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Bur n. 109 del 22 novembre 2005


LEGGE REGIONALE  n. 18 del 18 novembre 2005

Istituzione del servizio civile regionale volontario.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I

Principi e finalità



Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene il servizio civile quale esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini più consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e quale investimento della comunità veneta sulle giovani generazioni. A questo scopo la Regione istituisce il servizio civile regionale volontario.

CAPO II

Servizio civile regionale volontario



Art. 2

Ambiti di servizio

1. Il servizio civile regionale volontario realizza le finalità di cui all'articolo 1 attraverso l'attuazione di progetti di assistenza e servizio sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale, di promozione e organizzazione di attività educative e culturali, dell'economia solidale e, di protezione civile.

Art. 3

Durata

1. Il servizio civile regionale volontario dura da sei a dodici mesi, prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi. Il numero di ore di servizio può variare tra diciotto e trenta ore settimanali. Il numero di giorni di servizio non può essere inferiore a tre e superiore a sei la settimana.

Art. 4

Registro

1. Concorrono alla gestione del servizio civile regionale volontario gli enti e le associazioni iscritte in apposito registro tenuto presso l'ufficio per il servizio civile regionale di cui all'articolo 10.
2. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1 gli enti e le associazioni, attive da almeno due anni, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile regionale;
c) capacità organizzativa e d'impiego dei volontari del servizio civile regionale.
3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 5.

Art. 5

Progetti d'impiego dei volontari

1. Gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 4 possono presentare alla Regione progetti d'impiego di volontari negli ambiti di servizio indicati all'articolo 2.
2. I volontari del servizio civile regionale non possono essere impiegati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.
3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare i volontari per eventuali infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Per la valutazione dei progetti di impiego dei volontari si considerano nell'ordine:
a) l'utilità e la rilevanza sociale in riferimento al contesto di attuazione;
b) il percorso di crescita civica e professionale dei volontari, attraverso il programma di formazione e l'esperienza di servizio nella sua totalità;
c) la possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari;
d) la capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile regionale volontario;
e) l'adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari.
5. I progetti, approvati dalla Giunta regionale, sono inseriti nei bandi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

Art. 6

Contributi regionali per l'attuazione dei progetti d'impiego dei volontari

1. La Regione eroga contributi per l'attuazione dei progetti di servizio civile regionale volontario, provvedendo al rimborso delle spese sostenute dagli enti gestori:
a) nella misura massima del sessanta per cento, per gli enti locali, le unità locali socio-sanitarie, le università degli studi e gli altri enti pubblici;
b) nella misura massima del novanta per cento, per gli enti e le associazioni private senza fini di lucro.
2. Sono considerate spese per l'attuazione dei progetti:
a) le spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli operatori di cui all'articolo 17;
b) le spese per la formazione dei volontari;
c) le spese per la copertura assicurativa dei volontari;
d) le indennità mensili;
e) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei volontari, quando siano presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego.
3. Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo regionale devono essere rendicontate.

Art. 7

Ammissione al servizio civile regionale volontario

1. Possono svolgere il servizio civile regionale volontario i cittadini italiani e comunitari residenti o domiciliati in Veneto che:
a) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al momento della presentazione della domanda;
b) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica, certificata dal servizio sanitario nazionale, in relazione al servizio da svolgere.
2. La Regione pubblica ogni sei mesi un bando per l'avviamento al servizio civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse finanziarie stanziate.
3. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di selezione dei volontari, i progetti d'impiego, gli enti gestori, le sedi di servizio, le date di avviamento al servizio, l'importo delle indennità di servizio e dei premi di fine servizio.

