Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 135 del 31 dicembre 2004


LEGGE REGIONALE  n. 38 del 28 dicembre 2004

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 è sostituito dal seguente: "Articolo 1 1. Per la difesa dell'ambiente naturale e dei piccoli laghi in particolare, è fatto divieto a chiunque di condurre e stazionare natanti con motore di qualunque specie (elettrico e a combustione interna) e potenza nelle acque dei laghi compresi nel territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago di Garda per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni. Analoga eccezione è prevista per il lago di Santa Croce (BL) e per i bacini lacustri artificiali appartenenti al sistema orografico del territorio bellunese per i quali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Provincia di Belluno, è concessa la navigazione con natanti a motore alimentati con batterie elettriche.".

Art. 2

Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" è aggiunto il seguente comma 1 bis: "1 bis. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che risultino titolari di convenzione stipulata con l'istituzione pubblica o privata proprietaria dell'edificio scolastico, in forza della quale hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento, completamento e sistemazione dell'edificio stesso.". 2. Al comma 2 dell'articolo 3, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera d bis): "d bis) nei casi di cui al comma 1 bis dell'articolo 2, copia della convenzione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2.".

Art. 3

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" le parole: "di lire 200 milioni (103.291,38 euro)" sono sostituite dalle seguenti: "di 150.000 euro".

Art. 4

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano di riparto," sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici". 2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è abrogato. 3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 è aggiunto il seguente: "4 bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza del termine decennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), comporta la revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalità previste dalla vigente normativa.".

Art. 5

Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"

1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie", dei contributi già concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute dagli enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all'articolo 2 della stessa legge. 2. Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria dell'edificio, è subordinato al rilascio, da parte del rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59.

Art. 6

Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13

1. Il comma 5 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" è così sostituito: "5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1". 2. Il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito: "6. In applicazione dell'articolo 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori, o richiedendo l'integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l'autorizzazione s'intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori è sempre necessaria: a) edifici d'interesse strategico; b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; d) lavori localizzati in "zona sismica 1", di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche ed integrazioni.".

Art. 7

Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati

1. In applicazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, depositati presso il Comune, ai sensi dell'articolo 66, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", limitatamente al periodo che decorre dall'entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13, "Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e fino al 30 giugno 2005, l'inizio dei relativi lavori può avvenire anche in assenza del rilascio della prevista autorizzazione scritta da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici. 2. La struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici verifica entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione, la rispondenza alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zone sismiche di ciascuno dei progetti e della documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1. 3. All'esito negativo della verifica di cui al comma 2, il dirigente della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici emette un decreto motivato di sospensione dei lavori, indicante le non conformità del progetto e della documentazione depositati ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la ripresa dei lavori è subordinata all'autorizzazione da parte della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici, rilasciata previa verifica dell'adeguamento del progetto che deve includere le necessarie modifiche ai lavori iniziati e sospesi ai sensi del medesimo comma 3 ed eventuale integrazione della documentazione depositata.

Art. 8

Estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"

1. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 7, della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", si applicano anche ai contributi impegnati in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale medesima.

Art. 9

Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale

1. L'entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale, di cui all'articolo 54, comma 11, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", qualora gli stessi non coincidano con una delle strutture regionali, è stabilità nel 5 per cento dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma di riparto approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Art. 10

Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il reddito fiscalmente imponibile dell'anno 2003 e degli anni successivi, è quello imponibile ai fini dell'addizionale regionale delle imposte sul reddito delle persone fisiche.".

Art. 11

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, in materia di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo, dopo le parole: "competente Commissione consiliare" sono inserite le seguenti: "che si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere,".

Art. 12

Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"

1. All'articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, in materia di intervento straordinario per l'edilizia scolastica, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis: "4 bis. Le variazioni relative ai progetti degli interventi di cui al comma 1 o la diversa localizzazione degli stessi, qualora tali interventi abbiano costituito oggetto di un accordo di programma per l'assegnazione di contributi regionali agli enti locali realizzatori, non influiscono rispetto all'efficacia dell'accordo di programma concluso, sempre che persistano le condizioni di cui al comma 4.".

