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Bur n. 23 del 01 marzo 2005


LEGGE REGIONALE  n. 8 del 25 febbraio 2005

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica



Art. 1

Modifica dell'articolo 11 della legge regionale2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazionee la fissazione dei canoni degli alloggidi edilizia residenziale pubblica"

1. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Un'ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell'ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al comma 1. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità abitativa.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, è inserito il seguente:
"4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine.".
3. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, le parole: "con ordinanza del Sindaco, su proposta annuale della prefettura interessata" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente gestore, sulla base di una graduatoria formata, entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente competente".

Art. 2

Modifica dell'articolo 65 della legge regionale13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzionie compiti amministrativi alle autonomie localiin attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. La lettera m) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"m) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), con l'obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;".
2. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente:
"1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.".

CAPO IIDisposizioni in materia di viabilità e mobilità

Art. 3

Introduzione dell'articolo 96 bis nella legge regionale13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzionie compiti amministrativi alle autonomie locali inattuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

1. Dopo l'articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
"Art. 96 bis
Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. La tutela ed il controllo sull'uso delle strade di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, possono essere esercitate, previo superamento dell'apposito esame di qualificazione previsto dall'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle province, dei comuni e dei loro concessionari, limitatamente alle strade di proprietà degli enti medesimi.
2. Per i concessionari, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, in particolare, dal proprio personale addetto ai servizi di manutenzione e vigilanza stradale, limitatamente alle strade o ai tratti di strada affidati alla loro sorveglianza.".

Art. 4

Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2001,n. 29"Costituzione di una società di capitali per laprogettazione, esecuzione, manutenzione,gestione e vigilanza delle reti stradali"

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e l'esecuzione delle opere stradali riconosciute dalla Giunta stessa di interesse regionale, opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda delle tipologia della rete viaria oggetto delle stesse. Le relative risorse assegnate alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e destinate alla realizzazione dell'intervento, sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.".

Art. 5

Disposizioni transitorie relative all'erogazionedi contributi nel settore della mobilità e dei trasporti

1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", trova applicazione anche per gli interventi, già finanziati alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi a contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto", 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", 9 agosto 1999, n.36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane" e ai sensi della legge 19 ottobre 1988, n.366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica".

Art. 6

Disposizioni transitorie per l'assegnazionedi contributi per la mobilità comunale

1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato C - annesso 2 - della DGR n. 3214 del 15 ottobre 2004 "Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, articolo 9 e s.m.i.. Riparto per l'anno 2004 e segnalazione interventi prioritari per l'anno 2005", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 23 novembre 2004.

Art. 7

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la percorribilità in condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali urbane ed extra-urbane mediante l'adeguamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle dotazioni di sicurezza.".

Art. 8

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazionedel trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie"

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
"4 bis. L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari.".
2. Le autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, restano valide fino alla scadenza fissata dalle medesime autorizzazioni.

Art. 9

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale30 ottobre 1998, n. 25, "Disciplina ed organizzazionedel trasporto pubblico locale"

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, le società titolari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possono essere destinatarie dei contributi per gli investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte agli stessi obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari.".

Art. 10

Modifica dell'articolo 33 bis della legge regionale30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazionedel trasporto pubblico locale"

1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 le parole "al corpo degli agenti di custodia" e "di servizio" sono sostituite rispettivamente con le parole "alla polizia penitenziaria" e "di riconoscimento".

Art. 11

Modifiche dell'articolo 47, della legge regionale30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazionedel trasporto pubblico locale"

1. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole "Relativamente al finanziamento dei servizi" sono aggiunte le parole: "ed all'espletamento delle relative funzioni strumentali".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole "del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" sono aggiunte le seguenti: ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;".
3. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole "di cui agli articoli 20 e 32" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;".
4. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo le parole "dei servizi lacuali di cui all'articolo 29" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1.".

