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Bur n. 109 del 22 novembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 16 del 18 novembre 2005

Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole" e alla Misura 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'allegato 2 "Documento normativo di integrazione" del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 _ 2006) previsto dal primo bando e dal secondo bando del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 "Investimento nelle aziende agricole" e Misura 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura" e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell'insediamento dell'attività dei giovani agricoltori beneficiari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 novembre 2005

Galan


INDICE
Articolo 1

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 novembre 2005, n. 16
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 7 ottobre 2005 , dove ha acquisito il n. 85 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Astolfi, Bond, Da Re, Fianchetto, Gallo, Manzato, Teso e Trento;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 ottobre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 novembre 2005, n. 15547.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
uno dei fenomeni più evidenti dell'agricoltura italiana è rappresentato dalla bassa presenza di giovani. Seppure in misura diversa, il fenomeno è altresì comune a tutti i paesi europei.
La politica comunitaria a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nasce negli anni '70, prima di tutto come politica a favore del ricambio generazionale. Nel corso degli anni, tale politica si è intensificata fino ad arrivare al regolamento (CE) n. 1257/99, tuttora in vigore, che prevede premi di primo insediamento tesi a favorire la nascita di nuove aziende condotte da giovani agricoltori.
Il premio è finalizzato a sostenere le spese di avviamento dell'attività e costituisce una sorta di reddito garantito, in vista dei tempi necessari per l'eventuale ritorno economico dell'investimento.
I beneficiari del premio sono giovani che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di titolari e che hanno conoscenze e competenze professionali adeguate.
L'azienda oggetto dell'insediamento deve essere redditiva e rispettare le norme minimi previste in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Nel caso il giovane non sia in possesso dei requisiti di professionalità o l'azienda non raggiunga i livelli stabiliti di reddito e di rispetto delle norme, è possibile adeguarvisi entro tre anni dall'insediamento.
Spesso l'intervento, come è avvenuto in Veneto per i primi bandi, è vincolato alla presentazione di un progetto di investimento aziendale, in quanto si intende legare al premio un'iniziativa di miglioramento dell'azienda che avvantaggi non solo il nuovo imprenditore, ma che sia utile anche a raggiungere obiettivi generali di miglioramento del settore produttivo.
Di recente, con il regolamento (CE) n. 1783/03, che ha novellato il regolamento (CE) n. 1257/99, sono state previste modifiche alla misura che vanno nella direzione di facilitare il primo insediamento, ammettendo deroghe al possesso dei requisiti di accesso e consentendo maggiori servizi al giovane che intende diventare imprenditore agricolo.
Le novità regolamentari in particolare riguardano l'entità dell'aiuto al primo insediamento che è passato da 25.000,00 a 30.000,00 euro nel caso in cui i beneficiari si avvalgano di un sistema di consulenza aziendale correlato al primo insediamento e la maggiorazione del cofinanziamento dal 5 al 10 per cento per gli eventuali investimenti aziendali.
Inoltre, il nuovo regolamento di applicazione del novellato regolamento (CE) n. 1257/99, regolamento (CE) n. 817/2004, allo scopo di agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda, dà facoltà agli stati membri di fissare un termine di cinque anni (anziché tre, come stabilito in precedenza) per l'acquisizione delle competenze professionali, dei requisiti di reddittività economica e quelli minimi previsti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
Tra le novità previste dal regolamento (CE) n. 1783/03, la Regione Veneto, utilizzando parte delle risorse provenienti dall'overbooking, ha già dato corso nel proprio Piano di sviluppo rurale 2000-2006 (PSR) alla maggiorazione del cofinanziamento e, unica regione italiana insieme al Piemonte, sta dando attuazione alla misura relativa alla consulenza aziendale (MISURA Y), per la quale ha previsto la priorità per i giovani agricoltori neo insediati.
Considerate le necessità di poter disporre di un tempo maggiore per sensibilizzare e informare i neo insediati sui criteri di gestione obbligatori relativi ai processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute delle piante e degli animali, il benessere degli animali e la sicurezza sul lavoro e allo scopo di evitare fenomeni di scoraggiamento e abbandono dovuti alla pressione dell'investimento nelle fasi iniziali, si ritiene opportuno utilizzare la flessibilità introdotta dalla normativa comunitaria portando a cinque anni il termine per l'adeguamento richiesto per il primo insediamento.
Tuttavia, si ritiene altrettanto opportuno circoscrivere tale flessibilità ai giovani agricoltori beneficiari della MISURA 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura" e della MISURA 1 "Investimenti nelle aziende agricole" del primo e del secondo bando del PSR nonché dei bandi precedenti di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 4173 del 22 dicembre 2000 e 3136 del 16 novembre 2001 in quanto per i bandi successivi, i cui termini per l'adeguamento scadranno dopo il 2006, vi potrà eventualmente provvedere con proprio provvedimento amministrativo la Giunta regionale.
Il presente progetto, composto di un unico articolo, introduce pertanto una disposizione transitoria che ridefinisce in cinque anni dalla data dell'insediamento dell'attività dei giovani agricoltori beneficiari il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'allegato 2 "Documento normativo di integrazione" del Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto (2000 _ 2006) previsti dal primo bando e dal secondo bando del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 "Investimento nelle aziende agricole" e Misura 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura"nonché, per le stesse misure, anche dai bandi con i quali si sono finanziati i neo insediati che nel passaggio dal precedente periodo di programmazione all'attuale PSR erano rimasti esclusi per carenza di fondi.

3. Struttura di riferimento
Direzione produzioni agroalimentari

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