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Bur n. 72 del 15 agosto 2006


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 10 agosto 2006

Interventi a favore del “Centro polifunzionale per la promozione della salute e della vita sociale dei ciechi e degli ipovedenti”.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
 
p r o m u l g a
 
la seguente legge regionale:

Art. 1 - Finalità e interventi
       1.    La Regione, nel quadro del sistema integrato di interventi e di servizi alla persona ed in attuazione degli interventi di cui all’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005”, promuove l’integrazione sociale delle persone con disabilità visiva di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici” e delle persone pluridisabili di cui all’articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”.
       2.    Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le attività del “Centro Polifunzionale per la promozione della salute e della vita sociale dei ciechi e degli ipovedenti”, di seguito denominato Centro, volte, in particolare, nell’ambito dell’intero territorio regionale alla gestione ed attuazione coordinata:
a)    di programmi di consulenza, di informazione e di promozione sociale;
b)    di programmi a carattere socio-riabilitativo finalizzati all’autonomia delle persone con disabilità di cui al comma 1;
c)    di funzioni di consulenza e di orientamento per la realizzazione dei programmi di inserimento sociale e lavorativo di cui alla legge n. 284/1997.
       3.    Il Centro, costituito dall’Unione Italiana Ciechi - Consiglio Regionale Veneto - e dall’Istituto “Luigi Configliachi” di Padova, ha sede presso l’Istituto “Luigi Configliachi” e, nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, si avvale delle competenze dei centri ed organismi già esistenti ed operanti nel settore nel territorio regionale.
       4.    Le aziende unità locali socio sanitarie possono stipulare convenzioni con il Centro per l’attuazione dei programmi e per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c).
       5.    Per la gestione ed attuazione dei programmi e per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 viene erogato al Centro un contributo regionale annuo fino a un massimo di euro 250.000,00; la Giunta regionale definisce criteri, modalità e termini per l’erogazione del contributo e per la presentazione, da parte del Centro, dei programmi annuali di attività e della relativa rendicontazione.
       6.    In fase di prima applicazione la Giunta regionale definisce i criteri di cui al comma 4 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 2 - Norma finanziaria
       1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 9, del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane” viene aumentato di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell’esercizio 2006 e per sola competenza negli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2006

Galan


INDICE
 
Art. 1 - Finalità e interventi
Art. 2 - Norma finanziaria
 
 
 
Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2006, n. 17
 
            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento
 
 
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2006, dove ha acquisito il n. 132 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri De Poli, Bazzoni, Frigo, De Boni, Sernagiotto, Grazia, Cortelazzo, Zanon, Manzato, Stival, Valdegamberi, Trento, Piccolo, Silvestrin, Pettenò, Atalmi, Tiozzo, Fontanella, Causin, Teso, Bond e Franchetto;
 
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
 
- La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 31 maggio 2006;
 
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 2006, n. 9628.
 
