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Bur n. 60 del 04 luglio 2006


LEGGE REGIONALE  n. 11 del 30 giugno 2006

Modifica della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie".
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 le parole: "la somma di 150.000,00 euro"  sono sostituite dalle parole: "la somma di 200.000,00 euro".
2. Il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 sono abrogati.
__________________

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2006

Galan


INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 'Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie'
Dati informativi concernenti la legge regionale 30 giugno 2006, n. 11
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 dicembre 2005, dove ha acquisito il n. 106 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Trento, Frigo, Franchetto, Berlato Sella, Diego Bottacin e Michieletto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 febbraio 2006;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Daniele Stival, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 2006, n. 7737.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" prevede, ai fini della concessione di contributi regionali finalizzati, appunto, al recupero del patrimonio edilizio scolastico, il limite massimo di spesa ammissibile pari a 150.000,00 euro oltre ad iva, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa ed un limite minimo di spesa ammissibile, ai fini del contributo regionale stesso, oltre ad iva, del pari indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati.
Il medesimo articolo prevede, infine, che il contributo non possa essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Per quanto riguarda, in particolare, la previsione di un limite minimo di spesa, tale previsione può in realtà costituire un elemento impediente alla realizzazione dell'intervento. Ciò in quanto, anche una spesa che, in termini assoluti, può apparire di dimensioni ridotte, in termini relativi può non essere sopportabile dai bilanci dei Comuni o dei soggetti comunque titolati a richiedere i contributi in discorso atteso l'attuale momento congiunturale caratterizzato dalla crescente limitatezza delle risorse.
Nel corso dell'esame del progetto di legge in Commissione, tale circostanza è emersa in tutta evidenza, non solo con riferimento ai piccoli Comuni, ma anche in relazione, come sopra detto, a tutti i soggetti legittimati a richiedere il beneficio regionale.
Per tal motivo, si è proposta l'abrogazione del disposto normativo.
Nel corso della discussione in Commissione, inoltre, è emersa l'esigenza di aumentare il limite massimo di spesa dai 150.000,00 euro attualmente previsti, ai 200.000,00 euro, al fine di attualizzare e contestualizzare, rispetto all'avvenuto aumento dei costi, la previsione normativa.
Allo scopo, infine, di rendere più flessibile e, in buona sostanza, maggiormente rispondente a quelle che di volta in volta sono le effettive necessità manifestate dai richiedenti, la Sesta Commissione ha ritenuto di proporre la soppressione del terzo ed ultimo comma del citato articolo 5 della legge in argomento, che prevedeva, come innanzi evidenziato, un limite percentuale massimo della misura del contributo concedibile in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile.
La Sesta Commissione consiliare nella seduta del 15 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole, all'unanimità, presenti i gruppi Liga Veneta - Lega Nord Padania, Forza Italia, Uniti per l'Ulivo - La Margherita e Per il Veneto con Carraro, in ordine al progetto di legge di cui trattasi, nel testo che, così come modificato, si dimette ora all'esame dell'Assemblea consiliare.
3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 59/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
'Art. 5 - Misura del contributo.
1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di 200.000,00 euro, oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati.'.
4. Struttura di riferimento
Direzione lavori pubblici

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