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Bur n. 23 del 01 marzo 2005


LEGGE REGIONALE  n. 7 del 25 febbraio 2005

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a
la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni in materia di miniere


Art. 1

Disposizioni transitorie in materia di coltivazionedi minerali solidi

1. Fino all'emanazione di una normativa organica regionale, alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all'attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.
3. I concessionari debbono versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell'anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni e tenuto conto delle somme versate nell'anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.
4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste.
5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.
6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria.
7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
8. Per i provvedimenti relativi all'attività mineraria non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.
9. Per le richieste di concessione mineraria la cui istruttoria è già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge, il parere vincolante della provincia è espresso in sede di CTRAE.

CAPO IIDisposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 2

Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989,n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazionee utilizzo delle acque minerali e termali"e successive modificazioni

1. Il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono abrogati.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente competente.".

CAPO IIIDisposizioni in materia di lavoro

Art. 3

Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione

1. Per l'avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", procedono secondo modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, deve rispettare i seguenti principi e criteri:
a) pubblicità della procedura;
b) generalità dell'accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;
c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione solo tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati e che siano stati presenti alla prova di selezione indicata nell'avviso pubblico di selezione delle amministrazioni interessate, con valutazione prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale loro oltre che dal carico familiare.
3. Con l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 perdono efficacia le graduatorie annuali per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni predisposte dai servizi pubblici per l'impiego ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", e in attuazione di disposizioni regolamentari o amministrative statali e regionali.

CAPO IVDisposizioni in materia di artigianato

Art. 4

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artisticodi Murano" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano.
1 ter. Il Consorzio di cui all'articolo 5 bis è autorizzato a determinare la quantificazione delle somme dovute per ottenere la licenza d'uso nell'ambito dei criteri previsti dalla convenzione di cui all'articolo 5 ter.
1 quater. Il Consorzio concessionario introita le somme di cui al comma 1 ter destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e di promozione del marchio stesso.".

Art. 5

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materiadi marchi regionali"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e promozione del marchio stesso.".

Art. 6

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materiadi marchi regionali"

1. Il comma 3 dell'articolo 15, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è sostituito dal seguente:
"3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e di promozione del marchio stesso.".

CAPO VDisposizioni in materia di commercio

Art. 7

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999,n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalenteeconomia turistica e delle città d'arte ai fini delle derogheagli orari di vendita" e successive modificazioni

1. L'articolo 2, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è così modificato:
dopo le parole "mare" sono aggiunte le parole "e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d'area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po".

Art. 8

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999,n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economiaturistica e delle città d'arte ai fini delle derogheagli orari di vendita" e successive modificazioni

1. L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è così sostituito:
"1. Possono essere individuati come città d'arte o zona del comune di interesse artistico, ai fini della presente legge, i comuni ricadenti in tutto o in parte in zona montana e i centri storici, come definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765", dei comuni individuati come "città murate del Veneto" ai sensi della legge regionale 16 giugno 2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle città murate del Veneto" con almeno duecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere e tutti gli altri comuni con almeno seicento posti letto".

Art. 9

Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15"Norme di programmazione per l'insediamentodi attività commerciali nel Veneto"

1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole "dall'entrata in vigore di ciascuna fase di programmazione" sono sostituite dalle parole "dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h)".

Art. 10

Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15"Norme di programmazione per l'insediamentodi attività commerciali nel Veneto"

1. All'articolo 7, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole "prodotti di cui al comma 7" sono sostituite dalle parole "casi previsti nel comma 7".

Art. 11

Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15"Norme di programmazione per l'insediamentodi attività commerciali nel Veneto"

1. All'articolo 14, comma 12, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 la parola "tremila" è sostituita dalla parola "quattrocento".

Art. 12

Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15"Norme di programmazione per l'insediamentodi attività commerciali nel Veneto"

1. All'articolo 20, comma 1, lettera d) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo la parola "interna" sono aggiunte le seguenti parole "che interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici,".