Art. 12

Interventi regionali per favorire il trasferimentodelle merci su rotaia

1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto ferroviario, più compatibile alle criticità di natura ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con soggetti pubblici o privati per definire agevolazioni tariffarie.

Art. 13

Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'eserciziodelle funzioni amministrative in materia di servizidi trasporto non di linea per via di terra".

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 sono aggiunte le parole: "È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
"6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. È vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.".

CAPO IIIDisposizioni in materia di urbanistica ed ediliziae modifica dell'articolo 3 della legge regionale26 novembre 2004, n. 30

Art. 14

Installazione, modifica e adeguamento degli impiantiper la telefonia mobile

1. Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria, l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dei comuni territorialmente interessati nelle forme e nei tempi previsti dall'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
2. Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2) ed e.4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Art. 15

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivantida campi elettromagnetici generati da elettrodotti"

1. Alla lettera b), comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni, dopo le parole: "servizi igienici" sono aggiunte le parole: "nonché le costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma.".

Art. 16

Modifica dell'articolo 25 della legge regionale4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionaliin materia di turismo"

1. Alla fine del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunta la seguente frase: "Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelle esistenti.".

Art. 17

Modifica dell'articolo 30 della legge regionale4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionaliin materia di turismo"

1. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è cosi sostituito:
"6. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA) gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.".

CAPO VIDisposizioni in materia di Veneti nel mondoe norma finale

Art. 18

Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale4 aprile 2003, n. 7 "Deroghe alle volumetrie previstedagli indici di zona degli strumenti urbanistici generaliin favore delle persone handicappate gravi"

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 è così sostituito:
"2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti, limitatamente ad un singolo intervento per nucleo famigliare."
2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 le parole:"della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole "dei titoli abilitativi edilizi".
3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 è così sostituita:
"a) una certificazione medica dell'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ,o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) già rilasciata o da rilasciare, della persona ivi residente;".
4. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 le parole "della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "dei titoli abilitativi edilizi".

Art. 19

Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 3della legge regionale 5 novembre 2004,n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio"

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 per ampliamento si intende "l'ampliamento della costruzione esistente all'esterno della sagoma esistente" così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all'articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono.".

Art. 20

Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
"2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.".

Art. 21

Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. L'articolo 11 della regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
"Art. 11
Parametri per la validazione del quadro conoscitivo
1. La Giunta regionale verifica, mediante l'impiego di idonee procedure, gli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).
2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 50.".

Art. 22

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole "e successive modificazioni" sono aggiunte le parole "o in caso di impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica".

Art. 23

Disposizioni transitorie relative ai contributi di cuiall'articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004,n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. Per l'anno 2004, in deroga alle procedure di cui all'articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" i contributi previsti dal medesimo articolo, sono assegnati dalla Giunta regionale ai comuni che predispongono piani di assetto del territorio intercomunali (PATI).

Art. 24

Modifiche all'articolo 48 della legge regionale23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"

1. L'articolo 48, comma 1 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così modificato: dopo le parole "articolo 11" sono aggiunte le parole "e terzultimo comma dell'articolo 27".

Art. 25

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale26 novembre 2004, n. 30 "Disposizioni di interpretazioneautentica e di modifica in materia di trasporto pubblicolocale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998,n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasportopubblico locale " e successive modificazioni"

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 le parole "sino alla data del 31 dicembre 2005" sono sostituite con le parole "sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui al comma 1".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30, sono inseriti i seguenti commi:
"3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, ed in particolare dal comma 1 del medesimo articolo, gli attuali affidatari dei servizi che alla data del 31 dicembre del 2004 hanno effettuato più di cinque milioni di chilometri annui devono subaffidare, entro il 30 giugno 2005, almeno il cinque per cento dei servizi minimi complessivamente esercitati.
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta l'applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale assegnato per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 32 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla promozione del trasporto pubblico locale.
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica.".

