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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 24 del 01 marzo 2005


LEGGE REGIONALE  n. 9 del 25 febbraio 2005

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Quadro finanziario di riferimento

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2005, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" è fissato, in termini di competenza, in euro 496.769.000,00.

Art. 2

Rifinanziamenti e fondi speciali

1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2005, sono determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell'esercizio.

Art. 3

Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 "Disposizione per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. L'individuazione del costruttore deve risultare da atti, da certificati rilasciati dagli uffici tecnici competenti per territorio, da dati degli enti preposti alla gestione dei beni siti nei nuclei abitativi di cui al comma 1 dell'articolo 1, o da atti debitamente rogitati, e deve essere confermata da autodichiarazione da parte del costruttore o dei suoi successori o aventi causa.
1 ter. Nel caso in cui per un medesimo bene risultino più beneficiari e non tutti abbiano presentato domanda di acquisto entro il termine perentorio previsto dall'articolo 3, si procede d'ufficio ad invitare i beneficiari che non vi abbiano provveduto a presentare la domanda di acquisto, assegnando un termine entro cui provvedere. Qualora trascorso il termine assegnato d'ufficio, gli interessati non manifestino la volontà di acquistare il bene, su richiesta di coloro che hanno presentato domanda di acquisto, viene rilasciata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al comma 2, concessione sulle porzioni o quote del bene per le quali non sono state presentate le relative domande di acquisto.
1 quater. La Giunta regionale è autorizzata a determinare i canoni e la durata delle concessioni sulle porzioni o quote di beni di cui al comma 1 ter, nonché sulle pertinenze relative ai beni di cui alla presente legge, al cui rilascio provvede l'azienda regionale Veneto Agricoltura.".
2. Le modifiche all'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5, come introdotte dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale assegna ai beneficiari di cui al comma 1 ter dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5, che non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge, un termine massimo di sessanta giorni per presentare la domanda di acquisto.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, entro i successivi novanta giorni, i beneficiari che hanno presentato domanda di acquisto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 27 gennaio 1995, n. 5, possono presentare alla Giunta regionale domanda al fine di ottenere la concessione prevista dal comma 1 ter, dell'articolo 2, della legge regionale n. 27 gennaio 1995, n. 5, relativamente alle porzioni o quote di beni per i quali non è stata presentata domanda di acquisto ai sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 4

Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità

1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione di progetti finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione di marchi di qualità nel settore delle produzioni lattiero-casearie, allo scopo di concorrere alla valorizzazione sul mercato e al miglioramento delle condizioni di commercializzazione delle stesse.
2. Possono beneficiare del presente regime di aiuti:
a) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, riconosciuti, di cui al regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
b) gli organismi associativi di produttori o trasformatori che, ai sensi della normativa nazionale di settore, rappresentano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta nell'ambito della procedura di riconoscimento di cui al regolamento (CEE) 2081/92 e successive modificazioni;
c) le imprese di trasformazione, con priorità per quelle partecipate direttamente dai produttori agricoli, limitatamente alla realizzazione di iniziative ricomprese in progetti coordinati di filiera presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b).
3. I progetti, finanziabili nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammissibile, possono riguardare la realizzazione di azioni a carattere informativo, promozionale e pubblicitario, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo pubblicati nella G.U.C.E. 1° febbraio 2000, n. C 28 e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato pubblicati nella G.U.C.E. 12 settembre 2001, n. C 252.
4. Gli effetti del presente articolo sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione CE ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
5. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata per l'esercizio 2005 una spesa di euro 1.570.000,00 (upb U0031 "Servizi a favore delle produzioni zootecniche").

Art. 5

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è inserito il seguente:
"1 bis. L'Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1.".

Art. 6

Attività convenzionate dalla Giunta regionale per l'erogazione di aiuti

1. La Giunta regionale, per la gestione delle proprie competenze riguardanti fondi strutturali di provenienza comunitaria e altri fondi nazionali o regionali, stanziati a bilancio, nonché per la gestione delle attività connesse e funzionali all'erogazione di aiuti, può avvalersi dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, previa stipula di apposite convenzioni.
2. Nell'esercizio 2005, alla spesa per le attività di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse destinate ad interventi finanziati dal Fondo sociale dell'Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali e regionali del bilancio di previsione 2005 (upb U0175 "Formazione professionale").

Art. 7

Tassa fitosanitaria ai sensi della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

1. La Regione del Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, provvede, ai sensi dell'articolo 13 quinquies della direttiva 2002/89/CE, alla riscossione della tassa fitosanitaria prevista per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 1 eseguiti nel rispetto dell'articolo 13 della direttiva.
2. La tassa si applica per i controlli fitosanitari effettuati sulle partite di importazione di vegetali e prodotti vegetali elencati nell'allegato V, parte B della direttiva 2000/29/CE.
3. Il livello della tassazione applicata è quello della tassa standard indicata nell'allegato VIII bis della direttiva 2000/29/CE.
4. La riscossione avviene per il tramite della struttura regionale competente in materia di servizi fitosanitari.
5. La Giunta regionale disciplina le modalità e le procedure per la gestione del tributo.

Art. 8

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni"

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 è inserito il seguente:
"Art. 2 bis
Spese generali di funzionamento
1. La Giunta regionale determina annualmente il concorso alle spese generali di funzionamento della società, previa acquisizione di una relazione programmatica per l'anno di riferimento (upb U0227 "Attività a favore dello sviluppo economico e dell'innovazione").".

Art. 9

Interventi di ricerca nei settori delle nanotecnologie, dell'alta innovazione tecnologica e nel distretto tecnologico veneto Nanotech

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere e sostenere interventi di ricerca nei settori delle nanotecnologie e dell'alta innovazione tecnologica, previsti da accordi di programmazione negoziata ed attuati da soggetti pubblici o organismi partecipati in forma maggioritaria da enti pubblici.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 2005, la spesa di euro 2.000.000,00 (upb U0062 "Aiuti allo sviluppo economico e all'innovazione").

Art. 10

Finanziamento aggiuntivo per l'aggiornamento del Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria

1. Per l'aggiornamento del piano triennale di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per nuovi interventi per complessivi euro 150.000.000,00 da erogare in dieci anni.
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli esercizi 2005 e successivi, uno stanziamento di euro 15.000.000,00 allocato sull'upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale" del bilancio pluriennale 2005-2007.

