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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 60 del 04 luglio 2006


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 30 giugno 2006

Modifica della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente". Applicazione del regime del "bollino blu".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:

Art. 1 - Introduzione dell'articolo 58 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".
1. Dopo l'articolo 58 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente", e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
- Art. 58 bis - Regime del bollino blu.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 58, primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana dall'inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007 è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996 'Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE', in forza dell'attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il rilascio del bollino autoadesivo di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1994 'Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti'.
2. Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale devono esporre il così detto bollino blu, valido su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere l'apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui all'articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998, 'Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada'.
3. I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale nella Regione del Veneto, sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle officine abilitate al controllo delle emissioni.
4. La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti ha validità per non più di dodici mesi, decorrenti dalla data di rilascio della stessa.
5. La Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di cui all'articolo 4 dell'allegato 'Normativa generale' al Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 57 dell'11 novembre 2004, può con proprio provvedimento disporre l'esclusione dal regime del bollino blu per definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni del presente articolo.'.
Art. 2 - Introduzione dell'articolo 65 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente".
1. Dopo l'articolo 65 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 'Norme per la tutela dell'ambiente' e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo 65 ter:
'Art. 65 ter - Sanzioni amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul bollino blu.
1. Chiunque non osservi il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis, circolando con veicolo a motore nei centri abitati dei comuni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 71,00, ai sensi del comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 'Nuovo codice della strada' e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1 per centro abitato s'intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 8 del decreto legislativo n. 285/1992.
3. Alla vigilanza ed all'accertamento dell'osservanza del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis, relativamente alla fattispecie di circolazione con veicoli a motore nei centri abitati dei comuni, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.
4. L'erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei comuni per l'attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è condizionata all'impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai piani d'azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 'Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente' e successive modifiche ed integrazioni.
5. Chiunque non osservi il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis, circolando con veicolo a motore nell'ambito del territorio regionale ma al di fuori dei centri abitati, è soggetto a sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro 71,00.
6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 'Modifiche al sistema penale' e successive modifiche ed integrazioni.
7. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono attribuiti ai comuni nel cui ambito territoriale la violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 58 bis è stata accertata e sono vincolati, per una quota pari al settanta per cento, all'attuazione delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da traffico veicolare individuate dai Piani di azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999.'.
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2006