Art. 26

Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così sostituito:
"4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le zone di pre-parco, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, in coerenza con le altre normative del piano ambientale stesso, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". L'individuazione di tali zone avviene mediante variazione al piano stesso secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 febbraio 2005

Galan


INDICE

CAPO I Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 1 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
Art. 2 - Modifica dell'articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
CAPO II Disposizioni in materia di viabilità e mobilità
Art. 3 - Introduzione dell'articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali"
Art. 5 - Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della mobilità e dei trasporti
Art. 6 - Disposizioni transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità comunale
Art. 7 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
Art. 8 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie"
Art. 9 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
Art. 10 - Modifica dell'articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale
Art. 11 - Modifiche dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
Art. 12 - Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su rotaia
Art. 13 - Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra"
CAPO III Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e modifica dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
Art. 14 - Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile
Art. 15 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti"
Art. 16 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 17 - Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 18 - Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 "Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi"
Art. 19 - Interpretazione autentica e modifica dell'articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio"
Art. 20 - Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
Art. 21 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
Art. 22 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
Art. 23 - Disposizioni transitorie relative ai contributi di cui all'articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
Art. 24 - Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio"
Art. 25 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 "Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale " e successive modificazioni"
Art. 26 - Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Antonio Padoin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 marzo 2004, n. 8/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 aprile 2004, dove ha acquisito il n. 488 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 11 gennaio 2005;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2005, n. 1429.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".
Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della medesima legge regionale, collegato alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" (pubblicata sul BUR n. 12 del 3 febbraio 2004) e concerne disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia.
Le disposizioni contenute nel progetto di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali:
- legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", articolo 11: la modifica riguarda le modalità di assegnazione della quota che la legge riserva ad alloggi per le Forze dell'ordine (articolo 1);
- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", articolo 65: la modifica risponde all'esigenza di completare la normativa vigente in quanto, attualmente, l'articolo 65 della legge regionale n. 11/2001 disciplina soltanto la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica delle Ater, mentre manca una analoga previsione per i Comuni (articolo 2);
- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112": introduzione di un nuovo articolo per l'espletamento di servizi di polizia stradale anche da parte degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle province, dei comuni e dei loro concessionari (articolo 3);
- nuove disposizioni relative alle finalità, all'assegnazione e all'erogazione di contributi per la mobilità comunale e il trasporto (articoli 4, 5 e 6);
- legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale": articolo 4, le modifiche riguardano l'esclusione dell'ambito della Laguna di Venezia dall'applicazione della normativa sui servizi autorizzati (articolo 7);
- legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale": introduzione dell'articolo 11 bis per disciplinare l'assegnazione di contributi in caso di scissione societaria (articolo 8);
- legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" articolo 47; la modifica riguarda la destinazione delle risorse del fondo regionale trasporti (articolo 9);
- introduzione di nuove disposizioni per favorire il trasporto delle merci su rotaia (articolo 10);
- legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra": modifiche degli articoli 4 e 5 relative al noleggio ovvero all'attività di taxi (articolo 11);
- legge regionale 30 giugno, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti", la modifica dell'articolo 6 consente di realizzare nuove costruzioni pertinenziali (articolo 12);
- legge regionale 4 novembre 2002,n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", la modifica all'articolo 25 è relativa alle altezze dei locali di edifici da adibire ad alcune destinazioni turistiche (articolo 13);
- legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", la modifica all'articolo 30 riguarda il titolo abilitativo edilizio richiesto per alcuni tipi di allestimenti (articolo 14). Con la modifica si dà corso all'adeguamento della disposizione della legge regionale in parola alla nuova disciplina contenuta nel Testo unico sull'edilizia, con particolare riferimento a determinati manufatti o allestimenti che, stante la loro dislocazione, la tipologia, la destinazione e il particolare utilizzo, limitato nel tempo e volto a soddisfare esigenze meramente temporanee, non costituiscono trasformazione del territorio. La norma si pone nel solco pluridecennale della normativa regionale veneta, vedasi la legge regionale 31 del 1984, l'articolo 63 della legge regionale 37 del 1997, l'articolo 20 della legge regionale 56 del 1999, la stessa legge regionale 33 del 4 novembre 2002, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo;
- interpretazione autentica e modifica dell'articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio" chiarisce e modifica la legge regionale sul condono edilizio (articolo 15);
- legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 "Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi", le modifiche degli articoli 1 e 2 introducono ulteriori agevolazioni e semplificazione a favore della categoria (articolo 16);
- legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", le modifiche degli articoli 10 e 11 riguardano le basi informative del Quadro conoscitivo e i parametri per la sua validazione (articoli 17 e 18);
- legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", le modifiche all'articolo 47 riguardano la destinazione dei contributi previsti dalla nuova legge regionale sul governo del territorio (articolo 19).
Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso, all'unanimità, parere favorevole.

