Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 113 del 29 novembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 21 del 28 novembre 2005

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2004.

Articolo 2

1. Il saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 è accertato in euro 949.383.099,10 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell'Elenco 1.
2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l'insieme delle spese riportate nell'Elenco 1, comprensivo della somma di euro 11.870.000,00, già applicata con il bilancio di previsione 2005, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo di euro 276.660.063,59 con le modalità stabilite dal successivo articolo 6.

Articolo 3

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:

Competenza Cassa
Variazione netta: 275.755.063,59 3.215.108.183,43


Articolo 4

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:

Competenza Cassa
Variazione netta: -905.000,00 3.215.108.183,43

2. Resta determinata in euro 276.660.063,59 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell'anticipata applicazione al bilancio 2005 delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento, avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.
3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata Tabella D.

Articolo 5

1. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007, esercizi finanziari 2006 e 2007, approvato con la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le variazioni compensative come da allegate Tabella E ed F.

Articolo 6

1. Per far fronte al disavanzo dell'esercizio 2004, derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2005 su capitoli di spesa di investimento elencati nell'allegata Tabella G, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui autorizzati, è autorizzato nell'esercizio 2005 il ricorso all'indebitamento nella forma di mutui, emissione di prestiti obbligazionari o di altre modalità di indebitamento per un importo complessivo di euro 276.660.063,59 (UPB E0101).
2. La durata dei prestiti non potrà essere superiore a venticinque anni ed il tasso iniziale al momento della stipula non potrà essere superiore al 6 per cento.
3. L'ammortamento dei prestiti di cui al presente articolo, da contrarre nel 2005, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2006.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell'ammortamento, comprensive degli oneri a copertura del rischio di tasso o di cambio.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma 5.
6. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 26.500.000,00 per l'esercizio 2006 e in euro 26.500.000,00 per l'esercizio 2007, e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 (UPB U0199).

Articolo 7

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, si riporta l'elenco di cui all'allegata Tabella H, contenente gli impegni sostenuti con ricorso all'indebitamento, assunti nel corso dell'anno 2004, destinati a finanziare contributi agli investimenti a privati.

Articolo 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2005

Galan


(seguono allegati)

allegati_bur_113_2005_185057.pdf


INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8


Dati informativi concernenti la legge regionale 28 novembre 2005, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 4 ottobre 2005, n. 22/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 ottobre 2005, dove ha acquisito il n. 82 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 novembre 2005;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 novembre 2005, n. 15998.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della legge regionale n. 20 del 28 novembre 2005, pubblicata nello stesso fascicolo, ndr)

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 21 - Assestamento del bilancio.
1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l'assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio precedente. 2. Con l'assestamento del bilancio si provvede: a) alla determinazione dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; b) alla determinazione dell'ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce; d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a); e) all'applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all'applicazione del saldo stesso; f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all'andamento delle politiche regionali. 3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell'equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell'esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell'esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza. 4. L'assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.".

Nota all'articolo 4
- Il testo del comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

"Art. 22 - Variazioni al bilancio.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.".

Nota all'articolo 7
- Il testo del comma 1, dell'art. 3 del decreto legge n. 168/2004 è il seguente:
"3. Disposizioni in materia di finanza regionale.
"1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
«21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.
21-ter. L'istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale».".

4. Struttura di riferimento
Direzione bilancio

Torna indietro