Art. 13

Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15"Norme di programmazione per l'insediamentodi attività commerciali nel Veneto"

1. All'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 5.".
2. All'articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo il comma 5 bis, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 ter:
"5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all'articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l'articolazione dell'esercizio commerciale in più edifici.".

Art. 14

Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazioneper l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"

1. Resta ferma la competenza della Regione a concludere le istruttorie, ai sensi di quanto previsto dal Capo III della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e successive modificazioni, relativamente alle domande di valutazione impatto ambientale (VIA) per i centri commerciali presentate sino all'entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, il termine di sessanta giorni per le domande di grandi strutture di vendita di cui all'articolo 37, comma 3, della medesima legge regionale decorre dalla scadenza del termine relativo all'adozione dei criteri regionali e dei successivi adempimenti comunali, previsto dal medesimo articolo 37, comma 3.

Art. 15

Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10"Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazionedi impatto ambientale" e successive modificazioni

1. Alla lettera m bis) dell'allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come introdotta dall'articolo 39 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto", le parole "commi 7 e 8" sono sostituite dalle parole "comma 8".
2. All'allegato A1 bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 è aggiunta la seguente lettera:
"h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della medesima legge".

Art. 16

Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10"Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche"e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis.".
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 dopo le parole "della concessione decennale del posteggio" sono aggiunte le parole "e contestuale autorizzazione".

Art. 17

Modifica della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27"Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 le parole "e nei limiti dimensionali della grande distribuzione" sono sostituite con le parole "e ai limiti dimensionali della grande distribuzione".

CAPO VIDisposizioni in materia di Veneti nel mondoe norma finale

Art 18

Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2"Nuove norme a favore dei veneti nel mondoe agevolazioni per il loro rientro"

1. Nel comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono apportate le seguenti abrogazioni:
- nella lettera b) è abrogata l'espressione: "e che svolgano attività da almeno tre anni";
- nella lettera c) è abrogata l'espressione: "che svolgano attività da almeno tre anni".

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 febbraio 2005

Galan


INDICE

CAPO I Disposizioni in materia di miniere
Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione di minerali solidi
CAPO II Disposizioni in materia di acque minerali e termali
Art. 2 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni
CAPO III Disposizioni in materia di lavoro
Art. 3 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione
CAPO IV Disposizioni in materia di artigianato
Art. 4 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano" e successive modificazioni
Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali"
Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali"
CAPO V Disposizioni in materia di commercio
Art. 7 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive modificazioni
Art. 8 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive modificazioni
Art. 9 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"
Art. 10 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"
Art. 11 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"
Art. 12 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"
Art. 13 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"
Art. 14 - Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"
Art. 15 - Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale" e successive modificazioni
Art. 16 - Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni
Art. 17 - Modifica della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto" e successive modificazioni
CAPO VI Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma finale
Art 18 - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro"
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 marzo 2004, n. 5/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 marzo 2004, dove ha acquisito il n. 474 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 dicembre 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2005, n. 1427.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".
Il presente progetto di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato e commercio" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.
Le disposizioni contenute nel presente progetto di legge sono state raggruppate per settori omogenei di materie, al fine di facilitarne l'esame e apportano le seguenti modifiche:
Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione di minerali solidi. Prevede disposizioni transitorie in materia di miniere alcune delle quali, in particolare, per uniformità di trattamento con analoghe attività estrattive di cava, in attesa della emanazione di una disciplina organica.
Art. 2 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali". Toglie la presenza del funzionario regionale per quanto riguarda le attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua ed inserisce un comma che stabilisce che il prelievo dei campioni deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'Ulss.
Art. 3 - Attuazione del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30". Contiene norme di attuazione al decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Art. 4 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione. Contiene disposizioni in tema di avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni nella pubblica amministrazione.
Art. 5 _ Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano". Prevede che la licenza d'uso del marchio sia concessa a titolo oneroso (in analogia a quanto stabilito dalla legge generale in materia di marchi regionali _ legge regionale n. 16/2000) e demanda al Consorzio la quantificazione del relativo importo.
Artt. 6 e 7 _ Modifica degli articoli 5 e 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali". Prevedono che, coerentemente con l'attribuzione della gestione dei marchi alle camere di commercio, le stesse introitino le somme dovute per ottenere la licenza d'uso.
Artt. 8 e 9 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita". Aggiungono alle tipologie previste anche alcuni comuni e centri storici ricompresi nel Parco del Delta del Po nonché i centri storici dei comuni individuati come città murate del Veneto.
Art. 10 _ Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Diminuisce la distanza fra aggregazioni di esercizi commerciali, non rientranti in parchi commerciali, da tremila a quattrocento metri.
Art. 11 _ Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Sottopone all'esame della Conferenza dei servizi esclusivamente le modifiche alla ripartizione interna che riguardino oltre il venti per cento della superficie di vendita già autorizzata nonché le modifiche dei settori merceologici.
Art. 12 _ Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Consente l'effettiva applicabilità della deroga al blocco di presentazione delle domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita in zone territoriali di tipo D a specifica destinazione commerciale.
Art. 13 _ Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Disciplina, in via transitoria, la fase istruttoria delle domande di valutazione impatto ambientale dei centri commerciali presentate prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 15/2004.
Art. 14 _ Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". Raccorda, per una maggiore chiarezza, la nuova normativa in materia di commercio con la già esistente normativa in materia di VIA.
Art. 15 _ Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Vieta il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti prevedendo sanzioni per i casi di violazione.
Art. 16 _ Dichiarazione d'urgenza. Prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.
La Terza Commissione consiliare nella seduta del 17 dicembre 2004 ha licenziato, a maggioranza, il testo modificato che ora si sottopone all'approvazione dell'aula.

