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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 60 del 04 luglio 2006


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 30 giugno 2006

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell¿esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 è così sostituito:
"5. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale.".
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 5 bis - Previsione di zone no kill e zone trofeo".
1. La carta ittica di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua con caratteristiche naturali dove vi sia presenza di fauna ittica, zone no kill, ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, e zone trofeo,ove è consentito trattenere il pesce di misura.
2. Lo sviluppo sia delle zone no kill che delle zone trofeo, compatibilmente con la rispettiva potenzialità biologica, deve interessare una percentuale compresa fra il 3 e 6 per cento dell'intero sviluppo idrografico d'ogni bacino; dette percentuali interessano sia le acque ove vi sia un concessionario delegato alla gestione dalla competente provincia sia, nella stessa proporzione, le acque libere da vincoli di concessione.
3. Le province definiscono modalità di pesca consentiti nelle zone no kill e, nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l'esercizio dell'attività di pesca, anche nel rispetto dei periodi di riproduzione delle stesse.
4. Le province provvedono altresì a curare iniziative di divulgazione in ordine all'avvenuta istituzione delle zone no kill e delle zone trofeo, alla loro ubicazione nonché alla disciplina specifica per l'esercizio dell'attività di pesca.'.
Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.'.
Art. 4 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19.
1. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dopo le parole 'manifestazioni agonistiche', sono aggiunte le parole ', nonché l'esercizio della pesca sportiva'.
Art. 5 - Disposizioni transitorie.
1. Le province adeguano la propria carta ittica alle previsioni di cui all'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2 Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 giugno 2006