Art. 8

Indennità di servizio e premi di fine servizio

1. Ai volontari del servizio civile regionale di età compresa tra i diciotto e i ventotto anni non compiuti al momento della presentazione della domanda viene corrisposta dagli enti gestori un'indennità di 15,00 euro al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo, a condizione che prestino servizio trenta ore la settimana. L'indennità viene ridotta del 40 per cento se i volontari prestano servizio diciotto ore la settimana e, viene ridotta in proporzione, nel caso di monte orario settimanale compreso tra le diciotto e le trenta ore.
2. La Regione corrisponde ai volontari di cui al comma 1 un premio di fine servizio pari a 2.000,00 euro per ogni periodo di dodici mesi di servizio svolti con un monte orario settimanale di trenta ore. Per i volontari che abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a dodici mesi e per un numero di ore settimanali inferiore a trenta il premio di fine servizio viene ridotto in analogia con quanto previsto al comma 1 per la riduzione dell'indennità di servizio.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta per il servizio civile regionale di cui all'articolo 11, può stabilire con proprio provvedimento indennità di servizio e premi di fine servizio per i volontari che appartengano a fasce d'età diverse da quella di cui al comma 1.
4. Le indennità di servizio e i premi di fine servizio di cui al presente articolo sono rivalutate ogni tre anni sulla base degli indici ISTAT.

Art. 9

Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile

1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università degli studi dei crediti formativi derivanti dalla prestazione del servizio civile volontario e dalle attività formative connesse.
2. La Regione promuove l'adozione di misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale volontario, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali regionali con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.
4. Gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti in ambito regionale possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale volontario del Veneto.
5. La Regione può prevedere ulteriori benefici economici per i volontari in servizio civile regionale.

Art. 10

Ufficio per il servizio civile regionale

1. È istituito presso la Giunta regionale l'ufficio per il servizio civile regionale.
2. La dotazione del personale dell'ufficio è fissata con apposito provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per il funzionamento dell'ufficio la Regione si avvale anche di collaboratori e consulenti di comprovata esperienza nella gestione del servizio civile.
3. L'ufficio per il servizio civile regionale:
a) gestisce il registro degli enti e delle associazioni di cui all'articolo 4;
b) predispone lo schema di progetto d'impiego dei volontari di cui all'articolo 5;
c) valuta i progetti d'impiego dei volontari di cui all'articolo 5;
d) eroga i contributi di cui all'articolo 6;
e) predispone i bandi di avviamento al servizio di cui all'articolo 7;
f) predispone il programma triennale delle azioni di promozione e sostegno del servizio civile di cui all'articolo 12 e concorre alla loro attuazione;
g) eroga i finanziamenti agli enti e associazioni che concorrono all'attuazione delle azioni di cui al Capo III.

Art. 11

Consulta per il servizio civile regionale

1. È istituita la consulta per il servizio civile regionale quale organo consultivo della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge.
2. La consulta è composta da non più di dieci membri, individuati dalla Giunta regionale in maggioranza tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che impiegano volontari in servizio civile, o abbiano svolto attività significative e documentabili di formazione connesse al servizio civile regionale volontario.
3. Alle riunioni della consulta partecipano il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato ed un rappresentante del Consiglio regionale, il responsabile dell'ufficio per il servizio civile regionale ed un rappresentante dell'Osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1988, n. 29 "Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani" come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1994, n. 37.
4. La consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere riconfermati.
5. La consulta esprime il proprio parere:
a) sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 12;
b) sui progetti di impiego dei volontari presentati dagli enti ed associazioni di cui all'articolo 5;
c) sull'assegnazione di contributi e finanziamenti per attività connesse al servizio civile regionale volontario.
6. La consulta ed i suoi componenti possono presentare proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 12.
7. La consulta viene convocata per la prima volta entro sessanta giorni dalla sua costituzione. In seguito viene convocata almeno due volte all'anno e ogniqualvolta lo richieda la Giunta regionale o almeno un terzo dei componenti della consulta stessa.
8. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, emanato entro sessanta giorni dalla prima convocazione, nel quale viene disciplinato anche il rimborso delle spese ai componenti la consulta.

