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Bur n. 72 del 15 agosto 2006


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 10 agosto 2006

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
 
p r o m u l g a
 
la seguente legge regionale:

CAPO I - Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette

Art. 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.

1.    Dopo il comma 7 bis 4 dell'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

“7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:
a)    nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
b)    nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
c)    nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
d)    nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell’attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
e)    nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
f)     per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;
g)    fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d’uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l’edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall’ispettorato regionale dell’agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria siano a carico del richiedente.”.
 
Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni.

1.    Al comma 7 bis 2 dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole “finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti” sono aggiunte le parole “nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un’unica struttura aziendale”.
 
Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso.
       
1.    In deroga al divieto previsto dal comma 1 e fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge è ammessa secondo le procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, l’adozione di varianti al piano regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai soli fini di adeguare le varianti originarie al giudicato.
 
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale”.
       
1.    Al primo comma dell’articolo 4 le parole: “lavori pubblici” sono sostituite dalle parole: “appalti di pubblici servizi”.
 
Art. 5 - Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna.
       
1.    In deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” è consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
 
Art. 6 - Piano paesaggistico.
       
1.    Fino all’adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, la Regione, in via sperimentale ed in funzione dell’ approvazione del nuovo piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quale piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, individua gli ambiti definiti ai sensi dell’articolo 135, comma 2 del medesimo decreto legislativo nei quali avviare prioritariamente una pianificazione paesaggistica.
2.    Gli ambiti dei piani paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3.    I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura prevista dall’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni, integrata dalle disposizioni dell’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
4.    I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo prevalgono, per quanto attiene la tutela del paesaggio, sulle disposizioni contenute in tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi dell’articolo 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
5.    Fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano d’area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato, prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o all’ampliamento di ogni tipo di cava.
 
Art. 7 - Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione.
       
1.    Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all’utilizzo possono essere alienati secondo le modalità dell’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.
       
2.    Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
       
3.    Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con l’indicazione:
a)    dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b)    dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c)    del valore di stima del bene.
       
4.    I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di destinazione d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità di cui al comma 5.
5.    Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni.
 
Art. 8 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
       
1.    Dopo il comma 7 ter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto dall’articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente comma:
 “7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.”.
 
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni.
       
1.    Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è aggiunto il seguente comma:
       “3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l’ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.”.
2.    Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12 bis - Funzioni dei Comuni.
1.    Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e disciplina le zone di pre-parco di cui all’articolo 3, comma 4 e del provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all’articolo 12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione controllata.”.
 3.    Nell’articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 le parole: “le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a norma dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11” sono sostituite dalle parole “le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”. 

Art. 10 - Modifiche alla legge 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
 
1.    Al primo comma dell’articolo 18 della legge 16 agosto 1984, n. 40 le parole “trenta giorni” sono sostituite dalle parole “sessanta giorni”.

CAPO II - Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 11 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
 
1.    Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dell’articolo 68 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, le parole “in misura non superiore al limite per l’accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati” e le parole “dei redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite dalle seguenti: “dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto”.
2.    Il comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è sostituito con il seguente:
“2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.”.
 
Art. 12 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
       
1.    Al numero 10 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole “da 1 a 4” sono sostituite dalle parole “da 1 a 8”.
 
Art. 13 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
 
1.    Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è inserito il seguente comma:
 “2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all’articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.”.
 2.    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande relative ai bandi di concorso pubblicati successivamente all’entrata in vigore del limite di accesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificato dal comma 1 dell’articolo 11 della presente legge.
 
Art. 14 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni.
       
1.    Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole: “reddito imponibile” e “reddito imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “reddito fiscale” e “redditi fiscali”.
 2.    Al comma 1, lettera B.1, dell’articolo 18, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00”.
3.    Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1”.
4.    Al comma 1, lettera C.3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), superiore al limite dell’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1”.
 5.    Il comma 1 bis, dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 è sostituito con il seguente:
 “1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”.
6.    Dopo il comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente comma:
 “1 ter. L’importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.”.
7.    Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 15 - Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”.
       