3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 - Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
1. Il Consiglio comunale può riservare un'aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi da assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali. Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa.
2. I beneficiari degli alloggi riservati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, è effettuata con ordinanza del Sindaco con le modalità stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo 30.
4. Un'ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell'ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al comma 1. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità abitativa.
4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine.
5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze dell'ordine sono effettuate dall'ente gestore, sulla base di una graduatoria formata, entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente competente, e sono equiparate alla concessione di alloggi di servizio. Ferma restando l'applicazione del canone di locazione di cui all'articolo 18, le assegnazioni decadono con la cessazione dell'assegnatario dal servizio. Nel caso che la cessazione del servizio sia dovuta a infermità è concessa, previa domanda da parte dell'interessato, una proroga fino a tre anni dalla decadenza dell'assegnazione. Se la cessazione del servizio è dovuta al decesso dell'assegnatario si applicano, per la durata di tre anni, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12.
6. Nelle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, il Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.".

Nota all'articolo 2
- Il testo dell'art. 65 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 65 - Funzioni della Regione.
1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento;
c) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;
e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;
f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;
g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;
h) la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;
i) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;
l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche e integrazioni;
m) l'autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), con l'obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;".
n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;
o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.
1 bis. Il prezzo di vendita degli alloggi di cui al comma 1, lettera m) è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del venti per cento. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al presente comma soltanto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.
1 ter. L'alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell'asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d'asta il prezzo di mercato di cui al comma 1 bis.
1 quater. Gli alloggi acquistati ai sensi del comma 1 bis non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell'immobile. 1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b), i) e m) provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere a), c), e), f), n) ed o) provvede la Giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 67; alle funzioni di cui alla lettera d), provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere g), h) e l) sono disciplinate con legge.".

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - Progettazione ed interventi sulla rete viaria di interesse regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attribuire alla Società la progettazione e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria di interesse regionale di cui agli articoli 95, comma 1, lettera c) e 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e l'esecuzione delle opere stradali riconosciute dalla Giunta stessa di interesse regionale, opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda delle tipologia della rete viaria oggetto delle stesse. Le relative risorse assegnate alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e destinate alla realizzazione dell'intervento, sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.".

Nota all'articolo 5
- Il testo de comma 7 dell'art. 54 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:
"Art. 54 _ Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.
7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.".

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1991 è il seguente:
"Art. 9 - Interventi sulla mobilità comunale.
1. La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse destinate, al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, riservando una quota fino al venti per cento agli interventi la cui realizzazione la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e o funzionalità della rete stradale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua annualmente i settori di intervento di cui all'articolo 3 cui assegnare priorità ed, entro il successivo 30 aprile, i comuni interessati presentano al Presidente della Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento, corredata dai progetti preliminari e dai relativi atti di approvazione comunale.
3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da finanziare nonché l'entità del contributo assegnato.
4. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, il Presidente Giunta regionale, promuove, sulla base dei progetti preliminari redatti dall'amministrazione comunale stessa, la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo, i comuni interessati, entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 4, trasmettono, a pena di decadenza, i progetti definitivi degli interventi, alla struttura regionale competente in materia di viabilità.
6. La Giunta regionale nell'ambito dei finanziamenti relativi alla mobilità comunale è, altresì, autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private; a tal fine i comuni montani interessati presentano la relativa domanda entro il 30 aprile.".

