istituita la Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.
  2. La Scuola è strutturata come agenzia, ente di diritto pubblico strumentale, preposta alla formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione in materia di sicurezza e polizia locale, quale espressione della cooperazione tra Regione ed enti locali.
  3. La Scuola realizza un sistema flessibile di formazione di base e permanente, in conformità alle esigenze degli enti locali e alla funzione di coordinamento regionale.
  4. La Scuola persegue i seguenti obiettivi:
    1. formazione di base;
    2. formazione, aggiornamento, riqualificazione e specializzazione per operatori di polizia locale in servizio, nonché formazione specifica per i tutor e formazione dei formatori;
    3. attuazione di ogni altra iniziativa formativa, di documentazione, di ricerca, comunicazione e informazione, anche a carattere divulgativo e culturale;
    4. consulenza e supporto in materia di sicurezza e polizia locale a favore della Regione e degli enti locali;
    5. organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
    6. promozione di studi, ricerche ed iniziative in materia di formazione e informazione per la protezione civile.
  5. Agli effetti della presente legge, per operatori di polizia locale si intendono tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di polizia degli enti locali.
 Art. 2 - Organizzazione e funzionamento della Scuola
  1. La struttura della Scuola, la sede, le modalità di funzionamento degli organi, il compenso dei componenti, l’articolazione dei corsi e delle altre attività, i rapporti con gli enti locali e altri soggetti istituzionali, i criteri generali di ammissione e per il riconoscimento di attività formative e di aggiornamento svolte da soggetti terzi, sono disciplinati da apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
  2. La Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, può avvalersi previa stipula di apposite convenzioni, di personale della Regione e degli enti locali ovvero di personale con particolare professionalità, assunto con contratto di diritto privato.
  3. Sulla base di specifiche convenzioni, alle attività formative possono partecipare anche operatori privati del settore di vigilanza o di altri settori.
Art. 3 - Organi della Scuola
  1. Sono organi della Scuola:
    1. il consiglio di programmazione e indirizzo, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, formato da nove componenti designati:
      1. uno dalla Giunta regionale;
      2. tre dal Consiglio regionale, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza;
      3. uno dall'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCIVENETO);
      4. uno dall’Unione regionale delle province del Veneto (URPV);
      5. uno dall’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) del Veneto;
      6. un comandante ed un operatore eletti tra i componenti del comitato tecnico consultivo;
    2. il presidente, eletto dal consiglio di programmazione e indirizzo al suo interno tra i componenti di designazione regionale;
    3. il direttore, designato dalla Giunta regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
    4. il comitato tecnico consultivo formato da cinque componenti esperti, designati e nominati come indicato all’articolo 7;
    5. il collegio dei revisori dei conti formato da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio regionale.
  2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la scelta e le modalità di designazione dei componenti degli organi di cui al comma 1 e la disciplina del contratto di lavoro del direttore.
  3. Il consiglio di programmazione e indirizzo, il comitato tecnico consultivo e il collegio dei revisori dei conti, rimangono in carica per la durata della legislatura regionale.
  4. Per le designazioni dei componenti di nomina regionale non si applicano le procedure relative alle proposte di candidatura previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.
Art. 4 - Funzioni e compiti del consiglio di programmazione e indirizzo
  1. Il consiglio di programmazione e indirizzo:
    1. approva gli indirizzi programmatici della Scuola;
    2. approva il piano annuale delle attività formative della Scuola, determinato anche sulla base del fabbisogno degli enti locali e secondo le previsioni del bilancio annuale;
    3. approva i bilanci, preventivo e consuntivo, nonché la relazione annuale sull'attività svolta;
    4. nomina il comitato tecnico consultivo.
  2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2 disciplina il funzionamento del consiglio di programmazione e indirizzo.
 Art. 5 - Funzioni e compiti del presidente
  1. Il presidente coordina l'attività del consiglio di programmazione e indirizzo, convoca le sedute e redige l'ordine del giorno, cura i rapporti tra Consiglio e direttore.
Art. 6 - Funzioni e compiti del direttore
  1. Sono competenze del direttore:
    1. la rappresentanza legale della Scuola;
    2. la predisposizione del piano annuale delle attività della Scuola e dei programmi didattici, in conformità ai criteri previsti dal provvedimento regionale di cui all’articolo 2, comma 1;
    3. assicurare il regolare funzionamento didattico e istituzionale, secondo le finalità stabilite dalla presente legge e dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 1;