1.    Il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42, è sostituito con il seguente:
 “6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.”.
 
Art. 16 - Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
       
1.    Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi all'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l’obbligo per la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
 
CAPO III - Disposizioni in materia di viabilità
Art. 17 - Modifica dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.

1.    Al comma 1 dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni le parole: “La tutela ed il controllo sull’uso delle strade di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e)”.

Art. 18 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” e successive modificazioni.

       
1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e successive modificazioni è inserito il seguente:
 “1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità
Art. 19 - Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni.

1.    Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, dopo le parole “dai rispettivi comandi” è aggiunta la seguente frase “che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio”.
 
CAPO V - Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato
Art. 20 - Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

1.    Al comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le parole: “completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita” sono sostituite dalle seguenti: “realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento programmato”.
 
CAPO VI - Norma finale
Art. 21 - Dichiarazione d’urgenza.

1.         La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2006

Galan


INDICE
CAPO I - Disposizioni in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed aree naturali protette
Art. 1 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e succesive modificazioni
Art. 2 - Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e successive modificazioni
Art. 3 - Disposizioni transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a seguito di contenzioso
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale”
Art. 5 - Recupero del patrimonio edilizio degradato nelle zone di montagna
Art. 6 - Piano paesaggistico
Art. 7 - Procedure per l'alienazione di immobili di proprietà della Regione......... 9
Art. 8 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” e successive modificazioni
Art. 10 - Modifiche alla legge 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali” e successive modificazioni
CAPO II - Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 11 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni
Art. 12 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni
Art. 13 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni
Art. 14 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni
Art. 15 - Modifica del punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”
Art. 16 - Disposizioni in materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
CAPO III - Disposizioni in materia di viabilità
Art. 17 - Modifica dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni
Art. 18 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” e successive modificazioni
CAPO IV - Disposizioni in materia di mobilità
Art. 19 - Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e successive modificazioni
CAPO V - Disposizioni in materia di trasporti a fune ed innevamento programmato
Art. 20 - Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”
CAPO VI - Norma finale
Art. 21 - Dichiarazione d’urgenza

  
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Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2006, n. 18
 
            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento
 
 
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Renzo Marangon, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 maggio 2006, n. 12/ddl;
 
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 maggio 2006, dove ha acquisito il n. 150 del registro dei progetti di legge;
 
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
 
- La 2° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 28 luglio 2006;
 
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Zigiotto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 2006, n. 9629.
 
 
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
            la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208” prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.
            Il presente disegno di legge è stato, quindi, predisposto in collegamento alla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” e riguarda “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune”.
            Il disegno di legge, nel testo licenziato dalla Seconda Commissione, detta nuove disposizioni e modifica alcune leggi regionali nelle materie dell’urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune. In particolare:
-      l’articolo 1 modifica l’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” relativamente alla disciplina delle zone agricole;
-      l’articolo 2 modifica l‘articolo 4 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 “Formazione della carta tecnica regionale”;
-      l’articolo 3 introduce la sperimentazione del Piano paesaggistico per ambiti;
-      l’articolo 4 detta disposizioni per l’alienazione di immobili di proprietà della Regione;
-      l’articolo 5 detta disposizioni per prorogare i termini per l’esame dei programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 23, già trasmessi in Regione;
-      l’articolo 6 modifica la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei” demandando ai comuni il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori all’interno delle zone di urbanizzazione controllata e di pre-parco;
-      l’articolo 7 modifica la legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, portando da trenta a sessanta giorni, i termini per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 18 da parte degli enti parchi, come previsto dalla legge n. 394/1991;
-      gli articoli 8, 9, 10 e 12 attengono varie modifiche alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”; l’intento generale è quello da un lato, di innalzare il limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, dall’altro di rendere effettiva la possibilità di accedere all’assegnazione di un alloggio anche per i soggetti collocati nell’area sociale, prevedendo, inoltre, l’assegnazione degli alloggi tra le “Aree di protezione e sociale” in modo proporzionale rispetto al numero di aspiranti assegnatari che si collocano in tale aree; tal fine, sono stati modificati gli articoli 2 e 18;
-      l’articolo 11 modifica il punto 6, della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l’edilizia convenzionata”;
-      l’articolo 13 modifica l’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” consentendo l’esercizio da parte del personale addetto ai servizi di manutenzione e vigilanza stradale degli enti competenti e loro concessionari, delle funzioni di polizia stradale relative alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché di tutela e controllo sull’uso delle strade, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, lettere b) e c) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
-      l’articolo 14 modifica l’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” con lo scopo di integrare quanto già previsto dalla medesima disposizione, relativamente al finanziamento delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino, prevedendo la possibilità di accedere al fondo, oltre che alla Società Veneto Strade S.p.A., anche alle altre Società concessionarie interessate alla realizzazione del medesimo passante;
-      l’articolo 15 modifica l’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” che disciplina la libera circolazione delle forze dell’ordine sui mezzi del trasporto pubblico locale, disponendo l’esenzione anche per i mezzi di servizio delle forze dell’ordine;
-      l’articolo 16 modifica l’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” che concede ai comuni di Comelico Superiore e di Sappada contributi straordinari per l’anno 2006, per interventi di completamento ed ammodernamento degli impianti di risalita dei relativi comprensori sciistici, ampliando le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento pubblico e consentendo che i contributi siano concessi anche per la loro realizzazione e collegamento, nonché la realizzazione di impianti di innevamento programmato.
            Sul disegno di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso, a maggioranza, parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.
 
