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Bur n. 121 del 30 novembre 2004


LEGGE REGIONALE  n. 25 del 26 novembre 2004

Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:

Art. 1

Competenza

1. L'assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica e protesica, prevista a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, dall'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come richiamato dal vigente Piano Sanitario Nazionale, è erogata dall'unità locale socio sanitaria (ULSS) di residenza dei beneficiari e posta a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 2

Beneficiari

1. Sono soggetti di diritto della presente legge: a) i mutilati ed invalidi di guerra di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533." e successive modifiche; b) coloro che siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; c) i mutilati ed invalidi per cause di guerra di cui agli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, al DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, ed al DPR 30 dicembre 1981, n. 834; d) coloro che siano in possesso del verbale di visita della Commissione medica di pensione di guerra (CMPG), in attesa del decreto di concessione della pensione dal quale risulti l'attribuzione di una categoria fra quelle sopra determinate e con il quale sia riconosciuto che l'infermità sia dipendente da causa di servizio o di guerra; e) i mutilati ed invalidi per servizio di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915"; f) i mutilati ed invalidi per servizio ordinario che siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa fra la I, con o senza assegni di superinvalidità, e l'VIII, di cui alla tabella A allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche, alla quale si fa riferimento anche per gli invalidi per servizio; g) coloro che, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, siano in possesso del verbale della Commissione medico-ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni od infermità, attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; h) coloro a cui sia stato riconosciuto l'equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche; i) gli ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z." e successive modifiche, sono equiparati agli invalidi di guerra.

Art. 3

Cure climatiche in regime di assistenza indiretta

1. Le cure climatiche sono concesse, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, su apposita prescrizione di un medico del servizio sanitario nazionale. 2. Il clima risulta fattore terapeutico secondo quanto previsto al comma 1 per le patologie di cui all'allegato A. 3. L'allegato A di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere. 4. Le cure climatiche di cui al presente articolo sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla I categoria di pensione, per infermità non tubercolare, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico, atto a prevenire riacutizzazioni.

Art. 4

Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta

1. I soggiorni terapeutici, quale livello ulteriore di assistenza assicurato dalla Regione Veneto, consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) nell'ambito di progetti curativi e riabilitativi redatti dall'azienda ULSS di appartenenza che provvede ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 2. I soggiorni terapeutici sono concessi, in regime di assistenza indiretta e per un periodo di giorni ventuno, agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di terapia climatica al fine: a) di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali; b) di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi. 3. Le cure climatiche o i soggiorni terapeutici vengono concessi in ambiente e clima idoneo, da usufruire presso una delle seguenti tipologie di strutture: a) residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.); b) case di riposo o altra struttura residenziale per non autosufficienti; c) strutture alberghiere annesse agli stabilimenti termali accreditati; d) altre strutture, ivi compresi alberghi, pensioni ed abitazioni private e/o di proprietà o in usufrutto, di cui l'azienda ULSS di appartenenza abbia provveduto ad attestare l'idoneità delle modalità e delle strutture attraverso cui si realizza il soggiorno stesso. 4. Le patologie invalidanti di cui al comma 2 sono quelle previste dall'allegato B. 5. L'allegato B di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

Art. 5

Cure termali in regime di assistenza indiretta

1. In alternativa alle cure climatiche o ai soggiorni terapeutici le cure termali sono concesse in regime di assistenza indiretta per un periodo di quindici giorni, ridotti a tredici per le cure idroponiche agli aventi diritto di cui all'articolo 2 che ne presentino l'indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindicano il trattamento termale. Qualora le cure termali siano effettuate in giornata o ambulatoriamente, il contributo è erogato nella misura del cinquanta per cento per il solo vitto. 2. Le patologie invalidanti di cui al comma 1 sono quelle previste dall'allegato C. 3. L'allegato C di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

Art. 6

Contributo di accompagnamento

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità di provvedere alle normali esigenze della vita quotidiana ovvero siano sottoposti a tutela, è concesso un contributo di accompagnamento per tutto il periodo del trattamento così come previsto dall'articolo 7.

