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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 112 del 29 novembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 19 del 26 novembre 2005

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni, è fissata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.000,00 nella misura dell'1,4 per cento.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l'anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L'aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l'ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
4. Per l'anno 2006, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", tre figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
5. A decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Art. 2

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

Art. 3

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale"

1. Per l'anno 2006 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
2. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2005

Galan


INDICE

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
Art. 2 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale"
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2005, n. 19

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 novembre 2005, n. 26/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 novembre 2005, dove ha acquisito il n. 91 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 novembre 2005;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Grazia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 novembre 2005, n. 16256.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la manovra tributaria regionale 2006 ha come obiettivo la conferma dell'elevato standard dei servizi regionali ed in particolare di quelli del settore sanitario, nel rispetto degli obblighi introdotti dall'Accordo Stato-Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001 e rafforzati dall'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Tali accordi condizionano l'erogazione dei finanziamenti integrativi statali in materia sanitaria all'osservanza di una serie di adempimenti, tra i quali il mantenimento, da parte delle Regioni, della stabilità e dell'equilibrio della gestione del settore. Basti rammentare che le Regioni sono vincolate a coprire le maggiori occorrenze di spesa sanitaria con l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, con la riduzione della spesa, o attraverso altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente, quali appunto la manovra tributaria.
L'obbligo di rispetto dei suddetti accordi, disciplinato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 63/2002 convertito in legge n. 112/2002, e dall'articolo 3, comma 32, della legge n. 350/2003, è stato prorogato per gli anni 2005 e successivi con l'articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004.
Anche per adempiere a tali accordi, il presente DDL, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di tributi regionali", prevede la modifica dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Nel suo complesso il provvedimento relativo all'addizionale IRPEF comporta un livello di pressione fiscale invariato rispetto a quello del 2005.
Articolo 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Il primo articolo del progetto di legge prevede la rideterminazione, per l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
Viene specificato che il reddito imponibile è quello calcolato in funzione dell'addizionale IRPEF, in quanto le deduzioni per la "no tax area" previste dall'articolo 11 del TUIR non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile del tributo in questione, che si differenzia quindi rispetto alla base imponibile dell'IRPEF nazionale.
Il primo comma prevede la fissazione, per l'anno 2006, dell'aliquota dell'addizionale nella misura dell'1,4 per cento per i contribuenti aventi un reddito imponibile superiore a euro 29.000,00.
Il secondo comma ricorda che per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale non superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota resta fissata nella misura dello 0,9 per cento, come previsto dalla normativa nazionale (articolo 50 comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Il terzo comma, al fine di assicurare maggiore equità al prelievo fiscale, introduce un correttivo mirante ad evitare che i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF compreso tra 29.001,00 e 29.147,00 euro si ritrovino, a seguito del prelievo della medesima addizionale, "più poveri" dei contribuenti con reddito imponibile non superiore ad euro 29.000,00.
Non si ha nessun caso di contribuente che, a parità di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, sia tenuto nel 2006 al versamento di un'imposta superiore a quella del 2005.
Il comma 4 prevede poi di agevolare nuclei familiari numerosi e con disponibilità finanziarie limitate, esentando dalla manovra i soggetti con tre o più figli a carico e il cui reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF non superi 50.000,00 euro.
Il comma 5 precisa infine che anche nel 2006 rimane in vigore l'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 34/2002, il quale prevede l'aliquota base dello 0,9 per cento per i portatori di handicap aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF non superiore ad euro 32.600,00 e per i soggetti aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap e aventi un reddito imponibile non superiore a euro 32.600,00.
Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore ad euro 32.600,00.
Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione delle aliquote dell'addizionale è valutabile in 114,4 milioni di euro. I contribuenti interessati alla manovra sono 413.335 su una platea potenziale di contribuenti pari a 3.593.209 unità.
Articolo 2 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
Sono prorogate anche per l'anno 2006 le agevolazioni sull'IRAP per le imprese giovanili, le imprese femminili e per tutte le cooperative sociali che verranno costituite nel 2006, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione sociale.
Tale agevolazione consiste nella fissazione dell'aliquota IRAP al 3,25 per cento per gli anni 2006, 2007 e 2008, con un abbattimento dell'aliquota dell'1 per cento rispetto a quella ordinaria.
Il minor gettito derivante dall'introduzione delle fattispecie agevolative in oggetto è di circa 0,5 milioni di euro.
Articolo 3 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale".
Il primo comma del presente articolo prevede la proroga al 2006 dell' esenzione, già prevista per l'anno 2005 dalla legge regionale n. 29/2004, a favore delle cooperative sociali che svolgono attività di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24).
Il minor gettito derivante da questa disposizione ammonta a 2 milioni di euro.
Il secondo comma prevede la proroga al 2006 dell' agevolazione, già prevista nella legge regionale n. 29/2004, a favore delle cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari o educativi (cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24).
Il minor gettito derivante da questa disposizione ammonta a 1 milione di euro.
L'Articolo 4 infine, prevede la dichiarazione d'urgenza.
La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 16 novembre 2005 ha approvato a maggioranza il progetto di legge oggi al vostro esame con il voto favorevole dei colleghi dei gruppi consiliari FI, AN, LV-LN-P, Nuovo PSI e UDC; hanno invece espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Progetto NE e Rifondazione Comunista, mentre si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Uniti nell'Ulivo-La Margherita, Misto, Uniti nell'Ulivo-DS, Per il Veneto con Carraro.

3 - Note agli articoli
Note all'articolo 1
­
- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:
"50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.
5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.".

- ­ Il testo del comma 3, dell'art. 12 del D.P.R. n. 917/1986 è il seguente:
"Articolo 12 - Deduzioni per oneri di famiglia
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.".

-­ Il testo dell'art. 3 della legge n. 104/1992 è il seguente:
"3. Soggetti aventi diritto.
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente:
"Art. 2 - Destinatari degli interventi.
1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.
1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
1 ter Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1.
2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.
3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.".

-­ Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2000 è il seguente:
"Art. 2 - Destinatari dei contributi.
1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto.
3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;
b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo.".

-­ Il testo del comma 1, dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1994 è il seguente:
"Art. 2 - Cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi;
b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.".

-­ Il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:
"6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari.
1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) [delle riprese di valore su crediti verso la clientela], f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) [delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora], o) degli altri oneri di gestione.
1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma:
a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;
b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
e la somma:
d) degli oneri finanziari;
e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.
3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.
4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.
5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.
5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.
7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.
1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative. Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.".

-­ Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2000 è il seguente:
"Art. 12 - Limiti dell'aiuto alle imprese.
1. L'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis.".

Note all'articolo 3

-­ Per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1994 vedi nota all'articolo 2.

-­ Il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1994 è il seguente:
"Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) sezione B nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) sezione C nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.".

-­ Per il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2000 vedi nota all'articolo 2.

4. Struttura di riferimento
Direzione risorse finanziarie

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