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Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 134 del 28 dicembre 2004


LEGGE REGIONALE  n. 37 del 24 dicembre 2004

Interventi per la valorizzazione dei locali storici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di salvaguardare gli esercizi commerciali aperti al pubblico, con almeno settanta anni di vita, che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, promuove iniziative volte alla loro individuazione e valorizzazione.

Art. 2

Censimento dei locali storici


1. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei locali storici, previo apposito censimento e detta disposizioni per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri per l'individuazione dei locali storici, la metodologia di rilevazione e la scheda tipo per il censimento che dovrà raccogliere, in particolare, dati relativi a: a) localizzazione e descrizione della sede e dell'attività; b) inventario degli arredi e degli strumenti e stato di conservazione; c) datazione del patrimonio e delle attività.

3. I comuni entro i centoventi giorni successivi individuano, sulla base dei criteri e della metodologia di rilevazione definita dalla Giunta regionale, i locali storici presenti nel proprio territorio e predispongono una relazione tecnica corredata da elaborati grafici e fotografici che documenta le caratteristiche dei locali storici individuati.

4. Le associazioni per la tutela dei locali storici unitamente alle associazioni ed istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai comuni i locali meritevoli di essere censiti e fornire elementi utili alla predisposizione della relazione.

5. I comuni inviano alla Regione copia della scheda di censimento per la verifica di compatibilità con i criteri per l'individuazione dei locali storici e la successiva iscrizione all'elenco.

Art. 3

Promozione dell'attività di censimento

1. La Regione del Veneto partecipa alla spesa sostenuta dai comuni per l'effettuazione del censimento con un contributo sino al trenta per cento della spesa.

Art. 4

Interventi di recupero e valorizzazione


1. I proprietari dei locali storici o i gestori presentano al comune proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e/o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 2, unitamente al preventivo di spesa.

2. Il comune invia alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco delle domande presentate ai sensi del comma 1, nell'anno precedente.

Art. 5

Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione


1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, la Giunta regionale assegna risorse ai comuni sulla base di appositi programmi di spesa, tenendo conto anche dei finanziamenti eventualmente assegnati dai comuni per l'attuazione dei medesimi interventi.

2. A tal fine i comuni costituiscono i soggetti gestori del programma, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

3. Le modalità di erogazione dei contributi, di verifica e di monitoraggio degli interventi hanno luogo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 27/2003.

Art. 6

Vincoli di destinazione d'uso


1. I locali storici per i quali sono stati concessi i contributi per gli interventi di recupero e valorizzazione di cui all'articolo 4, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso e della conservazione dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro e funzione.

2. I vincoli di cui al comma 1 devono risultare da apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei contributi, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dagli stessi, e sono trascritti presso i relativi pubblici registri, con oneri a carico dei beneficiari.

3. L'erogazione del contributo è subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2.

4. I vincoli di cui al comma 1 possono essere rimossi previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo, maggiorata degli interessi legali.

Art. 7

Attribuzione del logo


1. I locali storici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale Storico Veneto".

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 2.

3. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.", i comuni nel cui territorio è ubicato il locale storico cui si riferisce la violazione.

Art. 8

Norma finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, per sola competenza, dall'u.p.b. U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006; contestualmente lo stanziamento dell'u.p.b. U0214 "Attività a supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori pubblici" viene incrementato di euro 50.000,00 per sola competenza nell'esercizio 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2005, si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull'u.p.b. U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica", iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2004

Galan


INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Censimento dei locali storici

Art. 3 - Promozione dell'attività di censimento

Art. 4 - Interventi di recupero e valorizzazione

Art. 5 - Promozione degli interventi di recupero e valorizzazione

Art. 6 - Vincoli di destinazione d'uso

Art. 7 - Attribuzione del logo

 Art. 8 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2003, dove ha acquisito il n. 355 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Elso Resler;

- Il progetto di legge è stato assegnato alla 6° commissione consiliare;

- La 6° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 luglio 2004;

 - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Elso Resler, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 dicembre 2004, n. 13821.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri, nella storia culturale e sociale del Veneto hanno avuto un ruolo non trascurabile anche alberghi, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, librerie, ecc., che sono state, a loro modo, momenti di aggregazione e artefici di importanti momenti della vita regionale. È pertanto opportuno che per gli esercizi pubblici aventi almeno settanta anni di vita e nei cui locali sono conservati e tramandati ricordi, cimeli, arredi di valore culturale ed artistico siano previste delle forme di recupero e valorizzazione. Infatti un patrimonio di questa natura non può rischiare di andare disperso, perché se ciò avvenisse, scomparirebbe anche la memoria storica regionale, visto che molti di questi locali hanno avuto una parte non trascurabile nelle vicende politiche, culturali, artistiche e sociali del Veneto.

Il progetto di legge "Interventi di valorizzazione dei locali storici" intende pertanto salvaguardare i locali storici mediante un apposito censimento che coinvolga gli Enti Locali e le Associazioni aventi tra le loro finalità la conservazione e il recupero dei beni di tale natura, prevedere interventi di valorizzazione e promozione degli stessi e riconoscere, attraverso l'attribuzione di un apposito logo, il valore di questi pubblici esercizi.

In questo modo non solo si tuteleranno beni storici e architettonici di sicuro interesse ma si valorizzerà anche il turismo culturale mantenendo in vita locali che possono, a ragione, essere definiti dei veri e propri musei dell'ospitalità. Venendo ad una disamina più particolareggiata dell'articolato, l'articolo 1 definisce le finalità, già evidenziate, di individuazione e promozione della valorizzazione degli esercizi commerciali aperti al pubblico che abbiano un particolare valore storico, artistico o ambientale e che costituiscano testimonianza storico culturale o tradizionale.

L'articolo 2 prevede l'istituzione da parte della Giunta regionale dell'elenco regionale dei locali storici. Tale elenco dovrà essere stilato, secondo la previsione normativa in esame, previo apposito censimento da effettuarsi da parte dei Comuni, in applicazione dei criteri e della metodologia di rilevazione definiti dalla Giunta regionale. I Comuni potranno, ai fini del censimento, avvalersi anche delle indicazioni delle Associazioni per la tutela dei locali storci, nonché delle associazioni e degli istituti aventi la finalità di tutela del patrimonio culturale. Tali Istituti ed associazioni potranno infatti fornire segnalazione dei locali meritevoli di essere inseriti nell'elenco oltre che elementi utili a documentare le caratteristiche dei locali da censire.

L'articolo 3 prevede che la Regione partecipi alla spesa sostenuta dai Comuni, per il censimento, con un contributo fino al trenta per cento della spesa stessa.

L'articolo 4 prevede che i proprietari o i gestori dei locali storici possano presentare proposte d'intervento per il recupero e la valorizzazione dei locali e/o degli arredi, vetrine ed ogni altro elemento di decoro e funzione ai fini della realizzazione di tali interventi è prevista la concessione di contributi, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

A mente dell'articolo 5, infatti, la Giunta regionale, sulla base di appositi programmi di spesa, assegnerà risorse ai Comuni che fungeranno da soggetti gestori dei programmi.

L'articolo 6, peraltro, a garanzia della serietà degli interventi nonché al fine di preservare per un periodo di tempo ragionevole il valore e quindi la memoria di ciò che questi locali rappresentano per la nostra Regione, introduce un vincolo di destinazione d'uso. Secondo la previsione normativa in argomento, invero i locali storici per i quali siano stati concessi i contributi, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso e della conservazione dei principali caratteri dei locali e degli arredi. A tutela, comunque, della piena libertà dei soggetti e delle loro posizioni giuridiche, è prevista, secondo il dettato dello stesso articolo 6, la possibilità di svincolare tali beni previa restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi legali.

L'articolo 7 contempla la creazione sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, di un apposito logo, recante la dicitura "Locale Storico Veneto". L'utilizzo di tale logo è riservato ai locali iscritti nello specifico elenco. Il suo uso, infatti, per contraddistinguere un locale non inserito nell'elenco, così come l'uso di un logo non conforme al modello definito, sono sanzionati amministrativamente, a' norma dell'articolo 7, con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 ad un massimo di 1.000 euro. Competenti ad irrogare la sanzione saranno i Comuni, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 10/1997.

