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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 72 del 15 agosto 2006


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 10 agosto 2006

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
 
p r o m u l g a
 
la seguente legge regionale:

CAPO I
 Disposizioni in materia di sport
 
Art. 1
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
       1.    Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, dopo le parole: “in escursioni sciistiche” sono aggiunte le parole: “su comprensori sciistici”.
       2.    Al comma 2, dell’articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: “La Giunta regionale istituisce ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni”.
       3.    Al comma 6, dell’articolo 8, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, le parole: “un contributo non superiore alla metà della quota di partecipazione per ciascun allievo veneto frequentante” sono sostituite con le parole: “un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti”.
       4.    Il comma 4, dell’articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, è così sostituito:
       “4. Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.”.
 
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”
       1.    Il comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, è così sostituito:
       “2. Le Province, entro centottanta giorni, provvedono ad individuare le aree sciistiche ove è prevista e consentita l’attività dei maestri di sci secondo le varie discipline, nonché a definire i criteri in base ai quali è consentita tale attività negli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche.”.
       2.    Al comma 9, dell’articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, le parole: “esclusivamente per la rispettiva disciplina” sono sostituite con le parole “alla data d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo”.
       3.    Alla lettera b), del comma 11, dell’articolo 6, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11”.
       4.    Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 2 è così sostituito:
       “1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d’esame composta da:
a)    il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b)    due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c)    due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d)    due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
e)    tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
f)     tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
g)    tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
h)    quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d’esame, ricomprese tra quelle indicate all’articolo 7 della legge n. 81/1991.”.
       5. Al comma 3 dell’articolo 10, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, dopo le parole “e previa verifica dell’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9” sono aggiunte le parole “e alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6”.
       6. Al comma 2, dell’articolo 11, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, dopo le parole “La richiesta di autorizzazione va presentata al Collegio regionale dei maestri di sci” sostituire le parole “almeno due mesi prima della data prevista per la prestazione professionale” con le parole “entro le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di richiesta”.
       7. Dopo il comma 8, dell’articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 è aggiunto il comma 8 bis:
       “8 bis. Per i maestri di sci stranieri si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6.”.
       8.    Al comma 7, dell’articolo 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, le parole “sentito il direttivo del consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci” sono soppresse, le parole “previa apposita convenzione” sono sostituite con le parole “con apposita convenzione o protocollo” e dopo le parole “Corpo Forestale dello Stato” sono aggiunte le parole “e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale”.
       9.    Al comma 1, dell’articolo 21, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, le parole “anche con apposite convenzioni con Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato” sono sostituite con le parole “che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza”.
       10. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
       11. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla prima nomina della Commissione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 3.
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni
       1.    Al comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, le parole: “entro il 31 gennaio di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il temine annualmente fissato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento”.
       2.    Al comma 1, dell’articolo 8, della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12, come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35, le parole: “entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo”.
       3.    Il termine di diciotto mesi di cui al comma 2 trova applicazione anche per i procedimenti di cui al comma 1, dell’articolo 8 della legge 5 aprile 1993, n. 12, avviati a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.
 
Capo II
Disposizioni in materia di turismo
 
Art. 4
Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
       1.    Il comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, come modificato dall’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8, è sostituito dal seguente:
       “6. Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a)    conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b)    non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.
 
Art. 5
Introduzione dell’articolo 48 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
       1.    Dopo l’articolo 48 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 48 bis
 Disciplina del commercio in forma itinerante
 
       1.    L’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l’accesso alle aree predette.
       2.    Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all’esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche.
       3.    Non possono essere ammessi all’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall’autorità marittima nell’ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.
       4.    Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità fissato nel più alto numero di presenze sull’area demaniale interessata per lo stesso settore merceologico per cui è richiesto il nullaosta. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nullaosta afferenti l’area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda, esclusi gli anni in cui l’operatore non abbia effettivamente esercitato l’attività cui era stato autorizzato.
       5.    Per l’anno 2006 il comune è autorizzato a non rispettare i limiti temporali indicati al comma 4, provvedendo comunque al rilascio del numero minimo di nullaosta a partire dalla corrente stagione turistica, con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo.”.
 