CAPO III

Azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile



Art. 12

Azioni e programma triennale

1. Ai fini della presente legge sono azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile regionale volontario:
a) il finanziamento dei progetti di impiego dei volontari;
b) il reperimento di dati ed elementi conoscitivi relativi alle diverse tipologie ed esperienze di servizio civile volontario;
c) l'informazione;
d) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili del servizio civile regionale volontario;
e) la formazione generale e specifica dei volontari;
f) la verifica delle attività di formazione e aggiornamento;
g) la verifica dei progetti di impiego dei volontari e della loro attuazione;
h) la costituzione e la valorizzazione di coordinamenti, associazioni o consorzi di enti per la formazione dei volontari, l'aggiornamento dei responsabili e per la gestione del servizio civile regionale volontario.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della consulta per il servizio civile regionale, il Consiglio regionale approva il primo programma triennale delle azioni di cui al comma 1, su proposta della Giunta regionale. I successivi programmi triennali sono approvati entro novanta giorni dalla scadenza del programma precedente.
3. Il programma triennale fissa le priorità e i tempi d'intervento, nonché i criteri di concessione dei contributi e dei finanziamenti regionali agli enti e alle associazioni che realizzano gli interventi.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del programma triennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte.
5. Il programma triennale mantiene validità sino all'approvazione del programma triennale successivo.

Art. 13

Ricognizione delle esperienze e tipologie di servizio civile volontario

1. In fase di prima applicazione al fine di individuare elementi utili per la redazione e valutazione dei progetti d'impiego dei volontari in servizio civile regionale, l'ufficio per il servizio civile regionale provvede a una ricognizione delle esperienze di servizio civile volontario svolte in Veneto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. Sono oggetto di ricognizione anche l'anno di volontariato sociale promosso dalla Caritas italiana e le esperienze di servizio civile femminile svolte presso gli enti locali del Veneto che hanno aderito alla sperimentazione promossa dal dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e altre analoghe forme di servizio civile femminile.

Art. 14

Informazione

1. La Regione promuove la conoscenza del servizio civile regionale volontario attraverso:
a) i mezzi d'informazione televisiva e radiofonica;
b) la rete dei servizi Informagiovani;
c) l'organizzazione di campagne informative nelle scuole, nelle università e nel terzo settore;
d) la partecipazione a fiere di interesse giovanile;
e) l'istituzione di una banca dati degli enti e dei progetti di servizio civile, consultabile in Internet;
f) l'organizzazione di una conferenza annuale sul servizio civile, finalizzata a divulgare i progetti migliori e a favorire uno scambio di esperienze tra gli operatori.
2. La Giunta regionale organizza ogni anno un corso di formazione e aggiornamento per gli operatori che promuovono e diffondono la conoscenza del servizio civile e provvede altresì alla produzione e distribuzione negli Informagiovani, nelle scuole e nelle università e negli enti del terzo settore, di materiale informativo cartaceo e multimediale. A tal fine si procede ad una ricognizione preliminare delle attività svolte in questo ambito da associazioni ed enti locali, per recuperare e valorizzare le esperienze positive.

Art. 15

Formazione dei volontari

1. La Regione promuove e sostiene attività di formazione generale e specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile regionale.
2. La formazione generale dei volontari in servizio civile è formazione civica improntata ai valori espressi nella Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare al dovere di solidarietà sociale e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione civica che includano forme di ricerca e sperimentazione di soluzione non violenta dei conflitti.
3. La formazione specifica è variabile in relazione alla tipologia d'impiego del volontario. La Regione sostiene prioritariamente le attività di formazione specifica volte a migliorare la capacità di relazione tra i volontari e i destinatari dei servizi alla persona, con particolare riguardo ad anziani, minori e giovani in condizione di disagio familiare o sociale, disabili fisici e psichici, persone senza fissa dimora, alcolisti e tossicodipendenti, nomadi, emarginati gravi.
4. La formazione ha complessivamente una durata minima di ottanta ore, di cui almeno trenta dedicate alla formazione generale e cinquanta alla formazione specifica, da tenersi in prevalenza nel periodo iniziale di servizio.