Art. 7

Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cure climatiche, termali, e soggiorni terapeutici

1. Agli invalidi ammessi alle cure climatiche, termali ed ai soggiorni terapeutici è concesso, per un periodo non superiore a quello stabilito, un contributo di assistenza sanitaria preventiva giornaliero per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura. 2. Il contributo, comprensivo delle spese di viaggio, è raddoppiato per gli invalidi che, ai sensi dell'articolo 6, abbiano diritto al contributo di accompagnamento. 3. La documentazione da esibire per l'erogazione del contributo all'assistito e per l'eventuale accompagnatore è la certificazione rilasciata dall'azienda ULSS ospitante che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido e dell'eventuale accompagnatore nella località e il periodo. La certificazione può essere sostituito da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri o del sindaco. L'erogazione del contributo per l'assistenza sanitaria preventiva all'assistito e del contributo all'eventuale accompagnatore viene corrisposto, a cure ultimate, per ogni giorno di effettiva presenza dell'invalido ed eventuale accompagnatore, nella località autorizzata, per un periodo non superiore a quello autorizzato, non oltre il sessantesimo giorno dall'avvenuta presentazione della documentazione. 4. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 viene adeguato ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 5. Lo stesso contributo è concesso per l'accompagnatore relativamente alle cure climatiche per le finalità di cui all'articolo 5.

Art. 8

Prescrizioni

1. Le prescrizioni delle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici sono redatte dal medico di base, su ricettario fornito dal servizio sanitario regionale, rilasciato a titolo gratuito.

Art. 9

Commissione Provinciale

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, alla Commissione provinciale istituita presso l'azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia. È composta da: a) un dirigente medico in qualità di Presidente, designato dall'azienda sanitaria; b) un medico designato dall'azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto; c) un medico designato congiuntamente dalla rappresentanze provinciali della Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Unione mutilati ed invalidi per servizio. 2. La Commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'azienda per i servizi sanitari ove ha sede la Commissione. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 10

Assistenza ospedaliera

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al servizio sanitario regionale, le aziende per i servizi sanitari e le aziende ospedaliere assicurano ai soggetti titolari di assegni di superinvalidità la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a carico della Regione, per l'assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.

Art. 11

Assistenza protesica, ortopedica e alimentare

1. L'assistenza protesica, ortopedica e alimentare per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 è disciplinata con le modalità previste dall'allegato D. 2. Nell'ambito dell'assistenza sanitaria è erogata un'indennità giornaliera di Euro.15,00, per un periodo non superiore a nove mesi nell'anno solare, a titolo di assistenza alimentare con le modalità previste dall'allegato D. L'erogazione dell'indennità spetta, senza interruzione di continuità, anche ai paraplegici e discinetici aventi titolo. 3. L'indennità di cui al comma 2 non è cumulabile con l'erogazione di contributi post-sanatoriali o contributi analoghi corrisposti da altri enti e non può essere concessa agli invalidi ricoverati nonché a coloro che fruiscono di cure climatiche, termali e di soggiorni terapeutici limitatamente al periodo in cui beneficiano di detta assistenza. La misura dell'indennità è adeguata ogni tre anni con provvedimento della Giunta regionale. 4. L'Allegato D di cui alla presente legge può essere modificato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine si prescinde dal parere.

Art. 12

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone apposite direttive affinché siano osservate uniformemente le procedure per l'applicazione delle norme in materia nei confronti degli aventi diritto.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse allocate sull'u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.

