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Bur n. 117 del 13 dicembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 09 dicembre 2005

Modifiche della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 sono inseriti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:
"5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.".

Art. 2

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione i consiglieri regionali possono presentare, entro il termine perentorio di tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, come modificato dall'art. 1 della presente legge, al Presidente del Consiglio regionale per l'integrazione delle proposte di candidatura per le nomine che non sono ancora state effettuate dal Consiglio regionale alla data del 31 ottobre 2005.
2. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 1.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 dicembre 2005

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni
Art. 2 - Disposizioni transitorie
Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 9 dicembre 2005, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 settembre 2005, dove ha acquisito il n. 79 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Frigo, Gallo, Covi, Marchese, Variati, Zabotti e Causin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 ottobre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Franco Frigo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 novembre 2005, n. 15985.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
all'inizio di questa legislatura si è presentata come in passato il problema dell'opportunità di acconsentire ai consiglieri regionali eletti nella nuova consultazione elettorale di presentare, come quelli della precedente legislatura, proposte di candidatura in relazione a fattispecie di procedimenti di nomina non esauriti al momento del sopravvenire della fine legislatura.
Alla scelta di riaprire i termini definiti perentori dall'articolo 6 comma 5 della legge regionale 22 luglio 1997, n 27 per la presentazione delle candidature così come proposta nella stesura del testo originario del progetto di legge, la Prima Commissione ha ritenuto di accogliere l'emendamento che consente ai Consiglieri regionali, in deroga a quanto previsto del comma 5 del citato articolo, di presentare le proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione prevista per legge, nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente commissione consiliare delle proposte di candidature istruite ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge.
Tale possibilità offerta ai consiglieri regionali può non solo rispondere ad un'esigenza di interesse pubblico quale quella di aumentare l'ambito dei soggetti nominabili o designabili,ma dare loro un' opportunità di valutare in un tempo successivo la possibilità di presentare proprie candidature.
Pur tuttavia si è ritenuto di estendere tale facoltà in fase di prima applicazione a tutte le nomine in corso che alla data del 31 ottobre non sono state ancora effettuate dal Consiglio regionale: in particolare vengono ricomprese sia quelle ancora da esaminare da parte della Prima Commissione che quelle già esaminate ed attualmente iscritte all'ordine del giorno del Consiglio regionale.
Detta facoltà, contenuta in un'apposita norma transitoria - articolo 2 - si è ritenuta limitarla al brevissimo arco temporale di tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per evitare problemi applicativi con l'impianto della normativa vigente , nonché con il regime della prorogatio previsto per tutte le nomine già scadute.
La Prima Commissione nella seduta in data 25 ottobre 2005 ha esaminato la proposta di legge oggi al vostro esame approvandola a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari FI (con delega AN), Uniti nell'Ulivo-DS (con delega Uniti per Carraro), Progetto Nordest, LV-LN-P, Misto, Uniti nell'Ulivo-La Margherita, UDC, Per il Veneto con Carraro, mentre si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Comunisti Italiani, Partito della Rifondazione Comunista-SE e Nuovo PSI.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 27/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - Presentazione delle proposte di candidatura.
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni, le proposte di candidatura sono presentate:
a) al Presidente del Consiglio, per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale;
b) al Presidente della Regione, per le nomine o designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 5 le proposte di candidatura devono essere presentate entro il termine di presentazione stabilito dal medesimo comma 2.
3. Le proposte di candidatura devono indicare:
a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
b) il titolo di studio;
c) un curriculum attestante la professione o l'occupazione abituale, il possesso di eventuali requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o della designazione, nonché contenente l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte attualmente o precedentemente.
4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modifiche e integrazioni o di ineleggibilità specifica all'incarico, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico; quest'ultima dichiarazione non è necessaria nel caso di candidature proposte direttamente da cittadini ai sensi del comma 7.
5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono perentori; le proposte di candidatura pervenute dopo tali termini o prive dei dati e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 non sono prese in considerazione.
5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 5 e limitatamente alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 entro dieci giorni dalla data di trasmissione alla competente Commissione consiliare delle proposte di candidatura istruite ai sensi dell'articolo 7.
5 ter. La Commissione consiliare competente provvede ad istruire le proposte di candidatura presentate ai sensi del comma 5 bis.
6. L'iniziativa per la presentazione delle proposte di candidatura spetta ad ogni consigliere regionale, alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, alle organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, alle associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, alle associazioni senza fine di lucro comunque costituite.
7. I cittadini in possesso dei necessari requisiti, possono proporre la propria candidatura.
8. Qualora non siano presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 o qualora siano presentate in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve comunque le candidature presentate, il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari, per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, e il Presidente della Regione, sentito l'assessore competente per materia, per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del Presidente della Regione, provvedono a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4. 8 bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nei limiti e con le prescrizioni previste dalla medesima legge, il trattamento dei dati personali indicati nel comma 1 del richiamato articolo 22 afferenti alle cariche di cui all'articolo 10, comma 1, della presente legge e comunque di ogni altro dato personale inerente al curriculum presentato ai sensi della lettera c) del comma 3 del presente articolo.".

Nota all'articolo 2

- Per il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1997 vedi nota all'articolo 1.

4. Strutture di riferimento
- Direzione attività istituzionali
- Segreteria generale Consiglio regionale

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