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Bur n. 134 del 28 dicembre 2004


LEGGE REGIONALE  n. 36 del 24 dicembre 2004

Modifica della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"


1. L'articolo 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente: "Art. 40 Contratti in generale 1. Tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati con i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata, come disciplinati dalle norme della presente legge.

2. I contratti di fornitura di beni e di servizi con valore di stima superiore ad euro 50.000,00 al netto dell'IVA, sono affidati a mezzo licitazione privata o asta pubblica o appalto concorso.

3. I contratti fino al valore di stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al netto dell'IVA, possono essere aggiudicati anche facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.". 2. È fatta salva la vigente normativa regionale e statale in materia di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, di redazione di studi di fattibilità, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 2

Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"


1. Al primo comma dell'articolo 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 le parole "superiore a lire 30.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 50.000,00 euro".

2. Al nuovo importo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41.

Art. 3

Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"


1. L'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è sostituito dal seguente: "Art. 43 Trattativa privata 1. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi eccezionali:

a) quando hanno un valore di stima inferiore o uguale ad euro 50.000,00 al netto dell'IVA;
b) quando l'asta pubblica o la licitazione privata sono andate deserte;
c) quando l'urgenza, determinata da un evento imprevisto ed imprevedibile, è tale da non consentire il ricorso all'asta pubblica o alla licitazione privata.

2. La trattativa privata di cui al comma 1 si svolge mediante gara ufficiosa o previo esperimento di documentata indagine di mercato.

3. In caso di gara ufficiosa, deve essere invitato un numero congruo di soggetti ritenuti idonei, anche in base ad indagini esplorative, comunque non inferiore a cinque, nel rispetto del principio della rotazione, e i criteri di aggiudicazione possono essere quelli del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. In caso di indagine di mercato, il contratto può essere aggiudicato solo dopo avere acquisito informazioni relative al prezzo corrente di mercato del bene o del servizio, all'eseguibilità e ai caratteri delle prestazioni, allo stato della tecnica, desumibili in particolare dalle seguenti fonti:

a) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT;
b) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dalle Camere di Commercio;
c) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti pubblici;
d) elenchi pubblicati delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti privati o da associazioni di categoria;
e) riviste specializzate.

5. La norma di cui al comma 2 si applica anche nei casi di trattativa privata per l'aggiudicazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi di valore di stima pari o superiore alla soglia di rilievo comunitario, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione del bando. 6. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata diretta, previa documentata indagine di mercato, nei seguenti casi eccezionali:

a) acquisto di immobili, di beni la cui produzione è garantita da privativa o esclusiva, di beni per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
b) acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che solo un soggetto può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti dall'amministrazione regionale;
c) completamento di forniture di beni o di servizi aggiudicati precedentemente con procedura d'appalto;
d) locazione di immobili da destinare a sede delle strutture regionali.

7. Nel caso di cui al comma 6, lettera c), il completamento della prestazione può essere ordinato fino a concorrenza del quinto del prezzo del contratto originario ed alle stesse condizioni dallo stesso previste. 8. In tutti i casi di ricorso alla trattativa privata, la scelta di tale sistema di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata.".

Art. 4

Aggiunta di articolo


1. Dopo l'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è aggiunto il seguente: "Art. 43 bis Procedure per le spese in economia 1. L'acquisizione in economia dei beni e dei servizi è ammessa fino al valore di stima di 50.000,00 euro, al netto dell'IVA, per ogni acquisizione.

2. La Giunta regionale adegua il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati in materia dalla successiva normativa comunitaria o nazionale di recepimento della stessa.

3. Possono essere acquisiti in economia, in particolare:

a) tutte le tipologie di beni e di servizi, nei casi di:

1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nei termini previsti dal contratto;
2) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto stesso;
3) acquisizione di beni o di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
4) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo;
5) impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

b) i beni e i servizi la cui tipologia è individuata, con riguardo alle specifiche esigenze dell'amministrazione regionale, dalla Giunta regionale con provvedimento.

4. Il contraente è scelto mediante gara ufficiosa, cui devono essere invitati almeno tre concorrenti, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, e nel rispetto del principio della rotazione.

5. Il contraente è scelto con trattativa diretta nei casi di:

a) nota specialità dei beni o dei servizi da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, da individuare con il provvedimento di cui al comma 3, lettera b);
b) importo della spesa fino al valore di stima di 20.000,00 euro, al netto dell'IVA.

6. L'acquisizione è effettuata mediante scrittura privata semplice o lettera di ordinazione dei beni e dei servizi, in conformità alla disciplina dettata dal provvedimento di cui al comma 3, lettera b).