Art. 16

Associazioni e coordinamenti di enti per la formazione

1. Al fine di rimuovere le difficoltà organizzative ed economiche che rendono problematica la realizzazione delle attività formative, la Regione promuove e sostiene tutte le forme di associazione e coordinamento fra gli enti, che abbiano come scopo la formazione dei volontari del servizio civile regionale.
2. La Regione promuove, d'intesa con l'Unione delle province e con l'ANCI regionale, coordinamenti provinciali di enti locali e ULSS, a cui possono essere ammessi anche altri enti pubblici che ne facciano richiesta. La Regione promuove e sostiene analoghi coordinamenti delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni senza fini di lucro, preferibilmente presso il centro servizi per il volontariato di ciascuna provincia.

Art. 17

Formazione e aggiornamento dei responsabili

1. La Giunta regionale organizza corsi di formazione e aggiornamento, con cadenza annuale, per i responsabili del servizio civile, riconoscendo e valorizzando le migliori esperienze degli enti e delle associazioni che gestiscono il servizio civile.
2. I corsi hanno per oggetto la predisposizione dei progetti d'impiego dei volontari del servizio civile regionale, e la conoscenza, gestione e valorizzazione della peculiare risorsa umana rappresentata dai volontari.
3. La Giunta regionale organizza specifici corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei volontari del servizio civile regionale.

Art. 18

Verifiche e attività di monitoraggio

1. Al fine di garantire la qualità e lo sviluppo del servizio civile regionale volontario, la Giunta regionale provvede a verificare la corretta attuazione dei progetti approvati, dedicando particolare attenzione al monitoraggio delle attività formative.

CAPO IV

Disposizioni finanziarie



Art. 19

Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario

1. È istituito il Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario, al fine di far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Al finanziamento del Fondo concorrono:
a) le risorse comunitarie;
b) i contributi di soggetti pubblici o privati, con o senza vincoli specifici;
c) la quota di stanziamento annuale stabilita in sede di approvazione della legge finanziaria.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n 20, iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007; contestualmente la dotazione dell'upb U0161 "Interventi di sostegno al terzo settore" viene incrementata di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2005 e per sola competenza nei due successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 novembre 2005

Galan


INDICE

CAPO I - Principi e finalità
Art. 1 - Principi e finalità
CAPO II - Servizio civile regionale volontario
Art. 2 - Ambiti di servizio
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Registro
Art. 5 - Progetti d'impiego dei volontari
Art. 6 - Contributi regionali per l'attuazione dei progetti d'impiego dei volontari
Art. 7 - Ammissione al servizio civile regionale volontario
Art. 8 - Indennità di servizio e premi di fine servizio
Art. 9 - Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile
Art. 10 - Ufficio per il servizio civile regionale
Art. 11 - Consulta per il servizio civile regionale
CAPO III - Azioni di promozione, qualificazione e sostegno del servizio civile
Art. 12 - Azioni e programma triennale
Art. 13 - Ricognizione delle esperienze e tipologie di servizio civile volontario
Art. 14 - Informazione
Art. 15 - Formazione dei volontari
Art. 16 - Associazioni e coordinamenti di enti per la formazione
Art. 17 - Formazione e aggiornamento dei responsabili
Art. 18 - Verifiche e attività di monitoraggio
CAPO IV - Disposizioni finanziarie
Art. 19 - Fondo regionale per il servizio civile regionale volontario
Art. 20 - Norma finanziaria