Art. 6
Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
       1.    Al comma 1 bis dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 la parola “aggiungere” è cambiata con la parola “sostituire” ed alla fine del comma sono aggiunte le parole “dandone comunicazione alla provincia”.
       2.    Al comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera c bis):
“c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio.”.
 
Capo III
Disposizioni in materia di formazione
 
Art. 7
Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni
       1.    Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
       “4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali.”.
 
Capo IV
Disposizioni in materia di cultura
 
Art. 8
Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni
       1.    Gli articoli 3 e 4, l’ultimo comma dell’articolo 6, la lettera a) del primo comma dell’articolo 12 e l’allegato A) della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 sono abrogati.
       2.    Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 11 le parole “di cui agli articoli 3 e 5” sono sostituite con le parole “di cui all’articolo 5”.
       3.    Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
 
Art. 9
Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”
       1.    Gli articoli 4 e 5, la lettera a) del comma primo dell’articolo 45 e l’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 sono abrogati.
       2.    Le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti prima di tale data e l’esecuzione dei conseguenti impegni di spesa.
 
Art. 10
Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norma in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”
       1.    Gli articoli 3 e 4, la lettera a) del comma primo dell’articolo 14 e l’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 sono abrogati.
       2.    Alla lettera a) dell’articolo 13 le parole “di cui agli articoli 3, 5, 7 e 9” sono sostituite con le parole “di cui agli articoli 5, 7 e 9”.
       3.    Le abrogazioni di cui al comma 1 e la modifica di cui al comma 2 decorrono dal 1° gennaio 2007 e le disposizioni che ne sono oggetto continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e l’esecuzione degli impegni di spesa assunti.
 
Art. 11
Dichiarazione d’urgenza
       1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. 

Venezia, 10 agosto 2006

Galan


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INDICE
 
CAPO I - Disposizioni in materia di sport
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero” e successive modificazioni
CAPO II - Disposizioni in materia di turismo
Art. 4 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
Art. 5 - Introduzione dell’articolo 48 bis nella legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
Art. 6 - Modifica dell’articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni
CAPO III - Disposizioni in materia di formazione
Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modificazioni
CAPO IV - Disposizioni in materia di cultura
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali” e successive modificazioni
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norma in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche”
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza
 
_________________
 
 
 
Dati informativi concernenti la legge regionale 10 agosto 2006, n.  16    
 
            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento
 
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 febbraio 2006, n. 7/ddl;
 
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 febbraio 2006, dove ha acquisito il n. 124 del registro dei progetti di legge;
 
- Il progetto di legge è stato assegnato alla VI commissione consiliare;
 
- La 6° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 5 giugno 2006;
 
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Dario Bond, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 2006, n. 9625.
 
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
            la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208." prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.
            Le disposizioni vengono raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze delle Commissioni consiliari permanenti al fine di facilitare l’esame del progetto di legge da parte di ogni singola Commissione.
            Il presente progetto di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura” contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.
            Tale progetto di legge è da ritenersi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, collegato al progetto di legge n. 98 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 26 gennaio 2006.
            Le disposizioni contenute nello stesso apportano modifiche nelle materie dello sport, del turismo, della formazione e della cultura alle leggi regionali di seguito indicate:
-      legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina”;
-      legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”;
-      legge regionale5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero”;
-      legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
-      legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”.
-      legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”.
            La modifica alla legge da ultimo indicata, è stata inserita, come meglio specificato in prosieguo, in via emendativa dalla Sesta Commissione consiliare, competente in sede referente.
            Il progetto di legge si compone di n. 6 articoli, oltre alla dichiarazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto, di cui due in materia di sport, uno in materia di turismo, uno in materia di formazione e uno in materia di cultura, introdotto, come già evidenziato, nel corso dell’esame istruttorio in commissione.
 
            Breve disamina degli articoli.
 
CAPO I – Disposizioni in materia di sport
 
Articolo 1
            Le modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1”Nuova disciplina della professione di guida alpina” si rendono necessarie per adeguare la normativa concernente la professione di guida alpina a quella prevista per i maestri di sci, eliminando le disparità di trattamento oggi esistenti (commi 2 e 3).
            Il riferimento ai comprensori sciistici si rende opportuno per dare maggiore chiarezza alla norma (comma 1), mentre la modifica alla composizione del direttivo, si rende necessaria considerato l’esiguo numero di guide alpine-maestri di alpinismo attualmente iscritti all’albo veneto (comma 4).
 
