Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 70 del 08 agosto 2006


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 04 agosto 2006

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
 
p r o m u l g a
 

la seguente legge regionale:

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I - Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni

Art. 1 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”.

       1.    Al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 come da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 le parole: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma,”.


SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”

Art. 2 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.

       1.    Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999 n. 32 è inserito il seguente:

       “2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni.”.


Art. 3 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.

       1.    Nella rubrica dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse.

       2.    Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 le parole: “dei quadri tecnici” sono soppresse”.

       3.    Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 sono aggiunti i seguenti:

       “3 bis.      In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all’adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.

       3 ter.        La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia delle spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.

       3 quater. Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all’inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell’importo anticipato.”.


SEZIONE III - Modifica della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni.

       1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 è inserito il seguente:

       “1 bis.      La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola:

a)    finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

b)    contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).”.

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni

Art. 5 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”.


       1.    Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “o il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali”.

       2.    Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali”.

SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” e successive modificazioni


      1.    Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni”.

       2.    La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 è cosi sostituita:

“e) quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'articolo 2, più rappresentative a livello regionale.”.

Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

       1.    Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole “vengono comunicati annualmente dalle associazioni” sono sostituite dalle parole “vengono comunicati annualmente alle associazioni”.

Art. 8 - Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

       1.    Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come sostituito dal comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:

       “2. Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni del territorio veneto deve essere comunicato al comune e alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall’Ulss di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell’allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.”.

Art. 9 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

       1.    L’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 come modificato dal comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6 è così sostituito:
“Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

       1.    È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.

       2.    A seguito della denuncia, le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle associazioni, provvedono ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria.”.

Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”.

       1.    Nella rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: “Distanza degli alveari” sono sostituite dalle parole: “Distanza degli apiari”.

       2.    Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è così sostituito:

       “5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile.”.

       3.    Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

Art. 11 - Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

       1.    Dopo l’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - Anagrafe degli alveari.

       1.    È istituita, entro il 31 dicembre 2010, l’anagrafe degli alveari presenti sul territorio regionale.

       2.    L’anagrafe è costituita dai registri tenuti presso le ULSS competenti per territorio.

       3.    La Giunta regionale definisce i requisiti minimi uniformi per la istituzione e la tenuta dei registri di cui al comma 2.

       4.    Ai fini della costituzione dell’anagrafe, gli apicoltori provvedono alla marcatura con contrassegni indelebili di tutte le arnie, secondo le specifiche definite dalla Giunta regionale.”

Art. 13 - Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.


       1.    Dopo l’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n, 40 è inserito il seguente articolo:

“Art. 58 bis - Aiuto integrativo al fondo di rotazione per l’innovazione tecnologica.

       1.    Al fine di consentire condizioni di maggior favore per l’accesso al credito delle imprese agricole, la Giunta regionale concede un aiuto integrativo per le operazioni di finanziamento agevolato assistite dal fondo di rotazione di cui all’articolo 58.

2.    L’aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l’equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all’articolo 19.

       3.    L’aiuto integrativo di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo spa e la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari”.

       2.    Al comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero “58”, è aggiunto il numero “58 bis”.

       3.    Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocati all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

 

Art. 14 - Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

.

       1.    Dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n, 40, introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della presente legge, è inserito il seguente articolo:

“Art. 58 ter - Fondo di rotazione per le agrienergie.

       1.    É istituito presso Veneto Sviluppo s.p.a. il fondo di rotazione pluriennale per le agrienergie allo scopo di diffondere l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola o agroindustriale.

       2.    Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole, forestali e le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali.

       3.    Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell’aiuto è pari al quaranta per cento della spesa ammissibile.

       4.    Gli investimenti che consentono l’autoapprovvigionamento in autosufficienza di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani possono beneficiare di una maggiorazione d’intensità pari a dieci punti percentuali rispetto al tasso di base del quaranta per cento della spesa ammissibile.

