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Bur n. 77 del 16 agosto 2005


LEGGE REGIONALE  n. 13 del 12 agosto 2005

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché nell'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e nell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto, in conformità alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE", con la presente legge.
2. La compatibilità dei prelievi in deroga è verificata annualmente, prima dell'inizio della stagione venatoria, dalla competente struttura regionale, che informa la competente Commissione consiliare, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 2

Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE

1. Sono autorizzati, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE, i prelievi venatori in deroga di capi appartenenti alle specie: storno (Sturnus vulgaris), passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo), tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto), peppola (Fringilla montifringilla), fringuello (Fringilla coelebs).
2. I limiti massimi giornaliero e stagionale di capi prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi di cui al comma 1 sono fissati nell'Allegato A alla presente legge.
3. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto.
4. I prelievi venatori in deroga di cui al comma 1 sono consentiti nelle giornate di caccia di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e l'orario della giornata di caccia è quello fissato dal calendario venatorio regionale. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale n. 50/1993.

Art. 3

Condizioni e controlli

1. Il numero di capi prelevati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, deve essere annotato al termine di ogni giornata venatoria su apposita scheda predisposta dalla Giunta regionale, così come sul tesserino regionale. La scheda deve essere consegnata, entro il mese di marzo successivo alla stagione venatoria, alla provincia competente per territorio che, entro il mese di maggio, invia alla Giunta regionale, all'INFS e, se istituito, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, i dati riassuntivi relativi al prelievo.
2. L'INFS ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 4

Modifica dei prelievi

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'INFS ovvero, se istituito, l'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, adotta provvedimenti di modifica dei prelievi in deroga autorizzati ai sensi dell'articolo 2, in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto dei prelievi.

Art. 5

Azioni di promozione

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui all'articolo 2.

Art. 6

Adempimenti di competenza della Giunta regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, al Presidente del Consiglio regionale, nonché all'INFS e, se istituito, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

Art. 7

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE"" .

Art. 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 2005

Galan



ALLEGATO A) ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, N. 13 RELATIVA A:

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1 lettere a) e c) della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

SPECIE Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi) Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore
(n. capi)
Tempi
( stagioni venatorie
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010 )
PASSERO
(Passer italiae)
20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PASSERA MATTUGIA
(Passer montanus)
20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
STORNO
(Sturnus vulgaris)
20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
TORTORA DAL COLLARE
(Streptopelia decaocto)
10 50 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
CORMORANO
(Phalacrocorax carbo)
10 50 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
FRINGUELLO
(Fringilla coelebs)
20 100 Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre (*)
PEPPOLA
(Fringilla montifringilla)
5 25 Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre (*)

(*)
Al 30 dicembre qualora il 31 dicembre cada di martedì o venerdì.

INDICE

Art. 1 - Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE
Art. 2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE
Art. 3 - Condizioni e controlli
Art. 4 - Modifica dei prelievi
Art. 5 - Azioni di promozione
Art. 6 - Adempimenti di competenza della Giunta regionale
Art. 7 - Abrogazioni
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza


Dati informativi concernenti la legge regionale 12 agosto 2005, n. ¿13¿¿¿¿

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Leggi regionali abrogate
5 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente due proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
­- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Donazzan, Coppola, Cortelazzo, Giorgetti, Teso e Zanon relativa a "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE" " (progetto di legge n. 5);
- proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Caner, Conte, Da Re, Manzato, Sandri, Stival e Tosi relativa a "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE" " (progetto di legge n. 26);
- disegno di legge relativo a "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE" " (deliberazione della Giunta regionale n. 11/DDL del 28 giugno 2005) (progetto di legge n. 30);

- I progetti di legge sono stati assegnati alla 4° commissione consiliare;

- La 4° commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato "Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE"";

- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 25 luglio 2005;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Moreno Teso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 2005, n. 8168.