Articolo 2
            La modifica alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci”, è dettata dalla necessità di chiarire alcuni passaggi della legge regionale citata che si sono rivelati di difficile interpretazione in sede di prima applicazione.
            Innanzitutto con la sostituzione del comma 2 dell’art. 3 viene specificata più correttamente la competenza delle Province in ordine all’individuazione delle aree sciistiche, alla quale le Province stesse dovranno provvedere entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della modifica normativa (commi 1 e 7).
            La modifica al comma 9 dell’articolo 6, si rende necessaria poiché la norma attuale vanifica la prova selettiva per lo snowboard. Infatti, è diversa la codifica del punteggio FIS attribuito agli atleti per questa disciplina, la quale prevede l’attribuzione di un punteggio attraverso un meccanismo inverso rispetto a quello utilizzato dalle discipline alpine e nordiche (comma 2).
            Al fine poi di rispondere in maniera ancor più efficace alle esigenze dell’utenza, viene integrato il contenuto del provvedimento della Giunta regionale previsto dalla lett. b), del comma 11, dell’articolo 6, prevedendo che la Giunta regionale stessa detti disposizioni disciplinanti le successive modalità di esercizio della professione (comma 3).
            Con la modifica al comma 1 dell’art. 7, viene inoltre aumentata di una unità la composizione della commissione d’esame per le discipline del fondo e dello snowboard, alla luce di esigenze pratiche e in ragione del fatto che il metodo della “media” attualmente usato, in base al quale si eliminano il giudizio più alto e il più basso, non risulta, allo stato, applicabile per il fondo e per lo snowboard e obbligherebbe ad integrazioni non previste dalla norma e quindi soggette ad apposite e continue autorizzazioni da parte della Regione (comma 4).
            Per quanto riguarda poi le modifiche al comma 7 dell’art. 16, si ritiene da un lato, di prevedere, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sancite dalla legge regionale n. 2/2005, oltre alla stipula di apposite convenzioni, anche la sottoscrizione di protocolli con le forze dell’ordine, dall’altro, di completare la previsione dell’articolo ricomprendendo espressamente nel novero dei soggetti legittimati ad infliggere le nominate sanzioni, anche gli organi che svolgono funzioni di polizia locale e prevedendo, infine, che le funzioni di vigilanza sull’iscrizione all’albo e sulle scuole di sci, demandate alla Giunta regionale e alle Province, siano svolte anche attraverso l’istituzione di apposite figure addette alla sorveglianza. (commi 5 e 6).
            I commi 7 e 8 contengono norme transitorie atte a fornire certezza in ordine all’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo in esame.
 
Articolo 3
            La modifica alla legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo libero”, prevista dal comma 1, ha lo scopo di rendere più agevole, in via generale, la presentazione delle richieste di finanziamento, in quanto avviene spesso che entro il termine fissato dalla legge regionale, molto a ridosso dell’inizio dell’anno (31 gennaio), i destinatari dei contributi non abbiano ancora definito i propri impegni per tutto l’arco dell’anno, venendosi così a trovare nella impossibilità di definire in maniera puntuale le reali necessità finanziarie per le quali chiedere l’appoggio della Regione.
            Con riferimento al comma 2, a seguito delle modifiche intervenute nelle leggi statali che regolamentano la materia, si è rilevato che molti degli enti pubblici interessati alle agevolazioni regionali trovavano difficoltà nell’ottemperare al termine di duecentoquaranta giorni originariamente indicato dalla norma, che, proprio in ragione di ciò, era già stato elevato a trecentosessanta giorni dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35. Nonostante l’intervenuta modifica, il periodo fissato risulta ancora insufficiente e si rende pertanto necessario un ulteriore spostamento, motivato, in particolare, dalla perentorietà del termine, che rende la perdita del contributo automatica per coloro che, a vario titolo, non sono in grado di rispettare la scadenza. La disposizione è completata (comma 3) dalla previsione dell’ambito temporale di applicazione del citato comma 2 dell’articolo proposto.
 
