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Bur n. 109 del 22 novembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 15 del 18 novembre 2005

Modifica della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", è così sostituito:
"1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l'Autorità d'ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2 ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi 2 bis e 2 ter:
"2 bis. nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.
2 ter. l'autorità d'ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 novembre 2005

Galan


INDICE
Art. 1 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 novembre 2005, n. 15
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 27 luglio 2005, dove ha acquisito il n. 52 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Astolfi, Bottacin, Caner, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Sandri e Stival;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Roberto Ciambetti, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 novembre 2005, n. 15546.


2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'esigenza di modificare la legge regionale n. 5/1998 di recepimento della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (legge Galli) con la previsione della destinazione alle comunità montane o in subordine ai comuni interessati di una quota della tariffa del servizio idrico, non inferiore al 3 per cento, trova la sua principale motivazione nella necessità di assicurare la manutenzione periodica e preventiva delle opere di difesa idraulico forestale, attività che un tempo veniva assicurata dalla presenza dell'uomo in montagna e che, con il massiccio esodo verso i centri industriali del fondovalle, non viene più eseguita con la dovuta sistematicità.
Le aree montane rivestono infatti un'importanza fondamentale per il mantenimento ed il rinnovo dei corpi idrici ai quali attingono a scopo idropotabile le zone di pianura. Questa funzione va quindi tutelata garantendo la permanenza delle condizioni che mantengono efficienti gli acquiferi sia a livello quantitativo, per assicurare un rifornimento idrico sufficiente per le necessità idropotabili e costante nel tempo, sia a livello qualitativo, per una fornitura d'acqua di buone caratteristiche organolettiche.
A tale scopo il territorio in cui tale risorsa viene prodotta deve essere oggetto di una particolare tutela, da assicurarsi in forma preventiva, al fine di evitare il verificarsi di episodi di degrado idrogeologico che portino a conseguenze indesiderate.
Lo stato di degrado del reticolo idrogeologico di montagna è sotto gli occhi di tutti e rappresenta un rischio concreto che incombe sulla sicurezza di cittadini ed imprese che popolano vallate tra le più produttive d'Europa.
Sono ormai consuete le immagini delle catastrofi idrogeologiche che con periodicità sempre più frequente colpiscono il nostro territorio con alluvioni che sommergono porzioni via via più vaste della pianura veneta.
In alcune Regioni si è provveduto, a posteriori, a finanziare interventi di sistemazione nell'ottica di una manutenzione preventiva e programmata del territorio montano. Tra le azioni indispensabili possono annoverarsi le seguenti:
- manutenzione delle aree boscate, che fungono da filtro naturale per le acque meteoriche;
- sistemazione dei torrenti e delle valli, al fine di evitare erosioni e frane che incidono permanentemente sul regime idraulico di una determinata area;
- manutenzione della viabilità nelle aree suddette, per salvaguardare la qualità delle acque di ruscellamento.
Tali funzioni sono attualmente svolte alle comunità montane in base al trasferimento di funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali".
In questo momento di importanza fondamentale per la costruzione di un sistema delle autonomie locali fondato sui principi di un autentico decentramento amministrativo, il Governo del Veneto ha ora l'opportunità di definire un'efficace politica di intervento di difesa del territorio montano che tenga conto degli interessi sociali, culturali ed economici delle popolazioni montane.
Attualmente le risorse messe a disposizione dal bilancio regionale sono del tutto insufficienti per assicurare un livello accettabile nella prevenzione dei dissesti idraulici e vengono allocate nel bilancio regionale senza l'imposizione di alcun tributo.
Per realizzare un trasferimento di competenze e poteri efficace è quindi necessario assicurare un flusso costante di finanziamenti per la manutenzione del territorio.
Tale condizione può essere realizzata mediante la destinazione di una quota della tariffa del servizio idrico integrato, non inferiore al 3 per cento, alle comunità montane o in subordine ai comuni interessati per la realizzazione di specifici programmi di interventi.
L'iniziativa, già adottata da altre Regioni a Statuto Ordinario (si vedano al riguardo le leggi regionali 20 gennaio 1997, n. 13, articolo 8 della Regione Piemonte e 20 ottobre 1998, n. 21, articolo 9 della Regione Lombardia), consentirebbe altresì di dare un forte impulso al ruolo delle comunità montane, riconoscendo autonomia amministrativa e capacità di autogoverno alle comunità locali.
A tal fine occorre che la Regione inserisca tra gli elementi di costo dei servizi idrici, oltre ai costi di gestione e di investimento per la fornitura del servizio, anche i costi legati alla necessaria manutenzione del territorio dal quale si originano le risorse idriche, al fine di assicurarne il ripristino ed il ricambio naturale.
Tale disposizione consentirebbe di dare piena applicazione alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali", la quale conferisce appunto alle comunità montane (capo III Tutela del territorio montano articoli 9 e 10), specifiche competenze in materia di manutenzione del territorio montano.
La recente suddivisione della Regione in Ambiti Territoriali Ottimali consente di individuare nelle Assemblee degli ATO, composte da rappresentanti dei Comuni, i soggetti responsabili delle politiche di tariffazione.
Una volta riscossi i pagamenti, i soggetti gestori del servizio idrico integrato dovranno operare gli opportuni trasferimenti finanziari a favore degli enti che impiegano i proventi del contributo ambientale per porre rimedio ai danni all'ambiente, causati dall'incuria ed alla mancanza di manutenzione del reticolo idrogeologico.
Considerato:
- che la legislazione di altre Regioni ha già previsto forme di tutela del territorio montano con la destinazione di quote della tariffa d'ambito ad attività di manutenzione e salvaguardia dell'assetto idrogeologico (Regione Piemonte legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13, articolo 8 e 20 ottobre 1998, n. 21, articolo 9 della Regione Lombardia);
- che appare opportuno provvedere ad integrare l'articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, con la previsione di destinare una quota della tariffa d'ambito, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
- che i suddetti fondi potrebbero essere assegnati alle comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;
- che una tale disposizione consentirebbe di dare piena applicazione alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali", la quale conferisce appunto alle comunità montane (capo III Tutela del territorio montano articoli 9 e 10), specifiche competenze in materia di manutenzione del territorio montano che, come è noto, versa in un periodo stato di abbandono e degrado idrogeologico aggravato dalla mancanza di una sistematica manutenzione dei corsi d'acqua minori.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Tariffa.
1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito secondo un calcolo eseguito conformemente ai criteri ed ai metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge n. 36/1994 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 agosto 1996. Nel calcolo della tariffa l'Autorità d'ambito deve altresì considerare ed includere la quota di cui al comma 2 ter. La tariffa così determinata costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione.
2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.
2 bis. nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della tariffa, di cui al comma 2, sono previste specifiche agevolazioni per le zone montane, in rapporto alle fasce altimetriche e di marginalità socio economica presente.
2 ter. l'autorità d'ambito competente per territorio destina una quota della tariffa relativa al servizio idrico, non inferiore al tre per cento, alle attività di difesa e di tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, assegnando tali fondi alla comunità montana competente per territorio o in subordine ai comuni interessati, per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela ed alle attività di sistemazione idrica del territorio.".

4. Struttura di riferimento
Direzione geologia e attività estrattive

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