Art. 13

Modifica dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" dopo le parole "provvedimento" sono inserite le seguenti: "i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e". 2. Al comma 4 dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole "l'entità dei canoni" sono inserite le seguenti: "nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevato nell'anno precedente". 3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono inseriti i seguenti: "4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento. 4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione. 4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.". 4. Per i canoni con pagamento nel corso dell'anno 2004, l'importo dovuto è conguagliato in ragione di dodicesimi per ciascun mese intercorso tra la scadenza dell'anno precedente e il 31 dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.

Art. 14

Modifica dell'articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni

1. Al sesto comma dell'articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" le parole: "Presidente della Giunta regionale", ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "dirigente regionale competente in materia di protezione civile". 2. All'ottavo comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 le parole: "dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile".

Art. 15

Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è sostituito dal seguente comma 3: "3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento.". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è aggiunto il seguente comma 3 bis: "3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l'inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.".

Art. 16

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche"

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche", è inserito il seguente comma 5 bis: "5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all'individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22.".

Art. 17

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 2004

Galan


INDICE Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 Art. 2 - Modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59, "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie" e successive modificazioni Art. 3 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" Art. 4 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" Art. 5 - Disposizioni in materia di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie" Art. 6 - Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 Art. 7 - Disposizioni transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in zone interessate da opere di consolidamento degli abitati Art. 8 - Estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" Art. 9 - Fondo per i soggetti gestori dei programmi di finanziamento regionale Art. 10 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni Art. 11 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" Art. 12 - Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" Art. 13 - Modifica dell'articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni Art. 14 - Modifica dell'articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modificazioni Art. 15 - Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni Art. 16 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale e successive modifiche" Art. 17 - Dichiarazione d'urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti , ha adottato il disegno di legge con deliberazione 18 giugno 2004, n. 15/ddl; - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 luglio 2004, dove ha acquisito il n. 505 del registro dei progetti di legge; - Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare; - La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 novembre 2004; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 dicembre 2004, n. 14454.
2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente". Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di lavori pubblici, difesa del suolo e ambiente" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente. Le disposizioni sono state raggruppate per settori omogenei di materie con riferimento alle competenze delle Commissioni consiliari permanenti al fine di facilitare l'esame del disegno da parte di una singola Commissione. Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" pubblicata sul BUR n. 12 del 3 febbraio 2004. Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali, nelle materie dei lavori pubblici, della difesa del suolo e dell'ambiente: - legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie"; - legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"; - legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003"; - legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"; - legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile"; - legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"; - legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale". Il disegno di legge si compone di n. 13 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza che attiva la procedura prevista ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto. Al fine di una migliore comprensione, ogni singolo articolo è accompagnato da una relazione che esplicita le ragioni che motivano l'introduzione di nuove norme o nella modifica delle disposizioni attualmente in vigore, nonché dei relativi riferimenti normativi.