CAPO II – Disposizioni in materia di turismo.
 
Articolo 4
            Alla luce del disposto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5) del Dpr n. 380/2001 “Testo unico in materia edilizia.”, appare evidente che anche gli allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori e pertinenze, nel rispetto delle disposizioni del citato testo unico, soddisfano ad esigenze meramente temporanee quando siano inseriti in strutture ricettive turistiche all’aperto regolarmente autorizzate.
            La modifica proposta dispone che tali allestimenti, pur potendo insistere con carattere di continuatività, o in ogni caso per lunghi periodi, non necessitano di permesso di costruire o di dichiarazioni d’inizio di attività (DIA) né di autorizzazioni o comunicazioni, a fini edilizi o comunque previsti da strumenti urbanistici o edilizi. Infatti, tali titoli abilitativi sono da ritenersi assorbiti dalla più generale autorizzazione rilasciata alla struttura ricettiva.
 
Articolo 5
            La formulazione attuale della disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”, riferita al numero degli insegnanti delle commissioni di esami è stata introdotta con l’articolo 55, comma 2 della legge regionale 1/2004, pubblicata sul BUR n. 12/2004 in sostituzione della precedente dicitura che si riferiva genericamente agli “insegnanti del corso”.
            Per gli interventi in diritto dovere all’istruzione e formazione, dove devono essere accertate le competenze acquisite dall’allievo in diverse discipline, è importante non limitare a quattro il numero massimo degli insegnanti che possono partecipare alla commissione. Giova comunque sottolineare che l’aumento del numero dei componenti la Commissione d’esame non crea alcun aumento di spesa trattandosi d’insegnanti dei corsi.
 
CAPO IV – Disposizioni in materia di cultura
 
Articolo 6
            Con la norma in argomento è stata disposta l’abrogazione dell’allegato A alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali”. In buona sostanza è stato abrogato l’elenco degli Enti e delle Istituzioni che la legge in discorso definiva di “rilevante importanza culturale”. Tale modifica è stata introdotta in sede di commissione consiliare non al fine di disconoscere la rilevanza sul piano culturale degli Enti di cui trattasi, ma allo scopo di iniziare un percorso volto, per tal via, al governo della ricchezza dell’offerta culturale veneta, mediante un’azione che riconosca e persegua la programmazione, la progettualità e la qualità della progettualità stessa.
 
Articolo 7
            Contiene la dichiarazione d’urgenza e quindi dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
 
       La Sesta Commissione Consiliare, nella seduta del 10 maggio 2006, ha espresso parere favorevole all’unanimità, rappresentati i gruppi Liga Veneta - Lega Nord Padania (con delega del gruppo Forza Italia), Uniti nell’Ulivo – La Margherita (con delega del gruppo Uniti nell’Ulivo – Democratici di Sinistra), Forza Italia e Per il Veneto con Carraro, al progetto di legge di cui trattasi, nel testo che, così come modificato anche nel titolo, si dimette ora all’esame dell’Assemblea Consiliare.
 
3. Note agli articoli
Note all’articolo 1
­         Il testo del comma 1 dell’art. 5 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Guida alpina-maestro di alpinismo
1. É guida alpina-maestro di alpinismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni su sentieri di montagna;
b) accompagnamento di persone o gruppi di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche su comprensori sciistici, su terreno innevato di montagna con qualsiasi attrezzo e su aree per lo sci fuori pista;
c) accompagnamento di persone e gruppi di persone in discese di canyon o forre, richiedenti materiali e tecniche alpinistici;
d) insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e di arrampicata anche su pareti artificiali, delle tecniche sci-alpinistiche anche nei comprensori sciistici con attrezzatura sci-alpinistica, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo;
e) realizzazione, certificazione e manutenzione di percorsi in siti naturali per la pratica dell'arrampicata, su roccia o ghiaccio, di vie ferrate classiche e sportive.”.
 
­         Il testo dei commi 2 e 6 dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 - Abilitazione tecnica.
2. La Giunta regionale istituisce almeno ogni due anni, avvalendosi della collaborazione del direttivo del Collegio regionale delle guide, i corsi teorico-pratici di cui al comma 1. Essa può affidare l’organizzazione dei corsi al Collegio nazionale delle guide di cui all’articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6.
6. La Giunta regionale partecipa alle spese per la realizzazione dei corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e per aspirante guida, corrispondendo al Collegio organizzatore un contributo da determinarsi in sede di approvazione del corso sulla base dei costi e del numero di allievi frequentanti.”.
 