3. Note agli articoli
Nota agli articoli 1, 2 e 8
­         Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 48 – Disposizioni transitorie.
1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto, che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre 2005, ad attività produttive nel settore della logistica.
1 bis. In deroga al divieto previsto dal comma 1, e comunque fino all’approvazione del primo PAT, possono essere adottate e approvate, ai sensi della normativa di cui al comma 1, le varianti allo strumento urbanistico generale di cui all’articolo 50, commi 3, 4 e 9, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, le varianti conseguenti all’approvazione di programmi integrati ai sensi della legge 1° giugno 1999, n. 23 e successive modificazioni, nonché quelle conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, qualora adottate entro il 28 febbraio 2005; entro la medesima data continua ad applicarsi l’articolo 1, commi da 2 a 6, della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 e successive modificazioni.
1 ter. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, sono consentite,anche in assenza dei requisiti di cui al comma 9 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni e con le procedure dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo articolo 50, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all’adeguamento al piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), ai piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), ai piani di area ed ai piani ambientali di cui all’articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
1 quater. Fino all’approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l’articolo 11 e terzultimo comma dell’articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
2. I piani di area vigenti sono parte integrante del piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e possono essere modificati con le procedure di cui all’articolo 25. Con le medesime procedure sono approvati i piani di area adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Rideterminazione del termine previsto dell'articolo 58, comma 2, della "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" e successive modificazioni, e possono essere adottati e approvati solo i seguenti piani di area:
a)   Garda-Baldo;
b)   Corridoio metropolitano Padova- Venezia;
c)   Grandi Valli Veronesi;
d)   Medio Corso del Piave;
e)   Valle del Biois e di Gares;
f)    Prealpi Vittoriesi e Alta Marca.
3. L'edificazione in zona agricola continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 "Tutela ed edificabilità delle zone agricole" e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell'articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque, per non più di un anno decorrente dall'applicazione degli articoli da 1 a 49. Decorso tale termine, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45.
4. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), e comunque non oltre centottanta giorni dalla loro trasmissione in Regione per l'approvazione ai sensi dell'articolo 23, i piani di assetto del territorio (PAT) sono approvati dalla Giunta regionale sentita la provincia. In sede di prima applicazione, per l'acquisizione del parere della competente commissione consiliare, il suddetto termine di centottanta giorni è sospeso, con decorrenza dalla trasmissione in Consiglio regionale del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), per una sola volta e per non più di sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere della commissione consiliare.
5. I piani regolatori generali vigenti mantengono efficacia fino all’approvazione del primo PAT. A seguito dell’approvazione di tale piano, i piani regolatori generali vigenti acquistano il valore e l’efficacia del PI per le sole parti compatibili con il PAT.
6. Successivamente all'applicazione degli articoli da 1 a 49, viene meno l’obbligo di redigere il piano pluriennale di attuazione di cui all’articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme per la edificabilità dei suoli".
7. Fino all'approvazione dei PTCP i comuni di cui all'articolo 13, comma 4, sono individuati con provvedimento del consiglio provinciale entro centottanta giorni dall'applicazione degli articoli da 1 a 49.
7 bis. L’articolo 27 si applica a decorrere dal 28 febbraio 2005. Fino a tale data la Commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, e il comitato tecnico regionale continuano ad esercitare le rispettive funzioni consultive loro attribuite dalla vigente legislazione regionale ai sensi delle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e 1° settembre 1993, n. 47 e successive modificazioni.