Art. 11

Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto

1. La Regione del Veneto concorre al potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto del territorio veneto attraverso il finanziamento dell'intervento finalizzato alla realizzazione delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, da assegnare a favore della società Veneto Strade spa costituita ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali".
2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzato un contributo di complessivi euro 20.000.000,00 ripartito per euro 4.000.000,00 nell'esercizio 2005 e per euro 16.000.000,00 nell'esercizio 2006 (upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale").

Art. 12

Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi scambiatori

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per la progettazione di parcheggi scambiatori finalizzati alla diminuzione del livello di inquinamento all'interno dei centri urbani.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 2005, una spesa di euro 2.000.000,00 (upb U0136 "Interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale").

Art. 13

Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale e modifica della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)"

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la Regione è autorizzata a finanziare interventi per il transito gratuito di veicoli aventi massa superiore a 7 t., nei tratti metropolitani veneti delle autostrade.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni, anche in via sperimentale, con le società autostradali e con gli enti locali interessati, con un impegno finanziario regionale fino ad euro 1.500.000,00 (upb U0135 "Viabilità regionale, provinciale e comunale").
3. È abrogato l'articolo 20 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)".

Art. 14

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di assicurare un adeguato livello di servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nei comuni classificati in zona A, così definiti dal Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, sono assegnati alle provincie euro 6.000.000,00 ripartiti per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il rimanente 50 per cento in relazione all'estensione del territorio provinciale.
2. Le risorse potranno essere utilizzate autonomamente dagli enti affidanti, senza vincoli prestabiliti di percorrenza esercitata dalle aziende di trasporto, secondo canoni di efficacia, efficienza ed economicità, per garantire il necessario livello, sia quantitativo che qualitativo, di servizio di trasporto pubblico locale e per avviare iniziative, anche sperimentali, di trasporto in zone a domanda debole, propedeutiche alla definizione dei piani applicativi previsti dal Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera.
3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse allocate sull'upb U0127 "Trasporto pubblico locale".
4. L'articolo 8 della deliberazione legislativa "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia" approvata dal Consiglio regionale in data 9 febbraio 2005, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006, e comunque non prima dell'approvazione della legge di riordino in materia di disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare specifici studi di settore.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono quantificati in euro 25.000,00 per l'esercizio 2005 (upb U0125 "Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti").

Art. 15

Interventi per la qualificazione del servizio ferroviario

1. La Giunta regionale è autorizzata ad investire euro 500.000,00 per l'anno 2005 per avviare un programma pluriennale di interventi finalizzati alla qualificazione del servizio ferroviario regionale, in particolare attraverso il potenziamento strutturale della rete, al fine di migliorare e incrementare l'offerta dei servizi a carattere regionale, anche in collaborazione con le provincie e con gli enti gestori della rete stessa.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'upb U0128 "Trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio di previsione 2005.

Art. 16

Nuovo collegamento ferroviario Venezia-Chioggia

1. Al fine di realizzare un nuovo collegamento ferroviario Venezia-Chioggia in parallelo alla costruenda strada nuova Romea Commerciale, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare uno studio di fattibilità.
2. Per la spesa di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 300.000,00 sull'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti".

Art. 17

Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 è inserito il seguente:
"2 bis. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione regionale in caso di diversa allocazione delle funzioni di cui al comma 1.".
2. Al comma 3 dell'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 le parole: "per gli interventi della legge regionale 10 agosto 1979, n. 50" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.".
3. Nell'esercizio 2005, alla spesa prevista dall'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, come modificato dai commi 1 e 2, si fa fronte con le risorse allocate sull'upb U0017 "Oneri per il personale" e sull'upb U0138 "Logistica sistema idroviario" del bilancio di previsione 2005.

Art. 18

Modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po"

1. All'articolo 4 della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po", dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati (upb U0103 "Sistemazioni fluviomarittime").".

Art. 19

Ampliamento dell'esenzione dal ticket sui farmaci

1. L'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sui farmaci si applica alle persone appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 12.000,00.
2. A partire dal 1° marzo 2005, in via sperimentale per dodici mesi, non sono più sottoposte a compartecipazione (ticket) le prestazioni ambulatoriali chirurgiche, nonché le prestazioni ambulatoriali diagnostico-terapeutiche invasive.

Art. 20

Ulteriori disposizioni sull'articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" concernente Centro regionale sulla sclerosi multipla

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, è istituito un centro specialistico residenziale e diurno dedicato alla riabilitazione di pazienti affetti da gravi patologie neuromotorie. Il centro, affidato alla Fondazione Vincenzo Stefano Breda, opererà d'intesa con l'Azienda ULSS n. 16 e con l'Azienda ospedaliera di Padova.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati almeno in euro 1.500.000,00 annui si fa fronte mediante le risorse allocate sull'upb U0140 "Obiettivi di Piano per la Sanità".

Art. 21

Contributi per la sorveglianza sugli ex esposti ed esposti all'amianto

1. La Regione del Veneto istituisce e disciplina uno specifico servizio di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto.
2. Si intende per ex esposto o esposto all'amianto quel soggetto che abbia lavorato o che lavori in ambienti di lavoro definiti a rischio amianto.
3. La Giunta regionale, sulla base delle proposte degli SPISAL, sentita la competente Commissione consiliare adotta linee guida finalizzate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei danni provocati dall'esposizione all'amianto.
4. I lavoratori ex esposti o esposti all'amianto così come definiti al comma 2 beneficiano a titolo gratuito delle prestazioni sanitarie previste da apposite linee guida elaborate ai sensi del comma 3.
5. La Giunta regionale provvede all'attivazione di un programma di informazione e di educazione sanitaria per i lavoratori ex esposti o esposti.
6. Agli oneri derivanti del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse allocate sull'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".