Galan


INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
Art. 3 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
Art. 4 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19
Art. 5 - Disposizioni transitorie
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Dati informativi concernenti la legge regionale 30 giugno 2006, n. 10
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge alle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 8: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Gallo, Azzi, Bonfante, Marchese e Tiozzo relativa a 'Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 'Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto'';
- progetto di legge n. 87: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Gianpaolo Bottacin, Astolfi, Sandri, Caner, Conte, Stival, Da Re e Manzato relativa a 'Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 'Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto'';
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 4° commissione consiliare, che ha elaborato un testo unificato del progetto di legge;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 dicembre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giovanni Gallo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 giugno 2006, n. 7735.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
al fine di contribuire a indirizzare l'attività della pesca sportiva secondo il principio della tutela delle acque e della fauna ittica, la proposta di legge in esame promuove specifiche azioni di conservazione e riequilibrio biologico attraverso la previsione di zone 'no kill' (non uccidere).
La pratica del 'catch and release' (cattura e rilascia), legata all'istituzione di tali zone e all'uso di esche artificiali, ha tra gli effetti più evidenti la ridotta mortalità del pesce (10 per cento), il minor ricorso ai costosi interventi di ripopolameno e l'abbandono della pratica dell'immissione nei corsi d'acqua delle pasturazioni.
Pertanto, attraverso le misure previste dal progetto di legge si ritiene di fornire un contributo concreto alle province e alle associazioni di pesca sportiva per una gestione dei corsi d'acqua più compatibile con le caratteristiche naturali degli stessi e in grado di rendere l'attività più simile a una forma di turismo fluviale che non alla pesca tradizionalmente intesa.
L'adozione "no kill" nel contempo consente di non ricorrere a misure drastiche di divieto di pesca e la continua presenza di pescatori lungo i corsi d'acqua risulta essere il deterrente migliore contro il bracconaggio e la pesca di frodo.
Esistono già da qualche anno nella nostra regione positive esperienze in questo senso, in particolare nelle province di Belluno, Treviso e Vicenza.
Dove sono state adottate le zone 'no kill", in particolare in abbinamento con le zone 'trofeo' (nelle quali è consentito trattenere il pesce che supera determinate misure), si è creato un indotto turistico notevole, in quanto frequentate in modo assiduo da centinaia di pescatori provenienti da altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, ecc.) e da altre province del Veneto, che non di rado passano il week end in alberghi della zona, anche con la propria famiglia.
Si possono citare al riguardo la vallata dell'Astico-Posina dove, lungo l'Astico, esiste una zona "no kill" che, seppur di ridotte dimensioni (circa 800 metri di sviluppo idrografico), viene citata nella stampa specializzata come "posto magnifico"o altre zone presenti lungo il Brenta.
Il progetto di legge inoltre accoglie alcune proposte delle associazioni di pescatori dilettanti e sportivi del Veneto volte a consentire l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione, qualora essa venga praticata nei tratti dei corsi d'acqua nei quali sono stati già istituiti campi di gara.
Tali richieste nascono dalla necessità di rendere più invitante l'adesione alle associazioni concessionarie dei bacini di pesca e quindi di arginare la notevole diminuzione del numero di appassionati.
Peraltro, trattandosi di corsi d'acqua in cui è già consentita l'immissione della trota iridea e sui quali già si svolgono manifestazioni agonistiche, appare evidente che l'estensione della deroga non sia in contrasto con le esigenze di tutela e salvaguardia dell'ittiofauna.
Alla luce quindi di queste consolidate realtà, al fine di una migliore conservazione della fauna ittica, e di una valorizzazione dei nostri corsi d'acqua, per incrementare lo sviluppo economico di alcune nostre aree e per dare un impulso più moderno alla pesca sportiva nel Veneto, si propongono le seguenti modifiche all'attuale normativa regionale sulla pesca.
L'articolo 1, al fine di assicurare una maggiore unitarietà nello svolgimento delle funzioni amministrative delegate, trasforma a obbligo la facoltà per le province di avvalersi di una commissione tecnica provinciale, circoscrivendo tuttavia l'intervento consultivo alle funzioni relative alla protezione del patrimonio ittico, alla predisposizione della carta ittica, al censimento delle acque, alla disciplina della pesca e dei piani di miglioramento.
L'articolo 2 introduce l'articolo 5 bis nel corpo dell'articolato della norma di base e rappresenta la parte più innovativa della proposta di legge. Esso in particolare prevede nell'ambito della carta ittica provinciale l'istituzione di zone 'no kill' e zone 'trofeo' il cui sviluppo dovrà interessare una percentuale compresa fra il 3 e il 6 dell'intero sviluppo idrografico di ogni bacino.
Viene altresì previsto di affidare alle province la regolamentazione della pesca in dette zone, la determinazione delle specie ammesse a prelievo,la definizione delle relative misure minime e i periodi per l'esercizio dell'attività di tale specifica pesca.
Alle province viene affidato altresì il compito di dare adeguata divulgazione dell'istituzione delle zone 'no kill' e zone 'trofeo e della loro esatta ubicazione.
L'articolo 3, per coordinamento con l'articolo 2, prevede la preventiva annotazione sul tesserino della scelta 'no kill'.
L'articolo 4 modifica l'articolo 31, comma 5, della legge regionale n. 19/1998, estendendo l'autorizzazione, originariamente limitata alle manifestazioni agonistiche nei campi di gara, anche alla pesca sportiva.
Infine, l'articolo 5 dà tempo alle province di adeguare la propria carta ittica entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.
Il testo, licenziato all'unanimità dalla Quarta Commissione consiliare lo scorso 20 dicembre 2005, è il prodotto dell'unificazione della discussione dei PDL 8 e 87 nonché dei suggerimenti delle associazioni regionali della pesca sportiva (ARCI PESCA, ASSOCIAZIONE LIBERA, PESCA, ENAL PESCA, FIPSAS E UNPEM) che sono state consultate il 25 ottobre 2005.
3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
'Art. 3 - Funzioni in materia di pesca, acquacoltura e di protezione del patrimonio ittico.
1. Al fine di assicurare l'unitarietà amministrativa, spettano alla Regione le funzioni di coordinamento e di indirizzo in materia di pesca ed acquacoltura e di coltivazione delle acque per la protezione del patrimonio ittico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un proprio provvedimento.
3. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque del fiume Po, la Giunta regionale, in accordo con la Provincia di Rovigo, promuove intese con le Regioni interessate.
4. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province è attribuito l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1.
5. Le province, per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli da 4 a 8, si avvalgono di una commissione tecnica provinciale.'.
Nota all'articolo 3
- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
'Art. 9 - Licenza di pesca.
1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla Provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
2. Nelle acque classificate salmonicole, è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalle rispettive Province, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali.
3. Nelle acque classificate salmonicole in concessione, previa autorizzazione della Provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 2, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.
3 bis. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.
4. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale sentite le Province.
5. Ferma restando la validità della licenza di pesca, la tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.
6. Le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le ricevute di versamento hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
7. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:
a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle Province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
d) i ricercatori in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province.'.
Nota all'articolo 4
- Il testo dell'art.31 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
'Art. 31 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva.
1. Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della Provincia.
2. Le gare di pesca a carattere agonistico sono effettuate secondo i regolamenti di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426. Le altre manifestazioni aventi finalità ricreative e di aggregazione sociale organizzate a livello locale, sono svolte secondo le modalità stabilite dal regolamento provinciale.
3. I concorrenti ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino regionale di cui all'articolo 9. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva autorizzate sono sospese qualora gli organizzatori non adempiano alle prescrizioni indicate nel regolamento provinciale.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia si dota di uno o più campi di gara fissi che possono essere dati in concessione.
5. Nei campi di gara di cui al comma 4, la Provincia può autorizzare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca adottando idonea regolamentazione.'.
4. Struttura di riferimento
Unità di progetto caccia e pesca

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