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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 109 del 22 novembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 18 novembre 2005

Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 45 della Costituzione e nello Statuto regionale, riconosce il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'azione dell'associazionismo cooperativo ritenendolo strumento privilegiato dell'attività di cooperazione per la promozione, il miglioramento, l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva, anche attraverso il consolidamento del sistema cooperativo nell'ambito del proprio territorio, favorendone e sostenendone il processo di aggregazione e di integrazione con le realtà socio-economiche della Regione stessa.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La Regione, con le disposizioni della presente legge, intende contribuire alla realizzazione di progetti, presentati da cooperative operanti sia singolarmente che in forma associata, considerati dalla Giunta regionale di interesse per la Regione.
2. I contributi ed i finanziamenti previsti dalla presente legge sono destinati esclusivamente alle cooperative venete iscritte all'albo delle società cooperative previste dal decreto ministeriale 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'articolo 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'articolo 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile." e che operano singolarmente o agiscono attraverso forme associate, nonché alle associazioni di cooperative che presentano le caratteristiche indicate nell'articolo 3, che sono state riconosciute ai sensi dell'articolo 4 e che sono iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.

Art. 3

Associazioni di cooperative

1. Sono riconosciute come associazioni di cooperative le organizzazioni di rappresentanza delle cooperative che agiscono senza scopo di lucro, secondo i principi di mutualità, per le quali possano essere accertate rappresentatività e diffusione in ambito regionale.
2. Sono inoltre riconosciute come associazioni di cooperative anche le sezioni regionali venete delle centrali nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 recante provvedimenti per la cooperazione, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Riconoscimento delle associazioni di cooperative

1. Per ottenere il riconoscimento ed il conseguente inserimento nell'elenco regionale delle associazioni cooperative di cui all'articolo 5, le associazioni di cooperative che ritengono di avere i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, devono farne richiesta alla Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente, entro il 30 novembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, riconosce le associazioni di cooperative.
3. La struttura regionale competente verifica la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 1.
4. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la cancellazione dall'elenco a far data dal momento dell'assunzione del provvedimento della Giunta regionale.

Art. 5

Elenco regionale delle associazioni di cooperative

1. È istituito l'elenco regionale delle associazioni di cooperative presso la Giunta regionale, la cui tenuta è affidata alla struttura regionale competente.

Art. 6

Consulta della cooperazione

1. È istituita la consulta della cooperazione che ha sede presso la Giunta regionale.
2. La consulta della cooperazione è composta:
a) dall'assessore regionale competente in materia di cooperazione, o da un suo delegato, che la convoca e la presiede;
b) dai presidenti delle associazioni di cooperative di cui agli articoli 3 e 4, o da un loro delegato;
c) dal rappresentante dell'ufficio regionale del Ministero competente;
d) dal presidente della Veneto Sviluppo S.p.A. o da un suo delegato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente designato dal presidente della consulta.
4. Alla nomina dei membri della consulta provvede la Giunta regionale.
5. La consulta si riunisce almeno tre volte all'anno o ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti assegnati.
6. La partecipazione alle riunioni della consulta è a titolo gratuito salvo il rimborso spese, laddove spettante, ai sensi della vigente normativa in materia di personale regionale con qualifica dirigenziale.
7. Alla copertura delle spese per il funzionamento della consulta della cooperazione si fa fronte mediante l'utilizzazione delle risorse individuate con apposita delibera della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
8. Entro novanta giorni dall'istituzione, la consulta della cooperazione propone il proprio regolamento interno che viene approvato dalla Giunta regionale. Decorso inutilmente tale termine, vi provvede direttamente la Giunta regionale.

Art. 7

Compiti della consulta della cooperazione

1. La consulta della cooperazione:
a) esprime parere su progetti di legge e di regolamento riguardanti la materia della cooperazione o interessanti le associazioni della cooperazione, sull'istituzione del centro studi di cui all'articolo 8 nonché su eventuali ulteriori provvedimenti per i quali la Giunta regionale ne faccia richiesta;
b) propone alla Giunta regionale attività o interventi riguardanti il mondo della cooperazione nell'ambito del territorio regionale;
c) coordina l'attività del centro studi istituito ai sensi dell'articolo 8;
d) formula proposte sull'assegnazione delle risorse che la Giunta regionale intende destinare alla cooperazione;
e) promuove convegni, incontri, dibattiti o seminari sui temi della cooperazione con la partecipazione dei soggetti sociali ed economici maggiormente interessati, anche in ambito comunitario.

