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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 97 del 07 novembre 2006


LEGGE REGIONALE  n. 22 del 03 novembre 2006

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

  1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2005.

Articolo 2

  1. Il saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2006 è accertato in euro 638.182.238,90 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell’Elenco 1.
  2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l’insieme delle spese riportate nell’Elenco 1, comprensivo della somma di euro 11.035.000,00, già applicata con il bilancio di previsione 2006, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per un importo complessivo di euro 540.146.137,93 con le modalità stabilite dal successivo articolo 5.
Articolo 3

  1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2006, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:

                                  Competenza         Cassa

Variazione netta:    540.146.137,93    9.366.028.464,96

Articolo 4

  1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 3, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:
                                      Competenza     Cassa
    Variazione netta:    0,00                     9.366.028.464,96
  2. Resta determinata in euro 540.146.137,93 l’eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell’entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell’anticipata applicazione al bilancio 2006 delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento, avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.
  3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D.

Articolo 5

  1. Per far fronte al disavanzo dell’esercizio 2005, derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2006 su capitoli di spesa di investimento elencati nell’allegata Tabella E, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui autorizzati, è autorizzata nell’esercizio 2006 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore a euro 540.146.137,93 (upb E0101).
  2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui al comma 1 per una durata non superiore a quaranta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7 per cento.
  3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze.
  4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti finanziatori, ovvero della banca incaricata dei pagamenti a favore degli obbligazionisti, delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
  5. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 44.203.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2007 e 2008 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2006-2008 (upb U0199).

Articolo 6

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 novembre 2006

Galan


INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6

(seguono allegati)

ALLEGATO_Legge 22_192882.pdf

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 novembre 2006, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina  ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 9 agosto 2006, n. 24/ddl;
  • il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 agosto 2006, dove ha acquisito il n. 181 del registro dei progetti di legge;
  • il progetto di legge è stato assegnato alla 1°  commissione consiliare;
  • La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 5 ottobre 2006;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2006, n. 12782.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

    la relazione che sto per esporre, così come avviene già da qualche anno, riguarderà abbinatamente i due progetti di legge, rendiconto della Regione 2005 e assestamento del bilancio di previsione 2006, alla luce degli stretti legami che tra essi intercorrono.

    Presumibilmente anche la discussione in merito verrà unificata.

    Ovviamente ognuno potrà regolarsi come meglio crede per quanto concerne gli interventi e le votazioni finali relative ai pdl andranno tenute distinte.

    Sappiamo ormai che l’ordinamento contabile regionale (legge regionale n. 39/2001) impernia le politiche di spesa sul bilancio di previsione, statuendo che l’unica legge finanziaria sia quella adottata in concomitanza del suddetto bilancio.

    L’assenza forzata di una legge finanziaria abbinata alla manovra di assestamento, oltrechè la nota scarsità di risorse degli ultimi esercizi, dovrebbero quindi stimolarci a leggere con maggior attenzione i risultati di chiusura del 2005, per valutare se le politiche inizialmente decise sono state attuate, apportando i benefici attesi alla società e ai cittadini governati.

    Il mantenimento di un equilibrio economico di bilancio stabile e duraturo - che qualsiasi amministrazione deve perseguire quale fondamentale obiettivo di politica finanziaria – richiede un notevole impegno perché molte sono le criticità che caratterizzano l’attuale stagione di relazioni finanziarie tra Stato e Regioni; e ciò, inevitabilmente, influenza la situazione economico-finanziaria regionale.

    Innanzitutto, il quadro di riferimento della finanza regionale sconta il silenzio normativo sull’attuazione del federalismo fiscale. A cinque anni di distanza dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, mancano indirizzi e strumenti per un’attuazione coerente dell’articolo 119.

    Ritengo sia comune a tutti l’auspicio che l’attuazione del federalismo fiscale possa occupare una posizione strategica nell’agenda del Governo – come peraltro indicato nel DPEF 2007-2011 – quale unica strada per garantire alle Regioni un quadro di risorse stabile e certo, suscettibile nel tempo di una dinamica di crescita tale da uguagliare quella della spesa, in particolare quella socio-sanitaria.

    Nella definizione del nuovo modello di federalismo fiscale, e al fine di mantenere una stabilità economico-finanziaria prospetticamente duratura per la nostra e le altre regioni, un ruolo decisivo sarà svolto dagli indirizzi assunti a livello centrale sullo schema perequativo.

    Questo, infatti, da una parte dovrebbe prevedere regole e indirizzi chiari e non negoziabili a posteriori; dall’altra dovrebbe comportare una maggior responsabilizzazione degli Enti decentrati e una minore penalizzazione per le Regioni (come il Veneto) che alimentano con proprie risorse il fondo di solidarietà interregionale.

