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Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:
1. La programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'articolo 1 si attua, secondo i principi di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", per la realizzazione delle seguenti attività:
a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, escluso il turismo;b) promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto, dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie;c) diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie: 1) contrattualistica;2) joint-venture;3) ricerca partner;4) marketing territoriale ed internazionale;5) trasporti e dogane;6) fiscalità, assicurazioni e finanziamenti;7) vertenze commerciali internazionali;8) qualità tecnologica;9) investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;10) ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente legge;11) promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione; h) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;l) attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta Regionale, all'Unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.
a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, escluso il turismo;b) promozione, anche tramite lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione del Veneto, dell'organizzazione e del miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie;c) diffusione dell'informazione con particolare riferimento a quella inerente le politiche commerciali, produttive, finanziarie in Italia, nell'Unione europea e nei Paesi terzi;d) promozione e sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi, di sportelli telematici, banche dati, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;e) diffusione della cultura economica per permettere di consolidare la presenza e competitività sui mercati internazionali;f) concorso nella realizzazione di iniziative di aggiornamento e specializzazione sulle tematiche connesse alla competitività internazionale dell'impresa;g) promozione di servizi specialistici ed innovativi nelle seguenti materie:
1) contrattualistica;2) joint-venture;3) ricerca partner;4) marketing territoriale ed internazionale;5) trasporti e dogane;6) fiscalità, assicurazioni e finanziamenti;7) vertenze commerciali internazionali;8) qualità tecnologica;9) investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;10) ogni altra eventuale tipologia di intervento compatibile con le finalità di cui alla presente legge;11) promozione degli strumenti per l'assicurazione del credito all'esportazione;
h) collaborazione con gli uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri;i) promozione e assistenza agli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi, assicurando unitarietà dell'immagine territoriale ed istituzionale;j) assistenza alla costituzione di organismi associativi fra imprese, anche temporanei, finalizzati ai rapporti commerciali internazionali;k) assistenza alle organizzazioni pubbliche ed agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e assistenza agli operatori esteri nel Veneto;l) attività di supporto al Consiglio ed alla Giunta Regionale, all'Unione regionale delle camere di commercio ed alle singole camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.
1. É istituito il Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione.
2. Il Comitato esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività di programmazione di cui all'articolo 2.
3. Il Comitato è così composto:
a) assessore regionale delegato, con funzioni di Presidente;b) segretario generale della programmazione, con funzioni di Vice-Presidente;c) un rappresentante designato da ciascuna delle province del Veneto;d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;e) un rappresentante designato dall'UNCEM regionale;f) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle camere di commercio;g) un rappresentante designato da ciascuna camera di commercio del veneto;h) un rappresentante designato dall'Istituto per il commercio con l'estero;i) un rappresentante designato da ciascuna associazione di categoria rappresentativa a livello regionale;j) un rappresentante nominato dagli organismi associativi degli organizzatori fieristici rappresentativi a livello regionale.
4. Il Comitato viene integrato, di volta in volta, dai segretari e dai dirigenti regionali competenti nelle materie oggetto dei singoli interventi.
5. Alle sedute del Comitato possono altresì partecipare i rappresentanti dei soci della società consortile di cui all'articolo 5 che non partecipino già con un proprio membro, designati ai sensi delle precedenti lettere del comma 3.
6. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale in deroga alla disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, dura in carica cinque anni.
7. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con provvedimento della Giunta regionale.
8. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. 9. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di attuazione, i programmi e le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi, da parte della società consortile di cui all'articolo 5, che può avvalersi della collaborazione anche di terzi.
2. La Giunta regionale, nell'elaborazione delle linee di programmazione e delle direttive di cui al comma 1, acquisisce le proposte elaborate dal sistema camerale veneto per il tramite di Union Camere nonché quelle elaborate dalle associazioni economiche di categoria, dai consorzi export e di promozione, dagli organizzatori fieristici e da ogni altro soggetto ritenuto idoneo.
