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Il Consiglio regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta regionale promulgala seguente legge regionale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 agosto 2005
Galan
ALLEGATO A) ALLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2005, N. 13 RELATIVA A:Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1 lettere a) e c) della Direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.
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