3. Note agli articoli
Note all'articolo 1
- Il testo dell'art. 39 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:
"Art. 39 - (Commissione tecnica regionale per le attività estrattive)
La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (Ctrae) è l'organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla presente legge.
La Ctrae esprime parere:
a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statutari della Regione.
La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale proposte di proprie iniziative per l'adeguamento della legislazione vigente nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione dell'attività di cava.Essa è così costituita:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del Presidente della Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso designato, le funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal segretario regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attività estrattive; in tale ultimo caso la rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai sensi dell'ottavo comma;
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1;
d) da n. 3 rappresentanti rispettivamente dell'Upi, dello Anci e dell'Uncem;
e) da un rappresentante degli imprenditori designato d' intesa dalle associazioni di categoria;
f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato d' intesa dalle stesse;
g) da n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
h) da un rappresentante dell'Unione regionale veneta delle bonifiche;
i) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e la ecologia;
l) dal dirigente del Dipartimento per l'industria, cave, torbiere, acque minerali e termali;
m) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
n) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura;
o) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
p) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.
Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive;.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all'inizio di ogni legislatura con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.
La commissione quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata dal dirigente del Dipartimento per la Sanità.
In relazione agli oggetti trattati la Commissione viene integrata dal presidente della Provincia e dal sindaco del Comune interessato o loro delegati.
Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della Commissione si applica la legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.
I componenti della Ctrae non possono esercitare attività professionale limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporsi al parere della medesima Commissione.".
- Il testo dell'art. 2 del regio decreto n. 1443/1927 è il seguente:
"2. Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.
Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:
a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;
b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;
c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;
d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;
e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.
Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:
a) delle torbe;
b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;
d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.".
- Il testo del primo comma dell'art. 20 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:
"Art. 20 - (Convenzione fra imprenditori e Comuni).
Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di cava di cui all'art. 39.".
- Il testo dell'art. 40 del regio decreto n. 1443/1927 è il seguente:
"40. Il Ministro per l'economia nazionale può pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:
1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 25, 26 e 27.".
- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 44/1982 è il seguente:
"Art. 40 - (Commissione tecnica provinciale per le attività di cava).
La Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (Ctpac) è l'Organo consultivo della Provincia nella materia disciplinata dalla presente legge.
Il suo parere è obbligatorio:
a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una concessione, nonchè su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca;
b) sugli atti di formazione del Ppac e del Ppe e sulle varianti degli stessi.
In ogni altro caso il parere è facoltativo.
Essa è così costituita:
a) dal presidente della provincia o da un membro della Giunta provinciale dallo stesso designato, che la presiede;
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta provinciale, di cui uno in materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli, uno in materie economiche, uno in urbanistica e uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno;
d) da un rappresentante degli imprenditori designato di intesa dalle associazioni di categoria;
e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza nazionale, designato di intesa dalle stesse;
f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
g) dall'ingegnere capo della Provincia;
h) dal capo dell'Ispettorato dell'agricoltura;
i) dall'ingegnere capo del Genio civile;
l) da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale competente in materia di attività estrattive;
m) dal presidente della Commissione provinciale per i beni ambientali territorialmente competente;
n) da un rappresentante delle Unità sanitarie locali;
o) dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
p) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore agricolo.
Quando si tratti del parere su un provvedimento inerente a una autorizzazione o una concessione, la Ctpac viene integrata dal sindaco del Comune interessato e dai presidenti della Comunità montana e del Consorzio di bonifica interessati.La Ctpac della Provincia di Padova è integrata da un rappresentante del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei per quanto attiene alle attività di cava nell'ambito territoriale di cui all'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Provincia designato dalla Giunta provinciale.Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.Ogni componente, che faccia parte della Commissione, in rappresentanza di un Ufficio provinciale o regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso Ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all'entrata in funzione del Consiglio provinciale e dura in carica fino allo scioglimento dello stesso e comunque fino alla nomina di quella successiva.".