Art. 22

Sviluppo e miglioramento dell'attività dei servizi in cui operano tecnici dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e, dei servizi veterinari

1. A decorrere dall'anno 2005, l'importo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dai tecnici dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), dai tecnici dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e dai tecnici dei servizi veterinari (SVET) in relazione alle funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" nonché in relazione alle altre funzioni di vigilanza previste dalle rispettive leggi che regolano l'attività cui sono preposti, è destinato, per un terzo dell'importo introitato nell'anno precedente, allo sviluppo e miglioramento dell'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e, dei servizi veterinari.

Art. 23

Copertura del disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale

1. Per l'anno 2005, alla copertura del disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale, sono destinati i gettiti derivanti:
a) dalla maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali";
b) dalla variazione, rispetto al 2004, delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali".
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", si conferma la decorrenza degli effetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

Art. 24

Operazioni di provvista finanziaria a breve termine per far fronte alle carenze di liquidità del servizio sanitario regionale

1. In conformità all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", al fine di consentire l'effettuazione delle spese del servizio sanitario regionale per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e, di fronteggiare la temporanea carenza di liquidità derivante dalla non completa erogazione da parte dello Stato delle risorse spettanti alla Regione in base ai riparti del servizio sanitario di parte corrente per gli anni 2003 e 2004 approvati con delibere CIPE 8/2003 e 26/2004 e, dai ritardi nell'erogazione da parte dello Stato delle risorse relative ai gettiti aggiuntivi delle manovre fiscali approvate dalla Regione per gli anni 2002, 2003 e 2004 sull'addizionale regionale all'Irpef e sull'Irap, si autorizza la Giunta regionale a ricorrere, sul mercato finanziario, a operazioni di provvista finanziaria a breve termine, correlate alle somme dovute dallo Stato e non ancora erogate alla Regione.
2. L'esposizione contemporaneamente derivante dalle operazioni di provvista finanziaria di cui al comma 1 non può comunque superare complessivamente i 350 milioni di euro.
3. Il rimborso delle operazioni di provvista di cui al comma 1 avviene in concomitanza con l'erogazione da parte dello Stato dei corrispondenti finanziamenti, e i relativi oneri fanno carico all'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".

Art. 25

Strutture innovative per la disabilità

1. Al fine di agevolare la realizzazione di strutture residenziali per l'erogazione di servizi innovativi per la disabilità quali l'accoglienza temporanea, il sollievo alle famiglie e il sostegno agli operatori, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al cinquanta per cento dell'importo complessivo ammesso al finanziamento o di contributi in conto interessi fino al novanta per cento dell'importo complessivo ammesso al finanziamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è costituito un fondo regionale per la realizzazione di strutture per servizi innovativi alla disabilità di euro 5.000.000,00 (upb U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte ed anziane").

Art. 26

Istituzione del fondo per la domiciliarità

1. È istituito il fondo per la domiciliarità destinato al finanziamento di:
a) interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti;
b) interventi a favore delle persone disabili in condizione di gravità.
2. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera a), sono destinati alle persone anziane non autosufficienti assistite a domicilio, alle famiglie che assistono persone non autosufficienti avvalendosi di assistenti familiari e agli interventi di sollievo, ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali" e successive modificazioni, dell'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)", dell'articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano sociosanitario regionale per il triennio 1996/1998", nonché delle deliberazioni della Giunta regionale 11 ottobre 2002, n. 2907 e 31 dicembre 2001, n. 3960.
3. Gli interventi con caratteristiche universalistiche di cui al comma 1, lettera b), sono destinati alle persone disabili in condizione di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni, della legge 28 agosto 1997, n. 284 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati", nonché della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 e dell'articolo 13 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.
4. Per l'anno 2005 gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono attuati con le medesime modalità gestionali utilizzate nel 2004. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, garantendo la prosecuzione degli interventi già assicurati, le linee guida per la predisposizione del piano locale della domiciliarità da parte delle conferenze dei sindaci, le modalità di sperimentazione ed i criteri per la programmazione locale, che avranno effetto dal successivo anno finanziario.
5. A partire dall'anno 2005 i servizi di assistenza personalizzata per la vita indipendente, destinati a persone con disabilità grave, sono finanziati con parte del fondo di cui al comma 1 lettera b) in misura non inferiore ad euro 4.000.000,00.
6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 2005, una spesa di euro 62.515.000,00 (upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane").
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma, sono abrogati:
a) la legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 "Provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze sanitarie assistenziali" come novellata da:
1) articolo 16 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)";
2) articolo 70 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000)";
b) il regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 "Determinazione delle procedure e delle modalità previste dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 per la gestione delle provvidenze a favore delle persone non autosufficienti assistite a domicilio";
c) l'articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)", come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28.

Art. 27

Interventi per l'assistenza delle persone non autosufficienti

1. Per l'anno 2005 le quote di rilievo sanitario per l'assistenza delle persone non autosufficienti nei centri di servizi residenziali extra-ospedalieri sono incrementate del cinque per cento rispetto agli importi fissati per il 2004. Tali incrementi sono riconosciuti agli enti gestori dei centri residenziali che non applichino incrementi della retta alberghiera superiori all'uno e otto per cento. Eventuali necessità di incrementi superiori al suddetto limite, e comunque non oltre il tre per cento, dovranno essere compiutamente dimostrate e conseguire il parere di congruità da parte della direzione regionale competente.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità destinati all'accoglienza di persone non autosufficienti, per il raggiungimento dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi e nelle more dell'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004", calcolando il fabbisogno sui dati demografici al 31 dicembre 2004.
3. Sono comunque riconosciuti, anche in deroga al limite di cui al comma 2, i posti oggetto di ristrutturazione e/o nuova costruzione, finanziati con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 "Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)" e successive modificazioni.
4. Per l'anno 2005, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle aziende ULSS ulteriori posti di residenzialità destinati all'accoglienza di persone disabili per il raggiungimento dei livelli previsti dalla deliberazione della Giunta regionale del 10 marzo 2000, n. 751 secondo gli indirizzi di cui all'articolo 34, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1.
5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali provvede alla programmazione, alla verifica delle prestazioni e al controllo della rendicontazione dei costi di tutti i servizi di residenzialità extraospedaliera.
6. Le quote di rilievo sanitario per l'assistenza delle persone con disabilità nelle strutture residenziali sono incrementate dello stesso valore percentuale di cui al comma 1.
7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina l'entità della quota di rilievo sanitario in relazione al fabbisogno assistenziale delle persone con disabilità.