    4. la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e della relazione annuale sull’attività;
    5. adottare ogni ulteriore atto necessario alla gestione e alle funzioni istituzionali della Scuola, anche derivanti da esigenze straordinarie per situazioni di emergenza, compresa la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e di lavoro secondo direttive definite dalla Giunta regionale col provvedimento di cui all’articolo 2 comma 1.
  2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato sulla base del provvedimento di cui all’articolo 3 comma 2.
  3. Al direttore è attribuita una indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al trattamento economico corrisposto ai segretari regionali.
  4. L’incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive e con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti regionali, determina il collocamento in aspettativa senza assegni.
Art. 7 - Funzioni e compiti del comitato tecnico consultivo
  1. È istituito un comitato tecnico consultivo con compiti di consulenza e proposta di progetti per il miglioramento della qualità formativa e del servizio di polizia locale, che collabora con il direttore.
  2. Il comitato è formato da cinque componenti di cui tre dirigenti in servizio con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo dirigenziale nell’ambito della polizia locale e due operatori in servizio con almeno otto anni di anzianità nella polizia locale.
  3. I componenti vengono scelti dal consiglio di programmazione e indirizzo della Scuola tra quelli indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della polizia locale nel Veneto. Ciascuna categoria può indicare al massimo un comandante e un operatore.
  4. Il comitato opera collegialmente con la presenza di almeno tre componenti.
  5. Il comitato può prevedere, per particolari esigenze, la partecipazione di esperti, tecnici, consulenti o altri soggetti competenti negli ambiti di attività della Scuola.
Art. 8 - Collegio dei revisori
  1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva n. 85/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili" e successive modificazioni.
  2. Il presidente è eletto dal collegio tra i propri componenti effettivi nella prima riunione.
  3. Le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di verifica contabile sul funzionamento della Scuola da parte del collegio dei revisori, nonché le indennità spettanti ai componenti del collegio sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 9 - Dotazioni strumentali della Scuola
  1. Entro sei mesi dalla nomina del direttore, la Giunta regionale assegna alla Scuola beni immobili, mobili e attrezzature di proprietà regionale, strumentali all’esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dalla presente legge, unitamente alle risorse finanziarie.
  2. Gli enti locali concorrono economicamente, al funzionamento della Scuola, mediante assegnazioni di risorse finanziarie ed eventualmente patrimoniali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.
Art. 10 - Risorse finanziarie
  1. Le risorse della Scuola regionale veneta di polizia locale sono costituite da:
    1. somme destinate dal bilancio regionale per la istituzione e il funzionamento;
    2. somme assegnate dagli enti locali in relazione alle convenzioni stipulate;
    3. eventuali contributi provenienti da progetti dell’Unione europea, dallo Stato, da altri enti o organismi;
    4. contributi straordinari regionali per specifiche attività eventualmente assegnate;
    5. partecipazioni economiche dirette degli utenti dei corsi organizzati;
    6. entrate derivanti dalla propria attività, da lasciti o donazioni.
Art. 11 - Qualificazione dell’operatore di polizia locale ed idoneità alle funzioni
  1. La Scuola organizza corsi preparatori teorico-pratici con esame finale, per il conseguimento della qualifica professionale alle funzioni di comando, di ufficiale intermedio e di agente di polizia locale.
  2. Le modalità di svolgimento dei corsi ed i criteri di selezione sono individuati nel piano annuale formativo della Scuola.
  3. La qualifica conseguita a seguito della valutazione finale positiva costituisce titolo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche per l’accesso presso gli enti locali alle funzioni di polizia locale.
  4. Coloro che superano i concorsi, durante il periodo di prova, frequentano un tirocinio teorico-pratico specifico per ciascun ente locale, seguiti da un tutor indicato dall’ente stesso. I contenuti formativi e organizzativi del tirocinio sono concordati tra la Scuola di polizia locale e lo stesso ente locale.
Art. 12 - Formazione permanente
  1. La Regione, al fine di assicurare un adeguato livello di professionalità del personale in servizio nella polizia locale e per contribuire all’onere di formazione permanente gravante sugli enti locali, attraverso la Scuola organizza, promuove e collabora a corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione.
  2. Gli enti locali garantiscono agli operatori di polizia locale la formazione permanente, in particolare favorendo e agevolando la frequenza dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola.
  3. La Scuola, previe apposite convenzioni con gli enti locali interessati, può organizzare l’attività formativa anche in forma decentrata e per specifiche necessità.
 
