Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 "Master europeo in diritti umani e democratizzazione"
"1. Il Master europeo di cui all'articolo 1 è un corso di specializzazione post laurea in materia di diritti umani e democratizzazione realizzato, con il patrocinio e il supporto attivo dell'Unione europea, da almeno ventinove università dei Paesi membri dell'Unione, tra le quali l'Università di Padova e l'Università Ca' Foscari di Venezia, ed è coordinato dal Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, con sede a Venezia.".
2. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione è rappresentata nell'organo consultivo del Master (Advisory Council) e nel Consiglio di amministrazione del Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.".
Art. 2
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 "Master Europeo in Diritti umani e Democratizzazione"
"1. La Regione sostiene anche finanziariamente la realizzazione del Master, mediante la concessione di un contributo annuale al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione.".
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 è abrogato.
Art. 3
Art. 4
Disposizioni in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica dell'articolo 27 e dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 5
Disposizioni in materia di piani degli arenili e modifica dell'articolo 47 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 6
Disposizioni in materia di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 7
Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e modifica dell'articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 8
Disposizioni transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 9
Disposizioni in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 10
Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 11
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"
Art. 12
Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"
Art. 13
Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"
"Art. 3 Promozione e partecipazione della Regione alla realizzazione dell'autodromo 1. La Giunta regionale promuove, per tramite della Veneto Sviluppo S.p.A. e secondo le norme di diritto privato, la costituzione di una società fra enti pubblici e privati denominata "Società Autodromo del Veneto S.p.A." per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento denominato "Autodromo del Veneto", con una quota di partecipazione fino a euro 1.549.370,70. La società così costituita opererà come soggetto privato per il perseguimento dell'obiettivo di interesse pubblico oggetto della presente legge.
2. L'intervento di interesse pubblico denominato "Autodromo del Veneto" sarà realizzato nell'area appositamente individuata dalla pianificazione urbanistica come zona speciale "F", all'interno della quale saranno altresì localizzate le strutture connesse e complementari di intrattenimento, espositive, di ricerca, di servizio, turistico ricettive, produttive nonché commerciali al dettaglio di completamento, che potranno essere autorizzate alla Società Autodromo del Veneto S.p.A. di cui al comma 1, dalla Giunta regionale in deroga agli obiettivi di sviluppo e nei limiti dimensionali della grande distribuzione di vendita stabiliti dalla normativa regionale sul commercio.".
Art. 14
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
INDICE
CAPO I Modifiche in materia di diritti umani
Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 "Master europeo in diritti umani e democratizzazione"
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 "Master Europeo in Diritti umani e Democratizzazione"
Art. 3 - Disposizione transitoria
CAPO II Disposizioni in materia di turismo
Art. 4 - Disposizioni in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione e modifica dell'articolo 27 e dell'articolo 38 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 5 - Disposizioni in materia di piani degli arenili e modifica dell'articolo 47 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 6 - Disposizioni in materia di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 59 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 7 - Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e modifica dell'articolo 66 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 8 - Disposizioni transitorie in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 9 - Disposizioni in materia di classificazione di strutture ricettive e modifica dell'articolo 91 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
Art. 10 - Modifica alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
CAPO III Disposizioni in materia di sport
Art. 11 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"
Art. 12 - Modifica della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"
Art. 13 - Modifica alla legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 "Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto"
Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 marzo 2004, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 aprile 2004, dove ha acquisito il n. 490 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;
- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 17 giugno 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Nadia Qualarsa, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 dicembre 2004, n. 13816.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri, la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione" ha recepito i principi fondamentali contenuti nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, delle legge 25 giugno 1999, n. 208" prevedendo, all'articolo 2, comma 6, che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".
Il presente disegno di legge concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di diritti umani, turismo e sport" contiene disposizioni legislative che recano modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.
Il presente disegno di legge è da ritenersi, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, collegato alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" pubblicata sul BUR n. 12 del 3 febbraio 2004.
Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge apportano modifiche alle seguenti leggi regionali, nelle materie di diritti umani, turismo e sport: - legge regionale 28 dicembre 1998, n. 33 "Master europeo in diritti umani e democratizzazione"; - legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"; - legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero". Inoltre, viene prevista una disposizione transitoria in materia di diritti umani per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali si dispone di applicare la normativa vigente alla data di inizio degli stessi procedimenti, nonché una disposizione in materia di sport relativa alla validità del Piano triennale di cui all'articolo 5, comma , della citata legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.