Nota all'articolo 7
- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali e nel quadro degli obiettivi fissati dal provvedimento del Consiglio regionale 23 febbraio 1990, n. 1047 «Piano regionale dei trasporti» la Regione promuove azioni volte a:
a) eliminare situazioni di puntuale pericolo o di congestione della rete stradale e a migliorare la mobilità nei centri urbani ed extra-urbani, anche tramite la valorizzazione dell'intermodalità del trasporto;
b) sviluppare ed agevolare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati, per favorire il decongestionamento del traffico, riqualificando gli spazi urbani;
b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la percorribilità in condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali urbane ed extra-urbane mediante l'adeguamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle dotazioni di sicurezza.".
Nota all'articolo 8
- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4 - Servizi di trasporto programmati e servizi autorizzati.
1. Sono servizi programmati i servizi previsti dagli strumenti di programmazione indicati dalla presente legge.
2. I servizi programmati, in relazione alle compensazioni degli obblighi di servizio, si suddividono in:
a) servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, i cui costi sono a carico della Regione Veneto, definiti secondo la procedura prevista dall'articolo 20;
b) servizi aggiuntivi che possono essere istituiti da province, comuni e comunità montane nell'ambito dell'unità di rete e in aggiunta a quelli minimi con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie, da portare a carico dei bilanci degli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui agli articoli 30 e 31.
3. Sono servizi autorizzati i servizi esercitati tramite autorizzazione da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al DM 20 dicembre 1991, n. 448 e senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.
4. I servizi autorizzati si suddividono in:
a) servizi atipici, regolati dalle vigenti norme di cui alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 46;
b) servizi di gran turismo svolti allo scopo di collegare centri o località di interesse turistico per valorizzarne le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche, nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'articolo 23, comma 2;
c) servizi commerciali svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete in relazione al livello di servizi minimi e nel rispetto del divieto di sovrapposizione o interferenza di cui all'articolo 23, comma 2.
4 bis. L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari.".

Nota all'articolo 9
- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 18 - Accordi di programma per investimenti.
1. Nell'ambito del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta regionale individua programmi di intervento per investimenti finanziati sia con il concorso dello Stato, sia con esclusive risorse proprie.
2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Giunta regionale autorizza il Presidente alla stipula di accordi di programma con le province e i comuni interessati, individuando:
a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire;
b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti;
c) i soggetti coinvolti, i loro compiti ed i loro obblighi;
d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi;
e) il periodo di validità;
f) le limitazioni all'uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico dal servizio di linea.
4. In particolare, tra gli obblighi da porre a carico dei soggetti beneficiari dei contributi, deve essere previsto il divieto di alienazione o destinazione definitiva ad uso diverso dei mezzi di trasporto pubblico acquistati con il contributo regionale, prima che siano trascorsi dalla data di prima immatricolazione dodici anni per i mezzi rotabili e venti anni per i natanti e i rotabili ferroviari. Deve altresì essere prescritto il divieto di alienazione o di destinazione delle opere realizzate con il contributo regionale ad uso diverso da quello del servizio di trasporto pubblico, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di collaudo dei lavori.
5. Nel caso di cessazione di attività ovvero nel caso di cambiamento, per qualsiasi motivo, del soggetto affidatario, è posto a carico del beneficiario dei contributi l'obbligo di trasferire la proprietà o il godimento dei beni mobili ed immobili acquistati con il concorso finanziario regionale al soggetto subentrante, che ha l'obbligo di destinarli al servizio del trasporto pubblico locale per un periodo corrispondente alla durata residua del cespite, così come stabilita dal comma 4. I beni sono ceduti a prezzo di mercato al netto dei contributi in conto capitale per gli investimenti non ammortizzati.
6. In ogni altro caso di anticipata alienazione dei beni il soggetto beneficiario dei contributi deve restituire all'ente erogante le somme assegnate in misura proporzionale al valore dei beni vincolati.
7. In caso di mancato accordo tra le parti, la decisione circa la stima dei beni trasferiti in proprietà o in godimento ai sensi del comma 5 è devoluta ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante dell'ente affidante, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto cessante e da un rappresentante del soggetto subentrante.
8. I contributi per investimenti dovranno essere iscritti nei bilanci aziendali secondo le norme vigenti.
9. Durante la gestione del servizio non possono essere ceduti dall'affidatario, senza il preventivo consenso dell'ente che ha provveduto alla loro assegnazione i contributi accordati a qualunque titolo.
10. Senza il preventivo consenso dell'ente di cui al comma 9, in nessun caso può essere altresì impedito all'affidatario del servizio l'uso degli impianti e delle vetture adibite al servizio stesso, né può l'affidatario effettuarne l'alienazione, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'Autorità Giudiziaria o del Prefetto.
11. La vigilanza sugli accordi di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazione ed integrazioni, da un collegio formato da un rappresentante della Regione, che lo presiede, da un rappresentante del soggetto beneficiario e da un rappresentante della provincia o del comune.
11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, le società titolari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possono essere destinatarie dei contributi per gli investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte agli stessi obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari.".