Art. 14

Abrogazioni

1. É abrogata la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40 "Norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

Galan



ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ALLEGATI A - B - C - D ALLEGATO A DI CUI ALL'ARTICOLO 3 Cure climatiche Le cure climatiche sono concesse agli aventi titolo di cui all'articolo 2 della presente legge che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici: 1) esiti di intervento demolitore del polmone. (pneumectomia, lobectomia totale o parziale); 2) decorticazione pleurica; 3) esiti di toracoplastica; 4) tbc polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace; 5) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea; 6) esiti di morbo di Pott, associati a postumi di tubercolosi di una o più articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio); 7) nefroctomia per tbc renale; 8) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente; 9) fibrotorace totale retraente, con evidente alterazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria; 10) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare, nonché altre forme di malattia tubercolare radiologicamente accertati; 11) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale. ALLEGATO B DI CUI ALL'ARTICOLO 4 Soggiorni terapeutici I quadri clinici per l'ammissione al soggiorno degli aventi titolo di cui all'articolo 2 della presente legge sono: 1) insufficienza respiratoria cronica; 2) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico); 3) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale; 4) invalidi affetti da malattie mentali e nervose, compatibili con soggiorni in comunità aperte, su specifica relazione di uno psichiatra; 5) ipertensione arteriosa; 6) nefropatie; 7) paraplegia e paraparesi; 8) asma bronchiale; 9) postumi di malattie infettive e debilitanti; 10) artropatia cronica; 11) esiti gravi di ferite da arma da fuoco e da traumatismi; 12) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale. ALLEGATO C DI CUI ALL'ARTICOLO 5 Cure termali Le cure termali sono concesse agli aventi titolo di cui all'articolo 2 della presente legge che rientrano in una delle seguenti patologie: 1) affezioni broncopatiche: bronchiti catarrali croniche e bronchiectasiche, le bronchiti asmatiformi, l'asma bronchiale; 2) gruppo delle artropatie: poliartrite cronica primaria nelle sue varietà articolari, reumatismo cronico ricorrente, reumatismo iperergico endogeno, artrosi croniche vertebrali ed extra vertebrali, 3) postumi di frattura da trauma, con gravi compromissioni delle articolazioni prossimiori al focolaio di frattura o con radicoliti secondarie e alterazioni del trofismo muscolare; 4) litiasi renale e biliare; 5) epatopatie, gastroenteropatie, stipsi, malattie del sistema neuropoietico alitiasiche, malattie cutanee. ALLEGATO D DI CUI ALL'ARTICOLO 11 1) Assistenza protesica e ortopedica Nel territorio regionale per l'assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, nonché quanto previsto dal Regolamento per l'Assistenza protesica ed ortopedica ex Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), richiamato dall'articolo 2 del succitato decreto. In caso di soggetti con gravi invalidità le aziende per i servizi sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere di volta in volta, alla direzione regionale competente in materia di sanità e politiche sociali della sanità e delle politiche sociali. La mancata autorizzazione entro il trentesimo giorno dalla richiesta da parte dell'azienda per i servizi sanitari, sarà inteso il silenzio assenso. In deroga a quanto disposto dal Nomenclatore tariffario di cui al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo ogni qualvolta lo ritengono necessario, sottoponendo la protesi da sostituire al controllo dell'azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di usura, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione. Per quanto attiene alle forniture, o riparazioni di protesi, le concessioni di ausili protesici nonché di piccola protesi si rende necessario perseguire una corsia preferenziale trattandosi di prescrizioni urgenti ed inderogabili. In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi alle altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai 50 Km., allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, per un massimo di giorni tre. 2) Assistenza alimentare 1) L'indennità di assistenza alimentare, è concessa agli invalidi pensionati per infermità tubercolare o mentale che ne facciano domanda e che si trovino nelle sottoindicate condizioni cliniche: a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia, decorticazione, toracloplastica, pneumotorace extrapleurico); b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari; c) fibrotorace totale e parziale; d) tubercolosi extrapolmonari; non stabilizzate in cura domiciliare e domiciliare; e) esiti di polisierosite; f) psicosi maniaco _ depressive; g) psicosi schizofreniche; h) paranoia; i) psicopatia epilettica; j) psicosi demenziali involutive; k) insufficienza renale cronica. 2) Gli invalidi che richiedono l'assistenza alimentare di cui al comma precedente debbono presentare la relativa domanda in carta semplice entro il 28 febbraio di ogni anno all'azienda per i servizi sanitari di competenza.