L'articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie che prevedono uno stanziamento di 50.000 euro relativamente all'esercizio 2004, per far fronte agli oneri derivanti dal censimento, nonché di euro 300.000, per l'esercizio 2005, da destinare ai contributi per gli interventi di valorizzazione dei locali storici e dei relativi arredi. Il Progetto di legge in argomento, in ordine al quale, si sono espressi favorevolmente la Prima Commissione consiliare e la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, ha ottenuto nella seduta del 27 luglio 2004, il parere favorevole, all'unanimità, della Sesta Commissione consiliare, nel testo che, così come modificato, anche nel titolo, viene ora dimesso all'esame dell'Assemblea.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 5 - Il testo dell'art. 53, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

"Art. 53 _ Modalità dell'intervento regionale.

1. La Giunta regionale tenuto conto degli indirizzi espressi dai Piani di attuazione e spesa di cui all'articolo 13, legge regionale n. 29 novembre 2001, n. 35, definisce i programmi di riparto dei finanziamenti previsti da leggi di settore, secondo graduatorie di priorità formate sulla base di parametri prefissati, ovvero tramite procedure concordate tra Regione e soggetto attuatore, stabilendo in particolare: a) il soggetto gestore del programma;".

- Il testo dell'art. 54 della legge regionale n. 27/2003 è il seguente:

"Art. 54 _ Erogazione dei contributi, verifica e monitoraggio degli interventi.

1. L'erogazione del contributo regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) è disposta con le seguenti modalità:

a) nella misura del dieci per cento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 53, comma 6;

b) nella misura di successivi acconti del venti per cento ciascuno, fino alla concorrenza del novanta per cento, sulla base della certificazione, da parte del soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme già erogate;

c) a saldo, sulla base della certificazione da parte del soggetto gestore del programma dell'avvenuta utilizzazione di almeno il novanta per cento delle somme di cui alle lettere a) e b).

2. L'erogazione del contributo regionale è disposta dal soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) a favore del beneficiario fino al novanta per cento del contributo concesso, esclusivamente sulla base di specifica richiesta del beneficiario stesso, attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.

3. La documentazione di spesa è trasmessa dal beneficiario all'organo di collaudo, ove previsto, ovvero al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lett. a) per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal beneficiario nella richiesta di erogazione delle anticipazioni del contributo.

4. L'erogazione del contributo è disposta dalla Giunta regionale al soggetto gestore del programma di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) nel caso in cui lo stesso sia beneficiario di contributo, con le modalità di cui al comma 2.

5. Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della seguente documentazione:

a) per i soggetti che realizzano lavori pubblici di interesse regionale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2: 1) deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta;

b) per i soggetti che realizzano lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2: 1) certificato di collaudo, ove previsto, ovvero certificazione della spesa sostenuta, a firma di professionista abilitato ed iscritto al relativo ordine o collegio professionale, che va documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore; 2) autocertificazione del beneficiario, redatta ai sensi della vigente normativa, per contributi inferiori a euro 100.000,00, in ordine alla spesa sostenuta documentata da fatturazione esibita a richiesta del soggetto gestore.

6. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione di cui al comma 5 è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del provvedimento dell'impegno di spesa, con il quale la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi da finanziare e ha impegnato le relative somme. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.

7. Per lavori di particolare complessità ovvero che comportino tempi di realizzazione superiori al termine di cui al comma 6, il dirigente della struttura regionale competente può determinare termini di rendicontazione superiore.

8. Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 5, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

9. Il soggetto gestore attua il monitoraggio degli interventi, verificando la funzionalità degli stessi e presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale il rendiconto delle somme utilizzate.

10. La Giunta regionale con proprio provvedimento: a) approva uno schema di convenzione regolante i rapporti con i beneficiari dei finanziamenti regionali; b) individua le modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo. 11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, la Giunta regionale ripartisce fra i soggetti gestori dei programmi di finanziamento un fondo, la cui entità è stabilita con legge finanziaria.".



4. Struttura di riferimento- Direzione lavori pubblici- Direzione cultura

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