Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
Articolo 1
1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2004.
Articolo 2
1. Il saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 è accertato in euro 949.383.099,10 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell'Elenco 1.
2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l'insieme delle spese riportate nell'Elenco 1, comprensivo della somma di euro 11.870.000,00, già applicata con il bilancio di previsione 2005, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo di euro 276.660.063,59 con le modalità stabilite dal successivo articolo 6.
Articolo 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:
|
Competenza |
Cassa
|
| Variazione netta: |
275.755.063,59 |
3.215.108.183,43 |
Articolo 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:
|
Competenza |
Cassa
|
| Variazione netta: |
-905.000,00 |
3.215.108.183,43 |
2. Resta determinata in euro 276.660.063,59 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell'anticipata applicazione al bilancio 2005 delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento, avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.
3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata Tabella D.
Articolo 5
1. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007, esercizi finanziari 2006 e 2007, approvato con la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le variazioni compensative come da allegate Tabella E ed F.
Articolo 6
1. Per far fronte al disavanzo dell'esercizio 2004, derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2005 su capitoli di spesa di investimento elencati nell'allegata Tabella G, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui autorizzati, è autorizzato nell'esercizio 2005 il ricorso all'indebitamento nella forma di mutui, emissione di prestiti obbligazionari o di altre modalità di indebitamento per un importo complessivo di euro 276.660.063,59 (UPB E0101).
2. La durata dei prestiti non potrà essere superiore a venticinque anni ed il tasso iniziale al momento della stipula non potrà essere superiore al 6 per cento.
3. L'ammortamento dei prestiti di cui al presente articolo, da contrarre nel 2005, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2006.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell'ammortamento, comprensive degli oneri a copertura del rischio di tasso o di cambio.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma 5.
6. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 26.500.000,00 per l'esercizio 2006 e in euro 26.500.000,00 per l'esercizio 2007, e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 (UPB U0199).
Articolo 7
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, si riporta l'elenco di cui all'allegata Tabella H, contenente gli impegni sostenuti con ricorso all'indebitamento, assunti nel corso dell'anno 2004, destinati a finanziare contributi agli investimenti a privati.
Articolo 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 novembre 2005
Giancarlo Galan
Articolo 1
1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell'allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2004.
Articolo 2
1. Il saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 è accertato in euro 949.383.099,10 ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell'Elenco 1.
2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l'insieme delle spese riportate nell'Elenco 1, comprensivo della somma di euro 11.870.000,00, già applicata con il bilancio di previsione 2005, è autorizzato il ricorso all'indebitamento per un importo complessivo di euro 276.660.063,59 con le modalità stabilite dal successivo articolo 6.
Articolo 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2005, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B:
|
Competenza |
Cassa
|
| Variazione netta: |
275.755.063,59 |
3.215.108.183,43 |
Articolo 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C:
|
Competenza |
Cassa
|
| Variazione netta: |
-905.000,00 |
3.215.108.183,43 |
2. Resta determinata in euro 276.660.063,59 l'eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell'entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell'anticipata applicazione al bilancio 2005 delle somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento, avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.
3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'allegata Tabella D.
Articolo 5
1. Allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale 2005-2007, esercizi finanziari 2006 e 2007, approvato con la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10, sono apportate le variazioni compensative come da allegate Tabella E ed F.
Articolo 6
1. Per far fronte al disavanzo dell'esercizio 2004, derivante dagli impegni assunti negli esercizi precedenti al 2005 su capitoli di spesa di investimento elencati nell'allegata Tabella G, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui autorizzati, è autorizzato nell'esercizio 2005 il ricorso all'indebitamento nella forma di mutui, emissione di prestiti obbligazionari o di altre modalità di indebitamento per un importo complessivo di euro 276.660.063,59 (UPB E0101).
2. La durata dei prestiti non potrà essere superiore a venticinque anni ed il tasso iniziale al momento della stipula non potrà essere superiore al 6 per cento.
3. L'ammortamento dei prestiti di cui al presente articolo, da contrarre nel 2005, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2006.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei prestiti è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell'ammortamento, comprensive degli oneri a copertura del rischio di tasso o di cambio.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei prestiti alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma 5.
6. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 26.500.000,00 per l'esercizio 2006 e in euro 26.500.000,00 per l'esercizio 2007, e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 (UPB U0199).
Articolo 7
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito con legge 30 luglio 2004, n. 191, si riporta l'elenco di cui all'allegata Tabella H, contenente gli impegni sostenuti con ricorso all'indebitamento, assunti nel corso dell'anno 2004, destinati a finanziare contributi agli investimenti a privati.
Articolo 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
(seguono allegati)
allegati_bur_113_2005_185057.pdf