7 bis 1. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, e comunque non oltre il 30 giugno 2006, possono essere adottate le varianti allo strumento urbanistico generale disciplinate dall’articolo 50, commi da 9 a 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61nonché alla trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a carattere industriale e artigianale interessate da un’unica struttura aziendale purché vi sia il parere della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali se ne prescinde. Qualora l’attività produttiva esistente sia ubicata in zona impropria, gli eventuali ampliamenti non possono superare l’80 per cento della superficie coperta esistente e comunque i 1.500 metri quadrati (mq).  e successive modificazioni ed è necessario il parere favorevole della provincia da rendersi entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, se ne prescinde.
7 bis 2. In deroga al divieto previsto dal comma 1, fino all’approvazione del primo PAT, è consentita l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico generale conseguenti alla procedura dello sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, finalizzate alla ristrutturazione, riconversione, cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive esistenti
7 bis 3. In deroga al comma 3, fino all'approvazione del primo PAT e del primo PI e, comunque non oltre il 30 giugno 2006, nelle zone agricole sono consentiti esclusivamente gli interventi di ampliamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni ad eccezione delle zone agricole dei territori classificati montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani.”, dove sono consentiti tutti gli interventi di edificazione previsti dalla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni, ivi comprese le modifiche contenute nell’articolo 1, comma 8, lettere a) e b) della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , e successive modificazioni. Decorso il termine suindicato si applica la normativa di cui agli articoli 43, 44 e 45, fatti salvi i procedimenti autorizzatori in corso per i quali continua ad applicarsi la legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e successive modificazioni.
7 bis 4. Le varianti allo strumento urbanistico generale, adottate entro il 28 febbraio 2005 ai sensi del comma 1 bis, da trasmettersi in Regione ai fini della loro approvazione, devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2006; successivamente a tale data le varianti pervenute sono restituite al comune.
7 ter. Decorso il termine di cui al comma 7 bis 3, nelle more dell’approvazione del primo PAT e PI:
a)    nelle sottozone classificate E1 dal vigente piano regolatore generale comunale sono ammessi esclusivamente gli interventi sui fabbricati esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento, gli interventi diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici, nonché gli altri tipi di interventi previsti dal vigente strumento urbanistico comunale finalizzati alla tutela del patrimonio storico, ambientale e rurale ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;
b)    nelle sottozone classificate E2 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali, utilizzando l’eventuale parte rustica esistente e contigua fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
c)    nelle sottozone classificate E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono in ogni caso consentiti, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale per le quali si confermano gli interventi in esso previsti, gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001 e successive modificazioni, nonché l’ampliamento di edifici residenziali fino ad un massimo di 800 mc. compreso l’esistente;
d)    nelle sottozone classificate E1, E2, E3 dal vigente piano regolatore generale comunale sono altresì consentiti, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dello stesso, gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione, in funzione dell’attività agricola destinati a strutture agricolo-produttive con le modalità di cui agli articoli 44 e 45;
e)    nelle sottozone classificate E4 - centri rurali - dal vigente piano regolatore generale comunale sono realizzabili gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale vigente;
f)     per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del vigente piano regolatore generale ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DPR n. 380 del 2001, compresa la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare;
g)    fermo restando quanto previsto dalla lettera a), nelle zone agricole dei territori montani di cui all’articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” sono consentiti interventi finalizzati al mutamento di destinazione d’uso residenziale nei limiti di 300 mc., a condizione che l’edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un’analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall’ispettorato regionale dell’agricoltura, e che le eventuali opere necessarie per l’allacciamento alle reti tecnologiche e per l’accessibilità viaria siano a carico del richiedente.
       7 quater. Per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale trasmessi entro il 30 giugno 2006, il termine di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° giugno 1999, n. 23 è prorogato di ulteriori centoventi giorni.”.
 
