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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 88 del 10 ottobre 2006


LEGGE REGIONALE  n. 19 del 06 ottobre 2006

Interventi per la formazione degli operatori di discipline bio-naturali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.    Al fine di concorrere a determinare condizioni di miglioramento della qualità della vita mediante interventi di formazione degli operatori, la Regione del Veneto individua le discipline bio-naturali (DBN).

2.    Non sono comunque riconducibili alle disciplinebio-naturali le attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario nazionale.

3.    Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce l'elenco delle discipline bio-naturali, sentito il comitato di cui all’articolo 3.

4.    Ai fini della presente legge si definisce operatore di disciplinebio-naturali chi, in possesso di adeguata formazione, opera per la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile, attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata; l’operatore in disciplinedel benessere e bio-naturali non prescrive farmaci e non utilizza metodiche specifiche della professione dello psicologo.

Art. 2 - Interventi di formazione

1.    La Regione del Veneto cura la formazione professionale dell'operatore di discipline bio-naturali e provvede al rilascio dell'autorizzazione ai corsi e alla definizione delle attività didattico formative.

2.    I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge-quadro in materia di formazione professionale” e dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni.

3.    La Giunta regionale, su proposta del comitato di cui all’articolo 3, stabilisce, inoltre, per ogni singola disciplina:

a)    i livelli di formazione per l'esercizio dell’ attività lavorativa degli operatori delle discipline bio-naturali, che debbono prevedere, oltre alla preparazione strettamente tecnica, anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione e alla relazione con l'utente;

b)    i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;

c)    il monte ore minimo dei corsi di formazione comprensivo di uno stage pratico pari ad almeno il trenta per cento del monte ore complessivo. I corsi di formazione avranno una durata di almeno tre anni.

4.    I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalla Regione che annualmente determina i criteri ed i parametri di finanziamento anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 3 - Comitato di coordinamento regionale per le DBN

1.    Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, il comitato di coordinamento regionale per le DBN.

2.    Il comitato di coordinamento regionale per le DBN:

a)    svolge attività di monitoraggio delle disciplinebio-naturali, valuta la validità di quelle emergenti ed esprime parere alla Giunta regionale per il loro inserimento nell’elenco di cui all’articolo 1;

b)    propone alla Giunta regionale, il curriculum formativo ed il livello di formazione per l'esercizio dell’attività lavorativa di cui alla presente legge;

c)    propone alla Giunta regionale i criteri per l’adozione dei programmi di formazione;

d)    propone alla Giunta regionale le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi da attribuirsi a titoli e discipline pregresse.

3.    Il comitato nominato ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, è composto da:

a)    il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, in qualità di presidente;

b)    tre rappresentanti designati dalle associazioni, di cui uno esperto nelle materie disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista”, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiormente rappresentative a livello regionale della generalità delle discipline bio-naturali e che:

1)    operano da almeno un anno;

2)    sono dotate di un codice di deontologia professionale di garanzia della qualità delle discipline bio-naturali svolte a servizio dei clienti e della correttezza professionale dei propri iscritti;

c)    tre rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni per la difesa dei consumatori e degli utenti, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

d)    cinque esperti di chiara fama nei settori di cui alla presente legge, dei quali uno esperto in materia della comunicazione e della relazione con l'utente.

Art. 4 - Esame finale e rilascio dell’attestato di qualifica

1.    La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Giunta regionale nel provvedimento di autorizzazione dei corsi, e comunque non superiore al quindici per cento delle ore complessive.

2.    Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame, la cui composizione è definita dalla Giunta regionale su proposta del comitato di cui all’articolo 3.

3.    In caso di assenze superiori al quindici per cento delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità definite nel provvedimento di cui al comma 1.

4.    All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Giunta regionale un attestato di qualifica valido ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 5.

Art. 5 - Registro degli operatori in discipline bio-naturali

1.    Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1 è istituito presso la Giunta regionale, il registro regionale degli operatori in disciplinebio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline bio-naturali, di seguito denominato registro.

