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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 24 del 01 marzo 2005


LEGGE REGIONALE  n. 10 del 25 febbraio 2005

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e pluriennale 2005-2007.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2005, annessi alla presente legge, sono approvati rispettivamente in euro 17.983.023.599,45 in termini di competenza e in euro 21.946.770.024,96 in termini di cassa (tabelle 1 e 2).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2005.
3. É autorizzato l'impegno delle spese per l'esercizio finanziario 2005 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale di contabilità.
4. É autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 42 della legge di contabilità.
5. É autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2005 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 2

1. É approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2005, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.

Articolo 3

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2005 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione.

Articolo 4

1. É autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 2005 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 2004 per l'ammontare di euro 1.744.127.510,19.
2. L'avanzo di amministrazione presunto, di cui al comma 1, è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a euro 1.444.127.510,19 per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2005 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato ed altre spese a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno;
b) quanto a euro 300.000.000,00 per spese relative ai residui perenti ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale di contabilità.

Articolo 5

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2005, entro i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 13 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nell'allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato", è consentita nell'esercizio 2005 la contrazione di mutui, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, di durata non superiore a venti anni e ad un tasso iniziale al momento della stipula non superiore al 6 per cento, per un importo complessivo di euro 496.769.000,00 (upb E0137).
2. La Giunta regionale provvede con propri atti deliberativi all'assunzione dei mutui di cui al comma 1 nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
3. Il pagamento dell'annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti, per tutta la durata dell'ammortamento.
4. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
5. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, da contrarre nel 2005, non potrà decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2006.
6. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 42.800.000,00 a partire dall'esercizio 2006 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2005-2007 all'upb U0199.
7. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto dei limiti indicati nei commi precedenti, a ricorrere a forme di indebitamento assimilabili al mutuo o all'emissione di prestiti obbligazionari, con oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

1. Al fine di consentire il rispetto dei nuovi vincoli determinati dal "Patto di stabilità interno", disposti dal comma 23 dell'articolo unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare per l'esercizio 2005, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b, dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica, relativamente agli stanziamenti di cassa.

Articolo 7

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia Veneta per le Erogazioni in Agricoltura (AVEPA), nei limiti di euro 192.000.000,00 e delle proprie disponibilità di cassa, anticipazioni per far fronte a temporanei ritardi nei versamenti delle quote comunitarie e statali alla medesima Agenzia (capitolo n. 100036/E e n. 100092/U).

Articolo 8

1. A norma dell'articolo 3 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 della Regione del Veneto nel testo allegato alla presente legge.

Articolo 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 febbraio 2005

Galan


(seguono allegati)

Bilancio 2004 vol1_178988.pdf
Bilancio 2004 vol2_178988.pdf
INDICE

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 10
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 dicembre 2004, n. 32/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2004, dove ha acquisito il n. 552 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 gennaio 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 febbraio 2005, n. 1840.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della legge regionale n. 9 del 25 febbraio 2005, pubblicata nello stesso fascicolo, ndr).

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo del comma 6 dell'articolo 42 della legge regionale n. 39/2001 e il seguente:
"Art. 42 - Impegni di spesa.
6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte.".

Nota all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 39/2001 e il seguente:
"Art. 13 - Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati.
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:
a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;
c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla Regione.".

Note all'articolo 6
- Il testo del comma 23 dell'articolo unico della legge n. 311/2004 è il seguente:
"23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 22 della legge n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 22 - Variazioni al bilancio.
1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:
a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;
e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.".

Nota all'articolo 8
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 3 - Bilancio pluriennale.
1. La Regione approva ogni anno il bilancio pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed una durata massima di cinque anni finanziari.
3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente, nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria, anche mediante l'iscrizione di appositi fondi speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.
7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.
8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico documento con il bilancio di previsione annuale.".

4. Struttura di riferimento
Direzione bilancio

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