INDICE Art. 1 - Competenza Art. 2 - Beneficiari Art. 3 - Cure climatiche in regime di assistenza indiretta Art. 4 - Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta Art. 5 - Cure termali in regime di assistenza indiretta Art. 6 - Contributo di accompagnamento Art. 7 - Contributi di assistenza sanitaria preventiva per cu re climatiche, termali, e soggiorni terapeutici Art. 8 - Prescrizioni Art. 9 - Commissione Provinciale Art. 10 - Assistenza ospedaliera Art. 11 - Assistenza protesica, ortopedica e alimentare Art. 12 - Disposizioni attuative Art. 13 - Norma finanziaria Art. 14 - Abrogazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. ¿25¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Leggi regionali abrogate 5 - Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione - La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 ottobre 2003, dove ha acquisito il n. 422 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Braghetto e Silvestrin; - Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare; - La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2004; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 novembre 2004, n. 12878. 2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, con la presente proposta di legge si intende conseguire il perfezionamento della legge regionale n. 40/1999 che ha inteso riorganizzare uniformemente, in ambito regionale, parte della assistenza sanitaria specifica, preventiva, ortopedica, protesica garantita agli invalidi di guerra, alle vittime civili di guerra ed agli invalidi e mutilati per servizio prevista dall'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Essa prevede alcune precisazioni e modifiche alla precitata legge n. 40/1999 ritenute indispensabili per ovviare ai lamentati disguidi, disagi o dissimili interpretazioni nei confronti degli utenti, rilevati dalle Associazioni di categoria in questo quadriennio di applicazione. Inoltre include l'estensione di un livello ulteriore di assistenza sanitaria preventiva specifica come previsto dai DD.LL. 30 dicembre 1979, n. 633 e 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalla legge regionale dianzi citata, norme che intendono mettere al centro innanzitutto il rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità dell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza. Infatti non si può disconoscere l'efficacia terapeutica di un trattamento di cure termali, peraltro alternative alle cure climatiche o soggiorni terapeutici, effettuata da un soggetto che è costantemente in cura per effetto delle gravi conseguenze delle malattie invalidanti. Inoltre, in virtù di ciò che gli invalidi di guerra e di servizio rappresentano per il Paese, non ci si può sottrarre dal concedere loro anche l'assistenza protesica ed ortopedica, aggiornata, di cui al Nomenclatore tariffario cui fa riferimento il Ministero della Sanità nel proprio decreto del 27 agosto 1999, n. 322 _ articolo 2 _ punto 7, nonché quella alimentare. Prestazioni erogate da sempre e che, in altre parti dell'Italia, sono state ripristinate, per effetto del recepimento di Regolamenti non abrogati. Tanto è coerente ed attuale oggi questa proposta, quanto più si considera il valore intrinseco ed estrinseco di quel comma, riportato all'atto della presentazione al Consiglio regionale della legge n. 40/1999, laddove recita "... il concetto di benessere enucleato dall'Organizzazione mondiale della sanità, che ha statuito che la parola "benessere" può essere rapportata al concetto di "salute", diritto fondamentale dell'uomo nonché interesse della collettività. La salute, infatti, interessa non solo la singola persona, affinché possa vivere la propria vita e svolgere le proprie attività, ma anche la collettività, perché il benessere del singolo si riflette sulla società stessa. Benessere significa, perciò, efficienza psico-fisica del cittadino ottenuta attraverso un'azione di prevenzione (livello di vita soddisfacente, igiene, cure mediche, servizi sociali), ciò che implica tanto la tutela di una situazione soggettiva a vantaggio della collettività quanto la repressione dei danni che possono gravare sull'organismo umano". Viste le premesse, atteso che gli atti della Giunta regionale emanati dal 1980 sulla materia, sono fondamentalmente improntati alla conservazione dei diritti acquisiti dalle categorie riservatarie avendone recepito il Regolamento dell'ex ONIG e la numerosa e probante documentazione applicativa, nonché quanto previsto dalla legge n. 40/1999. Nello specifico: Articolo 1 _ Specifica gli enti erogatori dell'assistenza di cui alla presente proposta di legge. Articolo 2 _ Indica i beneficiari e i loro requisiti. Articolo 3 _ Definisce i criteri di concessione delle Cure climatiche in regime di assistenza indiretta. Articolo 4 _ Definisce il concetto di "soggiorno terapeutico" e i criteri di concessione dei Soggiorni terapeutici in regime di assistenza indiretta. Articolo 5 - Definisce i criteri di concessione delle Cure termali in regime di assistenza indiretta. Articolo 6 - Prevede per le cure climatiche, termali e per i soggiorni terapeutici l'erogazione di un contributo anche alla persona che accompagna l'assistito. Articolo 7 - Prevede l'erogazione del contributo giornaliero a titolo di assistenza sanitaria preventiva. Articolo 8 _ Stabilisce i criteri di prescrizione medica. Articolo 9 _ Stabilisce i criteri di ricorso nel caso di esito negativo alla domanda di concessione, e la composizione della Commissione Provinciale. Articolo 10 _ Stabilisce i criteri di assistenza in caso di ricovero ospedaliero. Articolo 11 _ Stabilisce la disciplina di erogazione dell'assistenza protesica, ortopedica, alimentare. Articolo 12 _ Stabilisce i criteri per l'applicazione delle norme in materia. Articolo 13 _ Fissa i criteri con cui provvedere agli oneri finanziari derivati dalla presente legge. Articolo 14 _ Abroga la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40. La Quinta Commissione consiliare ha effettuato le consultazioni con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e l'Associazione nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, in data 19 febbraio 2004. La Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta del 13 ottobre 2004 approvandolo, a maggioranza, nel testo che segue. 