2.    Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione in base ai criteri definiti dal comitato di cui all’articolo 3.

Art. 6 - Intese interregionali

1.    La Giunta regionale promuove, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese con altre regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei, attinenti alle disciplinebio-naturali, previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

Art. 7 - Norma transitoria

1.    In prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nel contesto del proprio sistema della formazione e sulla base delle proposte definite dal comitato di cui all’articolo 3, quantifica il credito formativo da attribuire a titoli e attività pregresse in relazione all’iscrizione degli operatori di discipline bio-naturali al registro di cui all'articolo 5, prevedendo misure compensative nei casi in cui i crediti formativi pregressi risultino insufficienti rispetto ai contenuti della formazione previsti dalla presente legge.

2.    I soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano esercitato professionalmente le discipline bio-naturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori di discipline bio-naturali istituito ai sensi dell'articolo 5.

Art. 8 - Norma finanziaria

1.    Agli oneri di parte corrente relativi agli interventi di formazione di cui all’articolo 2 della presente legge, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0175 “Formazione professionale” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

2.    Agli oneri di parte corrente relativi al funzionamento del comitato di cui all’articolo 3, si fa fronte con le risorse allocate all’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 ottobre 2006

Galan


INDICE
 
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Interventi di formazione
Art. 3 - Comitato di coordinamento regionale per le DBN
Art. 4 - Esame finale e rilascio dell’attestato di qualifica
Art. 5 - Registro degli operatori in discipline bio-naturali
Art. 6 - Intese interregionali
Art. 7 - Norma transitoria
Art. 8 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 ottobre 2006, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 -   Procedimento di formazione

2 -   Relazione al Consiglio regionale

3 -   Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

-          La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 maggio 2005, dove ha acquisito il n. 11 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Stival, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Sandri e Tosi;
-          Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
-          La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 28 novembre 2005;
-          Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 settembre 2006, n. 11414.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente proposta di legge è il frutto di un lungo lavoro svolto già nella scorsa legislatura e vuole essere una risposta sia alle esigenze di quanti operano nell’ambito di quelle che sono definite discipline bionaturali, sia, ed in primis, a quelle dell’utenza.

Nell'ultimo decennio, infatti, si sono affermate ed ampiamente diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate a stimolare le risorse vitali della persona, ad educare a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente, in ultima analisi a migliorare la qualità della vita della persona stessa.

Tali discipline sono state definite in vari modi: terapie energetiche, pratiche complementari, medicine non convenzionali o alternative.

Risulta evidente che tale ultima definizione utilizzando il termine "medicine", le quali, per contro, esulano completamente dall'ambito di cui trattasi, può dar luogo a gravi equivoci, che non solo ne rendono difficoltoso l'approccio istituzionale, ma soprattutto, possono indurre confusione o, peggio, errore nell'utente, che deve, al contrario, essere salvaguardato in via assoluta.

Ricondurre, invero, nell'ambito di una stessa categoria, discipline definite bionaturali ma caratterizzate da dichiarata finalità terapeutica e medica, quali, ad esempio, la medicina ajurvedica, l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia e tecniche alternative che si collocano completamente al di fuori dell'ambito medico, pur complementarizzandolo in quanto si rivolgono al benessere globale della persona, oltre ad essere erroneo non può che disorientare ed indurre facili equivoci, sia, come detto, nell'utenza, sia nel settore stesso degli operatori.

Si avverte, pertanto, chiaramente, in questo contesto, la necessità di uno strumento normativo che porti ad individuare tali discipline e, nel contempo, garantisca una adeguata formazione degli operatori. Per tale via, infatti, non solo si giunge ad una giusta valorizzazione di queste professionalità, ma si pone in essere una adeguata tutela dell'utente che viene ad essere garantito da uno specifico percorso formativo che l'operatore stesso deve seguire.