       5.    Il fondo di cui al comma 1, qualora sia dimostrata l’indispensabilità della sovvenzione, può concedere aiuti agli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili di cui al presente articolo fino a concorrenza del cento per cento della spesa ammissibile; in tal caso i relativi impianti non potranno beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.

       6.    Sono considerate ammissibili al finanziamento le spese che rientrano nelle tipologie definite dal bando non superiori a 2.000.000,00 di euro per le imprese agricole e forestali e a 7.000.000,00 di euro per quelle industriali.

       7.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03.

       8.    Il fondo ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5 eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.

       9.    La restituzione delle quote finanziate decorre dall’annualità successiva a quella di erogazione del beneficio.

       10. Le quote di capitale risultanti dalla restituzione delle annualità confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono disponibilità da impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

       11. Per gli aiuti di cui al comma 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per l’erogazione ai beneficiari.”.

       2.    Al comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, dopo il numero “58 bis”, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 13 della presente legge,è aggiunto il numero “58 ter”.

       3.    Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti, allocate all’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.

Art. 15 - Modifica all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

       1.    Alla lettera “M3) Produzioni suine” dell’allegato B) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come da ultimo modificato dall’articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, il numero minimo di associati “150” è sostituito con il numero “30”.

CAPO II - Disposizioni in materia forestale

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

Art. 16 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

       1.    Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno.”.

Art. 17 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

       1.    Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte la seguenti lettere:

“c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;

c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;”.

       2.    Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13:

a)    dopo le parole “gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)” sono aggiunte le seguenti parole “c bis), c ter) e c quater)”;

b)    dopo le parole “dei soggetti di cui all’articolo 2” sono aggiunte le parole “e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati”.

       3.    Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, è abrogato.

Art. 18 - Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

       1.    Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno il cinquanta per cento della superficie” sono sostituite dalle seguenti: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie”.

       2.    Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 sono aggiunte le seguenti lettere:

“b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;

b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato;

b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato.”.

       3.    Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bando per la presentazione di domande di ammissione a contributo.

Art. 19 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

       1.    Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, dopo le parole “quaranta ettari per intervento” sono aggiunte le parole “e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.”

       2.    Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “unitamente ad un progetto preliminare che definisca gli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “unitamente ad un progetto che definisca gli interventi”.

       3.    Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “alla predisposizione delle graduatorie, distinte per province, dei progetti finanziabili” sono sostituite dalle seguenti: “alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili”.

       4.    Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13, le parole: “sulla base delle graduatorie approvate” sono sostituite dalle seguenti: “sulla base della graduatoria approvata”.

Art. 20 - Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.

       1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003 , n. 13, è aggiunto il seguente:

       “2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.”.

“Art. 23 bis - Promozione delle attività selvicolturali.

       1.    Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la professionalità, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale.

       2.    La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina la tenuta dell’albo.

       3.    I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.”.

       2.    Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale delle foreste” sono sostituite con le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura”.

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 23 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”


       1.    Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, dopo le parole “tartufaie coltivate o controllate” è aggiunta la parola “riconosciute”.

Art. 24 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

       1.    Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia”.

       2.    Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è aggiunto il seguente comma:

       “4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5.”.

 

Art. 25 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

       1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono aggiunti i seguenti commi:

       “1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5.

       1 ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore.”.

Art. 26 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

       1.    Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, la parola “quinquennale” è sostituita con la parola “decennale”.

       2.    Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

       3.    Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è così sostituito:

       “6. La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale.”.

       4.    Il registro di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, così come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è istituito entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

       5.    Le tartufaie riconosciute già iscritte all’albo previsto al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono iscritte d’ufficio nel registro istituito dalla presente legge.

Art. 28 - Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

       1.    Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30, è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.”.

       2.    Gli effetti del presente articolo sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

CAPO III - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna” e successive modificazioni

Art. 29 - Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna”.

       1.    L’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 è così sostituito:

“Art. 5 bis - Spese di funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane.