 
Nota all’articolo 3
­         Il testo dell’art. 50 della legge regionale n. 61/1985 è il seguente:
Art. 50 - Varianti parziali.
1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle dell’articolo precedente sono parziali.
2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli obiettivi da perseguire e devono contenere l’aggiornamento dello stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo stato di attuazione del piano.
3. Le varianti parziali diverse da quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del progetto preliminare.
4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano:
a) l’individuazione delle zone di degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore generale purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna delle categorie di cui all’articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2;
b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso;
c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in attuazione di provvedimenti regionali e statali;
d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e alla ridefinizione delle fasce di rispetto;
e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a vincoli scaduti ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell’articolo 120;
g) le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello superiore;
h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come modificato dall’articolo 25;
i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi all'assunzione di una nuova base cartografica;
l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione;
m) l’adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento di cui all’articolo 25, conseguente a disposizioni statali e regionali e che non comportino modifiche agli elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma primo dell’articolo 10.
5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue pertinenze ed eventuali aree a parco.
6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.
7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.
8. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.
9. I comuni dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80 e 5 marzo 1985, n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di dimensionamento di cui agli articoli 22 e 25, adottano ed approvano, con la procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13, le varianti parziali che:
a) prevedono ampliamenti finalizzati esclusivamente al completamento delle zone territoriali omogenee esistenti a destinazione residenziale, ovvero modifiche ai parametri urbanistici delle zone stesse secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120 corrispondenti ad un numero di abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e rilevati alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come di seguito indicato:
1) non superiore al cinque per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
2) non superiore al quattro per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e i 5.000 abitanti;
3) non superiore al tre per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti;
4) non superiore al due per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 15.000 abitanti;
5) non superiore all’uno per cento per i comuni con popolazione compresa tra i 15.001 e i 50.000 abitanti;
6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri comuni.
In tali casi deve essere previsto il conseguente adeguamento della dotazione di aree per servizi;
b) prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti e incrementi agli indici di edificabilità nelle zone a destinazione produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva in misura non superiore al due per cento, delle aree rilevate alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, purché detti ampliamenti non comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e comunque secondo gli indirizzi di cui all’articolo 120;
c) omissis
10. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono adottate e pubblicate con la procedura prevista al comma 6.
11. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la variante in Regione per l’acquisizione del parere previsto al comma 12.
12. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, esprime un parere relativamente ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 45, nonché sulla pertinenza delle osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti di indirizzo previsti dall’articolo 120. Trascorso detto termine senza che il dirigente si sia espresso, il consiglio comunale procede all’approvazione della variante prescindendo dal parere.
13. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in conformità al parere del dirigente responsabile della struttura regionale competente, ovvero formula, entro sessanta giorni dal ricevimento del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei successivi novanta giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante.
14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.
15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 9 non possono essere superate attraverso la predisposizione di varianti successive.
16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, non possono incidere sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informatori del piano regolatore generale, né porsi in contrasto con la pianificazione di livello superiore.”.
 