3. Note agli articoli Note all'articolo 2 - Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 59/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2 - Destinatari. 1. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, gli enti locali proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, proprietarie degli edifici, gestiscono direttamente le scuole o concedono a uso scolastico per almeno dieci anni a titolo gratuito o a canone simbolico, l'utilizzo degli edifici di loro proprietà a enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni. 1 bis. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 i comitati di gestione di cui al comma 1 che risultino titolari di convenzione stipulata con l'istituzione pubblica o privata proprietaria dell'edificio scolastico, in forza della quale hanno legittimazione ad eseguire interventi di ampliamento, completamento e sistemazione dell'edificio stesso.". - Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 59/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3 - Presentazione delle domande. 1. Ai fini di accedere ai benefici previsti dalla presente legge, il legale rappresentante dell'ente interessato presenta domanda alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi. 2. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti: a) una dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesti la proprietà dell'immobile e che i lavori, per i quali si richiede il contributo, non sono stati iniziati; b) nel caso di istituzioni private, una dichiarazione da parte del legale rappresentane, che si impegni a destinare l'immobile ad uso scolastico per dieci anni o a concederlo per lo stesso uso e periodo a titolo gratuito ovvero a un canone simbolico o in comodato; c) una dichiarazione, da parte dell'autorità scolastica competente, attestante il numero degli alunni frequentanti nell'ultimo triennio, il plesso scolastico per il quale si richiedono i benefici; d) una relazione, resa dal legale rappresentante dell'ente, che illustri le motivazioni della necessità e urgenza dell'opera con riferimento sia allo stato di fatto che ai futuri fabbisogni, e una relazione, a firma di un tecnico abilitato, che descriva le caratteristiche tecnico-funzionali del progetto e i costi previsti; d bis) nei casi di cui al comma 1 bis dell'articolo 2, copia della convenzione di cui al comma 1 bis del medesimo articolo 2.". Nota all'articolo 3 - Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 59/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 5 - Misura del contributo. 1. Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può superare la somma di 150.000 euro, oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o del preventivo di spesa presentati. 2. Il limite minimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini del contributo regionale non può essere inferiore alla somma di lire 25 milioni (12.911,42 Euro), oltre l'IVA, indipendentemente dall'importo complessivo del progetto o preventivo di spesa presentati. 3. La misura del contributo non può superare il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.". Nota all'articolo 4 - Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 59/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 6 - Erogazione dei contributi. 1. L'erogazione dei contributi è disposta in unica soluzione con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici sulla base del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario. 2. La richiesta di erogazione del contributo è presentata alla struttura regionale di cui al comma 1 competente in materia di lavori pubblici corredata dai prescritti certificati, entro il termine indicato nel provvedimento di concessione e comunque entro i termini previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di lavori pubblici pena la decadenza del contributo stesso. 3 (omissis) 4. La struttura regionale competente in materia di lavori pubblici effettua, avvalendosi degli uffici regionali del Genio civile, verifiche sulla correttezza e sulla regolarità della spesa sostenuta mediante il metodo del sorteggio su un campione pari ad almeno il cinque per cento dei soggetti finanziati. 4 bis. La diversa destinazione dell'immobile, prima della scadenza del termine decennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), comporta la revoca del contributo ed il conseguente recupero con le modalità previste dalla vigente normativa.". Nota all'articolo 5 - Per il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 59/1999 vedi nota all'articolo 3. Note all'articolo 6 - Il testo dell'art. 66 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla seguente legge, è il seguente: "Art. 66 _ Procedure per la realizzazione degli interventi. 1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.", chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.". 2. Il comune competente per territorio rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati. 3. omissis 4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica. 5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1. 6. In applicazione dell'articolo 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all'amministrazione, rilasciando l'autorizzazione all'inizio dei lavori, o richiedendo l'integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l'autorizzazione s'intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori è sempre necessaria: a) edifici d'interesse strategico; b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile; c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; d) lavori localizzati in "zona sismica 1", di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche ed integrazioni. 7. omissis 8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.". Note all'articolo 7 - Il testo dell'art. 20 della legge n. 741/1981 è il seguente: "20. Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64. Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo III della L. 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore. Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.". - Per il testo dell'art. 66 della legge regionale n. 27/2003 vedi nota all'articolo 6. Note all'articolo 8 - Il testo del comma 7 dell'art. 54 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente: "Art. 54 _ Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi 7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.". Nota all'articolo 9 - Il testo del comma 11 dell'art. 54 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente: "Art. 54 _ Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi 11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.". Nota all'articolo 10 - Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 10/1996, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 18 - Applicazione del canone di locazione. 1. Fino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, per la determinazione del canone di locazione gli assegnatari sono collocati nelle seguenti aree: A) Area di protezione: canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito imponibile del nucleo familiare, quale somma dei redditi fiscalmente imponibili risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al quattro per cento di mezza pensione minima INPS; il canone non può comunque essere superiore al cinquanta per cento del canone calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392: A.1. quattro per cento agli assegnatari con reddito imponibile non superiore all'importo corrispondente ad una pensione minima INPS; A.2. sei per cento agli assegnatari con reddito imponibile non superiore all'importo compreso fra il limite individuato alla lettera A.1. e quello corrispondente a due pensioni minime INPS. Il reddito imponibile di cui all'area di protezione A) deve derivare nella misura minima del settantacinque per cento da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato. B) Area sociale: canone di riferimento calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392: B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), non superiore al limite previsto per l'accesso. B.2. Nella misura del cento per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), compreso tra il limite per l'accesso e lo stesso aumentato del quarantatré per cento. B.3. Aumentato del venti per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), compreso tra il limite per l'accesso aumentato dal quarantatré per cento fino al settantacinque per cento. In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente, e quindi in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito imponibile annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore alle seguenti percentuali: a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro o più persone; b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno di quattro persone. C) Area di decadenza: canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392: C.1. aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), compreso tra il limite per l'accesso aumentato del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito imponibile annuo del nucleo familiare per una aliquota superiore al quattordici per cento; C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite dell'accesso aumentato del cento per cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento; C.3. aumentato del centocinquanto per cento agli assegnatari con reddito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) superiore al limite dell'accesso aumentato del duecento per cento. 1 bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il reddito fiscalmente imponibile dell'anno 2003 e degli anni successivi, è quello imponibile ai fini dell'addizionale regionale delle imposte sul reddito delle persone fisiche. 2. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli comunali provvedono all'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa legge, ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il 31 dicembre 1997.". Nota all'articolo 11 - Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 3/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 16 - Fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo. 1. Al fine del completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato, nel settore della difesa idraulica ed idrogeologica, è istituito un fondo di rotazione per l'attivazione di interventi relativi a programmi già approvati per i quali non sussista, in tutto o in parte, immediata disponibilità finanziaria, da allocare all'u.p.b. U0104 "Interventi di difesa del suolo e dei bacini". 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro il termine di sessanta giorni decorso il quale si prescinde dal parere, destina le somme presenti nel fondo di cui al comma 1 al finanziamento di interventi in relazione a situazioni di urgenza, all'efficacia dell'intervento ed alla completezza degli elaborati progettuali. 3. Le somme utilizzate per le finalità di cui al comma 1, e per le quali sia intervenuto il finanziamento da parte dello Stato, sono riassegnate al medesimo fondo. A tal fine la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e protezione civile provvede al monitoraggio degli interventi tenendo conto, separatamente, degli interventi finanziati con il fondo e dei finanziamenti assegnati." Nota all'articolo 12 - Il testo dell'art. 52 della legge regionale n.3/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 52 - Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica. 1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi di programma con i soggetti pubblici proprietari di strutture scolastiche caratterizzate da gravi dissesti strutturali o dalla diffusa presenza di materiali pericolosi per la salute o in relazione alle quali si manifesta l'esigenza dell'accorpamento delle stesse e, per le quali non risulta economico il recupero e si renda necessaria la sostituzione con nuove strutture da realizzare in sito. 2. Gli accordi di programma, aventi ad oggetto l'assegnazione di contributi in conto capitale agli enti locali realizzatori degli interventi di cui al comma 1, privilegiano i comuni di minore dimensione demografica disponibili a coprire, con fondi propri o di soggetti comunque diversi dalla Regione, una percentuale minima del costo dell'intervento pari al quaranta per cento degli oneri necessari ai fini della realizzazione dei manufatti. 