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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 115 del 06 dicembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 22 del 02 dicembre 2005

Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque fino all'approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l'attuazione dell'articolo 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall'articolo 50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 50.

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 2005

Galan


INDICE

Articolo 1



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Dati informativi concernenti la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 22

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 luglio 2005, dove ha acquisito il n. 41 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Fontanella, Causin e Gianpaolo Bottacin;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;

- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 settembre 2005;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 2005, n. 16464.


2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" ha istituito una nuova tipologia di struttura commerciale denominata "parco commerciale". Trattandosi di struttura non prevista dalla normativa precedente caratterizzata dalla presenza di almeno tre esercizi commerciali situati in zona D, con le caratteristiche previste dal comma 1 dello stesso articolo 10, si è reso necessario da un lato prevedere l'adozione di criteri per l'individuazione dei parchi commerciali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004 dall'altro, sulla base dei criteri sopra enunciati e nei successivi centoventi giorni, prevedere un atto di ricognizione da parte dei comuni e, in caso di riconoscimento dell'esistenza di un parco, provvedere all'adozione di apposita variante ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 61/1985.
Poiché la legge regionale urbanistica n. 11/2004 prevede, all'articolo 48 comma 1, che non si possano approvare varianti prima dell'approvazione del primo PAT, fatte salve alcune specifiche eccezioni tra le quali non sono state previste le così dette varianti commerciali, la stessa legge regionale sul commercio ha disciplinato tale deroga che scade il 22 ottobre 2005.
Tuttavia la scansione degli adempimenti non ha seguito le originarie cadenze: la Giunta regionale, con deliberazione n. 670 del 4 marzo 2005 ha adottato i criteri per l'individuazione dei parchi commerciali, stabilendo nel contempo il differimento dell'efficacia del provvedimento stesso alla scadenza del termine di centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicazione avvenuta in data 5 aprile 2005, con la conseguenza che i comuni che nei centoventi giorni successivi al 4 agosto 2005 avrebbero dovuto provvedere al provvedimento ricognitivo in caso di presenza di parco commerciale, non avrebbero avuto più il tempo per approvare la variante, poiché la deroga scade il 22 ottobre 2005. Successivamente la Giunta regionale, con deliberazione n. 1999 del 26 luglio 2005, ha ulteriormente differito l'efficacia della richiamata deliberazione n. 670 sino al 19 settembre 2005; di conseguenza i comuni, scadendo la deroga il 22 ottobre 2005, non hanno più il tempo per approvare la variante.
È quindi necessario, per permettere di non bloccare l'attuazione della legge regionale n. 15/2004, in questa fase transitoria disporre una proroga del termine fissato dall'articolo 38 comma 4 della legge regionale n. 15/2004 (22 ottobre 2005) al fine di consentire ai comuni di portare a conclusione la procedura di approvazione delle varianti urbanistiche in materia di commercio, con le procedure previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale n. 61/1985.
La proposta di proroga è stata condivisa anche dall'assessorato competente.
La Terza Commissione, nella seduta del 28 settembre 2005 ha espresso a maggioranza, parere favorevole con i voti dei rappresentanti dei Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord-Liga Veneta Padania, Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, Progetto Nordest; si è astenuto il consigliere Variati del gruppo Uniti nell'Ulivo - La Margherita (con delega Per il Veneto con Carraro).


3. Note agli articoli
Note all'articolo 1
- Il testo del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
"Art. 48 _ Disposizioni transitorie.
1. Gli strumenti urbanistici e loro varianti adottati prima che siano applicabili gli articoli da 1 a 49, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, sono approvati ai sensi della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e della legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 3. Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.".

- Il testo del comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:
"Art. 10 - Parchi commerciali
8. In caso di individuazione di parchi commerciali ai sensi del comma 7 ovvero nel caso di parchi commerciali di nuova costituzione, il comune provvede all'approvazione della variante urbanistica secondo le modalità di cui all'articolo 18.".

- Il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 50 della legge regionale n. 61/1985 è il seguente:
"Art. 50 - Varianti parziali.
6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata.
7. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Regione per la pubblicazione.".

4. Struttura di riferimento
Direzione commercio

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