Art. 13 - Abrogazioni
  1. È abrogato il Titolo III della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 “Norme in materia di polizia locale” a decorrere dal 1° gennaio 2008.
 
Art. 14 - Norma finale  
  1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.
  2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale e il Consiglio regionale nominano gli organi della Scuola entro il 31 dicembre 2007.
 
Art. 15 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008, si provvede utilizzando le risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 1 “Interventi contro la criminalità”, del bilancio pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0015 “Prevenzione e lotta alla criminalità” viene aumentato di euro 1.000.000,00 per sola competenza in ognuno degli esercizi 2007 e 2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 novembre 2006

Galan


Art. 1 - Istituzione e finalità
Art. 2 - Organizzazione e funzionamento della Scuola
Art. 3 - Organi della Scuola
Art. 4 - Funzioni e compiti del consiglio di programmazione e indirizzo
Art. 5 - Funzioni e compiti del presidente
Art. 6 - Funzioni e compiti del direttore
Art. 7 - Funzioni e compiti del comitato tecnico consultivo
Art. 8 - Collegio dei revisori
Art. 9 - Dotazioni strumentali della Scuola
Art. 10 - Risorse finanziarie
Art. 11 - Qualificazione dell’operatore di polizia locale ed idoneità alle funzioni
Art. 12 - Formazione permanente
Art. 13 - Abrogazioni
Art. 14 - Norma finale
Art. 15 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 novembre 2006, n. 24

            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 aprile 2006, dove ha acquisito il n. 141 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Giorgetti;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 luglio 2006;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Piergiorgio Cortelazzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 ottobre 2006, n. 12934.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

            l’aspetto della formazione della polizia locale e più in generale le attività formative nel campo della sicurezza in ambito regionale ha una valenza strategica nel quadro fortemente evolutivo che riguarda il settore.

            Proprio per questo, appare prioritario procedere alla definizione degli strumenti normativi che consentano di dotare il Veneto di una Scuola regionale per la sicurezza e la polizia locale.

            La necessità di tale strumento deriva dalla non rinviabile esigenza di poter dotare i corpi e servizi di polizia locale di personale tecnicamente e culturalmente preparato ai molteplici e complessi compiti cui viene chiamato. In questo modo, si anticipano gli sviluppi successivi della riforma in chiave regionale dell’ordinamento delle attività di polizia locale la cui definizione manca ancora di un quadro di riferimento certo sul piano nazionale.

            La Scuola, per poter dispiegare i propri effetti, necessita di tempi attuativi e, pertanto, la proposta della presente norma vuole consentire di giungere ai risultati nel più breve tempo possibile data l’esigenza di rispondere alle pressanti richieste in tal senso della categoria e delle autonomie locali.

            La proposta formulata prende avvio dalla elaborazione progettuale predisposta da un apposito gruppo di lavoro congiunto Regione-Anciveneto, che ha verificato le esperienze esistenti in ambito nazionale ed europeo, valutato il quadro regionale e posto in evidenza una serie di nodi problematici cui la presente proposta tende a dare soluzione.

            Si tratta, anzitutto, di disporre di uno strumento agile che interpreti le istanze regionali e degli enti locali quali destinatari ultimi del servizio, uno strumento che eviti l’eccessiva burocratizzazione e, nello stesso tempo, possa fornire un prodotto di qualità agendo sul piano dell’offerta e avvalendosi dei più recenti sviluppi in materia di formazione del personale.

            Si tratta anche di dar vita ad una agenzia che ricomprenda molteplici azioni comprese quelle di studio e ricerca sulle tematiche della sicurezza e polizia locale e attività di tipo operativo e di supporto connesse.

            Vengono anche assegnate alla Scuola i compiti di formazione e studio in materia di protezione civile quali quelle svolte dal centro regionale di studio e formazione per la previsione e prevenzione in materia di protezione civile con sede in Longarone.

            La necessità di razionalizzare e strettamente coordinare gli interventi formativi di studio- ricerca e intervento nei settori che presentano evidenti intersezioni e che chiedono un’azione congiunta porta alla proposta di una agenzia unica che in raccordo con gli enti locali possa fornire quegli indirizzi unitari che rappresentano un fondamentale valore per il dispiegarsi di politiche coordinate sul territorio regionale e in una materia tanto complessa e delicata.

            In particolare, esaminando l’articolato:

            l’articolo 1 definisce l’istituzione della Scuola come agenzia strumentale espressione della cooperazione tra Regione ed autonomie locali per la formazione di base degli aspiranti operatori di polizia locale, per la formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori in servizio, e quale promotore di iniziative in tale settore, comprese le attività di documentazione ricerca studio e divulgazione in materia di sicurezza e polizia locale. oltre ad attività operative e di supporto in materia di sicurezza e polizia locale che la Regione o gli enti locali, d'intesa con la Regione, intendano affidare alla Scuola.