Il disegno di legge si compone di n. 8 articoli, oltre alla dichiarazione d'urgenza che attiva la procedura prevista ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.
Venendo ora all'analisi più particolareggiata dell'articolato, per quanto riguarda l'articolo 1, nello stesso si prevede, in sintesi, che il Master europeo in diritti umani e democratizzazione, sia realizzato da almeno 29 università dei Paesi membri dell'Unione europea e coordinato dal centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione con sede a Venezia.
Su proposta del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, le 27 Università partecipanti al Master europeo in diritti umani e democratizzazione hanno deciso di dar vita ad una struttura associativa allo scopo di promuovere il riconoscimento congiunto del titolo di Master, di creare un'entità autonoma per la gestione finanziaria del Programma di Master - divenuto sempre più complesso in ragione del numero delle università partner e del fatto che è stato incluso nel Capitolo A del bilancio comunitario - nonché di fornire al Programma una più adeguata base giuridica.
L'articolo 2, con la modifica proposta, prevede che la Regione possa sostenere anche finanziariamente la realizzazione del Master, mediante la concessione di un contributo annuale al Centro interuniversitario diritti umani.
Con la norma transitoria proposta all'articolo 3 si vuole garantire la conclusione dei procedimenti di concessione dei contributi, già iniziati e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore del Centro Studi dell'Università di Padova, disponendo che ai medesimi si applichi la normativa in corso alla data in cui hanno avuto inizio.
L'articolo 4 prevede una modifica in materia di turismo. Più precisamente, dispone che gli immobili, già oggetto di trasferimento alle Province e destinati ad uffici IAT, siano soggetti a vincolo di destinazione ventennale. Inoltre si prevede che il mancato rispetto di detto vincolo comporti per la Provincia l'obbligo di restituzione dell'immobile alla Regione. Al fine di consentire, comunque, una maggior flessibilità di "movimento" alle Province, che possono, in effetti, valutare esigenze diverse, si prevede la possibilità di destinare da parte delle stesse un altro immobile, ci pari valore e sito nel medesimo comune, alle finalità di informazione ed accoglienza turistica.
L'articolo 5 prevede parimenti una modifica in materia di turismo, in particolare per quanto riguarda le agenzie di viaggio in regime di affiliazione commerciale. Con la proposta del nuovo comma 1 bis, si è voluto dare il giusto risalto all'affiliazione dell'agenzia di viaggio alla società affiliante mantenendo, nello stesso tempo, la denominazione propria dell'agenzia, a tutela del diritto all'informazione del turista (che, in tal modo, potrà conoscere correttamente l'identità della ditta con cui stipula il contratto) e nel rispetto delle norme del codice civile che dettano la disciplina dei segni distintivi delle imprese, in particolare, dell'articolo 2598 codice civile che vieta gli atti di concorrenza sleale(tra i quali rientrerebbero gli atti idonei a creare confusione con i prodotti e l'attività di un concorrente). La modifica proposta, al comma 2, nel rispetto della vigente normativa, rappresenta una diversa scelta quanto al rapporto di lavoro del direttore tecnico all'interno delle agenzie di viaggio, la cui presenza è comunque mantenuta.
Con l'articolo 6 si rimane ancora in ambito turistico. A seguito delle modifiche proposte, vengono mantenute sino al 31 dicembre 2005 le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna, effettuate ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 "Norme in materia di turismo d'alta montagna". Ciò in quanto, alla data di scadenza fissata dalla legge regionale n. 33/2002, non si è ancora provveduto a classificare circa il cinquanta per cento delle strutture a causa di alcune difficoltà oggettive riscontrate dai responsabili dei rifugi stessi che peraltro, a fronte dell'impossibilità di addivenire alla nuova classificazione, sarebbero costretti a pagare una sanzione amministrativa sino a 1.500,00 euro, prevista dall'articolo 43, comma 2 della citata legge regionale, per inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione. Rimangono salve le nuove classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici già effettuate entro il precedente termine fissato al 31 dicembre 2003 dalla legge regionale n. 33/2002.