Dati informativi concernenti la legge regionale 18 novembre 2005, n. 18
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 giugno 2005 , dove ha acquisito il n. 22 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Marchese, Azzi, Bonfante, Gallo e Tiozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 novembre 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giampietro Marchese, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 10 novembre 2005, n. 15559.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
nel luglio del 2001 l'Istituto di Ricerche Data Media ha svolto un'indagine, commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per conoscere le opinioni e l'atteggiamento dei giovani italiani nei confronti del servizio civile. Il campione intervistato, rappresentativo della popolazione italiana tra i 18 e i 26 anni d'età, è stato aggregato per aree, una delle quali (l'Area 2) corrispondeva alle Regioni del Nord Est.
La lettura dei risultati disaggregati per area ha fatto emergere differenze d'opinione assai significative. Per esempio, solo l'1 per cento dei giovani del Nord Est pensava che chi sceglieva il servizio civile sostitutivo era "uno che si sottrae al dovere di difendere la Patria", mentre questa percentuale saliva al 13,4 per cento al Sud e nelle Isole. Il giudizio positivo dei giovani del Nordest emergeva in maniera ancora più evidente da quel 64,2 per cento di intervistati secondo i quali un giovane che svolgeva il servizio civile era "uno che ha deciso di rendersi utile alla società", mentre l'11,8 per cento pensava che fosse "uno che vuole difendere il Paese senz'armi", avendo a mente la figura "storica" dell'obiettore di coscienza.
A sorpresa i giovani del Nord Est risultavano di gran lunga i meno informati sulle novità della legislazione in materia di servizio civile. Ciò nonostante, si registrava il più alto livello di consenso (94 per cento) per l'apertura del servizio civile alle donne.
Elevatissima anche la percentuale di giovani che si sarebbero dichiarati disponibili a svolgere 12 mesi di servizio civile volontario, se non fosse stato obbligatorio il servizio di leva: rispondeva positivamente il 47,1 per cento degli intervistati, a fronte di una media nazionale del 41,5 per cento.
La differenza più significativa si riscontrava nelle motivazioni che spingevano questi giovani verso il servizio civile volontario. Nel Nord Est, il 65,5 per cento dei potenziali volontari vedeva nel servizio civile un modo "per fare qualcosa di utile per gli altri", mentre il dato scendeva addirittura al 25 per cento nel Nord Ovest, e risaliva al 43,4 per cento nella media nazionale.
Nel Nord Est prevaleva l'opinione che "il Servizio Civile e il Volontariato siano settori in cui lo Stato non deve entrare, affidandosi completamente alle associazioni e ai singoli cittadini". Il 97,1 per cento riteneva peraltro che lo Stato dovesse favorire e sostenere, anche economicamente, il Servizio Civile Nazionale. Le due risposte sono complementari. Mutatis mutandis, non sembra azzardato ipotizzare che i giovani veneti vorrebbero un servizio civile volontario sostenuto dalla Regione e gestito dal Terzo Settore. Rispetto allo sviluppo del servizio civile, le idee erano molto chiare: il 70,6 per cento dei giovani del Nord Est (e il 59,5 per cento dei giovani italiani) indicava il settore sociale e la tutela delle fasce deboli come gli ambiti in cui il servizio doveva ulteriormente espandersi.
Nel corso del 2001, anno in cui è stata compiuta la ricerca sopra citata, gli obiettori di coscienza impiegati nel Veneto avevano fornito più di nove milioni di ore di servizio in ambito socio-assistenziale, culturale, di tutela ambientale e di protezione civile. Secondo i dati ufficiali relativi all'anno 2000, forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 64,14 per cento degli obiettori veneti aveva operato in ambito assistenziale: circa 700 di essi avevano svolto servizio "sui fronti particolarmente delicati e difficili dei centri per il recupero dei tossicodipendenti, per l'assistenza ai malati di AIDS e ai portatori di handicap gravi, sia fisici che mentali".
Comprensibile perciò la preoccupazione suscitata dalla "sospensione" del servizio di leva, che alla fine del 2004 ha chiuso, insieme alle caserme, anche l'esperienza del servizio civile sostitutivo. Dal 1° gennaio 2005 il problema è il seguente: restituire alla comunità veneta e alla sua parte più debole (anziani, disabili, emarginati) i milioni di ore di servizio sottratti dalla sospensione della leva. E in luogo del servizio civile sostitutivo, offrire una nuova occasione di formazione civica e professionale ai nostri giovani, e più in generale a chi vive, studia o lavora nella nostra Regione.
