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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge regionale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Galan
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: Nuove norme regionali in materia d'assistenza sanitaria in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio, spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ALLEGATI A - B - C - D ALLEGATO A DI CUI ALL'ARTICOLO 3 Cure climatiche Le cure climatiche sono concesse agli aventi titolo di cui all'articolo 2 della presente legge che presentano uno dei seguenti quadri clinico-radiologici: 1) esiti di intervento demolitore del polmone. (pneumectomia, lobectomia totale o parziale); 2) decorticazione pleurica; 3) esiti di toracoplastica; 4) tbc polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace; 5) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteoarticolare, o laringea; 6) esiti di morbo di Pott, associati a postumi di tubercolosi di una o più articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio); 7) nefroctomia per tbc renale; 8) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente; 9) fibrotorace totale retraente, con evidente alterazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria; 10) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare, nonché altre forme di malattia tubercolare radiologicamente accertati; 11) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale. ALLEGATO B DI CUI ALL'ARTICOLO 4 Soggiorni terapeutici I quadri clinici per l'ammissione al soggiorno degli aventi titolo di cui all'articolo 2 della presente legge sono: 1) insufficienza respiratoria cronica; 2) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico); 3) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale; 4) invalidi affetti da malattie mentali e nervose, compatibili con soggiorni in comunità aperte, su specifica relazione di uno psichiatra; 5) ipertensione arteriosa; 6) nefropatie; 7) paraplegia e paraparesi; 8) asma bronchiale; 9) postumi di malattie infettive e debilitanti; 10) artropatia cronica; 11) esiti gravi di ferite da arma da fuoco e da traumatismi; 12) altre patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l'infermità principale. ALLEGATO C DI CUI ALL'ARTICOLO 5 Cure termali Le cure termali sono concesse agli aventi titolo di cui all'articolo 2 della presente legge che rientrano in una delle seguenti patologie: 1) affezioni broncopatiche: bronchiti catarrali croniche e bronchiectasiche, le bronchiti asmatiformi, l'asma bronchiale; 2) gruppo delle artropatie: poliartrite cronica primaria nelle sue varietà articolari, reumatismo cronico ricorrente, reumatismo iperergico endogeno, artrosi croniche vertebrali ed extra vertebrali, 3) postumi di frattura da trauma, con gravi compromissioni delle articolazioni prossimiori al focolaio di frattura o con radicoliti secondarie e alterazioni del trofismo muscolare; 4) litiasi renale e biliare; 5) epatopatie, gastroenteropatie, stipsi, malattie del sistema neuropoietico alitiasiche, malattie cutanee. ALLEGATO D DI CUI ALL'ARTICOLO 11 1) Assistenza protesica e ortopedica Nel territorio regionale per l'assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332, nonché quanto previsto dal Regolamento per l'Assistenza protesica ed ortopedica ex Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG), richiamato dall'articolo 2 del succitato decreto. In caso di soggetti con gravi invalidità le aziende per i servizi sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere di volta in volta, alla direzione regionale competente in materia di sanità e politiche sociali della sanità e delle politiche sociali. La mancata autorizzazione entro il trentesimo giorno dalla richiesta da parte dell'azienda per i servizi sanitari, sarà inteso il silenzio assenso. In deroga a quanto disposto dal Nomenclatore tariffario di cui al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo ogni qualvolta lo ritengono necessario, sottoponendo la protesi da sostituire al controllo dell'azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di usura, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione. Per quanto attiene alle forniture, o riparazioni di protesi, le concessioni di ausili protesici nonché di piccola protesi si rende necessario perseguire una corsia preferenziale trattandosi di prescrizioni urgenti ed inderogabili. In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi alle altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai 50 Km., allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, per un massimo di giorni tre. 2) Assistenza alimentare 1) L'indennità di assistenza alimentare, è concessa agli invalidi pensionati per infermità tubercolare o mentale che ne facciano domanda e che si trovino nelle sottoindicate condizioni cliniche: a) esiti di tubercolosi polmonare trattata chirurgicamente (pneumectomia, lobectomia, decorticazione, toracloplastica, pneumotorace extrapleurico); b) forme miliariche bilaterali o localizzazioni concomitanti polmonari ed extrapolmonari; c) fibrotorace totale e parziale; d) tubercolosi extrapolmonari; non stabilizzate in cura domiciliare e domiciliare; e) esiti di polisierosite; f) psicosi maniaco _ depressive; g) psicosi schizofreniche; h) paranoia; i) psicopatia epilettica; j) psicosi demenziali involutive; k) insufficienza renale cronica. 2) Gli invalidi che richiedono l'assistenza alimentare di cui al comma precedente debbono presentare la relativa domanda in carta semplice entro il 28 febbraio di ogni anno all'azienda per i servizi sanitari di competenza.
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