2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la Regione del Veneto, con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17, ha dato applicazione all'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che detta le norme e le procedure per l'applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva comunitaria 409/79 CEE del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.
In precedenza, prima che lo Stato regolamentasse la materia, la Regione Veneto aveva già attivato detto regime, con legge regionale 14 marzo 2002, n. 7.
In considerazione dell'esperienza maturata nel corso del triennio 2002/2004 e dei dati scientifici di riferimento conseguiti, anche attraverso la raccolta delle informazioni acquisite da parte degli enti preposti, si ritiene che possa essere ripresentata una nuova proposta di legge che contemperi le esigenze di uno stato di conservazione soddisfacente delle popolazioni delle specie interessate alla deroga con gli interessi connessi all'esercizio venatorio.
Dopo aver proceduto all'abbinamento dei tre progetti di legge assegnati in sede referente (PDL n. 5, primo firmatario il consigliere Donazzan; PDL n. 26, primo firmatario consigliere Ciambetti e PDL n. 30 di iniziativa della Giunta regionale), la Quarta Commissione consiliare ha proceduto a scegliere il testo di iniziativa giuntale come testo base per l'esame e il parere.Su richiesta di un quarto dei consiglieri membri, la Quarta Commissione ha proceduto alle consultazioni delle province, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale che si sono svolte il 25 luglio 2005.
La nuova proposta di legge si prefigge:
- l'utilizzo di un orizzonte temporale di riferimento pluriennale, proseguendo nella direzione intrapresa dalla legge regionale n. 7/2002, mantenendo il monitoraggio previsto all'articolo 1, comma 2, e agli articoli 3 e 4, anche attraverso la riconsegna e la valutazione di apposite schede di rilevazione e permettendo una reale valutazione delle quantità delle specie prelevate in deroga;
- l'acquisizione, in sede di procedimento, del parere dell'INFS o dell'Istituto Faunistico riconosciuto a livello regionale così come previsto dalla Direttiva 409/79/CEE e dalla legge statale n. 221/2002;
- la responsabilizzazione dell'Amministrazione regionale in materia di verifica sistematica della compatibilità e dell'entità dei prelievi sulle specie di riferimento del presente provvedimento;
- la valutazione delle specie, dei periodi e delle quantità oggetto del prelievo in deroga tenuto conto della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 409/79/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" pubblicata nell'agosto 2004 dalla Commissione europea e alla luce dell'importante sentenza della Corte di Giustizia europea - VI sezione, del 16 ottobre 2003.
La proposta di legge si compone di otto articoli e di un allegato:
- all'articolo 1 vengono richiamate le fondamentali normative nazionali e comunitarie di riferimento, con l'attribuzione alla competente struttura regionale del compito di verificare annualmente la compatibilità dei prelievi in deroga;
- all'articolo 2 vengono elencate le specie cacciabili, le limitazioni e le modalità che dovranno essere rispettate nell'ambito dei prelievi in deroga realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 409/79 CEE;
- all'articolo 3 sono fissate le condizioni di prelievo ed i controlli che dovranno essere effettuati dagli enti preposti;
- all'articolo 4 si affida al Presidente della Giunta regionale la possibilità di modifica dei prelievi in relazione all'insorgenza di variazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni oggetto dei prelievi;
- all'articolo 5 si affida alla Giunta regionale il compito di attivare iniziative atte alla promozione di attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie oggetto del prelievo in deroga;
- all'articolo 6 si definiscono le procedure per l'invio della relazione annuale sull'attuazione delle deroghe al Governo, alla Presidenza del consiglio regionale e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
- all'articolo 7 si provvede all'abrogazione della precedente legge regionale 13 agosto 2004, n. 17 che ha disciplinato l'applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1 lettere a) e c), della Direttiva 409/79 CEE nella stagione venatoria 2004/2005;
- all'articolo 8 si prevede la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto della Regione.
L'allegato del progetto di legge fissa gli archi temporali, i limiti massimi di prelievo giornaliero e stagionale per ogni singola specie oggetto del prelievo in deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera c) della Direttiva 409/79 CEE.

3. Note agli articoli
Note all'articolo 1

­- Il testo dell'art. 1, commi 3 e 4 e dell'art. 9 della legge n. 157/1992 è il seguente:

"1. Fauna selvatica.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.".

"9. Funzioni amministrative.
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.".


­- Il testo dell'art. 16 della legge n. 11/2005 è il seguente:

"Art. 16 - Calendario Venatorio.
1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale sentito l'INFS e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.
2. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;
b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
3. La Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'INFS, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del sopraddetto articolo 18.
4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, le Province pubblicano e divulgano calendari venatori ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. Le Province, il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso e riportano altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.
5. Le Province, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non comprese nell'Allegato II della direttiva 79/409/CEE, attuano la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.".
Note all'articolo 2
- Il testo dell'art. 16, comma 2 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:
"Art. 16 - Calendario Venatorio.
2. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;
b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.".

- Il testo dell'art. 13 della legge n. 157/1992 è il seguente:
"13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.".

­- Il testo dell'art. 14, commi 2 e 3 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:
"Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.
2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.
3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.".

4. Leggi regionali abrogate
L'art. 7 della presente legge abroga la legge regionale 13 agosto 2004, n. 17.

5. Struttura di riferimento
U. c. politiche faunistico-venatorie e della pesca

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