7. I beni e i servizi sono soggetti, rispettivamente, al collaudo o all'attestazione di regolare esecuzione nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, da parte della competente struttura regionale.". 2. La Giunta regionale approva il provvedimento di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 43 bis della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, come introdotto dal comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Aggiunta di articolo


1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 è aggiunto il seguente:

"Art. 50 bis Rinnovazione dei contratti di fornitura di beni e di servizi

1. I contratti di fornitura di beni e di servizi possono essere rinnovati una sola volta, quando sussistono le seguenti condizioni:

a) sono stati conclusi a seguito di esperimento di gara;
b) negli atti di gara, al cui esito sono stati aggiudicati, è stato indicata espressamente la possibilità di rinnovo;
c) per un periodo non superiore a quello originario;
d) il contraente assicura gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario;
e) sussistono effettive ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

2. Al fine del rinnovo del contratto, almeno tre mesi prima della scadenza, il dirigente responsabile della struttura regionale competente comunica al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.".

2. Per i contratti di fornitura di beni e di servizi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione procede al rinnovo dei medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni a suo tempo offerti in sede di gara qualora negli atti di gara risultasse prevista la clausola di rinnovo ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la procedura si rinvia al comma 2, dell'articolo 50 bis come introdotto dal comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2004

Galan


INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"

Art. 3 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali"

Art. 4 - Aggiunta di articolo

Art. 5 - Aggiunta di articolo

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 36

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Grazia Raffaele, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 giugno 2003, n. 15/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 giugno 2003, dove ha acquisito il n. 399 del registro dei progetti di legge;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;

- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 19 maggio 2004;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 dicembre 2004, n. 13817.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente,

colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge d'iniziativa della Giunta regionale, s'intendono proporre alcune modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 in materia di "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali". Si ricorda che in data 3 febbraio 2004 è stata approvata sia dal Parlamento europeo che dal Consiglio la direttiva relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi. Tale novella legislativa ha introdotto nuovi principi ed elementi che non possono essere trascurati neppure a livello regionale e per procedure di aggiudicazione sotto soglia. È apparso tuttavia evidente che per risolvere alcuni problemi interpretativi, in attesa di una revisione generale di tutta la materia dei contratti, fosse necessario un intervento del legislatore regionale nell'ambito della legge regionale n. 6/1980, che costituisce la normativa generale in materia di aggiudicazione dei contratti da parte della Regione. L'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, modifica l'articolo 40 della legge regionale n. 6/1980, riguardante i sistemi di aggiudicazione dei contratti in generale. Il nuovo comma 1 dell'articolo 40 conferma la formulazione dell'attuale comma 1, secondo cui tutti i contratti dai quali derivi un'entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati con i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata, come disciplinati dalle norme della legge regionale n. 6/1980. Il nuovo comma 2 dispone espressamente che i contratti di fornitura e di appalto di servizi con valore di stima superiore a 50.000,00 euro, al netto dell'IVA, possono essere affidati, in alternativa a mezzo di licitazione privata, asta pubblica e/o appalto concorso. Il nuovo comma 3 stabilisce che i contratti di fornitura e di appalto di servizi, fino al valore di stima inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al netto dell'IVA, possono essere aggiudicati anche facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. Il comma 4, infine, fa salva la vigente normativa regionale e statale relativa ai servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata, alla redazione di studi di fattibilità, alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori pubblici. Quanto sopra tenuto anche conto che detti servizi sono disciplinati specificamente dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici. L'articolo 2 del disegno di legge introduce una modifica nell'articolo 42 della legge regionale n. 6/1980, imponendo l'applicazione del sistema della licitazione privata per l'aggiudicazione di tutti i contratti con valore di stima superiore a 50.000,00 euro, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche proposte relativamente alla trattativa privata, all'articolo 43. In ordine a tale previsione, peraltro, la disposizione precisa che al nuovo importo non si applicano le modifiche di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 ed all'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 che avevano elevato tutti gli importi contenuti nella legge regionale n. 6/1980. L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, introduce alcune precisazioni ed alcune modifiche nell'articolo 43 della legge regionale n. 6/1980, riguardante il sistema di aggiudicazione della trattativa privata. Il nuovo comma 1 dell'articolo 43 stabilisce i casi in cui i contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata c.d. plurima - in quanto comportante un confronto tra più offerenti - in termini di gara ufficiosa oppure di semplice indagine di mercato. I casi, da ritenersi eccezionali, sono i seguenti: a) quando i contratti hanno un valore di stima inferiore o uguale a 50.000,00 euro, al netto dell'IVA; b) quando l'asta pubblica o la licitazione privata sono andate deserte; c) quando l'urgenza, determinata un evento imprevisto o imprevedibile, è tale da non consentire il ricorso all'asta pubblica o alla licitazione privata ed è stata riconosciuta espressamente dalla Giunta regionale. Il nuovo comma 2 impone all'amministrazione regionale, nei casi di trattativa privata di cui al comma 1, di aggiudicare il contratto o mediante gara ufficiosa, o previo esperimento di documentata indagine di mercato. Il nuovo comma 3, per il caso in cui l'amministrazione regionale decida di esperire una gara ufficiosa, impone di invitare un numero congruo di soggetti ritenuti idonei, anche in base ad indagini esplorative, comunque non inferiore a cinque, e prevede, quali criteri di aggiudicazione quelli del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto del principio di rotazione. Il nuovo comma 4, invece, per il caso in cui l'amministrazione regionale decida di esperire una semplice indagine di mercato, stabilisce che quest'ultima possa consistere nell'acquisizione di determinate informazioni relative al prezzo corrente di mercato del bene o del servizio, all'eseguibilità e ai caratteri delle prestazioni ed allo stato della tecnica, ed impone che tali informazioni siano assunte, in particolare, da alcune fonti, quali gli elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio e da altri enti pubblici, gli elenchi pubblicati delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da enti privati o da associazioni di categoria, e le riviste specializzate. Il nuovo comma 5, poi, impone all'amministrazione regionale di aggiudicare il contratto o mediante gara ufficiosa o previo esperimento di documentata indagine di mercato, anche nei casi di trattativa privata per l'aggiudicazione di contratti di fornitura e di appalto di servizi con valore di stima uguale o superiore alla soglia di rilievo comunitario, quando la normativa non preveda già la pubblicazione di un bando di gara. Il nuovo comma 6, invece, prevede i casi in cui i contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa privata c.d. diretta, in quanto non comportante un confronto tra più offerenti, e individua tali casi, che peraltro sono già previsti dalla vigente normativa, nei seguenti: acquisto di immobili, di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o di beni per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che solo un soggetto può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti dall'amministrazione regionale; completamento di forniture di beni o di servizi precedentemente aggiudicate mediante procedura d'appalto; affitto locali da destinare a sede degli uffici regionali. Lo stesso comma 6, poi, dispone che i contratti possono essere aggiudicati solo previa documentata indagine di mercato, da condurre secondo quanto previsto dal nuovo comma 4. Il nuovo comma 7 precisa che, nel caso di completamento del contratto, la prestazione possa essere ordinata fino alla concorrenza del quinto del prezzo del contratto originario ed alle stesse condizioni da esso previste. Il nuovo comma 8 impone all'amministrazione regionale di motivare adeguatamente la decisione di ricorrere alla trattativa privata, così come disposto espressamente anche dall'articolo 24 della finanziaria 2003. Fra le altre cose ci si è posti il problema relativo al ricorso delle c.d. "spese in economia" in quanto molti enti strumentali alla Regione hanno già adottato i rispettivi regolamenti. Lo Stato, peraltro, con il DPR 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia", ha già disciplinato le proprie acquisizioni in economia di beni e di servizi, e tutte le amministrazioni statali (Ministeri, ecc.) hanno emanato propri regolamenti interni per individuare le tipologie di beni da acquisire in economia nel limite fissato dalla normativa statale di 130.000,00 euro che oggi, secondo l'orientamento prevalente, è da ritenere più correttamente di 50.000,00 euro. Pertanto, si è ritenuto di intervenire per disciplinare le acquisizioni di beni e di servizi in economia anche da parte della Regione. Sul punto si è ritenuto infatti di fissare quale soglia massima quella di 50.00,00 euro, così come fatto da altre Regioni, quali la Lombardia e la Toscana. L'articolo 4 del disegno di legge dedicato a tale disciplina, introduce l'articolo 43 bis nella legge regionale n. 6/1980, relativamente alle procedure per le spese in economia. Il comma 1 dell'articolo 43 bis consente l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi fino al valore di stima massimo di 50.000,00 euro, al netto dell'IVA, per ogni acquisizione. Il comma 2 prevede che con successivo provvedimento della Giunta regionale si possa adeguare il limite di 50.000,00 euro in relazione ai diversi limiti che dovessero essere fissati in futuro dalla normativa comunitaria o dalla normativa nazionale di recepimento della stessa. Il comma 3 individua i casi in cui è possibile l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia. In particolare, prevede che l'acquisizione in economia possa avvenire per tutti i tipi di beni e servizi, nei casi di: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nei termini previsti dal contratto; di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'àmbito dell'oggetto principale del contratto stesso; di acquisizione di beni o di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo; di impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. L'acquisizione in economia, sempre nel limite dell'importo di 50.000,00 euro, è inoltre previsto per quelle tipologie di beni e servizi che saranno individuati con apposito provvedimento dalla Giunta regionale, avuto riguardo alle specifiche esigenze dell'amministrazione regionale. Il comma 4 dispone che, di regola, il contraente debba essere scelto, previa indagine di mercato da condurre secondo quanto previsto dal nuovo articolo 43, comma 4, della legge regionale n. 6/1980, mediante gara ufficiosa, cui devono essere invitati almeno tre concorrenti nel rispetto del principio di rotazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. Il comma 5, invece, in deroga alla regola di cui al comma 4, consente che il contraente possa essere scelto direttamente in due casi:

a) nota specialità dei beni o dei servizi da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, da individuare con il provvedimento di cui al comma 3, lettera b);
b) importo della spesa fino al valore di stima di 20.000,00 euro, al netto dell'IVA.