Note all'articolo 2
- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 10 - (Informazioni e controllo).
1. Il ricercatore deve trasmettere annualmente alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.
2. (abrogato).".
- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 17 - (Obblighi del concessionario).
1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:
a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata;
b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);
c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:
1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;
2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;
d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.
2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. (abrogato)
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.".
- Il testo dell'art. 46 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 46 - (Analisi).
1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.
1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario dell'unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente competente.".
Note all'articolo 3
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:
"Articolo 1 -Finalità ed ambito di applicazione.
(art. 1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunit montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
- Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:
"Articolo 35 - Reclutamento del personale.
(Art. 36, commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1 lettera aa) del D.Lgs. n. 267 del 2000)
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai princ pi del comma 3, volte all'accertamento della professionalit richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalit .
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilit della invalidit con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonch delle vittime del terrorismo e della criminalit organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princ pi:
a) adeguata pubblicit della selezione e modalit di svolgimento che garantiscano l'imparzialit e assicurino economicit e celerit di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunit tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unit , l'avvio delle procedure concorsuali subordinato all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicit , sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalit .
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalit di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princ pi fissati dai commi precedenti".

Note all'articolo 4
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 70/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - Concessione dell'uso del marchio.
1. La Giunta regionale può concedere l'uso del marchio di cui all'articolo 2 esclusivamente ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano e al Consorzio da loro costituito per la promozione del marchio del vetro artistico di Murano al quale, a mezzo di apposita convenzione, è affidato l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 5 bis.
1 bis. La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano.
1 ter. Il Consorzio di cui all'articolo 5 bis è autorizzato a determinare la quantificazione delle somme dovute per ottenere la licenza d'uso nell'ambito dei criteri previsti dalla convenzione di cui all'articolo 5 ter.
1 quater. Il Consorzio concessionario introita le somme di cui al comma 1 ter destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e di promozione del marchio stesso.".

Nota all'articolo 5
- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Licenza d'uso.
1. La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d'uso.
2 bis. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e promozione del marchio stesso.".

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 16/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 - Proventi.
1. La licenza d'uso del marchio è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d'uso.
3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e di promozione del marchio stesso.".

Nota all'articolo 7
- Il testo del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 62/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - Criteri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica.
5. In deroga a quanto previsto dai commi precedenti la provincia, su richiesta, individua come comune o zona del territorio del medesimo, ad economia prevalentemente turistica, i comuni il cui capoluogo è situato ad una altitudine superiore o pari a seicento metri sul livello del mare e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d'area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po.".