­         Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 1/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 - Collegio regionale delle guide.
1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del Collegio fanno parte di diritto:
a) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della Regione;
b) le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione;
3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.
4.    Il Collegio regionale ha un direttivo formato da sette componenti, iscritti negli albi di cui cinque eletti fra le guide alpine-maestri di alpinismo e due eletti tra gli aspiranti guida. Il direttivo rimane in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.
5. Il direttivo elegge il presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio e tutte le volte che lo richieda il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei suoi componenti.
8. Il direttivo designa i componenti della commissione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c).
9. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide è esercitata dalla Giunta regionale.”.
 
Note all’articolo 2
 
­         Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 3 - Definizione della professione di maestro di sci.
1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche nella specifica disciplina per la quale ha ottenuto l'iscrizione all'albo; le tecniche sciistiche devono essere esercitate con l'attrezzo di rispettiva competenza su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche, che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi o similari.
2.         Le Province, entro centottanta giorni, provvedono ad individuare le aree sciistiche ove è prevista e consentita l’attività dei maestri di sci secondo le varie discipline, nonché a definire i criteri in base ai quali è consentita tale attività negli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche.
3. Nelle more dell'individuazione operata dalle Province, ai sensi del comma 2, conserva efficacia l'individuazione operata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 "Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina.".
 
­         Il testo dei commi 9 e 11 dell’art. 6 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 6 - Abilitazione tecnico-pratica, didattica e culturale.
9. Sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, di fondo e di snowboard, nei tre anni precedenti la prova dimostrativa attitudinale pratica e gli atleti iscritti nelle liste della Federazione internazionale sci (FIS) con meno di 50,00 punti, alla data d’iscrizione alla selezione esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo.
11. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, delibera:
a) le disposizioni di attuazione dei corsi di formazione;
b) i programmi di massima dei corsi di formazione, in armonia con l’articolo 7 della legge n. 81/1991 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISI per le competenze di cui all'articolo 8 della legge n. 81/1991 nonché dello specifico provvedimento di attuazione dei corsi di formazione, disciplinante anche le successive modalità di esercizio della professione da applicarsi anche ai maestri di sci di cui agli articoli 10 e 11;
c) i contenuti, le modalità di svolgimento, i criteri di valutazione e l'ordine di effettuazione delle prove d’esame nelle tre sezioni in cui si articolano: tecnico-pratica, didattico-pratica-teorica e teorico-culturale.”.
 
­         Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 - Commissione d'esame.
1.    Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione d’esame composta da:
a)    il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b)    due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c)    due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d)    due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
e)    tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
f)     tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
g)    tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
h)    quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d’esame, ricomprese tra quelle indicate all’articolo 7 della legge n. 81/1991.
2. La Giunta regionale può integrare la composizione della commissione d’esame su motivata proposta del Collegio regionale dei maestri di sci.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale.
4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per quattro anni. Con le stesse modalità si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), e g) del comma 1, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.
5. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina, in caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.
6. Per gli esami di abilitazione nella disciplina alpina la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), b), e) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina del fondo la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), c), f) ed h) del comma 1; per gli esami di abilitazione nella disciplina dello snowboard la commissione delibera validamente con la presenza dei componenti di cui alle lettere a), d), g) ed h) del comma 1.
7. Limitatamente all'espletamento delle prove d’esame relative alle sezioni tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica, la commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per la disciplina alpina, una per la disciplina del fondo e una per la disciplina dello snowboard.
8. Le sottocommissioni per la disciplina alpina, per la disciplina del fondo e per la disciplina dello snowboard, sono composte rispettivamente dai componenti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1, dai componenti di cui alle lettere a), c), ed f) del comma 1 e dai componenti di cui alle lettere a), d) e g) del comma 1 e deliberano validamente con la presenza di almeno tre componenti.
9. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo sono assicurati per rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
10. Ai componenti esterni della commissione e delle sottocommissioni di cui al presente articolo è corrisposta un’indennità di partecipazione per ogni giornata di seduta nonché il rimborso spese, ai sensi dell'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione".
 