Nota all’articolo 4
­         Il testo del primo comma dell’art. 4 della legge regionale n. 28/1976, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4
L’aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuati secondo il programma e le priorità di cui al precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi.”.
 
Note all’articolo 5
­         Per il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 11/2004 vedi la nota all’articolo 1.
 
­         Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 2/1994 è il seguente:
“Art. 1. - Disposizioni generali.
1. La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede azioni e stabilisce interventi specifici diretti a:
a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;
b) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto lattiero-caseario ed agli allevamenti minori;
c) incentivare colture alternative;
d) favorire e sostenere un più idoneo assetto delle aziende e consentire una più equa redditività alle imprese concorrendo anche al mantenimento di idonei livelli di popolazioni rurali sul territorio in condizioni di vita comparabili a quelle di altre zone;
e) tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni specifiche delle aree montane per una loro più conveniente collocazione nel mercato;
f) promuovere ed incentivare interventi per la tutela e la gestione del territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale ed il recupero e la manutenzione dell'ambiente rurale nelle sue peculiari componenti;
g) sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle imprese montane in relazione alle specifiche esigenze nei settori della ricerca e sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della formazione professionale.
2. In conformità alle finalità di cui al comma 1, vengono disciplinati organicamente interventi specifici, in correlazione con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed in armonia con la programmazione nazionale e la politica agricola comunitaria.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori classificati montani ai sensi della vigente normativa e in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , la cui delimitazione è riportata nella cartografia di cui all'allegato alla presente legge.”.
 
 
Note all’articolo 6
­         Il testo dell’art. 135, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:
Articolo 135 - Pianificazione paesaggistica.
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.”.
 
­         Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
“Art. 25 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano territoriale regionale di coordinamento.
1. La Giunta regionale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all’articolo 3, comma 5 e lo trasmette alle province, ai comuni, alle comunità montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette interessati.
2. Per un esame del documento preliminare la Giunta regionale assume il metodo della concertazione e della partecipazione di cui all’articolo 5, coinvolgendo anche i soggetti di cui al comma 1.
3. A seguito della conclusione della fase di concertazione di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il piano.
4. Entro trenta giorni dall'adozione il piano è depositato presso la segreteria della Giunta regionale e presso le province. Dell'avvenuto deposito è data notizia nel BUR, con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati, e sui quotidiani a diffusione regionale.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 4, gli enti locali, le comunità montane, le autonomie funzionali, le organizzazioni e le associazioni economiche e sociali, nonché chiunque ne abbia interesse, possono presentare alla Giunta regionale osservazioni e proposte.
6. La Giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni, trasmette al Consiglio regionale per la sua approvazione il piano adottato con le osservazioni pervenute, corredate del relativo parere e le eventuali proposte di modifica.
7. Il piano è approvato con provvedimento del Consiglio regionale.
8. Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del relativo provvedimento di approvazione.
9. Le varianti al piano sono adottate ed approvate con le procedure di cui al presente articolo. Le varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano sono approvate dalla Giunta regionale subordinatamente all’acquisizione del parere della competente commissione consiliare e i termini previsti ai commi 4, 5 e 6 sono ridotti della metà. Le varianti al piano acquistano efficacia ai sensi del comma 8.
10. Per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale e urbanistica, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali possono contenere proposte di modificazione al piano territoriale regionale di coordinamento purché tali proposte abbiano carattere meramente operativo e non alterino i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale. In tale caso la modifica è approvata dalla Giunta regionale subordinatamente all’acquisizione del parere della competente commissione consiliare e acquista efficacia ai sensi del comma 8.”.
 
­         Il testo dell’art. 143, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:
“Articolo 143 - Piano paesaggistico.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.”.
 
­         Il testo dell’art. 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Articolo 145 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protetti.”.
 
Note all’articolo 7
­         Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 6/1980 è il seguente:
“Art. 39 - (Alienazione di beni immobili).
All’alienazione dei beni immobili si provvede, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alle norme previste per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Alla vendita di qualsiasi bene allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed agli altri enti pubblici non economici si provvede a trattativa privata.”.
 
­         Il testo dell’art. 14 della legge n. 241/1990 è il seguente:
14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.”.
 
Note all’articolo 9
­         Il testo del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 38/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 12 - (Zona di urbanizzazione controllata).
1. Sono zone di urbanizzazione controllata le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco, o perché costitutive dell’ecosistema originario o perché funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione.
2. All’interno di tali zone si applica la normativa dello strumento urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e centri di informazione.
3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, l’ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.
4. Fino all’adozione del piano ambientale si applicano le norme degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati.
5. Fino all’adozione del piano ambientale sono consentiti l’adozione e l’approvazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l’espansione delle zone residenziali e produttive.
 