       1.    Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla Giunta regionale per il funzionamento della Conferenza permanente per la montagna di cui all’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”, che abbiano per oggetto gli oneri sostenuti per le sue sedute, ospitalità e rappresentanza, nonché le spese per la realizzazione delle manifestazioni e attività deliberate dalla Conferenza e per gli incarichi per la redazione di pareri, studi e documenti riguardanti lo sviluppo delle aree montane.

       2.    Le spese di cui al comma primo sono anticipate dalle Comunità montane o dall’U.N.C.E.M. regionale. Il rimborso è disposto, entro i successivi sessanta giorni, con decreto del dirigente regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia montana su presentazione della relativa documentazione di spesa.”.

CAPO IV - Rideterminazione di termini in materia di pianificazione faunistico venatoria

Art. 30 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni. 

       1.    La validità del piano faunistico venatorio regionale approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, è rideterminata al 31 ottobre 2006.

CAPO V - Norma finale
 

Art. 31 - Dichiarazione d’urgenza.


       1.    La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

__________________

Art. 22 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.

       1.    Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, le parole “sono attuati dall’Azienda regionale delle foreste” sono sostituite con le parole “sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda”

.

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni

Art. 21 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.


       1.    Dopo l’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è inserito il seguente:

SEZIONE VI - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni

Art. 12 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.


       1.    Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, in fine è aggiunto il seguente periodo “Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno 650 apiari.”

.

Art. 27 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 agosto 2006

Galan



------------------------------

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I - Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica” e successive modificazioni

Art. 1 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei serviz di sviluppo agricolo”

Art. 2 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”

Art. 3 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni

Art. 4 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e successive modificazioni

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica” e successive modificazioni

Art. 5 - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”

SEZIONE V - Modifiche della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” e successive modificazioni

Art. 6 - Modifiche dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

Art. 7 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

Art. 8 - Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

Art. 9 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

Art. 11 - Inserimento dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”

SEZIONE VI - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni

Art. 12 - Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 13 - Inserimento dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 14 - Inserimento dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”

Art. 15 - Modifica all’allegato B) alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

CAPO II - Disposizioni in materia forestale

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

Art. 16 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

Art. 17 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

Art. 18 - Modifica dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

Art. 19 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

Art. 20 - Modifiche dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”

SEZIONE II - Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni

Art. 21 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”

Art. 22 - Modifica all’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”

SEZIONE III - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 23 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 24 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 25 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 26 - Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 27 - Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 28 - Modifiche dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

CAPO III - Modifica della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna” e successive modificazioni

Art. 29 - Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983 n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna”

CAPO IV - Rideterminazione di termini in materia di pianificazione faunistico venatoria

Art. 30 - Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)” e successive modificazioni

CAPO V - Norma finale
Art. 31 - Dichiarazione d’urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 agosto 2006, n. 15
 

            Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

 
1 -   Procedimento di formazione
2 -   Relazione al Consiglio regionale
3 -   Note agli articoli
4 -   Struttura di riferimento
 
 
1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Zaia Luca, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 febbraio 2006, n. 5/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 febbraio 2006, dove ha acquisito il n. 122 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;

- La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 23 maggio 2006;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2006, n. 9572.

 

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

            la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all’articolo 2, comma 6, che “la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente”.

            Il presente disegno di legge concernente “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste ed economia montana” contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

            Le disposizioni sono state raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze delle commissioni consiliari permanenti al fine di facilitare l’esame del disegno da parte di una singola Commissione.

            Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, collegato al progetto di legge n. 98 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.

            Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali, nelle materie dell’agricoltura, delle foreste e dell’economia montana:

-      legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica”;

-      legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”;

-      legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura”;

-      legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”;

-      legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”;

-      legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”;

-      legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna”.

normativi.

            Nel corso dell’esame in quarta commissione consiliare sono state inserite disposizioni che apportano modifiche altresì alle seguenti leggi:

-      legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”;

-      legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi;

-      legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

       Nel complesso il progetto di legge si compone di n. 30 articoli (n. 16 in più rispetto all’originario disegno di legge) suddivisi in n. 3 capi a seconda delle materie trattate: agricoltura, foreste ed economia montana.

