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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 77 del 16 agosto 2005


LEGGE REGIONALE  n. 12 del 12 agosto 2005

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"

1. L'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito: "Art. 3 Manifestazioni non rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche 1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche: a) le esposizioni universali; b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms; c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione; d) l'attività di esposizione e di vendita di opere di interesse artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore; e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali; f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali; g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree pubbliche; h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto; i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato.".

Art. 2

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"

1. L'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito: "Art. 5 Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche 1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni quindici, estensibile a trenta. 2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione, per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la data di inizio e chiusura della manifestazione con l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, del settore o dei settori merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai soli operatori economici e professionali interessati. 3. Alla comunicazione sono allegati: a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione dell'ammontare delle quota di partecipazione richieste agli espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti agli stessi; b) una attestazione recante: 1) l'idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi alla sicurezza e all'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica richiesta; 2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie agli operatori interessati; 3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari. 4. L'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna manifestazione. 5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in conformità alla normativa vigente in materia di commercio. 6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l'evento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.".

Art. 3

Modifica all'articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"

1. L'articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 è così sostituito: "Art. 6 Calendario delle manifestazioni fieristiche 1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si svolgeranno nel Veneto durante l'anno. In tale calendario possono venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale. 2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione: a) la denominazione ufficiale; b) la tipologia e la qualifica; c) il luogo e il periodo di svolgimento; d) i settori merceologici interessati.".