3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale, l'Unione regionale delle camere di commercio, il sistema camerale Veneto e gli enti locali possono inoltre affidare alla società consortile la realizzazione o la gestione di proprie iniziative dirette, rientranti nelle finalità di cui alla presente legge.
4. La Giunta regionale, sulla base dei programmi esecutivi di cui al comma 1, determina gli stanziamenti per unità previsionali di base e per capitoli di bilancio idonei al finanziamento dei programmi medesimi in relazione al settore o ai settori di intervento interessati.
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o in convenzione delle attività di cui all'articolo 2 ed al fine di dare attuazione ai programmi e alle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Soci fondatori della società sono la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle camere di commercio del Veneto; possono altresì essere soci fondatori le federazioni regionali di categoria che partecipino al capitale sociale.
3. La quota di partecipazione regionale alla società non può essere inferiore ad un terzo o superiore al cinquantuno per cento del capitale sociale.
4. Quote di partecipazione alla società possono essere sottoscritte da associazioni di categoria, consorzi export o di promozione economica, organismi fieristici, istituti di credito, fondazioni, enti locali, organismi pubblici o organismi misti, operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.
5. Il limite massimo della sottoscrizione di quote di cui al comma 4 e le modalità di ripartizione sono stabilite di comune accordo fra i soci fondatori.
6. Lo schema di statuto della società è approvato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. La nomina degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla regione è di competenza della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento della società con il versamento della quota del fondo consortile così come determinato dallo statuto in proporzioni alle quote azionarie possedute.
1. La Giunta regionale stipula accordi di programma e convenzioni con organismi e strutture statali, regionali e locali per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.
2. Gli accordi di programma e le convenzioni possono prevedere che la realizzazione di iniziative in essi contemplate sia affidata alla società consortile istituita a norma della presente legge. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione degli interventi connessi alle finalità di cui all'articolo 1, determina la quota di partecipazione regionale al singolo programma di promozione.
3. La società consortile può stipulare a propria volta convenzioni con enti locali, associazioni di categoria, consorzi ed altri soggetti per l'attuazione dei progetti facenti parte dei programmi esecutivi.
1. Nell'articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica." e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole "settori primario e secondario" sono sostituite dalle parole "settore primario";b) il comma secondo è abrogato. 2. È abrogato l'articolo 34, comma 4 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al settore secondario, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.
2. Nelle more della fase costitutiva della società consortile e dell'avvio dell'operatività della stessa conseguente all'insediamento degli organi statutari e alla definizione della struttura organizzativa, i programmi di promozione delle produzioni venete del settore secondario sono attuati secondo la previgente disciplina di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni.
3. L'attuazione di progetti o di parti del programma di promozione attribuiti al Centro estero delle camere di commercio del Veneto è successivamente attribuita alla costituenda società consortile, ricorrendo le condizioni operative di cui al comma 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede come segue:
a) per le spese d'investimento di cui all'articolo 5 comma 3, relative alla partecipazione al capitale sociale della S.p.A. consortile e quantificabile in euro 250.000,00, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 5 "Costituzione di una società per la promozione regionale", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 e corrispondente incremento, per competenza e cassa, dell'u.p.b. U0216 "Interventi strutturali a favore della promozione economica" di nuova istituzione, appartenente all'Area Omogenea A0069 "Commercio estero e promozione economica", inserita nella Funzione Obiettivo F0029 "Commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione", entrambe di nuova istituzione;b) per le spese correnti di cui all'articolo 5, comma 8, relative al finanziamento del fondo consortile e quantificabili in euro 750.