Nota all'articolo 10
- Il testo del comma 1 dell'art. 33 bis della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 33 bis - Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine.
1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, alla polizia municipale utilizzano la tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.
2. Nel caso di presenza di barriere connesse all'introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.
3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.".

Nota all'articolo 11
- Il testo del comma 3, dell'art. 47 della legge regionale n. 25/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 47 - Norma finanziaria.
3. Relativamente al finanziamento dei servizi ed all'espletamento delle relative funzioni strumentali, il Fondo si articola nei seguenti capitoli di spesa concernenti:
a) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi ferroviari di cui all'articolo 28 della presente legge e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;
b) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli articoli 20 e 32, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;
c) interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi lacuali di cui all'articolo 29, agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;
d) interventi per far fronte al ripristino dei servizi di trasporto pubblico locale interrotti a causa di pubbliche calamità o a causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 35;
e) interventi per l'adeguamento del fondo di buonuscita per i dipendenti da aziende di trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 46;
f) interventi per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1;
g) interventi per far fronte agli oneri sostenuti dagli enti locali a seguito della delega delle funzioni di cui agli articoli 8, 9 e 10.".

Note all'articolo 13
- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 22/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 4 - Servizio di noleggio con conducente.
1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi adibiti al servizio avviene all'interno delle rimesse. É vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nell'ambito territoriale dei comuni dotati di servizio di taxi.
3. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse o sedi del vettore. E' vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
5. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.
6. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.".
- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 22/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Caratteristiche e verifiche dei veicoli.
1. I veicoli adibiti ai servizi pubblici non di linea devono essere muniti di apposita carta di circolazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 12 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
1 bis. È vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.
2. L'autorità competente al rilascio delle licenze ed autorizzazioni può prevedere, per particolari esigenze, ulteriori prescrizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche dei veicoli.
3. I veicoli, prima dell'immissione in servizio, sono sottoposti a verifica da parte delle autorità di cui al comma 2, che accerta la loro rispondenza alle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo.".

Note all'articolo 14
- Il testo dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 è il seguente:
"87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.".
- Il testo del comma 1, lett.e2) ed e4) dell' art. 3 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è il seguente:
"Articolo 3 - Definizioni degli interventi edilizi. (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31).
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; .
Articolo 10 - Interventi subordinati a permesso di costruire. (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unit immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attivit .
3. Le regioni possono altres individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.".