3. Sono ritenute ammissibili esclusivamente le iniziative il cui costo di realizzazione risulti pari ad almeno euro 750.000,00, mentre l'ammontare massimo del contributo regionale è stabilito in euro 1.250.000,00. 4. Ai fini della stipulazione degli accordi di programma la Giunta regionale è tenuta inoltre a valutare la sussistenza delle seguenti condizioni: a) alienazione delle strutture scolastiche esistenti da dismettere o da utilizzare come uffici pubblici; b) disponibilità di aree per la realizzazione degli interventi; c) cantierabilità degli interventi. 4 bis. Le variazioni relative ai progetti degli interventi di cui al comma 1 o la diversa localizzazione degli stessi, qualora tali interventi abbiano costituito oggetto di un accordo di programma per l'assegnazione di contributi regionali agli enti locali realizzatori, non influiscono rispetto all'efficacia dell'accordo di programma concluso, sempre che persistano le condizioni di cui al comma 4. 5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005 la spesa di euro 5.000.000,00 a valere sull'u.p.b. U0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione" del bilancio di previsione 2003 e pluriennali 2003-2005.". Nota all'articolo 13 - Il testo dell'art. 83 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 83 - Canoni. 1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'uso di acque pubbliche e i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate. 1 bis. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentite le competenti Commissioni consiliari, individua i criteri, gli indirizzi e gli strumenti anche finanziari per l'ottimale gestione della falda acquifera e per il corretto uso, il risparmio e la tutela delle acque sotterranee. 2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico. 3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della Giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 "Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati". 4. La Giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilavato nell'anno precedente e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della Giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000. 4 bis. Fatte salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente alla prima autorizzazione, ha titolo all'esenzione dal pagamento del canone di cui al comma 1, a fronte del pagamento di una quota fissa annuale di euro 20,00. 4 ter. Dal 1° gennaio 2005 i canoni relativi all'uso delle acque pubbliche e i canoni relativi all'utilizzo dei beni del demanio idrico sono dovuti per anno solare e sono versati nel secondo trimestre dell'anno di riferimento. 4 quater. Per le concessioni in scadenza per le quali non sia stata presentata istanza di rinnovo e per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone annuo è calcolato in ragione di dodicesimi per ciascun mese di efficacia del provvedimento di concessione. 4 quinquies. Ai fini di quanto disposto al comma 4 quater, la frazione del mese superiore a quindici giorni è considerata pari a un mese.". Nota all'articolo 14 - Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1984, come modificata dalla presente legge, è il seguente: "Art. 17 - (I lavori di pronto intervento). In caso, di calamità naturale o catastrofe, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato possono autorizzare a carico del bilancio regionale, ai sensi della lett. d) dell'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , sia l'intervento diretto dal Genio Civile sia l'intervento dei Comuni, singoli o associati, o di Comunità Montane, o di Province, dotati di idonee strutture tecniche, quando si tratti di lavori a carattere urgente e inderogabile per la pubblica incolumità. I Comuni, singoli o associati, le Comunità Montane e le Province, possono essere altresì autorizzati, nelle stesse circostanze e secondo le stesse modalità, ad acquistare materiali, a noleggiare macchine e attrezzature e ad assumere manodopera straordinaria secondo le necessità dell'intervento di emergenza. I lavori di pronto intervento, di cui al primo comma, consistono particolarmente in: 1) puntellamenti, demolizioni, sgomberi e altri interventi a tutela della pubblica incolumità; 2) ripristino del transito nelle strade comunali e vicinali di uso pubblico, essenziali al collegamento degli abitati e al funzionamento di importanti attività produttive o di preminente interesse sociale; 3) ripristino di acquedotti pubblici, di fognature e delle altre opere indispensabili alla salvaguardia dell'igiene pubblica; 4) ripristino dell'agibilità essenziale dei porti; 5) ripristino di opere e impianti pubblici, ove ciò sia necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità o per garantire la funzionalità di servizi essenziali; 6) costruzione, installazione o adattamento di ricoveri temporanei per le persone rimaste senza tetto, a causa delle calamità; 7) salvaguardia essenziale, statica e strutturale,di immobili di interesse monumentale, storico e artistico, appartenenti a enti o ecclesiastici, e soggetti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche e integrazioni. I lavori di pronto intervento, previamente autorizzati, possono essere eseguiti a carattere definitivo, quando l'urgenza del caso lo consenta e sia dimostrato che la spesa relativa non superi del 30 per cento quella occorrente per l'esecuzione dei lavori a carattere provvisorio. I lavori possono essere eseguiti in economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, oppure mediante appalti per trattativa privata. Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto intervento in economia - in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari - entro il limite di spesa di 100.000 Euro , dandone immediata comunicazione al dirigente regionale competente in materia di protezione civile per la ratifica. Il dirigente regionale competente in materia di protezione civile può anche autorizzare la spesa fino al completamento dell'opera. L'autorizzazione ai lavori previsti nei commi precedenti costituisce altresì, a tutti gli effetti di legge, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. I lavori, di cui al presente articolo, sono approvati dal dirigente regionale competente in materia di protezione civile in sede di ratifica dell'autorizzazione preventiva, su presentazione di perizia a consultivo e previo parere della Commissione Consultiva del Genio Civile competente per territorio, indipendentemente dai limiti di valore. Il Dirigente del Dipartimento competente provvede all'erogazione delle somme approvate.". Nota all'articolo 15 - Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 33 - Norme particolari per le discariche di rifiuti speciali. 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 22/1997, e successive modifiche ed integrazioni, le nuove discariche per rifiuti speciali, diverse da quelle per rifiuti inerti di seconda categoria tipo A ai sensi della deliberazione Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, possono essere realizzate da: a) soggetti singoli o associati per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle loro attività di produzione di beni ubicate nel territorio regionale; b) soggetti titolari di attività di trattamento o recupero di rifiuti, ubicati nel territorio regionale, come individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle loro attività, ad esclusione di coloro che esercitano soltanto le operazioni di cui ai punti D 15 e R 13 dei citati allegati. 2. Nelle discariche di cui al comma 1 è riservata una quota, non superiore al venticinque per cento della capacità ricettiva, per lo smaltimento di rifiuti speciali conferiti da soggetti diversi da quelli indicati al medesimo comma. 3. In attuazione del principio per il quale i rifiuti devono essere smaltiti presso gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi, previsto dalla direttiva 91/156/CE e dal decreto legislativo n. 22/1997, i rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale possono essere smaltiti nelle discariche di cui al comma 1, a condizione che nella Regione nel cui territorio gli stessi sono stati prodotti manchino impianti più vicini adeguati allo smaltimento. 3 bis. Ai fini di cui al comma 3 si considerano prodotti al di fuori del territorio regionale anche i rifiuti che nel Veneto siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamenti preliminari allo smaltimento in discarica quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, l'inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano alle discariche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data. 5. A fronte di situazioni di motivata necessità, le Autorità d'ambito, di cui all'articolo 14, possono conferire la sola frazione secca dei rifiuti urbani in idonee discariche autorizzate per rifiuti speciali, ubicate nel territorio provinciale di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione con i gestori delle discariche stesse.". Nota all'articolo 16 - Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 4 - Autorità competenti per le procedure di VIA. 1. La Regione è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai: a) progetti elencati negli allegati A1, A2, B1, C3-1bis ; b) progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis C4 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province o che presentino impatti interregionali e/o transfrontalieri. 2. La provincia è l'autorità competente per le procedure di VIA relative ai progetti elencati negli allegati B2, C3 e A1 bis C4 la cui localizzazione interessi il territorio di una sola provincia e che non presentino impatti interregionali o transfrontalieri. 3. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 19 è emesso dalla Giunta regionale o, in assenza di diversa formulazione statutaria degli enti, dalla Giunta provinciale, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2. 4. Le Province espletano le procedure disciplinate dalla presente legge tramite l'ufficio competente, appositamente designato o istituito ovvero avvalendosi, previa convenzione, del servizio dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV). 5. La Giunta regionale, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede: a) a determinare con apposite direttive le modalità ed i criteri di attuazione delle procedure di VIA disciplinate dalla presente legge, nonché ad elaborare specifiche tecniche ed i primi sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale; b) ad organizzare un archivio degli studi d'impatto ambientale consultabile dal pubblico; c) a fissare i criteri ed i parametri per la determinazione dei costi relativi all'istruttoria. 5 bis. La Giunta regionale provvede, ove necessario, all'aggiornamento dei criteri e dei parametri di cui alla lettera c) del comma 5 e all'individuazione di nuovi criteri e parametri riferiti alle procedure di cui agli articoli 7, 8 e 22. 6. La Giunta regionale provvede altresì a realizzare o adeguare la cartografia e i sistemi informativi territoriali necessari all'applicazione della presente legge avvalendosi dei criteri e degli strumenti impiegati per la formazione del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), con le integrazioni eventualmente necessarie. 7. Al fine degli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 del DPR 12 aprile 1996, le province trasmettono semestralmente alla struttura regionale competente per la VIA una relazione informativa in ordine ai provvedimenti amministrativi di valutazione di impatto ambientale adottati ed ai procedimenti di VIA in corso.".

4. Struttura di riferimento - Direzione mobilità (art. 1) - Direzione lavori pubblici (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) - Direzione edilizia abitativa (art. 10) - Direzione difesa del suolo e protezione civile (artt.11, 13, 14) - Direzione tutela dell'ambiente (artt. 15, 16)

Torna indietro