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Bur n. 109 del 22 novembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 14 del 18 novembre 2005

Modifiche all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

1. L'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" è sostituito dal seguente:
"1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 novembre 2005

Galan


INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 novembre 2005, n. 14
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 luglio 2005, dove ha acquisito il n. 54 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Bazzoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 ottobre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 novembre 2005, n. 15545.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con la legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi", la Regione del Veneto ha voluto promuovere e sostenere l'attività educativo-assistenziale degli asili nido, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al mondo del lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
Da ciò discende la necessità di rivolgere particolare attenzione anche alla preparazione culturale del personale che nelle suddette strutture si occupa della funzione educativa rivolta ai bambini.
In tale ambito, l'articolo 15 della legge n. 32/1990 elenca i titoli di studio che tale personale deve possedere: il diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di diploma di dirigente di comunità o comunque di un diploma di scuola media superiore idoneo allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.
Tra questi non sono previsti i diplomi di laurea in "Scienze della formazione primaria" e quello in "Scienze dell'Educazione", previsti dal decreto ministeriale 4 agosto 2000 relativo alla "Determinazione delle classi delle lauree universitarie", successivo alla legge regionale n. 32/1990.
Con il presente progetto di legge si propone, quindi, di integrare l'elenco contenuto nel primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, inserendovi anche i diplomi di laurea in "Scienze della formazione primaria" e quello in "Scienze dell'Educazione", che essendo diretti a fornire conoscenze teoriche e operative nel settore dell'educazione all'interno delle istituzioni scolastiche, vanno a completare e aggiornare l'elenco contenuto nel summenzionato articolo 15.
La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 18 ottobre 2005 approvandolo, all'unanimità, nel testo che segue.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 32/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - (Personale degli asili nido)
1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali in materia e dai vigenti contratti di lavoro.
3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione alla frequenza massima.
4. L'ente gestore garantisce il personale di sostegno ai bambini menomati o disabili.".

4. Struttura di riferimento
Direzione servizi sociali

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