Nota all'articolo 15
- Il testo del comma 1bis, dell'art. 6 della legge regionale n. 27/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6 - Misure di salvaguardia.
1 bis. Per gli edifici residenziali esistenti e stabilmente abitati al 31 gennaio 2000, ubicati nelle zone di protezione derivanti dalle distanze di rispetto dagli elettrodotti, possono essere consentiti, se conformi agli strumenti urbanistici, i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dotazione di servizi igienici nonché le costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma e copertura di scale esterne.".
Nota all'articolo 16
- Il testo del comma 17 dell'art. 25 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 25 - Strutture ricettive extralberghiere.
17. Le strutture ricettive di cui al presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie. Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione" possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelle esistenti.".
Nota all'articolo 17
- Il testo del comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 30 _ Realizzazione di strutture ricettive all'aperto.
1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.
2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3 conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.2705 del 24 maggio 1983 "Grafia e simbologia regionali unificate".
3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , limitatamente alla superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq.
4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad eccezione dei campeggi di transito.
5. L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove strutture ricettive all'aperto per la realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi igienici comuni, degli uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale. Il rapporto di copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico.
6. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA) gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.".

Note all'articolo 18
- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 7/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti.
2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti, limitatamente ad un singolo intervento per nucleo famigliare.
3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.".
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 7/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2 - Concessioni in deroga.
1. La domanda per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi deve essere corredata da:
a) una certificazione medica dell'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ,o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) già rilasciata o da rilasciare, della persona ivi residente;
b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.
2. All'atto del rilascio dei titoli aibilitativi edilizi , sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'articolo 1, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.".

Nota all'articolo 19
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 _ Condizioni e modalità.
1. Le tipologie di opere di cui all'allegato 1 della legge sul condono sono suscettibili di sanatoria edilizia a condizione che:
a) gli ampliamenti di costruzioni a destinazione industriale, artigianale e agricolo-produttiva non superino il 20 per cento della superficie coperta, fino ad un massimo di 450 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
b) gli ampliamenti a destinazione diversa da quella di cui alla lettera a) non superino il 30 per cento della volumetria della costruzione originaria, fino ad un massimo di 450 metri cubi;
c) le nuove costruzioni siano pertinenze di fabbricati residenziali prive di funzionalità autonoma, fino ad un massimo di 300 metri cubi.
2. Sono, altresì, suscettibili di sanatoria edilizia i mutamenti della destinazione d'uso.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, commi 26 e 27, della legge sul condono, nelle aree assoggettate ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria edilizia, a condizione che l'intervento non sia precluso dalla disciplina di tutela del vincolo, esclusivamente i seguenti interventi, ancorché eseguiti in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:
a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile;
b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume.
4. La domanda relativa alla sanatoria edilizia, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 32, comma 35, lettera a), della legge sul condono, nonché alla dichiarazione di cui al modello allegato alla medesima legge.
4 bis. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all'articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono.
5. Per gli abusi edilizi riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell'allegato 1 della legge sul condono la domanda di sanatoria è integrata, su motivata richiesta del comune che ne stabilisce termini e modalità, da una documentazione grafica e descrittiva delle opere di mitigazione e/o riqualificazione ambientale relativa alle opere abusive.
6. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 37, della legge sul condono, la mancata presentazione dei documenti ivi previsti entro il 30 giugno 2007 comporta il diniego del titolo abilitativo in sanatoria.
7. I comuni sono tenuti, annualmente, a predisporre ed inviare alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della sanatoria edilizia indicando, in particolare, il numero dei procedimenti ancora in corso e di quelli conclusi.".

Nota all'articolo 20
- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 10 - Quadro conoscitivo e basi informative.
1. Il quadro conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.
3. La Giunta regionale individua condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi informativi al fine di creare una rete unificata. A tale scopo ciascuna amministrazione utilizza il proprio sistema informativo, anche connesso in rete con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche.".
Nota all'articolo 22
- Il testo del comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 27 _ Valutazione tecnica regionale (VTR).
1. L'emanazione di provvedimenti del Presidente o della Giunta regionale relativi a strumenti di pianificazione è preceduta da un parere, denominato valutazione tecnica regionale (VTR), espresso da un Segretario regionale a tale scopo nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni o in caso di impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica.".