Art. 28

Contributi per immobili utilizzati per finalità socio-turistiche

1. La Giunta regionale, disciplina, con proprio provvedimento, i criteri e le modalità per la concessione di contributi finalizzati all'adeguamento alle normative tecniche di immobili destinati o da destinarsi a strutture dedicate ad attività socio-turistiche gestite da enti pubblici o dai soggetti di cui al comma 5, dell'articolo 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e successive modifiche ed integrazioni.
2. Si intendono per strutture dedicate ad attività socio-turistiche gli immobili di enti pubblici o dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 328/2000, finalizzati ad ospitare temporaneamente attività sociali nei settori della terza età, dell'handicap, dei minori e delle devianze sociali in genere.
3. I singoli contributi non possono superare il settanta per cento della spesa ammissibile.
4. Sull'immobile beneficiario del contributo è costituito un vincolo decennale di destinazione d'uso per l'esercizio delle attività per le quali il contributo è stato concesso.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2005, si fa fronte con le risorse allocate sull'upb U0154 "Interventi strutturali a favore delle persone disabili, adulte a anziane" del bilancio di previsione 2005.

Art. 29

Contributo per l'adunata annuale degli alpini 2006

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle spese sostenute dal comitato promotore dell'adunata nazionale degli alpini, da realizzarsi ad Asiago nel maggio 2006, fino ad un importo massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006.
2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute (upb U0010 "Celebrazioni e manifestazioni").

Art. 30

Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario

1. La Regione del Veneto, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e nelle more della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio, interviene in favore delle famiglie degli studenti del sistema veneto di istruzione. Per tale finalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) per la spesa d'acquisto dei libri di testo, in favore degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, limitatamente alle scuole medie, e del secondo ciclo di istruzione, del Veneto;
b) per le spese di trasporto scolastico pubblico in favore degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione del Veneto.
2. I contributi di cui al comma 1 sono complementari ed integrativi di quelli statali.
3. Con riferimento all'anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è concesso sino ad un massimo di euro 250,00 per ciascun studente, ai nuclei familiari aventi un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 17.721,56.
4. Con riferimento all'anno scolastico 2005-2006, il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è concesso ai nuclei familiari aventi un ISEE non superiore ad euro 17.721, 56.
5. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché il riparto finanziario tra gli interventi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati per l'esercizio 2005 in euro 5.500.000,00, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio" del bilancio di previsione 2005.
7. È abrogato l'articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004"; ai procedimenti amministrativi già in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data in cui hanno avuto inizio.

Art. 31

Consorzio in scienze motorie presso l'Università degli Studi di Padova

1. La Regione del Veneto, al fine di sostenere finanziariamente e sotto il profilo organizzativo il corso di laurea in scienze motorie, partecipa al Consorzio universitario per le scienze motorie in Padova anche per il biennio 2005/2006.
2. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Consorzio di cui al comma 1 l'importo di euro 83.000,00 per l'esercizio 2005 e di euro 80.000,00 per l'esercizio 2006 (upb U0172 "Interventi per il diritto allo studio").

Art. 32

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 febbraio 2005

Galan


(I numeri che precedono la denominazione delle strutture si riferiscono agli articoli della legge n.d.r.).

(seguono allegati)

finanziaria2004_allegati_178987.pdf
INDICE

Art. 1 - Quadro finanziario di riferimento
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi speciali
Art. 3 - Modifica della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 5 "Disposizione per la costituzione del diritto di superficie in località comprese nell'area della foresta del Cansiglio"
Art. 4 - Interventi per la promozione e la valorizzazione delle produzioni lattiero casearie di qualità
Art. 5 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura"
Art. 6 - Attività convenzionate dalla Giunta regionale per l'erogazione di aiuti
Art. 7 - Tassa fitosanitaria ai sensi della direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002 che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Art. 8 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni"
Art. 9 - Interventi di ricerca nei settori delle nanotecnologie, dell'alta innovazione tecnologica e nel distretto tecnologico veneto Nanotech
Art. 10 - Finanziamento aggiuntivo per l'aggiornamento del Piano triennale per l'adeguamento della rete viaria
Art. 11 - Interventi di sviluppo del sistema infrastrutturale viario veneto
Art. 12 - Contributi ai comuni per la realizzazione di parcheggi scambiatori
Art. 13 - Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale e modifica della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1993)"
Art. 14 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
Art. 15 - Interventi per la qualificazione del servizio ferroviario
Art. 16 - Nuovo collegamento ferroviario Venezia-Chioggia
Art. 17 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)"
Art. 18 - Modifica della legge regionale 1° marzo 2002, n. 4 "Costituzione dell'organismo interregionale per la gestione del fiume Po"
Art. 19 - Ampliamento dell'esenzione dal ticket sui farmaci
Art. 20 - Ulteriori disposizioni sull'articolo 40 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" concernente Centro regionale sulla sclerosi multipla
Art. 21 - Contributi per la sorveglianza sugli ex esposti ed esposti all'amianto
Art. 22 - Sviluppo e miglioramento dell'attività dei servizi in cui operano tecnici dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e, dei servizi veterinari
Art. 23 - Copertura del disavanzo di gestione 2004 del servizio sanitario regionale
Art. 24 - Operazioni di provvista finanziaria a breve termine per far fronte alle carenze di liquidità del servizio sanitario regionale
Art. 25 - Strutture innovative per la disabilità
Art. 26 - Istituzione del fondo per la domiciliarità
Art. 27 - Interventi per l'assistenza delle persone non autosufficienti
Art. 28 - Contributi per immobili utilizzati per finalità socio-turistiche
Art. 29 - Contributo per l'adunata annuale degli alpini 2006
Art. 30 - Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario
Art. 31 - Consorzio in scienze motorie presso l'Università degli Studi di Padova
Art. 32 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 dicembre 2004, n. 31/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 dicembre 2004, dove ha acquisito il n. 551 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 gennaio 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 febbraio 2005, n. 1838.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il bilancio di previsione per il triennio 2005-2007, l'ultimo della legislatura, si inserisce in un panorama economico-istituzionale alquanto complesso.
Il quadro programmatico di finanza pubblica delineato dal DPEF 2005-2008 risente, in primo luogo, della debolezza del ciclo economico; la strategia di finanza pubblica delineata dal Governo nazionale si basa quindi sulla volontà di coniugare il rilancio dell'economia italiana con l'esigenza di rispettare i parametri di finanza pubblica di Maastricht.
In quest'ottica la finanziaria statale (legge n. 311/2004) ha rivisitato il patto di stabilità: nel 2005 le spese regionali, al netto di alcune tipologie - tra cui le più significative sono indubbiamente le spese per la sanità - ma inclusive per la prima volta di quelle in conto capitale, non devono crescere più del 4,8 per cento rispetto a quanto impegnato e pagato nel 2003; negli anni 2006 e 2007 il tetto di variazione è fissato nella misura massima del 2 per cento rispetto all'anno precedente.
Conseguentemente, la politica di sviluppo regionale nel 2005 andrà realizzata recuperando ancor di più, in modo "virtuoso", margini dalla parte corrente del bilancio per destinarli alle spese d'investimento.
È infatti pienamente operativo a partire dal 2005, dopo la deroga accordata per il 2004 dal c.d. decreto taglia-spese (DL n. 168/2004, convertito in legge n. 191/2004), il divieto di indebitarsi per finanziare investimenti a favore di soggetti esterni alla pubblica amministrazione, introdotto dall'articolo 3, comma 18, della finanziaria statale 2004 (legge n. 350/2003).
Annoto inoltre che le novità fiscali introdotte dalla finanziaria 2005 avranno, direttamente o indirettamente, ripercussioni sulla finanza regionale:
- sul fronte IRPEF il nuovo regime di deduzioni può in alcuni casi comportare l'abbattimento complessivo del reddito e conseguentemente il fatto che l'addizionale regionale non sia più dovuta, comportando per il complesso delle Regioni una perdita di gettito valutabile in 28 milioni di euro e per il Veneto in 3 milioni;
- sul fronte IRAP, la possibilità di portare in deduzione dalla base imponibile il costo del lavoro sostenuto dalle imprese per tutto il personale addetto alla ricerca dovrebbe comportare per le Regioni una perdita di gettito stimata in 98 milioni e per il Veneto in circa 5 ml.