­         Il testo del comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Maestri di sci di altre Regioni e Province autonome.
3. Il consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che ne facciano richiesta, previa presentazione da parte del richiedente del certificato di iscrizione nell’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 9 e alla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6. Il consiglio direttivo del Collegio regionale può negare l'iscrizione ove sia in corso procedimento disciplinare nei confronti del maestro richiedente nella Regione o Provincia autonoma di provenienza.”.
 
­         Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 - Maestri di sci di altri stati.
1. I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea nonché di stati non appartenenti all'Unione europea, che intendano esercitare temporaneamente la professione nel Veneto per periodi non superiori a trenta giorni, anche non consecutivi nell’ambito della stessa stagione, devono ottenere l’autorizzazione del Collegio regionale dei maestri di sci del Veneto.
2. La richiesta di autorizzazione va presentata al Collegio regionale dei maestri di sci entro le scadenze del 31 ottobre e del 30 novembre di ogni anno, rispettivamente per le prestazioni professionali da rendere fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello di richiesta e deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:
a) indicazione delle aree sciistiche nelle quali il richiedente intende esercitare la professione;
b) periodo e durata dell’attività;
c) sede della scuola di sci presso cui il richiedente elegge il proprio recapito;
d) copia autenticata con traduzione asseverata del titolo di abilitazione professionale conseguito nello stato di appartenenza;
e) estremi della copertura assicurativa professionale per la responsabilità civile, valida nel territorio italiano;
f) per i soli maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea, copia autenticata del permesso di soggiorno.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere del Collegio nazionale in ordine alla validità della documentazione e alla congruità della formazione. Ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) o b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE" e successive modificazioni, l’autorizzazione di cui al comma 1 può essere subordinata al superamento della prova attitudinale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 319/1994.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è attribuita esclusivamente per l’esercizio dell’attività in aree delimitate che non comprendono percorsi di sci fuori pista.
5. I maestri di sci di stati membri dell’Unione europea che intendano esercitare stabilmente la professione nel Veneto devono ottenere il riconoscimento della formazione professionale secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 e successive modificazioni.
6. Per i maestri di sci di stati non appartenenti all'Unione europea, che intendano esercitare la professione nel territorio regionale, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni.
7. Per i maestri stranieri, si considera esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora, ai fini dell’esercizio della professione, nel territorio regionale. Si considera altresì esercizio stabile della professione l’attività esercitata dal maestro di sci straniero per periodi superiori a trenta giorni, anche non consecutivi, nell’ambito della stessa stagione.
8. I maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’esercizio stabile della professione, vengono iscritti nell’albo professionale regionale dei maestri di sci previo superamento di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dell’ambiente montano e del territorio regionale veneto, sostenuto avanti ad una sottocommissione composta dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, da un maestro nella disciplina per la quale è richiesta l’iscrizione e da uno degli esperti di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7.
8 bis. Per i maestri di sci stranieri si applica quanto previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 6”.
 
­         Il testo del comma 7 dell’art. 16 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 16 – Sanzioni.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'esplicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" dai sindaci competenti per territorio, nonché dagli addetti alla sorveglianza sulle piste da sci di cui all'articolo 21, ovvero,  con apposita convenzione o protocollo, dall'Arma dei carabinieri, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza e dal Corpo Forestale dello Stato e dagli organi che svolgono funzioni di polizia locale.”.
 
­         Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 2/2005, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 21 - Vigilanza.
1. Le modalità di espletamento della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 4 e 14 della presente legge, sono determinate rispettivamente dalla Giunta regionale e dalle Province competenti per territorio che possono istituire figure specifiche addette alla sorveglianza.”.
 