Nel corso dell'iter istruttorio svoltosi in Commissione, è emerso chiaramente tale duplice necessità: da un lato far chiarezza per quanto riguarda l'esatta individuazione di queste discipline, in modo da tenerle nettamente distinte da quello che è l'ambito medico, sia convenzionale, che non convenzionale, dall'altro lato far si che vengano individuati specifici percorsi formativi, curati dalla Regione e dotati di particolari standard di qualità che la Regione stessa dovrà definire. Ciò consentirà di garantire, come già evidenziato, non solo l'utente ma anche gli operatori del settore, mettendo ordine nello stesso.

Lo strumento normativo oggi all'esame, stabilendo espressamente e chiaramente, quindi, che le discipline bionaturali non sono in alcun modo riconducibili alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione della salute fisica e psichica della popolazione, erogate dal servizio sanitario nazionale, stabilisce che la Regione individui, definendone un apposito elenco, quelle che sono le discipline bionaturali, volte, come tali e come già segnalato, al miglioramento della qualità della vita ed, in ultima analisi, al raggiungimento di un maggior equilibrio psicofisico attraverso il recupero delle naturali risorse vitali della persona.

Inoltre, lo stesso strumento normativo prevede l'istituzione di un apposito registro degli operatori delle discipline bionaturali, registro al quale potranno iscriversi soltanto coloro i quali avranno frequentato e portato a termine, con superamento delle prove valutative finali, i corsi di formazione così come definiti dalla Regione.

Non solo, ma il progetto di legge di cui trattasi, prevede altresì, quale ulteriore momento di garanzia della qualità dei percorsi formativi e, in buona sostanza, ancora una volta degli utenti, la costituzione di un apposito Comitato regionale, denominato Comitato di coordinamento per le discipline bionaturali, che avrà la funzione, non soltanto di monitorare le discipline bionaturali, valutandone la validità ed esprimendo quindi parere alla Giunta per l'individuazione delle stesse, ma anche e soprattutto di proporre alla Giunta medesima il curriculum formativo, ovvero il livello di formazione necessario all'esercizio dell'attività lavorativa di cui trattasi e i criteri per l'adozione dei programmi di formazione.

Nel corso dell’iter istruttorio in Commissione è emersa altresì la necessità di addivenire, ai fini della reciproca validazione dei titoli formativi acquisiti nei diversi ambiti regionali, ad apposite intese interregionali volte, come evidenziato, al riconoscimento dei rispettivi percorsi formativi omogenei.

La Sesta Commissione consiliare permanente, acquisito il parere favorevole, all’unanimità, della Quinta Commissione consiliare, ha espresso, a maggioranza, nella seduta del 22 settembre 2005, parere favorevole al progetto di legge in argomento che, così come modificato dalla Commissione stessa, è stato dimesso all'esame dell'aula consiliare.

L'Assemblea consiliare, nella seduta del 17 novembre 2005, ha ritenuto necessario effettuare un supplemento di istruttoria, in particolare, attraverso l'audizione dei soggetti ed organismi interessati.

La Commissione, in ossequio all'esigenza manifestata dall'Assemblea consiliare, ha provveduto pertanto, nella seduta del 28 novembre 2005, alla consultazione dei nominati soggetti ed organismi interessati, all'esito della quale, condividendo la motivazione e la ratio di alcune osservazioni, ha ritenuto d'apportare delle modifiche al testo originariamente licenziato.

Tra queste si segnalano: la sostituzione del termine “attività” con quello di “discipline”, sull’assunto che tale locuzione espliciti più efficacemente quello che delle stesse costituisce lo scopo precipuo, ovvero la ricerca dell'armonizzazione della persona con se stessa e con l'ambiente che la circonda; in prima applicazione della normativa, la possibilità per i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, che abbiano svolto professionalmente le discipline bionaturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività di estetista, di essere iscritti al registro degli operatori delle discipline bionaturali; la partecipazione al Comitato di coordinamento per le discipline bionaturali, nell'ambito dei 5 esperti individuati dalla Giunta regionale, di un esperto in materia della comunicazione e della relazione con l'utente. Ciò, in sintonia con quanto previsto per la formazione degli operatori, nell’ambito della quale, alla luce dell'importanza che l'aspetto relazionale con le persone assume nelle discipline in argomento, deve essere prevista anche la materia di cui si è detto.