Nota all'articolo 9
- Il testo del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - Durata della programmazione.
3. I comuni e le unioni dei comuni, ove costituite, entro e non oltre centottanta giorni dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h) adeguano la programmazione commerciale per le medie strutture di vendita, sulla base dei principi enunciati all'articolo 14, comma 1. In caso di inerzia da parte dei comuni, o delle unioni dei comuni ove costituite, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36.".

Nota all'articolo 10
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 7 - Limiti dimensionali riferiti alla superficie di vendita e settori merceologici.
6. Il settore non alimentare generico comprende tutti i prodotti non alimentari, ad eccezione dei casi previsti nel comma 7.".

Nota all'articolo 11
- Il testo del comma 12 dell'art. 14 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 14 - Medie strutture di vendita.
12. Nel caso di aggregazioni di esercizi commerciali, esclusi gli esercizi di vicinato, non rientranti in parchi commerciali, quando la somma delle loro superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo di cui all'articolo 7 comma 1 lettera b), situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato da tutto il complesso, le stesse devono essere separate da altre analoghe aggregazioni da una distanza non inferiore a quattrocento metri e devono essere dotate di infrastrutture, parcheggi e spazi di servizio propri e gestiti autonomamente.".

Nota all'articolo 12
- Il testo del comma 1, lettera d), dell'art. 20 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 20 - Conferenza di servizi.
1. Il responsabile del procedimento individuato dal comune competente per territorio ovvero dalla struttura associativa di enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni, in coordinamento con la Regione e la provincia, indice, presso gli uffici regionali, la conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione riferita a grandi strutture di vendita o parchi commerciali per:
a) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita o parco commerciale, entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c), e 2;
b) l'accorpamento o la concentrazione di grandi strutture di vendita, entro i medesimi limiti di cui alla lettera a);
c) il mutamento del settore merceologico di una grande struttura di vendita o parco commerciale;
d) ogni altra modificazione delle autorizzazioni rilasciate, con particolare riferimento alla ripartizione interna, che interessi oltre il venti per cento della superficie complessiva o che comunque comporti la modifica della ripartizione dei settori merceologici, alle modifiche delle prescrizioni nonché ad ogni altra modifica sostanziale.".
Nota all'articolo 13
- Il testo del comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 15/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 37 - Norme transitorie.
1. A tutte le domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, ovvero a tutte le comunicazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" compresi i relativi allegati.
2. Le domande di autorizzazione commerciale di medie e grandi strutture di vendita e le denunce di inizio attività per gli esercizi di vicinato presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presenta legge sono disciplinate dalle disposizioni di cui alla legge medesima fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. La presentazione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni commerciali delle medie e grandi strutture di vendita in zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale è subordinata all'adozione dei criteri previsti dall'articolo 10, comma 6 e del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 10 nonché agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10 ad eccezione delle domande relative alla programmazione negoziata di cui all'articolo 35 per le quali, sino all'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 20, comma 10, si applicano le disposizioni relative alla conferenza di servizi previste dalla legge regionale n. 37/1999.
4. Salvi i casi di subingresso, nelle sole zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale sono sospesi gli effetti delle denunce di inizio attività di cui all'articolo 13, comma 1 fino all'adozione da parte della Giunta Regionale dei criteri di cui all'articolo 10, comma 6 nonché fino agli adempimenti comunali di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 10.
5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, in fase di prima applicazione della presente legge e per un periodo non superiore a novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, possono essere presentate denunce di inizio attività e possono essere rilasciate autorizzazioni per le domande:
a) di trasferimento in zone territoriali omogenee di tipo D per le quali lo strumento urbanistico generale abbia già previsto la specifica destinazione commerciale relative ad esercizi commerciali esistenti ed operanti da almeno tre anni con superficie di vendita non superiore a mq. 2.500;
b) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita da insediare in zone territoriali omogenee di tipo D a destinazione commerciale e con destinazione residenziale non inferiore al 60 per cento, nel caso di comuni litoranei a prevalente economia turistica con piano regolatore o sua variante approvati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 37/1999 ed entro il 31 dicembre 2003;
c) per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita quando gli insediamenti commerciali sono previsti da strumenti urbanistici attuativi già approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2003.
5 bis. I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni commerciali di cui al comma 5, già avviati nel termine ivi stabilito, sono ultimati entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 5.
5 ter. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4 è consentita, nelle zone territoriali omogenee di tipo D a specifica destinazione commerciale, la presentazione di domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali o di denunce di inizio attività, per accorpamento, come definito all'articolo 8, comma 1, lettera b), a condizione che le autorizzazioni o le denunce di inizio attività non comportino l'articolazione dell'esercizio commerciale in più edifici.".