3. Note agli articoli Nota all'articolo 1 - Il testo dell'art. 57 della legge n. 833/1978 è il seguente: "57. Unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti previdenziali. Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'articolo 53, si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo. Sono comunque fatte salve le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro, ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui all'articolo 75 della presente legge.". Note all'articolo 2 - Il testo dell'art. 2 della legge n. 313/1968 è il seguente: " 2. Categorie speciali di soggetti militari. Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 1: a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui alla annessa tabella P. Alle persone contemplate nella presente lettera non si applica il secondo comma del successivo art. 102, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria; b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e i loro congiunti, nonché i volontari che, anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i loro congiunti; c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane od alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreché tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e i loro congiunti. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato italiano alla data dell'8 settembre 1943, ancorché a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui all'annessa tabella R. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate dello Stato ed ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa; d) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti; e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti. Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa; f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche. I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora, risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943; g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce Rossa Italiana, ed in caso di morte i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra è effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella U; h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e i loro congiunti. Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria; i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e i loro congiunti in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle forze armate oppure nell'amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una commissione composta da un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa. La commissione, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, alla invalidità o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera ed esprime un motivato parere, in base agli elementi raccolti. Alle sedute della commissione assiste in qualità di segretario un funzionario della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro; l) i militari delle forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino-giapponese, e i loro congiunti; m) i militari già appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte i loro congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani.". - Il DPR 23 dicembre 1978, n. 915 reca disposizioni in materia di "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.". - Il testo degli artt. 9 e 10 della legge n. 313/1968 è il seguente: "9. Soggetti civili non militarizzati. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte (1/b). Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. È sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o di scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche. Sono conferite, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi-minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbia riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave. 10. Categorie speciali di civili non militarizzati. Hanno diritto a pensioni, assegni od indennità di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 9: a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e i loro congiunti; b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e i loro congiunti; c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1 settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e i loro congiunti; d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi moventi politici, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660 e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi moventi politici dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte; f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi; g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge; h) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province, fino alla data del 24 maggio 1946, siano stati impiegati direttamente da autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni.". - Il testo dell'art. 1 della legge n. 791/1980 è il seguente: "1. Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.". 4. Leggi regionali abrogate L'art. 14 abroga la legge regionale 9 settembre 1999, n. 40.

5. Struttura di riferimentoDirezione piani e programmi socio sanitari

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