Art. 8

Centro studi per la cooperazione

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la consulta della cooperazione, istituisce il centro studi per la cooperazione quale organismo culturale di ricerca finalizzato a supportare l'attività della consulta di cui all'articolo 6.
2. Compiti del centro di cui al comma 1 sono:
a) monitorare il sistema cooperativo regionale nelle sue realtà qualitative e quantitative;
b) raccogliere esperienze nazionali e comunitarie in ambito cooperativo;
c) elaborare criteri di indirizzo in merito alle azioni di promozione, ammodernamento e sviluppo della cooperazione veneta;
d) individuare le aree di progettazione operativa e di intervento in ambito cooperativo da proporre alla consulta della cooperazione;
e) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sulla cooperazione veneta.
3. La Giunta regionale individua annualmente le risorse da destinare al funzionamento del centro studi.

Art. 9

Piano di intervento

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano di intervento annuale per la cooperazione, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".
2. Il piano provvede a:
a) stabilire le linee di intervento a favore della cooperazione sulla base delle quali vengono determinate le risorse necessarie all'attuazione delle stesse;
b) quantificare le risorse da destinare alle cooperative singole o in forma associata attraverso specifici bandi nonché le risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 6, comma 7, all'articolo 8, comma 3 e agli articoli 10 e 13.

Art. 10

Sostegno all'associazionismo cooperativo

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, assegna le risorse da destinare alle associazioni di cooperative finanziando specifici progetti, su proposta della consulta, in relazione ai quali indica i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione degli stessi.
2. Tali progetti riguardano:
a) la promozione cooperativa;
b) la qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei cooperatori;
c) la divulgazione del metodo cooperativo;
d) l'assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle cooperative aderenti;
e) l'organizzazione dei servizi atti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;
f) lo svolgimento di attività statistiche e di rilevamento.
3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni anno, possono predisporre i progetti direttamente o attraverso enti o altre strutture dalle stesse incaricati.
4. I contributi di cui al presente articolo sono suddivisi nella misura del trenta per cento tra le associazioni di cooperative in parti uguali e per il restante settanta per cento sulla base della rappresentatività e articolazione territoriale di ciascuna, determinate con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 11

Sostegno alle cooperative

1. La Regione del Veneto, per le finalità di cui alla presente legge, concede contributi in conto capitale alle cooperative in possesso dei requisiti di piccola e media impresa ai sensi della vigente disciplina comunitaria.
2. Per poter usufruire dei contributi regionali le cooperative devono trovarsi, al momento della erogazione e per tutta la durata del beneficio, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modifiche, ed essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per legge.
3. Le cooperative singole o nelle loro forme associate devono avere sede operativa nel Veneto e realizzare nel territorio regionale almeno il cinquanta per cento del fatturato medio complessivo, riferito al triennio precedente la domanda di accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione delle risorse stanziate dalla Regione, sono considerati prioritari i progetti e le iniziative presentati da cooperative il cui organico complessivo sia costituito in prevalenza da soci lavoratori o lavoratori non soci con i quali sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
5. I criteri di cui al comma 3 non si applicano nei confronti delle cooperative il cui organico sia costituito prevalentemente da soci che svolgono professioni o attività per il cui esercizio è previsto l'obbligo per legge dell'iscrizione in appositi albi o elenchi, nonché nei confronti delle cooperative di guide turistiche, interpreti, corrieri, guide alpine, aspiranti guide, guide naturalistico-ambientali e maestri di sci.

Art. 12

Rispetto della normativa comunitaria e divieto di cumulo

1. I contributi sono assegnati alle cooperative singole o in forma associata secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (de minimis), n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10 e n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (de minimis) nei settori dell'agricoltura e della pesca, pubblicato nella G.U.U.E. 28 ottobre 2004 n. L 325.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da norme comunitarie, statali, regionali.

Art. 13

Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A.

1. La Giunta regionale, tramite la Veneto Sviluppo S.p.A., interviene per favorire la nascita e lo sviluppo delle cooperative; a tal fine sostiene la ricapitalizzazione e i progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, con particolare riguardo a quelli con contenuto innovativo finalizzati alla creazione di nuove imprese cooperative e allo sviluppo di quelle esistenti.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 sono costituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. i seguenti fondi:
a) fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative, anche prevedendo la Veneto Sviluppo S.p.A. quale socio sovventore;
b) fondo per la concessione di contributi destinati all'aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, attraverso contributi ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta della cooperazione:
a) stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A. nell'ambito delle attività di cui ai commi 1 e 2;
b) prevede i requisiti che le cooperative devono possedere per l'ammissione ai fondi di cui al comma 2;
c) determina i criteri di utilizzo dei fondi medesimi nonché le relative modalità di gestione;
d) determina il compenso spettante alla Veneto Sviluppo S.p.A., a valere sulle risorse dei fondi gestiti.
4. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 "Istituzione della consulta per la cooperazione e provvidenze per favorire lo sviluppo del movimento cooperativo" come modificata dall'articolo 17 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 800.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'upb U0202 "Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione" del bilancio di previsione 2005 e pluriennale 2005-2007.
2. Alle spese di investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2005-2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 6 "Interventi in materia di cooperazione"; contestualmente lo stanziamento dell'upb U0062 "Aiuti allo sviluppo economico e all'innovazione" viene incrementato di euro 3.500.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2005 e per sola competenza nei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 novembre 2005

