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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 94 del 31 ottobre 2006


LEGGE REGIONALE  n. 20 del 30 ottobre 2006

Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico-venatoria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Proroga termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni

  1. La validità del vigente piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dall’articolo 30 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15, è prorogata al 30 giugno 2007.

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 ottobre 2006

Galan


INDICE

Art. 1 - Proroga termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni

Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

  • La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 ottobre 2006, dove ha acquisito il n. 199 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Cortelazzo e De Boni;
  • Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
  • La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 25 ottobre 2006;
  • Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 ottobre 2006, n. 13092.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione Veneto con legge regionale n. 17/1996 ha realizzato la propria pianificazione faunistico venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive attraverso la conservazione delle risorse ambientali e con una oculata regolamentazione del prelievo venatorio.

La validità del piano faunistico venatorio regionale ha conosciuto alcune proroghe di cui l’ultima, in ordine di tempo, è stata disposta con l’articolo 30 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15.

Tale intervento legislativo proroga la validità del vigente piano al 31 ottobre 2006.

Nelle more dell’approvazione del nuovo piano faunistico venatorio regionale, attualmente all’esame dell’aula come progetto di legge n. 121, si rende necessario prorogare la validità del vigente piano, al fine di non determinare un vuoto normativo.

Tenuto conto della programmazione dei lavori consiliari e dell’opportunità di far coincidere il periodo di proroga con il termine della stagione venatoria 2006-2007 in corso, l’articolo 1 della presente propone la proroga della validità del vigente piano al 31 gennaio 2007.

Trovandoci nell’imminenza della scadenza, l’articolo 2 propone la dichiarazione d’urgenza del provvedimento.

La quarta commissione consiliare nella seduta del 25 ottobre 2006, all’unanimità dei presenti, ha approvato nel testo originario il progetto di legge.

3. Struttura di riferimento

Unità di progetto caccia e pesca

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