            Può inoltre essere affidato alla Scuola il compito di provvedere alla organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile nel territorio della Regione, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali oltre alla promozione di studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui connessi problemi urbanistici ed architettonici e del recupero e ricostruzione dei centri colpiti da calamità, eventualmente svolgendo quindi i compiti affidati al centro regionale di studio e formazione per la previsione e prevenzione in materia di protezione civile con sede in Longarone.

            Negli articoli dal 2 all’8 viene definita la struttura organizzativa della Scuola, che prevede un consiglio di programmazione e indirizzo, di otto membri di cui uno designato dalla Giunta regionale, tre dal Consiglio regionale, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza, due designati dall’ANCIVENETO, uno dall’URPV ed uno dall’UNCEM, un presidente, eletto dal consiglio al suo interno tra i componenti di designazione regionale, un direttore, designato dalla Giunta regionale, un comitato tecnico consultivo, composto da cinque componenti esperti designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della polizia locale del Veneto, viene prevista anche la partecipazione di tecnici ed esperti; un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui la Giunta regionale designa un membro effettivo e uno supplente, l’ANCIVENETO designa un membro effettivo e uno supplente, l’ordine dei commercialisti designa un membro effettivo.

            Per quanto riguarda le dotazioni e risorse della Scuola (articoli 9 e 10) si sottolinea il concorso degli enti locali, oltre al finanziamento regionale e si prevedono anche entrate dall’attività della Scuola stessa.

            L’articolo 11 prevede che la Scuola organizzi corsi base di attività teorico- pratica, con esame finale, per il conseguimento della qualifica professionale alle funzioni di comando, di ufficiale intermedio e di agente di polizia locale. La qualifica conseguita a seguito della valutazione finale positiva costituisce titolo da valutarsi nei concorsi e nelle selezioni pubbliche per l’accesso presso gli enti locali alle funzioni di polizia locale.

            Dopo l’assunzione è prevista un’ulteriore fase formativa teorico- pratica prima della definitiva immissione in ruolo.

            L’articolo 12 prevede che la Regione, al fine di assicurare un adeguato livello di professionalità del personale in servizio di polizia locale, attraverso la Scuola, organizza, promuove e collabora a corsi di aggiornamento, riqualificazione e specializzazione.

            Viene abrogato dal 1° gennaio 2009 col dispiegarsi degli effetti della presente legge (articolo 13) il Titolo III della legge regionale n. 40/1988 che si riferisce alla precedente impostazione dell’attività formativa per la polizia locale. E viene anche abrogata la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del Centro regionale di studio e formazione per la previsione e la prevenzione in materia di protezione civile in Longarone”.

            Viene infine definita la dotazione finanziaria per il primo biennio di attività della Scuola.

            La Scuola, dunque, nello spirito della legge regionale proposta, dovrà rappresentare una struttura flessibile e garantire la presenza di attività formative articolate sul territorio regionale ed altre attività di studio ricerca e supporto.

            Si individua la volontà forte di cooperazione in un’ottica di sistema tra i diversi livelli delle autonomie locali, fornendo il presupposto normativo indispensabile per l’ancoraggio delle fasi organizzative e operative della Scuola, per cui si rinvia a provvedimenti di Giunta regionale, che potrà operare con ampia autonomia e flessibilità nel quadro degli obiettivi ed indirizzi fissati dalla legge.

            La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 25 luglio 2006, ha approvato la presente proposta di legge a maggioranza, con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI, AN (con delega LV-LN-P), Nuovo PSI, UDC, mentre si sono astenuti i colleghi dei gruppi consiliari Rifondazione Comunista, Per il Veneto con Carraro, Uniti nell’Ulivo-La Margherita.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 3

- Il testo degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 27/1997 è il seguente:

“Art. 5 - Pubblicazione delle nomine e delle designazioni.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto:

a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, da effettuare nell'anno successivo;

b) il termine entro cui le nomine e le designazioni devono essere effettuate;

c) le fonti normative che prevedono la nomina e la designazione;

d) l'organo regionale a cui competono.

2. Il Presidente della Regione con le stesse modalità di cui al comma 1 provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno, stabilendo, ove non previsto, il termine entro cui devono essere effettuate, nonché il termine entro cui devono essere presentate le proposte di candidatura.

3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui all'elenco pubblicato sul BUR ai sensi del comma 1, novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni e, nei casi di cui al comma 2, contestualmente alla pubblicazione dell'elenco nel BUR.”.

“Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:

a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;

b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell’articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.

3. Le proposte di candidatura devono indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

b) il titolo di studio;

c) un curriculum attestante la professione o l’occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l’elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.

4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest’ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell’articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.

6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.

7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.

8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.
8 bis. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all’articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori

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