Il comma 6 contempla le modalità con cui può essere effettuata l'acquisizione in economia, cioè la scrittura privata semplice o la lettera di ordinazione dei beni e dei servizi, che dovranno essere poste in essere in conformità alle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3, lettera b). Il comma 7, infine, dispone che la Struttura regionale competente debba sottoporre i beni ed i servizi, rispettivamente, al collaudo o all'attestazione di regolare esecuzione, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. Da ultimo, l'articolo 4 del disegno di legge, al comma 2, dispone che, in sede di prima applicazione, il provvedimento debba essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Uno dei problemi discussi è stato anche quello della vigenza o meno dell'istituto della rinnovazione dei contratti, secondo cui è possibile affidare il contratto allo stesso contraente, per un determinato periodo ed a certe condizioni. Sul punto, la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 921 del 2003 ha statuito che l'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Finanziaria 1994) deve ritenersi abrogato implicitamente, per incompatibilità, dall'articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) e che, di conseguenza, non esisterebbe più la facoltà di rinnovare i contratti di fornitura e di appalto di servizi. Tale interpretazione, riguardante espressamente i contratti dei soli enti locali, ha tuttavia posto il problema della sua possibile estensione in futuro anche ai contratti delle Regioni, in quanto le stesse derivano il potere di rinnovo sempre dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 537/1993. Per tale ultimo motivo, e atteso che l'istituto trova specifica disciplina anche nel D.Lgs. n. 157/1995 per i contratti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, si è ritenuto di dettare una specifica disciplina della facoltà di rinnovo dei contratti allo stesso contraente da parte dell'amministrazione regionale. L'articolo 5 del disegno di legge, al comma 1, introduce l'articolo 50 bis della legge regionale n. 6/1980, per consentire la rinnovazione dei contratti di fornitura e di appalto di servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge regionale. Il comma 1 del nuovo articolo 50 bis dispone che i contratti possono essere rinnovati, per una sola volta, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:

a) siano stati conclusi a seguito di esperimento di gara;
b) negli atti della gara, al cui esito sono stati aggiudicati, sia stata indicata espressamente la possibilità di rinnovo;
c) per un periodo non superiore a quello originario;
d) il contraente assicura gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario;
e) sussistano effettive ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

Il comma 2, al fine del rinnovo, stabilisce che, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, la Struttura regionale competente comunichi al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione. Ciò al fine evidente di poter ricorrere alle normali procedure nel caso in cui il contraente non accetti la proposta dell'amministrazione. L'articolo 5 del disegno di legge, al comma 3, infine dispone un regime transitorio solo per quei contratti di forniture di beni o di servizi già conclusi alla data di entrata in vigore della legge regionale. In tal senso, fatta salva la procedura di cui al comma 2, viene previsto il rinnovo automatico, senza discrezionalità dell'Amministrazione, allorché il contraente risulti disponibile a mantenere in essere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere e, negli atti di gara, fosse prevista espressamente la clausola di rinnovo.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

 - Il testo dell'art. 42 della legge regionale n. 6/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 42 - (Licitazione privata). I contratti di importo superiore a 50.000,00 euro devono essere preceduti da licitazione privata. In tal caso la Giunta regionale invita più persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora determinati per presentare le loro offerte, per iscritto, secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. L'aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo base indicato nell'invito. La licitazione privata può svolgersi anche mediante l'invio alle persone o alle ditte ritenute idonee di uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto ad eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito dalla Giunta regionale. Nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti il Presidente della gara procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il miglior offerente. Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione. In entrambi i casi descritti dal presente articolo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l'asta pubblica.".

- Il testo dell'art. 1, della legge regionale n. 35/1983 è il seguente:

"Art. 1 - (Limiti di importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6). I limiti di importo previsti dalla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali, per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al funzionamento dei servizi e uffici regionali sono elevati del 50 per cento.".

- Il testo dell'art. 7, della legge regionale n. 41/1995 è il seguente:

"Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali" e successive modifiche ed integrazioni.

1. I limiti d'importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 già modificati dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 , sono elevati del cinquanta per cento.

2. All'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato il secondo comma.

3. All'articolo 9 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , il terzo comma è sostituito dal seguente: (omissis)

4. All'articolo 37 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato il secondo comma.

5. L'articolo 51 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 , è abrogato.".



4. Struttura di riferimentoUnità di progetto affari generali

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