Nota all'articolo 14
- Il testo del comma 11 dell'art. 20 della legge regionale n. 15/2004 è il seguente:
"Art. 20 - Conferenza di servizi.
11. Il giudizio relativo alla valutazione di impatto ambientale deve essere allegato alla domanda qualora, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, il rilascio dell'autorizzazione sia assoggettato alla procedura di valutazione impatto ambientale. Entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento favorevole relativo al giudizio di compatibilità ambientale i soggetti interessati devono presentare la domanda di autorizzazione commerciale ai sensi del presente Capo.".

Nota all'articolo 15
- Il testo della lettera m bis) dell'allegato C4 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"ALLEGATO C4
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 QUALORA NON SOTTOPOSTI OBBLIGATORIAMENTE ALLE PROCEDURE DI VIA DI CUI AL CAPO III
m bis) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale in materia di commercio che abroga la legge regionale n. 37/1999 nei limiti di cui all'articolo 18, comma 8 della medesima legge.".
- Il testo dell'allegato A1 bis della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

ALLEGATO A1BIS
PROGETTI ASSOGGETTATI ALLA PROCEDURA DI VIA IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
a) Discariche di rifiuti urbani (operazioni di cui all'allegato B, lett. D1 e D5 D.Lgs. n. 22/97).
b) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lett. D2, D8 e D9, del D.Lgs. n. 22/97).
c) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminare con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D13 e D14, del D.Lgs. n. 22/97).
d) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m3.
f) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di deposito preliminare, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, con capacità superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lett. D15 D.Lgs. n. 22/97).
g) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h) Impianti di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi con capacità superiore a 100 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C, di cui alle lett. da R2 a R9 D.Lgs. n. 22/97, ad esclusione di quelli sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 D.Lgs. n. 22/97.
h bis) impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 2200 persone;
h ter) piste da sci da discesa con lunghezza superiore a 2.000 metri o superficie superiore a 5 ha;
h quater) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
h quinquies) grandi strutture di vendita e parchi commerciali di cui agli articoli 15 e 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 nei limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della medesima legge.".

Note all'articolo 16
- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4 - Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede legale, se società.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.
4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".
- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni.
1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.
2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
3. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.
3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 - Fiere.
1. Nelle fiere, come definite dall'articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo è previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio e contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste dai criteri regionali di cui all'articolo 2.".

Nota all'articolo 17
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo.
2. L'intervento di interesse pubblico denominato "Autodromo del Veneto" sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla pianificazione urbanistica come zona speciale "F", all'interno della quale saranno altresì localizzate le strutture connesse e complementari di intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio, turistico ricettive, produttive nonché commerciali al dettaglio di completamento, che potranno essere autorizzate alla Società Autodromo del Veneto S.p.A. di cui al comma 1, dalla Giunta regionale in deroga agli obiettivi di sviluppo e ai limiti dimensionali della grande distribuzione di vendita stabiliti dalla normativa regionale sul commercio.".

Note all'articolo 18
- Il testo del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 2/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 18 - Associazionismo.
2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno tre anni a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) dei circoli dei soggetti di cui all'articolo 1 aventi sedi all'estero che abbiano almeno cento iscritti;
c) dei comitati o delle federazioni all'estero e a cui aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello Stato.".

4. Strutture di riferimento
- Direzione geologia e ciclo dell'acqua (artt. 1, 2)
- Direzione lavoro (art. 3)
- Direzione artigianato (artt. 4, 5, 6)
- Direzione commercio (artt. dal 7 al 16)
- U.C. sport e tempo libero (art. 17)
- U.P. per la sicurezza e i flussi migratori (art. 18)

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