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Bur n. 115 del 06 dicembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 24 del 02 dicembre 2005

Modifica dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

- Modifica dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così modificato: dopo le parole "corpo forestale dello stato" aggiungere le seguenti: ", vigili del fuoco".

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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 2005

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 giugno 2005, dove ha acquisito il n. 19 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Stival, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Caner, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato e Sandri;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;

- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 novembre 2005;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Ciambetti, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 24 novembre 2005, n. 16467.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'articolo 33 bis "Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine" della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è stato introdotto dalla legge regionale 26 novembre 2004, n. 24.
Detto articolo prevede, in buona sostanza, il rilascio di una tessera alle forze di pubblica sicurezza per la libera circolazione sui mezzi pubblici in ragione delle funzioni e del servizio svolto dalle stesse. Il medesimo articolo prevede l'elenco delle categorie per le quali è previsto il rilascio della suddetta tessera.
Con la presente proposta di legge si vuole sanare una lacuna legislativa presente nel testo vigente dell'articolo 33 bis citato, che non prevede l'inclusione del Corpo dei vigili del fuoco nell'elenco delle forze di sicurezza pubblica aventi diritto al rilascio della tessera.
Il Corpo dei vigili del fuoco, infatti, rientra a pieno titolo tra gli appartenenti alle forze di pubblica sicurezza così come stabilito dalla legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16 e dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570 articolo 8, laddove recita "...gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza...".
Per tali motivi si vuole modificare la legge regionale 26 novembre 2004, n. 24, affinché sia permessa la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale anche agli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco.
La Commissione ha condiviso la proposta del progetto di legge ed ha espresso all'unanimità parere favorevole al suo esame da parte del Consiglio regionale.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo del comma 1 dell'art. 33 bis della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 33 bis - Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine.
1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco, alla polizia municipale utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.".

4. Struttura di riferimento
Direzione mobilità

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