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, mediante prelevamento dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 3 "Costituzione di una società per la promozione regionale", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e corrispondente incremento, per sola competenza negli esercizi 2005 e 2006, dell'u.p.b. U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica", di nuova istituzione e appartenente all'Area Omogenea A0069, inserita nella Funzione Obiettivo F0029 di cui alla lettera a);c) per le spese correnti di cui all'articolo 4, comma 4, relative al finanziamento dei programmi annuali esecutivi e quantificabili in euro 3.200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, mediante riduzione degli stanziamenti delle u.p.b. U0050 "Sostegno alla promozione economica e fieristica", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006, per euro 3.200.000,00; contestualmente la dotazione della citata u.p.b. U0217 "Azioni a sostegno del commercio estero e della promozione economica" viene incrementata di euro 3.200.000,00 per la sola competenza nell'esercizio 2006.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 24 dicembre 2004
Galan
INDICE
Art. 1 - FinalitàArt. 2 - AttivitàArt. 3 - Comitato regionale di coordinamentoArt. 4 - Programmi annualiArt. 5 - Costituzione società consortileArt. 6 - Accordi di programmaArt. 7 - Modifica della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11Art. 8 - Norme transitorieArt. 9 - Norma finanziaria
Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 2 agosto 2002, n. 24/ddl;- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 agosto 2002, dove ha acquisito il n. 297 del registro dei progetti di legge;- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 luglio 2004;- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Gianfranco Ballin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 1 dicembre 2004, n. 13770.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri, prima di descrivere gli elementi principali che caratterizzano il presente progetto di Legge vorrei soffermarmi brevemente su alcuni concetti che stanno alla base delle scelte intraprese e ne costituiscono, in qualche modo, un'essenziale premessa. Ritengo innanzitutto importante fare una precisazione, distinguendo tra delocalizzazione produttiva e internazionalizzazione. La prima, infatti, risponde solitamente all'esigenza delle imprese di spostare parte del processo produttivo in contesti in cui il costo della manodopera e/o delle materie prime è particolarmente basso. L'internazionalizzazione, invece, rappresenta una strategia più ampia ed articolata, che spinge le imprese ad essere presenti sui mercati internazionali con una rete di relazioni che affianca a fornitori esteri una presenza produttiva e/o commerciale sul territorio. Nel mercato attuale contraddistinto da rapide e continue trasformazioni e investito dal fenomeno della globalizzazione, le imprese sono chiamate a sostenere sfide sempre più complesse per cui internazionalizzare diviene non più un'opzione possibile, ma una scelta strategica necessaria per consentire alle nostre imprese di continuare a giocare un ruolo da protagoniste in una visione che vada al di là del contingente. Naturalmente, allo stato attuale sono soprattutto le imprese di dimensioni maggiori ad avere abbracciato un'ottica di questo tipo; tuttavia, affinché il sistema produttivo del Veneto mantenga la propria forza e la propria posizione competitiva, è necessario che, per quanto possibile, un simile orientamento diventi patrimonio comune a tutte le imprese. Di qui la necessità di dotarsi di uno strumento che permetta di facilitare tali processi e di seguirne l'evoluzione e le caratteristiche anche attraverso una più ampia e articolata fase di programmazione che potrà fornire risposte e soluzioni idonee a tutta una gamma di esigenze che possiamo appunto comprendere sotto la definizione di internazionalizzazione economica. Tale progetto di legge s'inserisce in questo contesto e rappresenta un passo decisivo per offrire all'economia veneta una reale opportunità di competere su scala mondiale. Passiamo ora allo specifico del progetto di legge. Dopo una prima fase di concorrenzialità di competenze tra lo Stato e le Regioni in mate-ria di rapporti internazionali e di commercio estero l'entrata in vigore della legge Costituzionale 18 ottobre 2001n. 3 modificativa, fra l'altro, dell'articolo 117 della Costituzione, ha definitivamente sancito l'attribuzione delle competenze alle Regioni. Stabilito il quadro delle competenze è necessario prendere in considerazione i possibili modelli organizzativi e territoriali che per definizione devono avere caratteristiche regionali. Modelli organizzativi regionali Qualora si voglia riservare alla Regione compiti che le sono propri e consoni, ovvero la programmazione e il coordinamento territoriale (unitamente allo stanziamento di risorse finanziarie proprie oppure mutabili dalla Stato o dall'Unione europea), si deve necessariamente escludere che l'Ente Regione in quanto tale sia contemporaneamente soggetto programmatore e gestore di funzioni ed azioni promozionali.