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Ambito di applicazione
Art. 3 - Associazioni di cooperative
Art. 4 - Riconoscimento delle associazioni di cooperative
Art. 5 - Elenco regionale delle associazioni di cooperative
Art. 6 - Consulta della cooperazione
Art. 7 - Compiti della consulta della cooperazione
Art. 8 - Centro studi per la cooperazione
Art. 9 - Piano di intervento
Art. 10 - Sostegno all'associazionismo cooperativo
Art. 11 - Sostegno alle cooperative
Art. 12 - Rispetto della normativa comunitaria e divieto di cumulo
Art. 13 - Interventi di sostegno alla cooperazione della Veneto Sviluppo S.p.A.
Art. 14 - Abrogazione
Art. 15 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 18 novembre 2005, n. 17
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 agosto 2005, dove ha acquisito il n. 59 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Fontanella, Atalmi, Bertipaglia, Bottacin, Cancian, Carraro, Causin, Cortelazzo, Ruffato, Sandri, Silvestrin, Tiozzo, Variati, Zigiotto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 ottobre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Tiozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 novembre 2005, n. 15548.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la rapida evoluzione del sistema produttivo veneto ha avuto profonde ripercussioni sul sistema sociale e territoriale ma è avvenuta con percorsi di crescita che ne hanno mantenuto l'identità e la validità di valori quali la solidarietà, la tolleranza, il senso di responsabilità.
Questo sviluppo, proprio per il suo localismo e per essere caratterizzato da piccole iniziative imprenditoriali, appare come un "laboratorio" di democrazia economica in cui l'uomo è messo nelle condizioni per essere protagonista della vita sociale e "imprenditore di sé stesso" in quella economica. La centralità della persona come fattore caratteristico di uno sviluppo economico e sociale autocentrato e autopropulsivo è parte centrale del Programma Regionale di Sviluppo che, accanto ai temi dell'innovazione e delle infrastrutture come fattori di competitività, afferma con forza l'obiettivo della qualità della vita come finalità prioritaria per la crescita civile e culturale della società regionale.
In questo contesto di evoluzioni "spontanee" da un lato e di percorsi "indicati" dalla politica regionale dall'altro, va riconosciuta alla cooperazione e alle iniziative di solidarietà che vanno emergendo dalla società civile, l'espressione di identità e di valori che superano la sterile dicotomia tra stato e mercato, tra direttiva pubblica e iniziativa privata.
La cooperazione come forma di organizzazione produttiva fondata su partecipazione e senso di responsabilità è volta ad associare l'efficienza che necessariamente il processo produttivo richiede, alla solidarietà che la condivisione dei valori di mutualità porta con sé.
Al Veneto spetta il merito di essere stato la culla dell'esperienza cooperativistica in Italia, dimostrando che la crescita economica non solo non ha offuscato lo sviluppo della formula cooperativistica ma, anzi, ne ha rafforzato i fondamenti.
Negli ultimi anni le cooperative venete hanno mostrato tendenze coerenti con quelle italiane in generale: sono in crescita le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali sia per numero di imprese che di occupati, in linea con i processi di ammodernamento nel mercato del lavoro e del welfare. Ma è soprattutto in questa delicata fase di passaggio dell'economia veneta verso un modello di sviluppo più competitivo ma anche più "sostenibile" e verso una più elevata qualità della vita che la cooperazione necessita di sostegno e di maggiore attenzione da parte delle istituzioni proprio per il ruolo che essa riveste.
Se gli obiettivi sono non solo la continuità ma anche la costruzione di un futuro sempre nuovo e dinamico occorre che anche la cooperazione cresca come forza "imprenditoriale" sia nella capacità di soddisfare le aspettative dei soci, sia come strumento di promozione di valori come solidarietà e giustizia sociale, fondamentali alla crescita civile.
Ciò comporta una azione di sostegno alla cooperazione articolata su due piani:
- sul piano aziendale;
- sul piano associazionistico.
Sul primo fronte i problemi sono molteplici e vanno dalle esigenze di capitalizzazione e ricapitalizzazione, alla imprescindibilità di attivare processi di innovazione tecnologica e di "messa in rete" delle varie cooperative soprattutto nel campo dei settori integrati verticalmente.