L'articolo 7 propone di modificare, elevandolo a trecentosessanta giorni, dalla comunicazione di ammissione al contributo ai fini della realizzazione, dell'ampliamento e del miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla lettera h) dell'articolo 2 della legge regionale n. 12/1993, il termine per la presentazione della documentazione relativa. La proposta di modifica appare necessaria in quanto, a seguito delle modifiche intervenute in leggi statali che disciplinano la materia, si è rilevato che molti degli enti pubblici interessati alle agevolazioni regionali trovano difficoltà ad ottemperare al termine di 240 giorni, in particolare per l'acquisizione dei previsti pareri. Per i motivi sopra esposti si è ritenuto di applicare il nuovo termine anche alle domande di contributo presentate a decorrere dall'esercizio 2002.
L'articolo 8 prevede la proroga di validità del piano triennale di cui all'articolo 5 comma 1 della più volte accennata legge regionale n. 12/1993 e ciò fino all'approvazione del piano triennale successivo. La formulazione originaria del testo, così come proposta dalla Giunta, prevedeva la proroga del solo piano triennale 2001-2003. A seguito del dibattito in Commissione, è emersa invece la necessità di una norma che, in via generale, disponga la validità dei piani triennali fino all'approvazione dei successivi. Ciò, atteso il principio di ultrattività degli atti a contenuto programmatorio, al fine di garantire la continuità, dell'azione amministrativa e in virtù di quel principio di trasparenza che deve connaturare sempre l'azione amministrativa stessa. In ragione di tali principi si è ritenuto di far decorrere tale disposizione a far data dal piano triennale 2001-2003.
L'articolo 9 prevede infine la dichiarazione d'urgenza. La Sesta Commissione consiliare permanente nella seduta del 17 giugno 2004 ha espresso all'unanimità parere favorevole al PDL in argomento, nel testo che, così come modificato, si sottopone ore all'esame dell'Aula consiliare.
3. Note agli articoli
Nota all'articolo 1
- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 33/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2 - Contenuti del Master.
1. Il Master europeo di cui all'articolo 1 è un corso di specializzazione post laurea in materia di diritti umani e democratizzazione realizzato, con il patrocinio e il supporto attivo dell'Unione europea, da almeno ventinove università dei Paesi membri dell'Unione, tra le quali l'Università di Padova e l'Università Ca' Foscari di Venezia, ed è coordinato dal Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, con sede a Venezia.
2. Lo scopo del Master è quello di formare personale altamente qualificato da impiegare nelle organizzazioni internazionali e nei pertinenti uffici delle istituzioni nazionali, regionali e locali, nell'assistenza tecnica allo sviluppo delle istituzioni democratiche e nelle operazioni di pace della comunità internazionale, con funzioni di monitoraggio dei diritti umani e di osservazione elettorale.
3. I corsi di formazione specialistica si ispirano al principio della interdipendenza e indivisibilità tra diritti umani, democrazia, pace e sviluppo e sono definiti dagli organi propri del Master, a carattere interuniversitario e sovranazionale.
4. La Regione è rappresentata nell'organo consultivo del Master (Advisory Council) e nel Consiglio di amministrazione del Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.".
Nota all'articolo 2
- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3 - Contributo regionale.
1. La Regione sostiene anche finanziariamente la realizzazione del Master, mediante la concessione di un contributo annuale al Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione.
2. (abrogato)".
Note all'articolo 4
- Il testo dell'art. 27, comma 5, della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 27 - Disposizioni particolari in materia di strutture ricettive non soggette a classificazione.
5. Chi esercita le attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, le foresterie per turisti e chi intende locare direttamente le unità abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale, può comunicare alla provincia competente, su apposito modulo predisposto e fornito dalla stessa provincia su modello regionale, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi e rispettivamente il periodo di apertura dell'attività e il periodo di messa in locazione, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo. Copia della comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva".
- Il testo dell'art. 38, comma 1, della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 38 - Reclami.
1. I clienti ai quali sono stati richiesti prezzi non conformi a quelli comunicati dalle strutture ricettive classificate o che riscontrano carenze nella gestione o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo alla provincia entro trenta giorni dall'evento.".
Nota all'articolo 5
- Il testo dell'art. 47, comma 3, della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 47 - Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.