1.1 Le motivazioni della proposta Con l'ipotesi di riorganizzazione dei servizi all'internazionalizzazione presenti ed operanti in Regione illustrata ai punti successivi si intende conseguire l'obiettivo del massimo coordinamento dell'integrazione di molte funzioni proprie dell'internazionalizzazione. Il modello di soluzione proposto tiene conto di alcuni criteri guida: - il principio di sussidiarietà, secondo il quale è opportuno operare a livelli sovra provinciali, coinvolgendo comunque le strutture locali, solo nei casi in cui la complessità e l'onerosità delle iniziative esigano risorse e funzioni attivabili ai livelli regionali o superiori; - il principio della distinzione dei ruoli e delle funzioni tra le istituzioni ed i soggetti in campo: a) una funzione di indirizzo politicostrategico negli orientamenti delle politiche di sostegno all'internazionalizzazione propria dell'Ente Regione; b) una funzione di programmazione coordinata tra Regione Veneto e il sistema came-rale e le categorie economiche; c) una funzione operativa di realizzazione e gestione di attività e servizi all'internazionalizzazione, per le quali tali soggetti si propongono come punto di riferi-mento in virtù del patrimonio di esperienze e di professionalità accumulate in questi anni; d) una funzione consultiva ed informativa che permetta l'accordo tra tutti i soggetti operanti nell'internazionalizzazione; e) una funzione di verifica delle attività svolte che utilizzando i criteri analitici dell'analisi costi-benefici, consenta di compiere riflessioni sull'efficacia dei servizi ed alimentare la funzione di indirizzo. Lo strumento per addivenire ad una aggregazione delle funzioni e delle risorse destinate a sostegno delle attività regionali a favore dell'internazionalizzazione dell'economia veneta è individuabile nella forma della Società Consortile p. A.
1.2 Le risorse in campo L'offerta di servizi all'internazionalizzazione del sistema produttivo veneto è caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti erogatori: - quelli di natura istituzionale quali la Regione Veneto ed i suoi Enti derivati e specializzati, il sistema camerale costituito dalle Camere di Commercio e le loro Aziende Speciali, l'Unione regionale delle Camere di Commercio e il Centro Estero, lo Sportello per l'internazionalizzazione recentemente costituito; - quelli di natura associativa (le associazioni imprenditoriali); - quelli di natura consortile (i consorzi di imprese per l'export); - quelli del sistema fieristico, i consorzi turistici, i consorzi agro alimentari, ecc.
1.3 I partners Nella fase di costituzione ed avvio della Società rivestiranno il ruolo di soggetti promotori e fondatori la Regione Veneto e il Sistema camerale veneto, nonché eventualmente le Federazioni regionali delle Rappresentanze associative di categoria. Inoltre alla Società potranno aderire le Associazioni di categoria, le Organizzazioni imprenditoriali espressione del mondo economico veneto, gli Enti Locali, le Banche, i Consorzi, le Fondazioni, gli Organismi fieristici e altri soggetti operanti nel campo dei servizi per l'internazionalizzazione e la promozione.