­         Il testo dell’art. 16 comma 2, lettera a) della legge regionale n. 38/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 16 - (Compiti dell’Ente parco).
2. Nell’area del parco, l’Ente parco esercita:
a) le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis. Per quanto riguarda specificatamente l’attività di cava, l’autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097 sostituisce i pareri previsti dall’art. 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 , relativi alle autorizzazioni, alle concessioni e ai permessi di ricerca;”.
 
Nota all’articolo 10
­         Il testo del primo comma dell’art. 18 della legge regionale n. 40/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 18 - (Attività edilizie)
Nei parchi e nelle riserve istituiti ai sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato al parere favorevole dello organo esecutivo dell’ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata pronuncia nel termine da parte dell’ente gestore va considerata come parere favorevole.”.
 
 
Note all’articolo 11
­         Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea. Il cittadino di altri Stati è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali e se è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro. Il requisito della reciprocità non è richiesto se il cittadino di altri Stati svolge o abbia svolto nell’anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di lire un milione per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di 6 milioni di lire. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;”.
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
1 bis. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i novanta chilometri.
 2. Il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
3. I lavoratori emigrati all'estero che intendano partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente Titolo, indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.
4. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
5. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.
6. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.”.
 
Note all’articolo 12
­         Il testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 7 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - Punteggi di selezione della domanda.
1. La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:
a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:
1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal:
1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;
1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: punti 3;
1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5;
il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;
2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di una pensione minima INPS: punti 4;
3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni: punti 1;
4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
7) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti 2;
8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico: punti 3;
9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti 2;
9bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 8: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5 punti;
10) condizioni da stabilire con delibera del Consiglio comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio: punti da 1 a 8;
le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono tra loro cumulabili;
b) CONDIZIONI OGGETTIVE:
1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall’articolo 7, primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità: punti 1;
1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio: punti 1;
la condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale;
2) situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuto a:
2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 1;
2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno: punti 5.
Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non sono tra loro cumulabili.
2. Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all’articolo 5, comma 4.”.
 
Nota all’articolo 13
­         Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 9 - Assegnazione dell'alloggio.
1. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza del Sindaco del Comune territorialmente competente dopo aver verificato la permanenza nell’aspirante assegnatario dei requisiti di cui all’articolo 2. Il requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
2. Gli enti gestori sono tenuti a comunicare al Comune territorialmente competente gli alloggi disponibili entro otto giorni dalla data di disponibilità.
2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le aree di cui all’articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica collocati nelle aree medesime.
3. L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile:
a) mq. 46 per una persona;
b) mq. 60 per due persone;
c) mq. 70 per tre persone;
d) mq. 85 per quattro persone;
e) mq. 95 per cinque persone;
f) oltre mq. 110 per più di cinque persone.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto dal comma 3 quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggi consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.
5. Qualora all’atto dell’assegnazione non sia ancora concluso l’accertamento previsto dall’articolo 5, comma 5, resta salva la facoltà di procedere alle assegnazioni dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
6. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore un corrispettivo pari al canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 
Note all’articolo 14
­         Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 18 - Applicazione del canone di locazione.
1. Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, per la determinazione del canone di locazione gli assegnatari sono collocati nelle seguenti aree:
A) Area di protezione:
canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito fiscale del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscali risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS; il canone non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392: 
A.1. quattro per cento agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all’importo corrispondente ad una pensione minima INPS;
A.2. sei per cento agli assegnatari con reddito fiscale non superiore all’importo compreso fra il limite individuato alla lettera A.1. e quello corrispondente a due pensioni minime INPS.
Il reddito fiscale di cui all’area di protezione A) deve derivare nella misura minima del settantacinque per cento da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato.
B) Area sociale:
canone di riferimento calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:
B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00. 
B.2. Nella misura del cento per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo stesso aumentato del quarantatrè per cento.
B.3. Aumentato del venti per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato dal quarantatré per cento fino al settantacinque per cento.
In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente, e quindi in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore alle seguenti percentuali:
a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone;
b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno di quattro persone. 
C) Area di decadenza:
canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:
C.1. aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale del nucleo familiare per una aliquota superiore al quattordici per cento;
C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato del cento per cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento;
C.3. aumentato del centocinquanta per cento agli assegnatari con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1 aumentato del duecento per cento.
1 bis. Per reddito fiscale si intende il reddito di cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di euro 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
1 ter. L’importo mensilmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile, determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un ammontare pari ad euro 10,00.
2. Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui all’articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli comunali provvedono all’aggiornamento della ripartizione del territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa legge, ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il 31 dicembre 1997.”.
 