3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31 dicembre 2005, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.".
Nota all'articolo 6
- Il testo dell'art. 59, comma 2, della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 59 - Disciplina dei prezzi.
2. La comunicazione di cui al comma 1, redatta su apposito modulo fornito dal comune su modello regionale, contenente altresì l'indicazione delle attrezzature, deve essere inviata entro il 1° ottobre di ogni anno, con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita una ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo, per la variazione di prezzi e servizi che si intendano applicare e fornire a valere dal 1° maggio dello stesso anno.".
Note all'articolo 7
- Il testo dell'art. 66 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 66 - Autorizzazione all'apertura di agenzia.
1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regione italiani.
1 bis. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato".
2. La provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 71;
b) trasmettere una dichiarazione che assicura la prestazione del direttore tecnico;
c) produrre un documento da cui risulta la disponibilità dei locali e copia del relativo certificato di agibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
4. La provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta entro centottanta giorni dalla data dei rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
5. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.". Note agli articoli 8 e 9
- Il testo dell'art. 91 della legge regionale n. 33/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 91 - Norme transitorie per le strutture ricettive soggette a classificazione.
1. Restano confermate le classificazioni effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge nonché le procedure di classificazione delle strutture ricettive alberghiere avviate dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2003 _31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26, "Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere".
2. L'adeguamento delle unità abitative, delle suite e delle junior suite in alberghi, motel, villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere alle prescrizioni dell'allegato E deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2005 le classificazioni delle strutture ricettive extraalberghiere soggette a classificazione effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 _ 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 1999, n. 49, "Disciplina e classificazione di alcune strutture ricettive extralberghiere".
4. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2004 le classificazioni delle strutture ricettive all'aperto effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge dalla provincia per il quinquennio 1° gennaio 2000 _ 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 21, comma 3 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56, "Disciplina e classificazione dei complessi ricettivi all'aperto".
5. Restano confermate e conservano validità fino al 31 dicembre 2005 le classificazioni dei rifugi alpini e dei rifugi sociali d'alta montagna effettuate sino all'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 9 agosto 1988, n. 37 e della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52, "Norme in materia di turismo d'alta montagna" qualora le suddette classificazioni non siano già state sostituite dalla nuova classificazione ai sensi del comma 6.
6. In fase di prima applicazione della presente legge, le province entro il 31 dicembre 2005 provvedono alla nuova classificazione dei rifugi alpini e dei rifugi escursionistici valevole sino al 31 dicembre 2007.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia dei complessi ricettivi all'aperto esistenti e, ove occorra, con la individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale. In sede di formazione di detta variante, al solo scopo di adeguare i complessi ricettivi all'aperto ai requisiti minimi previsti dalla classificazione richiesta, con il mantenimento del numero delle unità abitative e delle piazzole in esercizio, i complessi esistenti hanno diritto a conseguire un ampliamento delle aree già in uso con altre aree ad esse adiacenti, nella misura massima del venti percento della superficie in uso.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata data attuazione alle disposizioni in esso contenute, la Regione procede alla nomina di un commissario ad acta.".
Nota all'articolo 11
- Il testo dell'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 12/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 8 Contributi per impianti sportivi.
1. Per l'erogazione dei contributi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento e il miglioramento degli impianti sportivi e ricreativi di cui alla lettera h) dell'articolo 2, si applica quanto previsto all'articolo 15 ed ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine i beneficiari devono presentare entro trecentosessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e di assunzione della spesa eccedente il contributo regionale concedibile, con indicazione del quadro economico di spesa;
b) parere favorevole del CONI.".
Nota all'articolo 12
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 Programmazione degli interventi e criteri di riparto. 1. A decorrere dal 1994, entro il mese di aprile, per le finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dello sport di cui all'art. 9, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, un documento contenente gli indirizzi, gli obiettivi, e le priorità settoriali e territoriali da perseguire nel triennio successivo. 1 bis. Il documento di cui al comma 1 mantiene validità fino alla approvazione del successivo.".
4. Strutture di riferimento- Direzione relazioni internazionali (artt. dal 1 al 3)- Direzione turismo (artt. dal 4 al 10)- U.C. sport e tempo libero (artt. dal 11 al 13).