1.4 La struttura e la configurazione della Società La Società si configurerà come la struttura che opererà sulle materie dell'internazionalizzazione nella dimensione regionale per conto e d'intesa con le istituzioni ed i soggetti partecipanti e che ne sostengono l'attività. Premessa indispensabile alla costituzione della nuova struttura è la disponibilità da parte dei soggetti stessi a riconoscere la Società come il soggetto titolato a promuovere e sostenere tutte le iniziative utili al sistema economico veneto sui mercati europei ed internazionali. La volontà è creare un punto di riferimento comune, autorevole per conoscenza dei problemi e dei mercati, qualificato per strumentazione di intervento approntata, snello nella struttura e nelle procedure, efficace nel rapporto con il mondo e le imprese. Nell'assolvimento delle funzioni pubbliche, alla luce del principio di sussidiarietà precedentemente richiamato, è opportuno fare riferimento ai soggetti pubblici, privati e associativi che sul territorio e nelle funzioni espletate sono più vicini agli utenti interessati. Pertanto tale Società opererà sul territorio regionale con i terminali presenti e già operativi nelle singole province. Inoltre, per consentirle l'assunzione di un ruolo guida in materia di internazionalizzazione è indispensabile identificare fin dall'inizio l'articolazione delle funzioni che la caratterizzano. Tale articolazione dovrà raccordarsi non solo con l'evoluzione legislativa in materia di internazionalizzazione, ma anche a quella del decentramento amministrativo che assegna specifici ruoli e competenze alla Regione (programmazione, indirizzo politico e strategico) ed altri ruoli più operativi e gestionali alle Camere di Commercio, in quanto autonomie funzionali e di interfaccia istituzionale del sistema imprese. Per ciò che concerne le risorse economiche la Società dovrà essere sufficientemente capitalizzata già in fase di costituzione ed avvio dell'operatività. In particolare deve poter contare su: - contributi annuali al fondo consortile erogati dai soggetti soci del consorzio; - finanziamenti regionali attinti dalle leggi regionali di settore - contributi straordinari da Enti soci; - entrate dalla prestazione di servizi.
1.5 Considerazioni sugli assetti giuridico-organizzativi della società La configurazione di una società consortile risulta essere la più idonea a creare un contesto giuridico coerente con queste premesse. I principali elementi che caratterizzano la fisionomia della società sono:
1. il conferimento dei soci;2. il perseguimento di finalità consortili che si realizza nella disciplina e nel coordinamento delle rispettive attività dei soci;3. l'impossibilità per la società consortile di perseguire scopi di lucro, il che significa che gli utili eventualmente realizzati dovranno essere reinvestiti. La Società dovrà promuovere ed attuare ogni iniziativa che possa favorire l'internazionalizzazione delle imprese e l'economia regionale. Il raccordo istituzionale tra la Società regionale e i soggetti che operano sul territorio in materia di internazionalizzazione sarà assicurato dalla Regione attraverso il Comitato Regionale per il coordinamento delle Attività promozionali che contribuirà alla defini-zione delle linee programmatico-operative della Società, garantendo la connessione tra livelli locali e livello regionale nella erogazione di servizi e nel rapporto con le singole imprese.
1.6 Gli scopi e le funzioni Tenendo conto delle vocazioni già maturate dai potenziali soci della Società, l'organizzazione comune che darà vita alla società consortile individuerà come oggetto sociale tutte quelle attività e iniziative ritenute utili al conseguimento degli scopi delineati nelle premesse, svolgendo prevalentemente funzioni di servizio agli Enti soci in tutte le loro articolazioni. In particolare:
a) promuovere il "Sistema Veneto" in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando l'organizzazione di iniziative specifiche con particolare rilievo ed impatto per lo sviluppo globale dei comporti dell'economia veneta, dal primario al secondario, al turismo trading e servizi;b) promuovere l'organizzazione ed il miglioramento dei servizi e delle iniziative promosse dagli associati per l'internazionalizzazione del sistema d'impresa, mettendo a disposizione le proprie competenze, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie, di economie di scala o di rete;c) diffondere l'informazione con particolare riferimento a quella inerente le decisioni e i provvedimenti di politica commerciale, produttiva, finanziaria adottate dalle amministrazioni degli organismi italiani, comunitari, internazionali ed esteri;d) promuovere l'attivazione di sportelli telematici, banche dati, repertori e osservatori sull'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia regionale contribuendo, anche in collaborazione con altri organismi, alla diffusione di dati, notizie e informazioni sui mercati esteri, gare ed appalti internazionali, fiere e mostre, facilitando per via informatica il contatto fra le imprese venete e le imprese estere;e) diffondere la cultura economica per