Non solo, ma appaiono ormai imprescindibili sia l'adeguamento delle dimensioni, sia soluzioni organizzative volte ad allargare su basi europee la compagine sociale e di "governance". Tutto ciò evidentemente nella prospettiva di una legislazione comune europea sulla cooperazione, tenuto conto che l'impresa cooperativa radicata nel territorio, non delocalizza e non emigra ma può estendere lontano i propri rami ed allargare enormemente il tessuto delle proprie radici etiche e culturali.
Il contesto legislativo, sia per quanto riguarda la disciplina del socio lavoratore che la riforma della vigilanza, costituisce oggi una opportunità per il rafforzamento dell'identità cooperativa. Il raggiungimento di questi complessi obiettivi su scala aziendale non potrebbe però avvenire senza il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni che rappresentano le cooperative.
Infatti sul piano dell'associazionismo tra cooperative va notato che alle rappresentanze regionali che raggruppano cooperative appartenenti ai vari movimenti competono ruoli particolarmente complessi. Da un lato esse svolgono un insieme di funzioni di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione, dall'altro, alla luce della nuova legge, di vigilanza sull'attività delle associate. Oggi le associazioni promuovono le iniziative atte a favorire lo sviluppo della cooperazione coordinando le attività di interesse comune che provengono dalle associazioni di settore. Accanto a queste funzioni più generali vi sono attività specifiche volte a fornire servizi alle associate coordinandone i progetti di investimento, di formazione del "capitale umano" e favorendo la nascita di organismi consortili di settore. Ma è soprattutto il nuovo ruolo che la cooperazione andrà assumendo nell'evoluzione dell'economia e della società veneta che comporterà per essa un impegno sul fronte dell'animazione culturale, della ricerca e della comunicazione.
Le associazioni presenti nella regione rappresentano pertanto l'interfaccia indispensabile e il luogo di sintesi dei rapporti tra cooperative (e loro organismi anche nazionali) e le istituzioni regionali, nazionali ed europee.
L'insieme di questi obiettivi strategici nell'ottica di una riqualificazione del modello di sviluppo della nostra regione, unitamente al principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale) che dovrà sempre più guidare l'azione dei pubblici poteri, hanno indotto a proporre il presente progetto di legge. Tre importanti innovazioni sono contenute in questo progetto:
- la previsione di risorse da destinare alle cooperative singole o in forma associata;
- l'istituzione di un centro studi e ricerche in grado di fornire la necessaria base informativa e di approfondimento per l'attività della consulta della cooperazione;
- la creazione di strumenti di ingegneria finanziaria per l'incentivazione alla cooperazione.
In relazione all'articolato:
Art. 1 Contiene le finalità della legge.
Art. 2 L'ambito di applicazione della stessa.
Art. 3 Si riferisce ai requisiti per il riconoscimento delle associazioni cooperative.
Art. 4 Prevede l'iter per il riconoscimento delle associa - zioni di cooperative.
Art. 5 Istituisce l'elenco regionale delle associazioni di cooperative.
Art. 6 Istituisce la consulta della cooperazione.
Art. 7 Stabilisce i compiti della consulta.
Art. 8 Istituisce il centro studi per la cooperazione quale organismo di supporto alla consulta.
Art. 9 Prevede l'approvazione da parte della Giunta del Piano di intervento annuale per la cooperazione.
Art. 10 Indica gli interventi e le modalità di sostegno al l'associazionismo cooperativo.
Art. 11 Individua le misure a sostegno delle cooperative.
Art. 12 Contempla il rispetto della normativa comunitaria e stabilisce il divieto di cumulo con altri eventua- li benefici.
Art. 13 Prevede la costituzione di fondi presso la Veneto Sviluppo S.p.A. per favorire la nascita e lo svilup- po delle cooperative.
Art. 14 Abroga la legge regionale n. 74/1979.
Art. 15 Prevede la norma finanziaria.
La Terza Commissione, nella seduta del 26 ottobre 2005 ha approvato, all'unanimità dei presenti, la proposta di legge che ora si sottopone all'aula per l'approvazione.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 11
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 142/2001 è il seguente:

"1 - Soci lavoratori di cooperativa.
1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.".

4. Leggi regionali abrogate
L'articolo 14 abroga la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74.

5. Struttura di riferimento
Direzione industria

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