Le previsioni di entrata
Le entrate effettive previste dal bilancio 2005 ammontano a 10.882 milioni di euro, di cui solo 2.041 milioni sono utilizzabili per la manovra autonoma di bilancio: cifra, quest'ultima, pressoché invariata rispetto all'anno precedente.
Questo andamento è il risultato della combinazione di:
- una crescita (+ 9,6 per cento) delle entrate libere ricorrenti;
- una diminuzione (-23,6 per cento) del ricorso all'indebitamento, dovuta anche al divieto, operante dal 2005, di finanziare con prestiti gli investimenti dei soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione.
Con riferimento alle entrate libere ricorrenti, pari a 1.514 milioni di euro, segnalo:
- la piena confluenza nella compartecipazione IVA liberamente destinabile, a decorrere dal 2005, delle risorse per l'attuazione del decentramento amministrativo, prima assicurate da trasferimenti statali;
- l'accoglimento, nella finanziaria statale 2005, delle richieste regionali di attribuzione delle risorse compensative sulle minori entrate dell'accisa sulla benzina di anni precedenti.
Tra le entrate vincolate, la quota maggiore riguarda il finanziamento del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2005, quantificato in 6.352 milioni di euro, che viene alimentato da IRAP, addizionale regionale IRPEF (quote base) e dalla compartecipazione regionale all'IVA attribuita per effetto del D.Lgs. n. 56/2000.

Tra le entrate tributarie libere, le voci principali riguardano:
- tassa automobilistica regionale (500 ml), con un incremento del gettito dello 0,3 per cento rispetto al 2004;
- compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina (218 ml), con un calo del 2,9 per cento rispetto al 2004;
- addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti, con un incremento del 14,8 per cento (45 ml);
- tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (15 ml), in diminuzione del 9,9 per cento rispetto al previsionale 2004;
- quota libera della compartecipazione IVA (279 ml): ricordo che a partire dal 2005 le risorse per l'attuazione del decentramento amministrativo, prima assicurate da trasferimenti statali, sono sostituite con quote di tributi erariali liberamente destinabili;
- quota a libera destinazione dell'IRAP (23 ml).
Le risorse per la sanità
Le risorse destinate alla copertura del servizio sanitario regionale per l'anno 2005 sono costituite da:
- IRAP sanità, prevista in 3.157 milioni di euro;
- addizionale regionale all'IRPEF (489 ml);
- quota vincolata della compartecipazione regionale all'IVA (2.706 ml);
per un totale di 6.352,4 milioni: trattasi di una previsione prudenziale in attesa che il CIPE ripartisca le risorse per il complesso delle Regioni.
In base agli stanziamenti disposti dalla legge finanziaria statale 2005, il finanziamento dovrebbe verosimilmente attestarsi a 6.613 milioni, condizionati al conseguimento degli adempimenti già vigenti in materia di equilibrio delle gestioni e copertura dei disavanzi, nonché al rispetto di ulteriori norme di monitoraggio e controllo.
Nel 2005, per mantenere e migliorare i livelli qualitativi dei servizi resi, mirando altresì ad utilizzare le risorse disponibili in modo sempre più efficace e razionale, occorrerà agire considerando il sistema sanitario veneto come un insieme coerente di soggetti erogatori nel quale la ricerca di eccellenze nella prestazione dei servizi si deve coniugare con l'eliminazione di duplicazioni.