permettere, soprattutto alle PMI, di operare e consolidare la propria presenza e competitività sui mercati internazionali; in tale contesto curare i rapporti di natura economica sia con le comunità di immigrati nel Veneto sia con le comunità venete all'estero;f) sul mandato degli associati concorrere alla realizzazione di iniziative di formazione manageriale e tecnico-professionale, di aggiornamento e specializzazione su tutte le tematiche pertinenti alla competitività internazionale dell'impresa, così come quelle di formazione del personale degli organismi soci e di altri organismi pubblici e privati;g) d'intesa con gli associati promuovere servizi specialistici ed innovativi in materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner, marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco, assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in Italia e italiani all'estero, utilizzando tute le competenze presenti nel territorio all'interno dei soggetti pubblici e privati;h) collaborare con gli Uffici dell'Unione Europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani ed esteri per partecipare all'elaborazione e attuazione delle iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione dell'impresa;i) promuovere e assistere la partecipazione degli operatori veneti alle manifestazioni fieristiche ed iniziative analoghe all'estero finalizzate a promuovere gli scambi in un'ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell'immagine unitaria ed istituzionale;j) assistere la costituzione di organismi associativi fra le imprese, anche di natura temporanea, finalizzati ai rapporti internazionali;k) assistere sia le amministrazioni pubbliche che gli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e nell'assistenza agli operatori esteri in Italia e nei loro rapporti con organismi veneti;l) realizzare attività di supporto al Consiglio e alla Giunta regionale, all'Unione regionale delle Camere di Commercio e alle singole Camere nello sviluppo di relazioni e rapporti con organismi esteri ed internazionali, nonché con organismi nazionali operanti nei rapporti con l'estero.
L'articolato
L'articolo 1 descrive le finalità della legge alla luce delle nuove competenze costituzionali, focalizzando gli ambiti di intervento. L'articolo 2 prevede la complessa rete di attività in cui si articola la programmazione degli interventi rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1. Con l'articolo 3 viene istituito il Comitato regionale di coordinamento dei programmi di internazionalizzazione il quale esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni sull'attività di programmazione. Al Comitato, presieduto dall'Assessore delegato, partecipano i rappresentanti degli Enti Locali, delle categorie economiche, delle Camere di Commercio, dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, degli organismi fieristici. L'articolo 4 attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad approvare i programmi e le direttive per l'elaborazione di programmi esecutivi, acquisendo anche le proposte elaborate dalle Camere di Commercio del Veneto, dalle Associazioni di categoria, dai Consorzi, dalle fiere e da altri soggetti idonei. L'articolo 5, autorizzando la Giunta regionale a promuovere la costituzione di una Società per azioni consortile, coinvolge in essa la partecipazione dei soggetti già individuati all'articolo 3, ma anche di Istituti di Credito, Fondazioni ed altri organismi sia pubblici che misti purché operanti nel settore dei servizi per l'internazionalizzazione. In tal modo sussiste la possibilità della più ampia partecipazione del sistema economico nell'attività societaria, consentendo anche l'interazione con strutture già attive sul territorio e dotate di sufficiente capacità di gestione di processi e di momenti organizzativi coerenti. Lo stesso articolo prevede la competenza delle nomine di Amministratori e Sindaci in capo alla Giunta regionale, nonché la partecipazione alle spese di funzionamento con il versamento della quota del fondo consortile così come verrà determinata dallo Statuto sociale in ragione delle quote possedute. L'articolo 6 prevede il ricorso al Accordi di programma ed a Convenzioni che consentano iniziative la cui realizzazione può venir affidata alla Società consortile, che a propria volta può stipulare convenzioni con i soggetti operanti sul territorio. L'articolo 7 dispone l'abrogazione di precedenti norme. L'articolo 8 prevede norme transitorie per la gestione delle attività e dei programmi nelle more dell'operatività della nuova Società consortile. L'articolo 9 struttura la norma finanziaria.
3. Note agli articoli
Nota all'articolo 7
Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 12 - (Programma di promozione). Entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un programma, per l'anno successivo, di promozione delle produzioni venete, settore primario, con la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa per ciascun gruppo omogeneo di iniziative. Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati dalla Giunta regionale. (omissis).".
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