Venendo ora all'analisi dell'articolato, lo stesso si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 - Ambito di applicazione - delinea le finalità cui tende la normativa in discorso, dando nel contempo la definizione della figura dell'operatore di discipline bionaturali, il quale deve operare per la piena consapevolezza ed assunzione di responsabilità da parte di ciascun individuo di quello stile di vita che ha ritenuto di scegliere quale proprio.

La norma stabilisce, altresì, come già evidenziato, che la Regione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà provvedere alla definizione dell'elenco delle discipline bionaturali.

L'articolo 2- Interventi di formazione - demanda alla Regione la cura della formazione professionale dell'operatore di discipline bionaturali, formazione la cui realizzazione dovrà, peraltro, essere affidata ad organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 e con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento.

Il medesimo articolo, al comma 3, prevede che la Giunta regionale stabilisca comunque i livelli formativi per l’esercizio dell’attività degli operatori di cui trattasi che devono prevedere anche la conoscenza e l'addestramento alla comunicazione e alla relazione con l'utente.

Il comma 4 dello stesso articolo, prevede, inoltre, che tali corsi possono essere cofinanziati dalla Regione che ne determinerà annualmente criteri e parametri di funzionamento.

L'articolo 3 - Comitato di coordinamento regionale per le attività bionaturali - prevede la costituzione di un apposito Comitato, con compiti, come detto consultivi e di proposta nei confronti della Giunta regionale.

L'articolo 4 - Esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica - prevede una frequenza obbligatoria ai corsi di formazione di cui si è detto, con un tetto di assenze non superiori al 15 per cento all'esito della quale, previo superamento dell'esame finale, verrà rilasciato un attestato di qualifica, requisito questo indispensabile per l'iscrizione al registro regionale degli operatori di discipline bionaturali.

L'articolo 5 - Registro regionale operatori DBN - prevede infatti l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di formazione professionale, del Registro regionale degli operatori di DBN, articolato in sezioni per le singole attività.

L’articolo 6 - Intese interregionali - prevede, che la Giunta regionale promuova, nelle sedi istituzionali opportune, la conclusione di apposite intese interregionali per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi omogenei.

L'articolo 7 - Norma transitoria - prevede che, in prima applicazione della normativa in discorso, la Giunta regionale, in relazione ai titoli precedentemente acquisiti e alle attività in precedenza svolte, quantifichi i crediti formativi da attribuire agli stessi ai fini dell'iscrizione al citato registro, prevedendo altresì la realizzazione di azioni formative compensative nell'ipotesi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente rispetto agli standard ed ai contenuti dei percorsi formativi previsti.

Inoltre, viene riconosciuto che i soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, conseguita ai sensi di legge, che abbiano svolto professionalmente le discipline bionaturali in indirizzi riconducibili alla sfera delle attività professionali di estetista, hanno titolo ad essere iscritti al registro degli operatori in attività bionaturali istituito ai sensi dell’ articolo 5.

L’articolo 8 - Norma finanziaria - prevede che gli oneri di cui alla presente legge per gli interventi di formazione e per le spese del Comitato di Coordinamento regionale per le DBN facciano carico, rispettivamente, all’upb U0175 “Formazione professionale” e dell’upb U0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005/2007.

La Sesta Commissione consiliare permanente, nella seduta del 28 novembre 2005, all'unanimità, presenti il Presidente Stival (LV-LNP) - con delega del consigliere Tesserin (F.I.), i Consiglieri Bond (F.I.) - con delega del Consigliere Gardini (F.I.), Da Re (LV-LNP) e Zanon (A.N.), ha espresso parere favorevole al progetto di legge in argomento che, così come modificato, viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea.

3. Struttura di riferimento

Direzione formazione

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