Art. 4

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2005

Galan


INDICE Art. 1 - Modifica all'articolo 3 legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" Art. 3 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" Art. 4 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" Dati informativi concernenti la legge regionale 12 agosto 2005, n. 12 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Fabio Gava, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 14 giugno 2005, n. 10/ddl; - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 giugno 2005, dove ha acquisito il n. 25 del registro dei progetti di legge; - Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare; - La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 giugno 2005; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Piergiorgio Cortelazzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 luglio 2005, n. 8005. 2. Relazione al Consiglio regionale "Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge regionale del Veneto del 23 maggio 2002, n. 11 ha profondamente innovato la disciplina in materia di fiere, da un lato tenendo conto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione (che in seguito alla riforma del titolo V parte seconda della Costituzione riconosce alle Regioni una potestà legislativa esclusiva in materia di fiere), dall'altro mutuando dalla legge n. 7/2001 ("Legge quadro sul settore fieristico") gli elementi di maggior valenza e positività. La legge regionale n. 11/2002 attualmente in vigore, oltre ad aver semplificato notevolmente le procedure inerenti al settore fieristico (ad esempio in materia di concessione delle qualifiche di internazionale, nazionale e locale alle manifestazioni fieristiche) ha altresì conformato la normativa fieristica ai principi della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento sanciti negli articoli 59 e 52 del Trattato istitutivo della CEE, che vengono infatti espressamente richiamati nell'articolo 1 della legge. In particolare, l'esigenza di rispettare scrupolosamente i principi comunitari è sorta successivamente alla sentenza 15 gennaio 2002 con cui la Corte di Giustizia europea, condannando la Repubblica Italiana per aver mantenuto in vigore delle norme contrastanti con i principi di cui agli articoli 52 e 59 del Trattato CEE, censurava, tra l'altro, l'articolo 7, l'articolo 8 paragrafo 1 lettera d), e l'articolo 6 paragrafo 1 lettere e) f) h) della legge regionale del Veneto 2 agosto 1988, n. 35 nella parte in cui veniva prescritto: - un riconoscimento ufficiale per l'esercizio di attività di organizzatore di fiere da parte delle autorità regionali; - l'intervento di autorità pubbliche od organismi locali nella designazione totale o parziale degli organi degli enti fieristici; - l'assenza dello scopo di lucro dell'attività di organizzatore di fiere. Successivamente alla pronuncia della Corte Europea, con legge regionale n. 11/2002 la Regione del Veneto ha eliminato completamente ogni previsione relativa all'intervento delle autorità locali nella designazione degli organi degli enti fieristici nonché quelle norme che imponevano l'assenza di scopo di lucro degli stessi enti ovvero un riconoscimento ufficiale dalle autorità italiane. Ha invece mantenuto soltanto la previsione di una specifica autorizzazione amministrativa alle singole manifestazioni fieristiche, di carattere meramente organizzativo e indispensabile sia per la redazione del calendario fieristico che per la concessione della qualifica alle manifestazioni, binomio necessario a garantire la più completa tutela del consumatore e la trasparenza di mercato. Nonostante il nuovo tenore del dettato normativo, i Servizi dell'Esecutivo comunitario hanno ritenuto di procedere ugualmente ad un'ulteriore fase della procedura d'infrazione contro la Repubblica Italiana. Con parere motivato pronunciato ex articolo 228 del Trattato in data 7 luglio 2004, la Commissione ha constatato che la Repubblica italiana non avrebbe adottato tutti i provvedimenti che era tenuta ad attuare per dare esecuzione alla sentenza 15 gennaio 2002 della Corte di Giustizia e ha censurato, inspiegabilmente, la legge regionale n. 11/2002 nella parte in cui (articolo 5, lettera c) punto 1) prescrive l'obbligo di "un'autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche indistintamente per tutti i soggetti pubblici e privati appartenenti a paesi dell'Unione europea, senza alcun differenza tra gli operatori stabiliti in Italia e quelli insediati in altri stati membri dell'Unione europea ..." e quindi non sembrerebbe "tenere conto delle norme applicabili al prestatore di servizi nello Stato membro in cui è stabilito". Allo stesso modo la Commissione ha censurato l'articolo 6 in combinato disposto con l'articolo 5 paragrafo 2) della legge regionale n. 11/2002 nella parte in cui esclude la possibilità di organizzare manifestazioni al di fuori dei calendari ufficiali stabiliti dalle autorità competenti. In tale parere, la Commissione ha ritenuto sussistere tuttora alcuni profili di incompatibilità con il Trattato, ritenendo il "jus novum" ugualmente soggetto alle prescrizioni della pronuncia giurisdizionale nonostante, nel caso della legislazione veneta, la pronuncia della Corte neppure avesse citato l'articolo 10 dell'abrogata legge regionale n. 35/1988 (riguardante appunto l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche), laddove l'articolo 5 della vigente legge regionale riporta quasi testualmente le medesime prescrizioni. Il parere coinvolge, con analoghe simmetriche motivazioni anche le leggi regionali delle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, nonché la normativa della Provincia Autonoma di Trento, a propria volta novative della precedente legislazione oggetto di pronuncia della Corte. Poiché il parere della Commissione, prima della cui emanazione peraltro era stato presentato un documento di considerazioni in diritto n. 456333/49.08 in data 1° luglio 2004 da parte della Struttura regionale competente in materia, presentava elementi di ambiguità e comunque di non pacifica interpretabilità, si è tenuto un incontro il giorno 8 ottobre 2004 a cura del Ministero degli Affari Esteri _ Direzione Generale per l'Integrazione Europea, presenti il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, le Regioni e la Provincia interessate, nonché i Dirigenti della Commissione Europea al fine di dibattere tale problematica ed assumere una quanto più coerente e comune linea di azione fra gli Enti regionali e provinciali legiferanti. In tale sede è stato ribadito dalla Commissione che le attività fieristiche non possono essere soggette ad un obbligo di autorizzazione, né in relazione all' operatore, né in merito al singolo evento fieristico. Pertanto occorre sostituire il sistema autorizzativo con diverse modalità quali la comunicazione o notificazione preventiva in seguito alla quale le autorità italiane possano intervenire, nei casi previsti dal Trattato CE, solo entro un congruo termine; in altre parole, il sistema della comunicazione o notificazione preventiva sembrerebbe più consono ai principi di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento e, al tempo stesso, consente alla Pubblica Amministrazione di porre eventuali divieti o limiti purché espressamente previsti dall'articolo 46 del Trattato CE (motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica), ovvero rispondenti a esigenze imperative conformi alla giurisprudenza della Corte europea, comunque commisurati e non eccessivi rispetto all'obiettivo perseguito. In linea con tali considerazioni, peraltro sintetizzate con nota del Ministero degli Affari Esteri n. 468089 del 26 ottobre 2004, si ritiene che il presente progetto di legge possa senza dubbio portare ad un adeguamento della legislazione regionale veneta conforme alle indicazioni della Commissione senza che ciò comporti alcuna sostanziale modificazione alla struttura e alla forte valenza qualitativa che la legge regionale n. 11/2002 ha apportato nell'ambito del sistema fieristico veneto. Ci si può ora addentrare nello specifico analizzando il disegno di legge regionale, comparandone i principali punti al quadro normativo di cui in premessa. L'articolo 1 modifica e sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 nella sola accezione formale di definire le manifestazioni non aventi natura di fiere, anziché di ritenere le medesime esenti dalla disciplina "autorizzatoria", in modo quindi di offrire una maggiore coerenza del testo con le successive modifiche. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11, abrogando l'istituto dell'autorizzazione amministrativa, così aderendo pienamente a quanto richiesto dalla Commissione Europea. L'articolo 3 sostituisce l'articolo 6 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11, prevedendo che la redazione e la pubblicazione di un calendario fieristico non abbiano carattere ufficiale né costituivo bensì solamente promozionale. L'articolo 4 modifica l'articolo 11 della legge regionale del 23 maggio 2002, n. 11 nella parte in cui prevede sanzioni in caso in organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, in quanto tale adempimento non è più prescrivibile.

3 - Struttura di riferimento U. p. per il commercio estero, la promozione economica e l'internazionalizzazione

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