Le previsioni di spesa
Dicevo prima che l'area dell'autonomia finanziaria ammonta a 2.041 milioni di euro, corrispondenti al 19 per cento del totale delle entrate: è in quest'ambito, quindi, che si sviluppa la cosiddetta "manovra" di bilancio per il 2005.
Con tale cifra, ottenuta sommando alle entrate libere ricorrenti (1.514 ml) e non ricorrenti (30 ml) l'ammontare dei mutui a pareggio finalizzati a spese d'investimento (497 ml), si è inteso rilanciare decisamente l'azione di sviluppo regionale nei fondamentali settori delle infrastrutture, dei servizi alla persona e del sostegno al sistema economico, pur consapevoli delle difficoltà e dei vincoli a cui ho accennato poc'anzi, e che ricordo velocemente:
- le regole sempre più stringenti del patto di stabilità;
- il divieto di indebitarsi per finanziare investimenti di famiglie e imprese;
- la staticità delle entrate autonome e la riduzione dei trasferimenti statali;
- la necessità di riequilibrare i conti del settore socio-sanitario, su cui hanno concentrato gli sforzi le recenti manovre di assestamento 2004 (reperite risorse per circa 70 ml) e tributaria 2005 (115 ml).
Passo ora velocemente in rassegna le partite più sostanziose per ognuno dei tre "macrosettori" a cui ho accennato.

Area sviluppo economico (559 ml)
Settore primario (161 ml): viene assicurata la transizione alla piena operatività della legge regionale n. 40/2003 e al nuovo periodo di programmazione finanziaria del Piano di Sviluppo Rurale che partirà nel 2006; si riconfermano le linee di spesa nel settore zootecnico, nella promozione delle produzioni agroalimentari e nelle manifestazioni fieristiche, così come vengono mantenute le risorse per le attività fitosanitarie e per la prevenzione delle fitopatie; segnalo poi che sul fondo speciale per spese d'investimento sono accantonati 5 milioni di euro nel triennio per la nuova legge sulla promozione e lo sviluppo della pesca.
Settore secondario (215 ml): nonostante i ricordati limiti all'indebitamento per investimenti a favore di privati, il bilancio 2005 fornisce numerose risposte indirizzate al sistema produttivo:
- proseguono le azioni finalizzate a fornire opportunità alle imprese affinché rafforzino la loro competitività, finanziando sia la legge sui distretti produttivi sia lo sportello per l'internazionalizzazione (complessivi 22 ml);
- il sostegno diretto alle imprese si realizzerà attraverso l'apposito fondo di rotazione presso Veneto Sviluppo e la diffusione delle certificazioni di qualità, per un totale di 15 milioni di euro;
- rimane alto il livello di attenzione per le piccole e medie imprese giovanili e femminili;
- il fondo unico per le PMI è dotato di 88 milioni di euro;
- per la prossima legge sugli interventi per l'innovazione tecnologica delle imprese sono accantonati sul fondo speciale per spese d'investimento complessivi 30 milioni nel triennio;
- sul medesimo fondo sono pure accantonati 6 milioni nel triennio per intervenire a favore dei consorzi fidi tra le PMI del settore.
Settore terziario (184 ml):
- relativamente al commercio si intende favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, utilizzando gli ormai rodati fondi di rotazione e di garanzia; quanto al primo, le risorse accantonate presso Veneto Sviluppo ammontano ad oltre 73 milioni di euro e la manovra di bilancio 2005 ne aggiunge altri tre. Ricordo inoltre l'accantonamento sul fondo speciale spese d'investimento di complessivi 15 milioni nel triennio per la nuova legge sulla rivitalizzazione dei centri storici;
- quanto al turismo, le risorse dedicate mirano a consolidare gli interventi che hanno consentito alla nostra Regione di affrontare momenti di difficoltà, in particolare nella passata stagione estiva, esprimendo una tenuta complessiva del sistema; vengono quindi riconfermate le tradizionali linee di spesa finalizzate alla realizzazione di infrastrutture d'interesse turistico, i trasferimenti alle Province per il sistema informativo nonché l'abbinamento del fondo di garanzia con il fondo di rotazione presso Veneto Sviluppo;
- il bilancio 2005 conferma inoltre le linee programmatiche relative alla riforma delle politiche del lavoro con nuovi strumenti finalizzati anche alla lotta alla disoccupazione e indirizzati alle politiche attive del settore; annoto poi l'impegno per la formazione degli occupati attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo Sociale Europeo per oltre 50 milioni di euro.

Area territorio (2.081 ml)
Mi soffermo velocemente su mobilità e infrastrutture (complessivi 634 ml), settore al quale la manovra 2005 destina un finanziamento aggiuntivo di 150 milioni di euro, ripartito in dieci anni, a beneficio del Piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2002-2004: si potranno in tal modo realizzare, almeno in parte, i nuovi interventi inseriti in tale fondamentale strumento di programmazione pluriennale e nei suoi successivi aggiornamenti (articolo 9 PDL finanziaria).
Si mira poi a combattere il grave problema dell'inquinamento nei centri urbani prevedendo l'erogazione di contributi ai Comuni per un ammontare di 2 milioni di euro finalizzati alla progettazione dei cd. parcheggi scambiatori (articolo 11 PDL finanziaria).
Nel quadro degli interventi di potenziamento del sistema viario veneto viene inoltre finanziata, per complessivi 20 milioni di euro nel biennio, la realizzazione delle opere viarie complementari alla superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per il tramite di Veneto Strade S.p.A. (articolo 10 PDL finanziaria).
Un breve cenno, poi, alla valorizzazione dei beni storico-culturali: in quest'ambito l'azione regionale si sostanzia nelle linee di spesa a favore degli immobili storico-artistici (7 ml), dei centri storici minori (4 ml) e delle città murate (10 ml).