Note all’articolo 3
­         Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 12/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 4 Domande.
1. Le domande di contributo per le iniziative di cui all'art. 2 devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il termine annualmente fissato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, corredate dai seguenti documenti:
a) relazione dettagliata per ogni singola iniziativa, dalla quale emergano tempi, modalità di attuazione, obiettivi, destinatari;
b) preventivo delle spese e indicazione dei mezzi di finanziamento.
2. A integrazione di quanto previsto al comma 1, è richiesto:
a) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera e): l'elenco dei docenti;
b) per le iniziative di cui all'art. 2, lettere h) ed i): indicazione delle caratteristiche tecnicofunzionali dell'opera, la coerenza della localizzazione dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, disponibilità delle aree, descrizione della dotazione impiantistica generale dell'area territoriale contermine;
c) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera m): relazione circostanziata sull'attività svolta nel biennio precedente, approvata dai competenti organi statutari, con l'indicazione delle spese di gestione e delle iniziative attuate;
d) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera n): parere favorevole dell'autorità scolastica competente;
e) per le iniziative di cui all'art. 2, lettera o): parere favorevole dell'autorità militare.”.
 
 
­         Il testo del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale n. 12/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 Contributi per impianti sportivi.
1. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla lettera h) dell'articolo 2, si applica quanto previsto all’articolo 15 ed ai commi 1 e 2 dell’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine i beneficiari devono presentare entro diciotto mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa;
b) parere favorevole del CONI.”.
 
Nota all’articolo 4:
­         Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 30 – Realizzazione di strutture ricettive all’aperto.
1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell’articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".
3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.
5. L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove strutture ricettive all’aperto per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico.
6.    Gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e relative pertinenze ed accessori sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico meramente temporanee e se collocati, anche in via continuativa, in strutture turistiche ricettive all'aperto regolarmente autorizzate, non sono soggetti a, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività (DIA) o ad autorizzazioni e comunicazioni previste a fini edilizi da strumenti urbanistici o edilizi. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a)    conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b)    non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze devono essere rimovibili in ogni momento.”.
 
Note all’articolo 6
­         Il testo dei commi 1 bis e 2 dell’art. 66 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 66 - Autorizzazione all'apertura di agenzia.
1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono sostituire alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato" dandone comunicazione alla provincia.
2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 71;
b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico;
c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità;
c bis) per le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale, il direttore tecnico dell’affiliante riveste la funzione di direttore tecnico dell’agenzia di viaggio affiliata, che pertanto non deve esserne dotata di uno proprio.”.

 
Nota all’articolo 7
­         Il testo dell’art. 18 della legge regionale n. 10/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 18 - Accertamento della professionalità.
1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali
5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.
6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i servizi formativi.
8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.
9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:
a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;
b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;
c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti.”.
 
Note all’articolo 8
­         Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 51/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 6 -(Concessione dei contributi)
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.
Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonché alle varie peculiarità linguistiche della Regione.
(abrogato).
(abrogato).
 
­         Il testo del primo comma dell’art. 12 della legge regionale n. 51/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 12 -(Approvazione del piano generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione consiliare:
a) (abrogato);
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui al precedente articolo 5;
c) il programma di acquisto libri di cui al precedente articolo 7;
d) il programma di massima delle iniziative di cui alla lettera a) del precedente articolo 11.”.
 
­         Il testo del primo comma dell’art. 11 della legge regionale n. 51/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 11 - (Iniziative della Regione)
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui all’articolo 5 per affidamento;
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.”.
 
Nota all’articolo 9
­         Il testo del primo comma dell’art. 45 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 45 - (Approvazione del piano generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno approva, sentita la competente Commissione consiliare:
a) (abrogato);
b) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 18;
c) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 19;
d) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 36;
e) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 42;
f) il programma di iniziative culturali di cui al precedente art. 44 - lettera a).”.
 
Nota all’articolo 10
­         Il testo dell’art. 14 della legge regionale n. 52/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 -(Approvazione del piano generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita la competente Commissione consiliare:
a) (abrogato);
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni e Cooperative di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9;
c) il programma di iniziative di cui alla lettera a) del precedente art. 13.”.
 
­         Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 52/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 13 - (Iniziative della Regione)
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui agli articoli 5, 7 e 9, o per affidamento;
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dei dati relativi a tali beni culturali.”.
 
4. Struttura di riferimento
Direzione turismo (artt. 4, 5 e 6)
Direzione formazione (art: 7)
Direzione beni culturali (art. 9)
Unità di progetto sport (artt. 1, 2 e 3)
Unità di progetto attività culturali e spettacolo (artt. 8 e 10)

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