            Il progetto è stato licenziato per l’aula nella seduta del 23 maggio 2006, con voto unanime. Hanno partecipato al voto i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, UDC, Lega, Margherita.

 
 
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1

Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 16/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - (Programma di promozione).

Entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare, un programma, per l’anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settore primario, con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
(omissis)
Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla Giunta regionale.
(omissis)”.

 
Nota all’articolo 2

Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 32/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Ricerca di interesse regionale e sperimentazione.

1. I progetti di ricerca e sperimentazione, finalizzati prioritariamente all'affermazione di prodotti di qualità, possono essere presentati da istituti o dipartimenti universitari e dagli organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi nella predisposizione e realizzazione dei programmi di ricerca e sperimentazione dei centri di consulenza di cui all’articolo 6, individuati secondo le modalità di selezione ivi previste.

2 bis. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca a carattere interregionale, riguardanti il settore primario, attuati dai soggetti di cui al comma 1 e realizzati anche attraverso accordi di programma in collaborazione con altre Regioni.

 3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere concessi contributi nel limite massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile a condizione che rispondano agli obiettivi e alle indicazioni del Piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo.

4. I progetti di cui al presente articolo devono essere di interesse generale e garantire un’adeguata informazione in merito alle iniziative svolte e ai risultati ottenuti che sono messi a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori, secondo modalità e criteri non discriminatori conformemente alla disciplina comunitaria, anche attraverso l’attività di divulgazione ed informazione di cui all’articolo 5.

5. I progetti finanziati dal presente articolo devono comunque soddisfare le condizioni previste dai trattati internazionali e non provocare distorsioni alla concorrenza.”.

 
Nota all’articolo 3

Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 32/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Formazione professionale e di aggiornamento.

1. In armonia con la normativa comunitaria vigente in materia, l'attività di formazione professionale e di aggiornamento si articola in corsi o tirocini diretti alla formazione ed aggiornamento:

a) degli imprenditori agricoli, coadiuvanti, partecipi familiari e salariati agricoli, che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo;

b) dei quadri direttivi e degli amministratori delle associazioni di produttori e delle cooperative agricole.

c) degli assistenti tecnici e delle altre professionalità operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo.

2. L'attività di formazione e aggiornamento professionale di cui al comma 1 viene svolta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sentita la struttura regionale competente per i servizi di sviluppo agricolo.

3. I corsi di formazione attivati all'interno dei progetti integrati di consulenza all'impresa di cui all'articolo 6 hanno priorità di finanziamento nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Veneto alla formazione professionale.

3 bis.      In presenza di esigenze di formazione e di aggiornamento nei settori agroambientale ed agroalimentare, rese necessarie da adempimenti disposti dalla normativa nazionale o comunitaria successivamente all’adozione della programmazione formativa della Regione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione delle relative iniziative formative e di aggiornamento, destinate anche ai tecnici ed operatori che interagiscono con il sistema agricolo-ambientale e per lo sviluppo rurale.

3 ter.      La Giunta regionale, nella definizione delle procedure di assegnazione dei finanziamenti, nell’individuazione della tipologia delle spese inerenti l’organizzazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento nonché nella concessione dei relativi contributi, applica il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 gennaio 2004 e il regolamento (CE) n. 68 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni.

3 quater.         Per i progetti di cui al comma 3 bis possono essere concesse, su richiesta, successivamente all’inizio delle attività di formazione ed aggiornamento programmate, anticipazioni fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, previa costituzione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente rilasciata da un istituto bancario o istituzione finanziaria autorizzata, corrispondente al 110 per cento dell’importo anticipato.”.

 
Nota all’articolo 4

Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 1/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Interventi ordinari.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ad imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono l'attività gelsibachicola, un contributo di importo non superiore ai massimali previsti dal paragrafo 2, e nei limiti previsti dai successivi paragrafi 4 e 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per l'attuazione di processi di innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli.