    Inoltre, laddove la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel DPEF 2007-2011 (sviluppo economico, riduzione della fiscalità d’impresa, competitività) implicasse delle modifiche nella configurazione di alcuni tributi regionali, si ritiene che le misure adottate andrebbero realizzate senza penalizzare in alcun modo le Regioni, nonché assicurando un livello di risorse più congruo e margini di autonomia tributaria più ampi.

    Nel Documento in questione sono tracciati, inoltre, gli indirizzi per il nuovo Patto di Stabilità Interno. Per poter dispiegare reali benefici per le Regioni in termini di efficacia ed efficienza, esso dovrebbe basarsi su regole chiare, condivise e stabili nel tempo; presupposti, questi, che consentirebbero altresì un forte coinvolgimento delle Regioni negli obiettivi di finanza pubblica, senza particolari limitazioni nella loro autonomia finanziaria.

    In tale contesto siamo chiamati a lavorare per rendere il Rendiconto un “veicolo” di analisi e valutazioni finalizzate a migliorare la qualità delle iniziative legislative votate nella nostra Assemblea, nonché uno strumento di conoscenza e di giudizio sull'attività svolta dalla Giunta nell’arco dei dodici mesi trascorsi.

    A questo fine risulta, come sempre, utilissima la “Relazione di analisi della gestione 2005”, che accompagna il Rendiconto così come prevede l’articolo 58 della citata legge regionale n. 39/2001: i suoi contenuti, affinati di anno in anno tenendo conto delle esigenze informative esposte dalla parte politica alle strutture operative, possono aiutarci a controllare e indirizzare l’attività dell’esecutivo.

    Il documento in questione viene arricchito dalla trattazione di argomenti importanti oltre che attuali, tra cui cito in particolare quelli riguardanti il patto di stabilità, l’indebitamento, le manovre tributarie regionali nonché i costi di funzionamento della “macchina” regionale.

    Segnalo inoltre che il Rendiconto 2005 è articolato, conformemente a quanto previsto dalla normativa contabile, in due distinti documenti:

  • un Conto Finanziario “politico”, che quest’aula è chiamata a votare, articolato per unità previsionali di base e finalizzato a rappresentare la materia di bilancio in chiave di scelte e contenuti politici;
  • un corposo Conto Finanziario “tecnico/amministrativo”, allegato al precedente documento e articolato in capitoli di entrata e spesa per consentire una più dettagliata visione della gestione attuata dall’esecutivo sul piano amministrativo-contabile.

    Detto ciò, rilevo che la chiusura contabile della gestione 2005 trasferisce all’esercizio finanziario corrente il peso rappresentato da un disavanzo di amministrazione pari a 540,1 milioni di euro, per il quale sussiste l’obbligo di copertura; l’articolo 21 della legge di contabilità prevede infatti che l’assestamento di bilancio – oltre a determinare con esattezza l’ammontare dei dati presunti di bilancio (residui attivi e passivi, giacenza di cassa, saldo finanziario positivo o negativo) – debba autorizzare una manovra di indebitamento, laddove la chiusura dell’esercizio precedente evidenzi la presenza di un saldo negativo.

    L’argomento va ovviamente approfondito, anche per evitarne un uso strumentale.

    La gestione dell’esercizio finanziario 2005 si è chiusa con un saldo finanziario positivo di 638,1 milioni di euro, che per maggior comodità sintetizziamo con il termine avanzo di amministrazione.

    Tale avanzo è determinato dalla sommatoria algebrica di tre voci: il fondo finale di cassa (pari a 696 mln), i residui attivi (12.190,2 mln) e i residui passivi (12.248 mln).

    La prima, in particolare, registra un decremento pari a 218 mln rispetto a un anno fa, quando ammontava a circa 914 mln.; riduzione che si spiega soprattutto nella ridotta capacità di realizzo dei crediti che, partendo dal 66 per cento del 2003, è passata al 44 per cento del 2004 e al 32 per cento del 2005, a fronte di una capacità di pagamento della spesa rimasta sugli stessi livelli del 2004.

    Il rallentamento delle riscossioni, a cui corrisponde un incremento nell’accumulo dei residui attivi, rappresenta un fenomeno poco governabile dalla Regione; a ciò va aggiunto che la maggior parte delle entrate regionali è rappresentata da risorse trasferite dallo Stato, molto sensibili, quindi, alle decisioni politiche e all’attività amministrativa del governo centrale (mi riferisco in particolare alla compartecipazione all’IVA, all’IRAP, all’addizionale regionale all’Irpef e ad altri trasferimenti statali).

    Relativamente alle altre due voci, segnalo che l’indice di accumulo dei residui attivi passa dal 38 per cento del 2004 al 46 per cento del 2005 registrando, quindi, un rallentamento nella realizzazione dei crediti; l’indice di accumulo dei residui passivi è invece migliorato, passando dal 36 per cento del 2004 al 12 per cento circa del 2005: il che lascia intravvedere un’azione amministrativa regionale più efficiente.