Una prima, parziale risposta è arrivata dallo Stato con il faticoso avviamento del Servizio Civile Nazionale, previsto dalla legge n. 64/2001 e svolto su base esclusivamente volontaria dopo la sospensione della leva. Ma ancora non basta. Le domande presentate dai volontari superano di gran lunga la capacità di accoglimento del Servizio Civile Nazionale, che è definita in base alle risorse finanziarie stanziate dallo Stato. Nel corso del 2004 sono stati finanziati bandi per l'immissione in servizio di 56.215 volontari, a fronte di un numero quasi doppio di domande, 103.187.
"Si potrebbe - anzi, si dovrebbe - fare di più. Elemento determinante, per il futuro, sono infatti le disponibilità finanziarie. Qualsiasi piano di sviluppo non può prescindere da adeguate risorse finanziarie, indispensabili per garantire l'impiego di un maggior numero di volontari". Lo scrive il Ministro per i rapporti con il Parlamento nella relazione alle Camere sul servizio civile, presentata nel mese di giugno 2005. "Selezionare, questa è stata la priorità dell'Ufficio nazionale per il servizio civile per l'anno 2004." Il concetto è ribadito più volte nella relazione: "L'imperativo è stato quello di selezionare enti e progetti nel rispetto dei vincoli esterni (risorse finanziarie) e dei fattori interni, legati alla capacità di governo del sistema (...). Su questo terreno l'Ufficio aveva già mosso i primi passi nell'ultimo scorcio dell'anno 2003 in occasione dell'esame dei progetti. Nel 2004 la selezione è stata ancora più marcata (...). Tuttavia, ciò non rende l'idea dei tagli effettuati. Infatti, la forbice si amplia ulteriormente se si considera il numero dei volontari facenti capo sia a progetti respinti che a quelli approvati con limitazioni proprio in relazione al numero di volontari. In questo caso i tagli effettuati per il 2004 passano al 42,4 per cento".
Nel passaggio dal servizio civile sostitutivo al servizio civile nazionale volontario il Veneto risulta fortemente penalizzato. Infatti, i dati relativi al 2004, ultimo anno di servizio civile sostitutivo, collocavano ancora la nostra regione ai primi posti con il 9,32 per cento di obiettori impiegati, dopo la Lombardia (16,36 per cento) e l'Emilia Romagna (11,52 per cento) e quasi alla pari con la Campania (9,33 per cento). Subito dopo il Veneto venivano la Toscana (8,69 per cento), il Piemonte (7,78 per cento), la Sicilia (6,38 per cento), il Lazio (5,84 per cento), la Puglia (5,09 per cento). Nello stesso anno, il quadro relativo ai volontari in servizio civile nazionale colloca il Veneto in una posizione del tutto diversa. Nel Centro Nord sopravanzano la nostra regione, oltre che la Lombardia e l'Emilia-Romagna, anche il Piemonte, la Toscana, il Lazio e le Marche, mentre al Sud ci distanziano nettamente la Sicilia, la Campania, la Puglia e la Calabria. La situazione è analoga se si considera il numero di enti accreditati per l'impiego di volontari in servizio civile nazionale. "Questo fenomeno è destinato ad incidere significativamente sull'imminente processo di regionalizzazione del sistema in relazione al riparto delle risorse disponibili" - afferma il Ministro nella già citata relazione. Questo significa che il Veneto, già penalizzato dall'avviamento del nuovo sistema e in particolare dalle procedure burocratiche di accreditamento degli enti, nei prossimi anni riceverà sempre meno finanziamenti.
È dunque necessario e urgente che la Regione assuma l'iniziativa, anche sul piano legislativo, per non lasciare che tante disponibilità ed energie positive vadano disperse. Lo spazio per un servizio regionale autonomo è peraltro garantito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 16 luglio 2004, dove si chiarisce che le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di istituire e disciplinare un proprio servizio regionale e provinciale purché distinto da quello nazionale.