1 bis.      La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore di istituti ed enti pubblici dalla stessa individuati in funzione della specifica e comprovata qualificazione in materia bachisericola:

a)    finanziamenti per lo svolgimento di attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni;

b)    contributi, fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione del settore gelsibachisericolo, con messa a disposizione dei dati, secondo i criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06).

2. La Giunta regionale é altresì autorizzata a concedere all'Associazione bachicoltori un contributo annuo per studi ed iniziative volte al potenziamento ed alla valorizzazione del settore bachisericolo.”.

 
Note all’articolo 5

Il testo del comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 9/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9, è richiesta l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato su base provinciale o interprovinciale dalle associazioni agrituristiche riconosciute a livello nazionale o dagli enti formativi riconosciuti a livello regionale o il possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali.”.

 

Il testo del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale n. 9/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Elenco degli operatori agrituristici.

2. All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo e i soggetti in possesso del titolo specifico di specializzazione conseguito negli istituti professionali.”.

 
Note all’articolo 6

Il testo del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 - Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle associazioni dei produttori apistici riconosciute ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile, sulla base di specifici programmi, per:

a) risanamento e profilassi degli apiari da malattie, nonchè assistenza tecnica da parte dei tecnici apistici;

b) svolgimento di corsi professionali e di aggiornamento, di conferenze teorico-pratiche e convegni, nonchè studi e ricerche;

c) attività promozionali e divulgative per la migliore commercializzazione e valorizzazione dei prodotti apistici veneti, comprese le analisi chimiche dei prodotti dell'alveare;

d) stampa di pubblicazioni e periodici di interesse apistico, nonchè acquisto di materiale informativo e didattico per gli associati;

e) acquisti per macchine, attrezzature e materiale accessorio per l'esercizio dell'attività apistica.”.

 

Il testo del comma 2 dell’art. 5 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura.

1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.

2. La consulta è composta da:

a) il dirigente del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE che la presiede;

b) il dirigente del dipartimento per i servizi veterinari;

c) il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;

e)    quattro rappresentanti delle associazioni riconosciute di cui al comma 1 dell'articolo 2, più rappresentative a livello regionale.”.

 
Nota all’articolo 7

Il testo del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito un registro in cui vengono iscritti, sentita la consulta di cui all'articolo 5, i tecnici apistici i cui nominativi vengono comunicati annualmente alle associazioni di produttori apistici riconosciute.

 
Nota all’articolo 8

Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Denuncia alveari.

1. I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le associazioni di produttori apistici riconosciute entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.

2.    Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni del territorio veneto deve essere comunicato al comune e alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall’Ulss di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse. Copia della comunicazione e dell’allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.

3. Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.”.

 
Nota all’articolo 10

Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari.

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

2. E' vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione delle malattie all'esterno ed a cura dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.

4. Sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.

5.    Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo 896 bis del codice civile.

6. (abrogato)

7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione.”.

 
Nota all’articolo 12

Il testo del comma 3 dell’art. 44 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 44 – Riconoscimento delle organizzazioni di produttori.

3. Il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata da parte di ciascuna organizzazione è fissato nella misura del cinque per cento del valore della produzione regionale. Nel caso di distretto il valore minimo di produzione fatturata richiesto è fissato nella misura del dieci per cento del valore della produzione del distretto. Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l’organizzazione detenga almeno 650 apiari.”.

 
Note agli articoli 13 e 14

Il testo del comma 1 dell’art. 72 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 72 – Parere comunitario di compatibilità.

1. Gli effetti di cui agli articoli 17 bis, 32, 33, 34, 35, 36,37, 49, 52, 53, 54, 55,56, 57, 58, 58 bis, 58 ter, 59, 60, 62,64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.”.