Area capitale umano (1.010 ml)
Richiamo l'attenzione dei colleghi consiglieri sugli interventi sociali (634 ml): nel 2005 si punterà sempre più verso l'assistenza domiciliare, i servizi di telesoccorso e telecontrollo, la creazione dei centri diurni socio-sanitari, i sostegni economici alle famiglie.
Viene istituito il "fondo per la domiciliarità" (articolo 16 del PDL finanziaria), articolato in prestazioni a favore delle persone anziane non autosufficienti nonché in prestazioni a favore delle persone con disabilità, per complessivi 61,5 milioni di euro.
Si è poi scelto di adeguare la quota di rilievo sanitario riconosciuta alle persone non autosufficienti accolte nelle strutture residenziali extra-ospedaliere della Regione in ragione di un aumento pari al 5 per cento della quota corrisposta nel 2004 (articolo 17 PDL finanziaria); incremento che verrà riconosciuto agli enti gestori delle suddette strutture, laddove non aumentino la retta alberghiera per più di 3 punti percentuali.
Ancora, verrà avviato un fondo di rotazione per prestiti d'onore a favore delle famiglie con figli che versino in temporanea difficoltà economica.
Nel settore delle dipendenze da sostanze d'abuso si mira poi a realizzare un sistema integrato preventivo assistenziale, coordinando ed integrando le realtà pubbliche e quelle private; vengono inoltre aumentate le risorse per gli inserimenti nelle comunità terapeutiche, garantendo per almeno l'80 per cento la copertura dell'incremento delle rette, per un totale di quasi 22 milioni di euro.
Un rapido accenno, infine, ad istruzione e formazione (338 ml): cospicue risorse vengono riservate al diritto allo studio, al fine di potenziare il successo formativo e combattere le cause che possono ostacolarlo; si mira ad incrementare il già elevato tasso di copertura degli aventi diritto alle borse di studio, attualmente tarato sulla percentuale del 91 per cento; vengono aumentate di circa 12 milioni le risorse finalizzate a garantire il livello degli interventi formativi.
La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 27 gennaio scorso, ha approvato a maggioranza i due disegni di legge oggi al vostro esame con i voti favorevoli dei colleghi dei gruppi consiliari FI, AN, CDU-PPE, LV-LN-P, CCD, Misto, mentre hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari DS, SD-RV, Rifondazione Comunista e Insieme per il Veneto-La Margherita.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 2 - Legge finanziaria.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;
c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
e) gli importi dei fondi speciali.".

Note all'articolo 2
- Per il testo dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 39/2001 vedi nota all'articolo 1.
- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:
"Art. 20 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti, il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore successivamente al termine dell'esercizio restano ferme l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono iscritti e l'iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio dell'esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine dell'esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del comma 2, costituiscono economie di spesa.".

Nota all'articolo 3
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 5/1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - Individuazione dei beneficiari.
1. La costituzione del diritto di superficie può avvenire esclusivamente in favore di coloro che abbiano costruito gli immobili in data anteriore al 31 dicembre 1992, e loro successori, e che occupino gli stessi o risiedano nei nuclei abitativi di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge.
1 bis. L'individuazione del costruttore deve risultare da atti, da certificati rilasciati dagli uffici tecnici competenti per territorio, da dati degli enti preposti alla gestione dei beni siti nei nuclei abitativi di cui al comma 1 dell'articolo 1, o da atti debitamente rogitati, e deve essere confermata da autodichiarazione da parte del costruttore o dei suoi successori o aventi causa.
1 ter. Nel caso in cui per un medesimo bene risultino più beneficiari e non tutti abbiano presentato domanda di acquisto entro il termine perentorio previsto dall'articolo 3, si procede d'ufficio ad invitare i beneficiari che non vi abbiano provveduto a presentare la domanda di acquisto, assegnando un termine entro cui provvedere. Qualora trascorso il termine assegnato d'ufficio, gli interessati non manifestino la volontà di acquistare il bene, su richiesta di coloro che hanno presentato domanda di acquisto, viene rilasciata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di costituzione del diritto di superficie di cui al comma 2, concessione sulle porzioni o quote del bene per le quali non sono state presentate le relative domande di acquisto.
1 quater. La Giunta regionale è autorizzata a determinare i canoni e la durata delle concessioni sulle porzioni o quote di beni di cui al comma 1 ter, nonché sulle pertinenze relative ai beni di cui alla presente legge, al cui rilascio provvede l'azienda regionale Veneto Agricoltura.
2. Il contratto deve prevedere che la proprietà separata delle costruzioni di cui all'articolo 1, può essere ceduta, anche in caso di ulteriori alienazioni, esclusivamente al coniuge e ai parenti entro il quarto grado o a coloro che risiedono nei nuclei abitativi.".
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 5/1995 è il seguente:
"Art. 3 - Termine per la presentazione delle domande.
1. Le domande di acquisto dovranno pervenire alla Regione del Veneto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2001.".

Nota all'articolo 5
- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 31/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 - Bilancio, contabilità e risorse finanziarie.
1. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
c) contributi straordinari regionali per attività specifiche;
d) somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali in relazione alle competenze affidate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate;
e) risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
Il bilancio per le relative attività è formulato in termini di competenza e di cassa ed ha come termine di riferimento temporale l'anno solare.
1 bis. L'Agenzia può accedere a mutui e ad altre operazioni di indebitamento per poter far fronte alle proprie spese di investimento. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interessi non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b) del comma 1.
2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria;
b) le somme assegnate dalla Regione e dagli enti locali per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.
Le somme di cui al presente comma sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, presso la tesoreria.
3. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera a) è formulato in termini di sola cassa e inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.
4. Per la gestione delle attività eventualmente affidate, di cui al comma 2, lettera b), è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l'anno solare.
5. Il regolamento di contabilità disciplina la gestione delle tipologie di attività con riferimento ai principi fondamentali della contabilità regionale per le attività di cui al comma 1, e con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale per le attività di cui al comma 2.
6. Il Direttore dell'Agenzia adotta il bilancio preventivo annuale, per la gestione della attività di cui al comma 1, redatto in termini di competenza e di cassa, e lo trasmette alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
7. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico del FEOGA, sezione garanzia sono certificati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.
8. L'Agenzia può avvalersi della convenzione di tesoreria stipulata dalla Regione Veneto ai sensi della legge regionale 2 marzo 1972, n. 8 , "Istituzione del servizio di tesoreria della Regione" ovvero, mediante procedure ad evidenza pubblica, stipulare apposita convenzione per l'assegnazione delle funzioni di tesoreria.
9. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA sezione "garanzia", imputabile all'Agenzia, si applica il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.".

Nota all'articolo 10
- Il testo dell'art. 95 della legge regionale n. 11/2001 è il seguente:
"Art. 95 - Funzioni amministrative della Regione.
1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:
a) approvare il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'articolo 92, aggiornato in ragione dell'evoluzione degli stati di fabbisogno; tale piano è adottato dalla Giunta regionale d'intesa con le province;
b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'articolo 93.
c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;
d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.".