Galan


INDICE
Art. 1 - Introduzione dell'articolo 58 bis nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 'Norme per la tutela dell'ambiente'
Art. 2 - Introduzione dell'articolo 65 ter nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 'Norme per la tutela dell'ambiente'
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Dati informativi concernenti la legge regionale 30 giugno 2006, n. 12
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Giancarlo Conta, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 dicembre 2005, n. 32/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2005, dove ha acquisito il n. 107 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 maggio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 2006, n. 7738.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
al fine di contenere i livelli di concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici nel territorio della nostra Regione, ed in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 551 'Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente', con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004 il Consiglio regionale ha approvato il Piano di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA). Lo strumento di pianificazione, analizzate le fonti di emissione degli inquinanti atmosferici che interessano il territorio regionale, esprime - in conformità al DM 2 aprile 2002, n. 60 'Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio' - la valutazione della qualità dell'aria nel Veneto ed indica una serie, non esaustiva, di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici e di azioni di intervento.
Tra le azioni di intervento il Piano ha disposto che 'A partire dal 1° luglio 2005, tutti i veicoli a motore di proprietà di persone o enti aventi residenza o sede nella Regione Veneto, immatricolati da oltre un anno, per circolare sul territorio regionale devono essere in grado di attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996, mediante l'esibizione del 'bollino blu' valido su tutto il territorio nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 1994, e il possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni'.
Detta azione d'intervento di Piano, pure espressa in termini di precettività, ha comunque mero valore programmatorio e necessita, per tradursi in obbligo vincolante, la cui violazione da parte dei destinatari dia luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, d'essere tradotta in una prescrizione di legge che adeguatamente e puntualmente disciplini il divieto di circolazione, in tutto il territorio regionale, dei veicoli a motore non muniti di 'bollino blu'.
Il presente disegno di legge pertanto, aggiungendo alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, 'Norme per la tutela dell'ambiente' due nuovi articoli, il 58 bis ed il 65 ter, si propone di preservare la salute di quanti vivano nella nostra Regione dall'inquinamento atmosferico da traffico veicolare, vietando in tutto il territorio regionale - a far data dal 1° gennaio 2007 - la circolazione dei veicoli a motore le cui immissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato al DM 5 febbraio 1996, con attestazione di avvenuto controllo resa dal 'bollino blu' previsto dal DM 28 febbraio 1994 e dal relativo certificato dell'avvenuto controllo delle emissioni inquinanti previsto dalla direttiva ministeriale 7 luglio 1998.
Quel divieto di circolazione veicolare in assenza di bollino blu che attualmente può conseguire - come consentito dal codice della strada - da emanazione di ordinanza del sindaco, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, limitandosi peraltro ai soli centri abitati, diviene dunque nella presente proposta, precetto obbligatorio, di fonte legislativa ed esteso a tutto il territorio regionale.
L'obbligo di esposizione del bollino blu e di possesso del certificato relativo al controllo delle emissioni è imposto a tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1 luglio 2004, di proprietà di persone, imprese ed enti aventi residenza o sede nella Regione. Quanto ai veicoli 'nuovi', considerando come tali quelli immatricolati successivamente al 1° luglio 2004, saranno assoggettati all'obbligo del bollino blu a far data dalla prima revisione prevista.
Tanto il bollino blu quanto la certificazione relativa al controllo delle emissioni hanno validità annuale e sono soggette a rinnovo.
La Giunta regionale, sentito il Comitato d'indirizzo e sorveglianza previsto dal PRTRA, ha facoltà di escludere definite categorie di veicoli dal regime del bollino blu o di stabilire per le stesse tempi diversi d'assoggettamento all'obbligo.
Se l'infrazione del divieto di circolazione con bollino blu è compiuta nei centri abitati dei comuni, l'attuale proposta di legge richiama l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 285/1982 'Nuovo codice della strada', (pagamento di euro 71,00) nonché le disposizioni, in ordine alla vigilanza ed all'accertamento dell'osservanza del divieto, di cui al Titolo VI del medesimo codice della strada.
L'infrazione del divieto compiuta in ogni altra parte del territorio regionale è invece sanzionata in forza della presente proposta di legge - non essendo fattispecie d'illecito prevista dal codice della strada - col pagamento della medesima somma di euro 71,00. I relativi introiti sono attribuiti ai comuni nel cui ambito territoriale la sanzione viene comminata e debbono essere destinati - nella misura del settanta per cento - all'attuazione di misure di contenimento dell'inquinamento da traffico veicolare previste dal PRTRA.
Il disegno di legge pone infine - come condizione d'accesso dei comuni ai contributi finanziari regionali disposti per l'attuazione degli interventi del PRTRA - la destinazione di una quota pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni applicate per infrazioni compiute nei centri abitati, all'attuazione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico. Il limite è fissato al trenta per cento per consentire ai comuni di impiegare la quota del settanta per cento degli introiti derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa, a misure relative alla sicurezza stradale, come previsto dal codice della strada.
La Settima Commissione consiliare permanente nella seduta del 4 maggio 2006, concluso l'esame dell'argomento in oggetto, ha espresso a maggioranza (favorevoli i Gruppi Forza Italia, Liga Veneta - Lega Nord - Padania, Uniti nell'Ulivo - La Margherita e Uniti nell'Ulivo - Democratici di Sinistra; astenuto il gruppo Partito della Rifondazione Comunista) parere favorevole in ordine alla proposta di cui all'oggetto come modificata dalla Commissione.
3. Struttura di riferimento
Unità complessa tutela atmosfera

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