 
Nota all’articolo 15

Il testo dell’allegato B) della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ALLEGATO B

DEFINIZIONE NUMERI MINIMI DI ASSOCIATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 44)

Settore, prodotto, metodo di produzione
o distretto numero minimo di associati

A) Apistico 100
B) Avicunicolo 100
C) Cerealicolo-oleaginoso 300
D) Riso 100
E) Florovivaistico 100
F) Olivicolo 100
G) Pataticolo 50
H) Sementiero 100
I) Tabacchicolo 70
L) Vitivinicolo 300
M) Zootecnico
M1) Produzioni bovine diverse
dal vitello a carne bianca 100
M1 bis) Produzioni bovine del vitello
a carne bianca 50
M2) Produzioni ovicaprine 100
M3) Produzioni suine 30
M4) Produzioni lattiero-casearie 200
N) Altri settori 20
O) Metodo di produzione biologica 100
P) Distretto 15% delle imprese agricole
del distretto.”.

 
Nota all’articolo 16

Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 – Finalità.

1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di boschi nel territorio di pianura al fine di:
a) migliorare la qualità dell'ambiente, dell'aria e dell'acqua nel territorio regionale;
b) fornire spazi naturali in aree verdi che consentano ai cittadini di svolgere attività ricreative e di rilassamento;

c) aumentare la sicurezza idraulica del territorio regionale interconnessa con la presenza di aree boscate;
d) ridurre gli effetti dell'inquinamento atmosferico e delle concentrazioni urbane;
e) incrementare la biodiversità negli ecosistemi di pianura favorendo la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone.

e bis) concorrere alla produzione di biomasse forestali con finalità di produzione energetica e incrementare l’arboricoltura da legno.”.

 
Nota all’articolo 17

Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 – Tipologie di intervento e vincoli.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 sono previsti interventi di:
a) impianto e ripristino boschi di pianura;
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;
c) recupero a bosco di aree degradate o in dissesto idrogeologico;

c bis) impianto di siepi e filari alberati in aree agricole;
c ter) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate;

c quater) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica;

d) comunicazione e divulgazione sull’utilità dei boschi per migliorare la qualità della vita.
2. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c)
c bis), c ter) e c quater) del comma 1 sono realizzati su terreni di proprietà dei soggetti di cui all’articolo 2 e per le associazioni anche su terreni di proprietà degli associati, utilizzando esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone.

3. (abrogato).”.
 
Nota all’articolo 18

Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 – Requisiti minimi di ammissione al finanziamento.

1. Ai fini della presente legge, i progetti degli interventi ammessi al finanziamento di cui all’articolo 5 devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) per i boschi di pianura, essere costituiti da un’area di almeno cinque ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e
copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno l’ottanta per cento della superficie e presentare una pendenza media non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al livello del mare;
b) per i boschi periurbani, essere costituiti da un’area di almeno 2,5 ettari accorpati, ubicata in zone adiacenti al centro abitato.

b bis) per le siepi e i filari alberati in aree agricole avere una larghezza massima inferiore a venti metri lineari;

b ter) per i parchi urbani e le aree verdi attrezzate, essere costituiti da un’area di almeno mezzo ettaro accorpato;

b quater) per gli impianti di arboricoltura da legno, anche con finalità di produzione energetica, essere costituiti da un’area di almeno un ettaro accorpato.”.


Nota all’articolo 19

Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

 “Art. 5 - Modalità di intervento.

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare gli interventi previsti dalla presente legge mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al settanta per cento del costo di realizzazione dell'intervento e per una superficie massima finanziabile di quaranta ettari per intervento e cinquemila metri lineari di siepi e filari alberati.
2. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede a formulare le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti, al fine di offrire un supporto di orientamento tecnico ai progettisti ed agli operatori.
3. Le domande per accedere ai benefici della presente legge sono presentate all’Azienda regionale Veneto Agricoltura,
unitamente ad un progetto che definisca gli interventi.
4. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura provvede, alla verifica della ammissibilità delle domande presentate, alla valutazione dei progetti allegati alle domande ammesse e
alla predisposizione di una graduatoria dei progetti finanziabili da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale determina,
sulla base della graduatoria approvata, i progetti di intervento ammessi al finanziamento, riservando una quota pari ad almeno il sessanta per cento delle risorse ai progetti approvati presentati dai comuni.
6. L’Azienda regionale Veneto Agricoltura approva i progetti esecutivi degli interventi ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla loro presentazione e verifica la corretta realizzazione degli stessi.”.