 
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
            il sistema integrato della domiciliarità attivo nel territorio della Regione del Veneto è predisposto per offrire alle persone con disabilità un complesso di interventi commisurati alle condizioni personali e all’età finalizzati ad assicurare le migliori condizioni di salute e la creazione di condizioni soggettive e ambientali favorenti la realizzazione di specifici progetti di vita e l’integrazione nella vita delle comunità di riferimento.
            Nell’ambito di tale sistema le persone con minorazione visiva (ciechi assoluti e ipovedenti) incontrano talune difficoltà a trovare risposte appropriate rispondenti alle aspettative e ai bisogni. Ciò è dovuto soprattutto alla specificità della minorazione visiva e ai bisogni ad essa correlati che non sempre incontrano adeguato riscontro nell’offerta dei servizi attivi nel territorio.
            Occorre ricordare, a questo proposito, che i bisogni espressi dalle persone con minorazione visiva trovano risposte in un complesso di competenze, ripartite tra Provincia, Comune e ULSS senza che vi sia un adeguato sistema di coordinamento.
            Il risultato più evidente è rilevabile nel disorientamento delle famiglie che non incontrano risposte organiche, nel disagio delle persone cieche che devono affrontare un sistema frammentato ed irto di ostacoli, nell’imbarazzo della scuola che invoca indicazioni su metodologie e tecnologie utili ai processi didattici e di apprendimento.
            Un particolare ambito di criticità è riferibile alle persone con minorazione visiva accompagnata da altre minorazioni (i pluriminorati) che, nonostante l’apprezzato intervento regionale in attuazione della legge n. 284/1997, non sempre trovano la possibilità di attivare progetti organici e personalizzati data la complessità della loro situazione ma si devono “accontentare” di fruire di prestazioni assistenziali dedicate, in via ordinaria, a tutti i disabili con gravi minorazioni.
            In molti casi alla conclusione del percorso riabilitativo riservato alle persone minorate della vista con altre minorazioni (ad esempio il centro Holman di Padova conclude i propri programmi riabilitativi alla fine della adolescenza) non fa seguito alcuna proposizione di ulteriori percorsi che consentano di proseguire i processi di crescita e di positiva evoluzione.
            Le Sezioni provinciali dell’Unione italiana ciechi (UIC) intervengono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili per integrare le risposte e orientare le domande con risultati modesti attribuibili, in larga misura, alla frammentarietà del sistema.
            Le conseguenze di questa situazione incidono sulla certezza, sulla appropriatezza e sulla tempestività degli interventi.
            Alla luce di queste criticità il Consiglio regionale dell’UIC e l’Istituto Configliachi hanno adottato un progetto per la costituzione di un Centro plurifunzionale predisposto per interagire con il sistema delle competenze istituzionali e dei servizi socio sanitari al fine di contribuire al miglioramento delle risposte in atto e di integrare, con interventi mirati, le risposte a bisogni attualmente privi di appropriato riscontro.
            In sintesi il Centro in questione si pone nella rete dei servizi territoriali svolgendo funzioni integrative di supporto e di consulenza e, ove la situazione lo richiede, gestendo servizi particolari.
            Per operare nel senso ora descritto il Centro in parola necessita di specifico riconoscimento da parte regionale che possa creare il presupposto necessario per attivare i processi di interazione con gli enti competenti (Comuni, Province, ULSS) per la realizzazione coordinata ed integrata di speciali progetti di assistenza alla persona.
            Su questi presupposti si fonda la proposta di una legge regionale finalizzata ad assolvere specifiche funzioni di natura socio-educativa e riabilitativa rivolte alle persone con minorazioni visive.
            Il presente progetto di legge si propone tre obiettivi:
a)         conferire al Centro polifunzionale istituito presso l’Istituto Configliachi il compito di “fare rete” tra le varie istituzioni pubbliche;
b)         collocare il predetto centro nel sistema delle competenze istituzionali per attivare sinergie volte a conferire al sistema degli interventi a favore dei ciechi unicità, organicità, efficienza ed efficacia;
c)         erogare risorse finanziarie a sostegno dell’ attività.
 
3. Note agli articoli
Note all’articolo 1
 - Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 9/2005 è il seguente:
“Art. 26 - Istituzione del fondo per la domiciliarità.
1. È istituito il fondo per la domiciliarità destinato al finanziamento di:
a) interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti;
b) interventi a favore delle persone disabili in condizione di gravità.
2. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera a), sono destinati alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio, alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari e agli interventi di sollievo, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, dell’articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 “Piano sociosanitario regionale per il triennio 1996/1998”, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 2907 e 31 dicembre 2001, n. 3960.
3. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera b), sono destinati alle persone disabili in condizione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni, della legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”, nonché della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e dell’articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 .
4. Per l’anno 2005 gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati con le medesime modalità gestionali utilizzate nel 2004. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, garantendo la prosecuzione degli interventi già assicurati, le linee guida per la predisposizione del piano locale della domiciliarità da parte delle conferenze dei sindaci, le modalità di sperimentazione ed i criteri per la programmazione locale, che avranno effetto dal successivo anno finanziario.
5. A partire dall’anno 2005 i servizi di assistenza personalizzata per la vita indipendente, destinati a persone con disabilità grave, sono finanziati con parte del fondo di cui al comma 1 lettera b) in misura non inferiore ad euro 4.000.000,00.
6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio 2005, una spesa di euro 62.515.000,00 (upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane”).
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma, sono abrogati:
a) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 “Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali” come novellata da:
  1. 1) articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)”;
  2. 2) articolo 70 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)”;

b) il regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 “Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall’articolo 3, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio”;
c) l’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)”, come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28.”.
 
- Il testo dell’art. 3 della legge n. 284/1997 è il seguente:
3. 1. Le regioni, anche d'intesa, possono istituire appositi centri o servizi di educazione permanente e di sperimentazione per le attività lavorative ed occupazionali allo scopo di promuovere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone prive della vista che presentino ulteriori minorazioni di natura sensoriale, motoria, intellettiva e simbolico-relazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzato un contributo annuo di lire 12.000 milioni a decorrere dall'anno 1998. Le regioni possono proporre al Ministro per la solidarietà sociale programmi pluriennali di intervento, secondo le modalità ed i criteri definiti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione alle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 1998 è concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per le attività di ricerca e di coordinamento stabilite dallo statuto della medesima Federazione.”.
 
4. Struttura di riferimento
Direzione servizi sociali

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