Nota all’articolo 15
­         Il testo del punto 6 della tabella parametrica 3 dell’allegato C della legge regionale n. 42/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“ALLEGATO C
(previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. c)
TABELLA 3.: Addendi per la formazione del prezzo convenzionale di cessione degli alloggi ai sensi della convenzione prevista dagli articolo 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
6. Oneri finanziari, nella misura del tasso variabile euribor con scadenza 12 mesi, rilevato dalla federazione bancaria europea e riferito alla data di inizio dei lavori, aumentato di un punto e calcolato sulla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 5), per un periodo pari alla durata dei lavori e comunque non superiore a quello della durata della concessione edilizia.”.
 
Nota all’articolo 16
­         Il testo del comma 20 dell’art. 1 della legge n. 560/1993 è il seguente:
“20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.”.
 
Nota all’articolo 17
­         Il testo del comma 1 dell’art. 96 bis della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 96 bis - Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. Le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni, possono essere esercitate, previo superamento dell’apposito esame di qualificazione previsto dall'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle province, dei comuni e dei loro concessionari, limitatamente alle strade di proprietà degli enti medesimi.
 
Nota all’articolo 18
­         Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 2/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 22 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto.
1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto di viabilità del territorio veneto attraverso il finanziamento, da assegnare a favore della società costituitasi ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.", dei seguenti interventi:
a) realizzazione delle opere viarie complementari all’autostrada Sacile-Conegliano (A28) per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 41.317.000,00 (u.p.b. U0136);
b) realizzazione delle opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino per le quali è autorizzata una spesa complessiva di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).
1 bis. Il finanziamento di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnato anche a favore delle altre società concessionarie che realizzano le opere viarie complementari al passante Mira-Quarto d’Altino.”.
2. Per la realizzazione del piano triennale di cui all’articolo 95 lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è autorizzata, nell’ambito delle risorse attribuite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 una spesa complessiva di euro 524.219.500,00 di cui euro 145.301.500,00 sull’esercizio finanziario 2002, euro 54.132.000,00 sull’esercizio 2003 e euro 54.131.000,00 dall'esercizio 2004 all’esercizio 2009 (u.p.b. U0136).
3. Per la realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta è autorizzato un finanziamento regionale di euro 61.975.000,00 (u.p.b. U0136).
4. Le erogazioni delle somme di cui al presente articolo sono effettuate secondo le specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale, in relazione allo stato di avanzamento del piano e delle opere da realizzare.
 
Nota all’articolo 19
­         Il testo del comma 1 dell’art. 33 bis della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 33 bis - Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell’ordine.
1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all’arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco, alla polizia municipale utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi che consente il trasporto anche dei relativi veicoli di servizio. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale.”.
 
 
Nota all’articolo 20
­         Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 47 - Contributo straordinario ai Comuni di Comelico Superiore e Sappada per il rilancio e la valorizzazione turistica dei comprensori.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Comelico Superiore euro 700.000,00 e al Comune di Sappada euro 500.000,00, a titolo di contributo straordinario per l’anno 2006, per interventi di realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento programmato dei relativi comprensori sciistici.

 4. Strutture di riferimento
Direzione urbanistica (artt.1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8)
Direzione pianificazione territoriale e parchi (artt. 9 e 10)
Direzione edilizia abitativa (artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16)
Direzione infrastrutture (art. 17 e 18)
Direzione mobilità (artt. 19 e 20)
Unità di progetto sistema informativo territoriale e cartografia (art. 4) 

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