Nota all'articolo 17
- Il testo dell'art. 69 della legge regionale n. 7/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 69 - Disposizioni in materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili.
1. Alla società Idrovie S.p.A., società a prevalente capitale regionale, sono demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché al trasferimento del personale necessario all'esercizio delle stesse.
2 bis. Al personale trasferito ai sensi del comma 2 è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro presso l'amministrazione regionale in caso di diversa allocazione delle funzioni di cui al comma 1.
3. Gli stanziamenti relativi agli oneri per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, da determinarsi annualmente con legge di bilancio, vengono definiti in relazione alle spese ricorrenti sostenute nel bilancio per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in relazione al costo del personale regionale trasferito.".

Nota all'articolo 18
- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 4/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4 - Disposizioni finanziarie.
1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese d'esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, trasferendole annualmente all'Agenzia.
2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.
3. Nella fase successiva, la Giunta regionale, tenuto conto del bilancio annuale dell'Agenzia, assegna risorse per le finalità di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale.
3 bis. A valere sulle risorse trasferite per la realizzazione di investimenti, è stabilita a favore dell'Agenzia una quota per spese generali nella misura del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni. Tale quota compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo e accertamento di terreni occupati (upb U0103 "Sistemazioni fluviomarittime").".

Nota all'articolo 20
- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 1/2004 è il seguente:
"Art. 40 - Realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l'accoglienza residenziale delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse allocate all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".".

Note all'articolo 23
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2004 è il seguente:
"Art. 2 - Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
1. A decorrere dal 2005, è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali", e successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 1, comma 175, della legge n. 311/2004 è il seguente:
"175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere anche quelle maggiorazioni dell'aliquota IRAP che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità, le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma.".

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003 è il seguente:
"3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.".

Nota all'articolo 26
- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 5/2001 è il seguente:
"Art. 40 _ Intervento sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di Alzheimer grave.
1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di bilancio, la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle persone con gravi disturbi comportamentali, affetti dal morbo di Alzheimer o da altre gravi demenze, un contributo mensile di euro 516,45, finalizzato al mantenimento in famiglia della persona stessa; l'accertamento della gravità dei disturbi comportamentali avviene sulla base di apposita scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta regionale e da adottare da tutte le ULSS.
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione del contributo avviene con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato per l'anno 2001, una spesa di lire 10 miliardi (capitolo n. 60040).
4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare idonei adeguamenti alle procedure ed ai criteri applicativi previsti dal regolamento regionale medesimo, sentita la competente Commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere.
5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altro contributo concesso ai sensi del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni.".

Note all'articolo 27
- Il testo dell'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 1/2004 è il seguente:
"Art. 34 - Indirizzi per l'assistenza delle persone non autosufficienti.
1. Al fine di accelerare il processo di superamento della inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri per le persone anziane non autosufficienti nonché per far fronte al fabbisogno di posti letto per i non autosufficienti, la Giunta regionale definisce, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la nuova programmazione della residenzialità extraospedaliera per le persone anziane non autosufficienti applicando i seguenti criteri e principi:
a) dare indirizzi per la realizzazione di un sistema integrato di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali in grado innanzitutto di assicurare a livello locale la permanenza della persona nel proprio domicilio e nel proprio contesto sociale e familiare;
b) garantire la libera scelta del cittadino nella individuazione delle strutture residenziali più adeguate a rispondere al bisogno di assistenza;
c) programmare l'offerta in relazione al fabbisogno, anche sulla base di indicatori demografici, ai fini di una omogenea distribuzione dei servizi territoriali, assegnando alle aziende ULSS sottoparametro, i posti letto di residenzialità extraospedaliera anziani e disabili per il raggiungimento dei livelli previsti, e confermando la dotazione delle altre, consentendo la sostituzione dei posti resisi liberi per decesso o per trasferimento a favore dei residenti;
d) riconoscere per l'anno 2004 un aumento pari al 3,50 per cento della valorizzazione delle quote di rilievo socio-sanitario destinate all'assistenza residenziale, rispetto agli importi fissati nel 2003;
e) riconoscere un numero di posti letto di residenzialità autorizzabili, non convenzionabili, fino ad un massimo del 10 per cento dei posti letto effettivi;
f) incentivare ed indirizzare gli enti gestori per la realizzazione, in forma associata, dei servizi amministrativi, tecnici ed economali, al fine di conseguire economie di scala nella gestione;
g) nelle aree montane i parametri regionali che orientano la programmazione prevedono la deroga dagli standard strutturali minimi di ciascun centro di servizio, al fine di consentire una maggiore aderenza al principio della prossimità territoriale fra cittadini-ospite e strutture residenziali.".

- Il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 è il seguente:
"20. 1. È autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 34.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.
2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalità di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle università nell'àmbito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali, il Ministro della sanità predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministero della sanità, per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola esclusione di quelli già approvati dal CIPE e di quelli già esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai competenti organi regionali, i quali accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle Università degli studi con policlinici a gestione diretta nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di loro competenza territoriale, sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano altresì la conformità dei progetti esecutivi agli studi di fattibilità approvati dal Ministero della sanità. Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, i competenti organi regionali verificano la coerenza con l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome e gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in successione temporale, istanza per il finanziamento dei progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta approvazione, da un programma temporale di realizzazione, dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto delle normative nazionali e regionali sugli standards ammissibili e sulla capacità di offerta necessaria e che sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990.
7. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1988.".

Nota all'articolo 28
- Il testo dell'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 è il seguente:
"1. Princìpi generali e finalità.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.".

4. Struttura di riferimento
1, 2 Direzione bilancio
3 U.C. demanio e patrimonio
4 Direzione politiche agroalimentari e per le imprese
5, 6 Segreteria regionale settore primario
7 U.P. servizi fitosanitari
8, 9 U.P. attitività ispettiva e le partecipazioni societarie
10, 11, 12, 13, 15, 16 Direzione infrastrutture di trasporto
14, 15, 17 Direzione mobilità
18 Direzione difesa del suolo e protezione civile
19, 20 Direzione piani e programmi socio sanitari
21, 22 Direzione prevenzione
23 Direzione ragioneria e tributi
24 Direzione risorse socio sanitaria
25, 26, 27, 28 Direzione servizi sociali
29 Direzione enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti
30 Direzione istruzione
31 U.C. sport e tempo libero

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