Il servizio civile regionale volontario, prima di tutto, deve essere un investimento per la formazione di cittadini migliori: più attivi, consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e nonviolenti. Attraverso il servizio civile, le istituzioni possono cominciare a sanare il deficit di educazione civica che rende arduo il passaggio della società italiana dal "Welfare State" alla "Welfare Community". Perciò la formazione di base dei volontari dovrà essere "civica" non solo perché così denominata già nella legge n. 230/1998, ma soprattutto perché mirata alla crescita del volontario come cittadino solidale, capace di accostare persone e culture diverse, gestire i conflitti in maniera costruttiva (nonviolenta) ed avere un approccio responsabile nei confronti dell'ambiente, vale a dire delle generazioni presenti e future. La formazione civica è formazione "costituzionale", nel senso che si ispira e uniforma ai principi e ai valori della legge fondamentale della Repubblica italiana, e soprattutto al dovere di solidarietà sociale e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.
Assieme alla formazione dei volontari è opportuno, anzi prioritario, provvedere alla formazione/aggiornamento dei responsabili, in modo che essi sappiano valorizzare al meglio il capitale umano disponibile. Un servizio civile di qualità richiede professionalità adeguate nella gestione delle risorse umane, capaci di suscitare e mantenere vive nei volontari le necessarie motivazioni. Simili figure erano in passato molto rare, per ragioni organizzative e culturali, oltreché economiche: era infatti impensabile che un'associazione o un'amministrazione locale investisse in misura ingente nella formazione professionale di un operatore che gestiva solo 4-5 obiettori di coscienza. Il problema risiedeva nella frammentazione del servizio civile. La soluzione era stata individuata in una ristrutturazione organizzativa, invocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che già nel 1999 prefigurava "formule di convenzionamento con soggetti collettivi, quali consorzi o raggruppamenti di enti su base locale, che assumano la responsabilità della gestione in nome e per conto degli Enti partecipanti". Anche nella recente e già citata relazione annuale al Parlamento sul servizio civile si continua a considerare la "spinta all'accorpamento" tra gli "strumenti di governo irrinunciabili, atteso che l'eccessiva frammentazione degli enti impedisce sia la formazione delle sinergie necessarie per elevare la qualità, sia di generare le economie di scala necessarie all'abbattimento dei costi dell'intero sistema". La "spinta all'accorpamento" può e deve cominciare dalla creazione di coordinamenti di enti e associazioni per la formazione.
La proposta di legge all'esame del Consiglio regionale è suddivisa in quattro capi. Il Capo I enuncia i principi e le finalità (articolo 1). Il Capo II detta la disciplina del servizio civile regionale volontario. Sono definiti gli ambiti di servizio (articolo 2), la durata (articolo 3), i requisiti degli enti che impiegano i volontari (articolo 4), i criteri di valutazione dei progetti d'impiego (articolo 5), i contributi regionali per l'attuazione dei progetti (articolo 6), i requisiti dei volontari (articolo 7), le indennità di servizio, i premi di fine servizio e alcuni strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile (articoli 8 e 9). Gli articoli 10 e 11 disciplinano l'attività dell'Ufficio e della Consulta per il servizio civile regionale. Il Capo III definisce le azioni di promozione e sostegno del servizio civile, prima delle quali è il finanziamento dei progetti di servizio civile regionale volontario. Nel programma triennale delle azioni (articolo 12) possono essere compresi anche l'informazione, la formazione dei volontari, il coordinamento di enti e associazioni per le attività formative, la formazione e l'aggiornamento dei responsabili dei volontari, la verifica delle attività formative e dell'impiego dei volontari. Il Capo IV contiene le norme finanziarie.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 11
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 29/1988 è il seguente:
"Art. 3
1. E' istituito presso il dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione l'Osservatorio permanente sulla condizione giovanile, servizio pubblico a disposizione degli enti locali e delle associazioni, con il compito di:
a) studiare e analizzare i problemi della condizione giovanile;
b) rilevare bisogni, aspettative e tendenze dei giovani;
c) censire le risorse presenti nel territorio, gli interventi realizzati e quelli in corso.
2. All'interno dell'Osservatorio permanente è istituita una banca dati sulla condizione giovanile in collegamento con un Centro di documentazione anche al fine di diffondere informazioni nel settore.".

4. Struttura di riferimento
Direzione servizi sociali

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