    L’avanzo di amministrazione, tuttavia, è l’espressione tipicamente contabile del risultato della gestione finanziaria e non tiene conto né delle somme da riproporre in bilancio al fine di mantenere il loro vincolo di destinazione (trattasi quasi esclusivamente di spese non ancora o parzialmente utilizzate, la cui copertura è stata assicurata da assegnazioni statali e comunitarie già accertate), né di situazioni di debito ancora pendenti (vale a dire i residui passivi perenti che, essendo fuoriusciti in passato dalla gestione finanziaria, sono rilevati solo sotto l’aspetto “patrimoniale”).

    Si tratta perciò di un risultato “virtuale”, non rappresentando l’effettiva situazione amministrativa della Regione.

    Va, peraltro, sottolineato che il Rendiconto 2005 evidenzia un’inversione di tendenza, rispetto al fenomeno che ha caratterizzato gli ultimi anni, cioè una formazione di consistenti formali “avanzi di amministrazione”, cui corrispondeva in realtà un “disavanzo” sostanziale.

    Il consistente ridimensionamento dell’avanzo rispetto agli esercizi precedenti (dai circa 2.324 mln del 2003, ai 949,3 mln del 2004, fino ai 638,1 mln del 2005) è principalmente dovuto:

  • al mantenimento di un alto livello della capacità di impegno, che rappresenta comunque un indicatore di efficienza dell’attività regionale e che è aumentato, dal 2003 al 2005, di circa 6 punti percentuali, passando da circa il 74 per cento all’80 per cento;
  • al ridotto ricorso all’indebitamento per il finanziamento di spese d’investimento, non avendo la Regione, fino ad oggi, incontrato particolari problemi di liquidità.

    Riassumendo, a fronte di un avanzo 2005 ammontante a 638,1 mln €, il provvedimento di assestamento del bilancio 2006 deve assicurare adeguata copertura alle effettive spese di natura vincolata, evidenziate dalle strutture regionali, da riproporre necessariamente nel corrente esercizio finanziario, pari a circa 1.178 mln €; la manovra di assestamento autorizza, quindi, il ricorso all’indebitamento per l’importo differenziale di 540,1 mln, destinato alla copertura del disavanzo determinatosi, al fine di consentire il pareggio contabile del bilancio 2006.

    Nell’ambito della manovra complessiva, con il presente assestamento vengono recepiti i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta 30 maggio 2006, n. 115, con il quale sono state individuate - ai sensi articolo 1 comma 174 della legge n. 311/2004 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - le fonti di ripianamento del disavanzo del sistema socio-sanitario regionale per il 2005.

    La manovra connessa al recupero di risorse autonome della Regione ha riguardato un movimento finanziario totale di 56,6 mln, dei quali 49,5 mln resisi disponibili attraverso un’operazione di ristrutturazione del debito regionale, autorizzata con DGR n. 1117 del 18/4/2006 e circa 7,1 mln attraverso l’operazione di rimodulazione di spesa prevista dalla DGR n. 928 del 28 marzo 2006.

    Sono inoltre previsti movimenti compensativi per 7,55 mln (possibili anch’essi grazie al recupero di risorse a seguito dell’operazione di ristrutturazione del debito e dell’operazione di rimodulazione di spesa di cui sopra) necessari a coprire esigenze maturate nel corso del primo semestre:

  • 1,2 mln sono destinati alle province quale saldo delle annualità 2001-2005 dei canoni del demanio idrico;
  • 0,5 mln sono destinati ai comuni rivieraschi del lago di Garda quale saldo delle annualità pregresse sino al 2005 dei canoni del demanio idrico;
  • 1 mln è destinato alla provincia di Belluno quale acconto in attuazione dell’articolo 3 della legge finanziaria regionale 2006;
  • 2,5 mln sono destinati ad interventi urgenti nel settore della difesa idrogeologica;
  • 1 mln è destinato all’espletamento del servizio idrografico e mareografico;
  • 1 mln è destinato alla copertura di oneri per il personale;
  • 0,35 mln sono destinati ad azioni nell’ambito della cultura.

    La Prima Commissione consiliare nella seduta del 5 ottobre 2006, acquisiti i pareri delle altre Commissioni consiliari, ha approvato i testi oggi al vostro esame a maggioranza.

    Sul PDL 181 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, UDC, AN, Nuovo PSI, LV-LN-P, mentre hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Uniti nell’Ulivo-DS, Per il Veneto con Carraro, Uniti nell’Ulivo-La Margherita, Comunisti Italiani, IDV.

3.  Note agli articoli

Nota all’articolo 1

-  Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 21 - Assestamento del bilancio.

1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente.

2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:

  1. alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  2. alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
  3. alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
  4. alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
  5. all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso;
  6. ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.

3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.

4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.”.


Nota all’articolo 4

 - Il testo del comma 3 dell’art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.”.

4. Struttura di riferimento
Direzione bilancio


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