 
Nota all’articolo 20

Il testo dell’art. 6 della legge regionale n. 13/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la presentazione e l’esame delle domande di ammissione a contributo;
b) le modalità per la erogazione dei contributi;
c) il contributo da assegnare all’Azienda regionale Veneto Agricoltura in relazione alle attività affidate dalla presente legge.
2. Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale”.

2 bis. Gli interventi di cui alle lettere c bis), c ter) e c quater) del comma 1 dell’articolo 3 non sono da considerarsi bosco ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e successive modificazioni.”.

 
Nota all’articolo 22

Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 52/1978, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 33

Nell’ambito dei territori di proprietà della Regione, gli interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda.
La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all’art. 18 della presente legge.
Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge
la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura.”.

 
Nota all’articolo 23

Il testo del comma 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2 - (Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva).

2. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute  tutti coloro che le conducono, purchè vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.”.

 
Nota all’articolo 24

Il testo del comma 4 dell’art. 3 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - (Tartufaie controllate).

4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d' arte nell’ambito della superficie delle tartufaie; l’operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita, ai fini del riconoscimento regionale della tartufaia.

4 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui ai commi 2, 3 e 4 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’ articolo 5.”.

 
Nota all’articolo 25

Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - (Tartufaie coltivate).

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianti realizzati mediante la messa a dimora di piante preventivamente micorizzate e sottoposte alle cure colturali e i miglioramenti indicati all’articolo 3, comma 3.

1 bis. Le pratiche agronomiche e forestali di cui all’articolo 3 non necessitano di autorizzazione da parte della Giunta regionale, se individuate nell’istanza di riconoscimento di cui all’articolo 5.

1 ter. La micorizzazione delle piantine deve essere oggetto di specifica attestazione da parte del venditore.”.

 
Nota all’articolo 26

Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - (Riconoscimento delle tartufaie).

1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o con trollate ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene,su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al Presidente della Giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale:

a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l’area in cui viene richiesto il riconoscimento con l’indicazione della destinazione colturale dei terreni;

b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia. In particolare devono essere specificati:

- giacitura del terreno;
- descrizione delle caratteristiche fisico chimiche;

- tipo di vegetazione,numero e specie delle piante tartufigene presenti nell’area interessata;

- numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l’indicazione del vivaio di provenienza;

- piano colturale e di conservazione della tartufaia.
3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimento della Giunta regionale.
4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validità decennale ed è rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma.
5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L’interessato al nuovo riconoscimento non può richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca.
6 .La Giunta regionale istituisce un registro per l’iscrizione delle tartufaie riconosciute; il registro è articolato su base provinciale.”.

 
Nota all’articolo 27

Il testo dell’art. 9 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - (Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale).
1. (abrogato)

2.    Il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco.

3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate dall’ente gestore prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all’agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.
Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui è consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validità annuale.
E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.
Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.”.

 
Nota all’articolo 28

Il testo del comma 1 dell’art. 15 della legge regionale n. 30/1988, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - (Interventi a favore della tartuficoltura).

1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative:

a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti universitari e con i centri indicati nell’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752;

b) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;

c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura.

c bis) analisi e attestazione della micorizzazione delle piantine destinate a tartufaie coltivate o controllate, riconosciute dalla Regione.”.

 
 
4. Strutture di riferimento
Direzione produzioni agroalimentari (art. 1)

Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura (artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11)

Direzione foreste ed economia montana (artt. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29)

Unità di progetto caccia e pesca (art. 30)

Torna indietro