Nota all'articolo 23
- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 11/2004 è il seguente:
"Art. 47 _ Contributi.
1. Al fine di assicurare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali alla nuova disciplina introdotta dalla presente legge, in particolare per la formazione del quadro conoscitivo, per la pianificazione concertata, per la formazione di piani di assetto del territorio intercomunali (PATI), per la costituzione di uffici per la gestione in forma associata dei piani, per incentivare l'istituto del credito edilizio e del restauro ambientale di cui all'articolo 36, nonché per lo svolgimento di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare appositi contributi.
2. I contributi sono erogati con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e sono assegnati prioritariamente ai comuni con minore dimensione demografica e a quelli che partecipano alla redazione dei PATI.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2004, 2005 e 2006, si fa fronte mediante apposito accantonamento previsto sull'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 5 "Interventi in materia di urbanistica" da allocarsi sull'u.p.b. U0085 " Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale per il triennio 2004 _ 2006.".

Nota all'articolo 24
- Il testo del comma 1 quater dell'art. 48 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 48 _ Disposizioni transitorie.
1 quater. Fino all'approvazione del primo PAT continua ad applicarsi l'articolo 11 e terzultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.".

Nota all'articolo 25
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 _ Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui al comma 1.
3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, ed in particolare dal comma 1 del medesimo articolo, gli attuali affidatari dei servizi che alla data del 31 dicembre del 2004 hanno effettuato più di cinque milioni di chilometri annui devono subaffidare, entro il 30 giugno 2005, almeno il cinque per cento dei servizi minimi complessivamente esercitati.
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta l'applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale assegnato per l'espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 32 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla promozione del trasporto pubblico locale.
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica.".

Nota all'articolo 26
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 38/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).
1. Il piano ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , ha il duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del parco;
b) l'articolazione del parco in zone diverse, secondo la classificazione di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un' utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite, nonché i modi dell'acquisizione;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni edilizie e alle opere di urbanizzazione;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del parco;
g) le modalità e i tempi per la chiusura delle cave di marna e calcare per cemento, nonché, per le cave di trachite, la quantità massima dei materiali estraibili e i tempi di chiusura delle attività considerate incompatibili con le finalità del parco;
h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
i) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con le finalità del parco;
l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
m) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
a) i perimetri dei centri storici, tenuto conto dei perimetri previsti dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , e delle zone archeologiche;
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
d) le norme e i progetti per l'arredo delle aree attrezzate per la sosta e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
- percorsi pedonali e ciclabili;
- strade carrabili non asfaltate;
- strade carrabili che consentono l'accesso ai soli residenti;
- strade carrabili asfaltate;
- percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico, illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti esistenti di cui è prevista la permanenza o l'espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;
i) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento, tenuto conto delle deliberazioni già adottate dalle amministrazioni comunali sulla base delle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24 e 27 giugno 1985, n. 61;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e caratteristiche dei terreni come previsto nella legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e nelle " grafie e simbologie regionali unificate".
4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le zone di pre-parco, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, in coerenza con le altre normative del piano ambientale stesso, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112". L'individuazione di tali zone avviene mediante variazione al piano stesso secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.".

4. Strutture di riferimento
- Direzione edilizia abitativa (artt. 1 e 2)
- Direzione infrastrutture di trasporto (artt. dal 3 al 7)
- Direzione mobilità (artt. dall'8 al 13)
- Direzione prevenzione (artt. 14 e 15)
- Direzione urbanistica (artt. 14, 15, dal 19 al 26)
- Direzione difesa del suolo (artt. 14 e 15)
- Direzione tutela dell'atmosfera (artt. 14 e 15)
- Direzione turismo (artt. 16 e 17)

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