Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Legge Regionale

Bur n. 121 del 30 novembre 2004


LEGGE REGIONALE  n. 29 del 26 novembre 2004

Disposizioni in materia di tributi regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

Art. 1

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni, è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 29.000,00.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4 per cento.
3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2 l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRPEF.
4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 "Disposizioni in materia di tributi regionali".
5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo è destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario regionale.

Art. 2

Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni

1. A decorrere dal 2005, è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali", e successive modificazioni.

Art. 3

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".

Art. 4

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale"

1. Per l'anno 2005 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
2. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".


Art. 5

Disposizioni in materia di gestione dell'IRAP

1. A decorrere dal 2005 la Regione effettua le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di cui al comma 1.
3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attività continuano ad essere svolte dall'Amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. 0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 6

Estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali

1. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

2. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", nonché all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario".

Art. 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

Galan


INDICE

Art. 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF
Art. 2 - Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali
Art. 4 - Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale"
Art. 5 - Disposizioni in materia di gestione dell'IRAP
Art. 6 - Estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali. 2
Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. 29
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
- La Giunta regionale , su proposta dell'Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 3 novembre 2004, n. 30/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 novembre 2004, dove ha acquisito il n. 543 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 18 novembre 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 novembre 2004, n. 13564.

2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
l'Accordo Stato-Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001 condiziona l'erogazione dei finanziamenti integrativi statali in materia sanitaria all'osservanza di una serie di adempimenti, tra i quali il mantenimento, da parte delle Regioni, della stabilità e dell'equilibrio della gestione del settore. Lo stesso accordo obbliga le Regioni a coprire le maggiori occorrenze di spesa sanitaria con l'introduzione di strumenti di controllo della domanda, con la riduzione della spesa, o attraverso altri strumenti fiscali previsti dalla normativa vigente.
L'obbligo di rispetto dei suddetti accordi (inizialmente previsto per il solo anno 2001) è stato prorogato anche per le gestioni degli anni 2002, 2003 e 2004 con l'articolo 4 del D.L. n. 63/2002 convertito in legge n. 112/2002, e con l'articolo 3, comma 32, della legge n. 350/2003.
Per adempiere a tali accordi, il presente progetto di legge, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di tributi regionali", prevede la modifica dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, la maggiorazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione e l'individuazione di alcune fattispecie agevolative IRAP.
La variazione di un punto percentuale dell'aliquota IRAP per le imprese dei settori bancario, assicurativo e finanziario viene riproposta a decorrere dal 2005 a compensazione della riduzione della tariffa relativa all'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, disposta dall'articolo 38 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2.
Le agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili e per le nuove cooperative sociali di tipo a) e l'esenzione per le cooperative sociali di tipo b) viene riproposta in quanto le precedenti disposizioni, contenute nella legge regionale 24 novembre 2003, n. 38, vengono a scadere il 31 dicembre 2004.
La stipulazione di una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero con l'Agenzia delle Entrate, o altra Agenzia fiscale, viene proposta per avere a disposizione la maggiore quantità possibile di dati sull'IRAP, o per affidare a uno di questi enti una parte o la totalità delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione relative a tale tributo.
L'estinzione dei crediti tributari di importo inferiore a euro 16,53 viene proposta per motivi di opportunità ed economicità dell'azione amministrativa.
Articolo 1 - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
I primi due commi prevedono la fissazione, per l'anno 2004, dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF nella misura dell'1,4 per cento per i contribuenti aventi un reddito imponibile superiore a euro 29.000,00.
Viene specificato che il reddito imponibile è quello calcolato in funzione dell'addizionale regionale all'IRPEF, in quanto le deduzioni previste dall'articolo 11 del TUIR non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali, regionali e provinciali, all'IRPEF.
Il comma 3, al fine di assicurare maggiore equità al prelievo fiscale, introduce un correttivo mirante ad evitare che una ristretta fascia di contribuenti con reddito compreso tra 29.001,00 e 29.147,00 euro si ritrovino, a seguito del prelievo dell'addizionale, "più poveri" di quelli con reddito imponibile non superiore a 29.000,00 euro.
Il comma 4 conferma quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 34/2002, il quale prevede l'aliquota base dello 0,9 per cento per i portatori di handicap aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti aventi fiscalmente a carico un portatore di handicap e aventi un reddito imponibile non superiore a euro 32.600,00.
Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi non sia superiore a euro 32.600,00.
Il gettito previsto da tali disposizioni ammonta a 115,3 milioni di euro.
Articolo 2 - Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Viene confermata, a decorrere dall'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive al 5,25 per cento per i contribuenti dei settori "banche, altri enti e società finanziarie" e "imprese di assicurazione", già fissata in tale misura per il 2004. Sono soggetti a tale aliquota i contribuenti elencati negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997. Rimangono esclusi dallo stesso gli altri contribuenti, come ad esempio tutti i consorzi di garanzia collettiva fidi.
Il gettito previsto dalle disposizioni di questo articolo, al lordo delle agevolazioni disposte dagli articoli 3 e 4, ammonta a circa 45,5 milioni di euro.
Articolo 3 _ Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
Sono prorogate anche per l'anno 2005 le agevolazioni sull'IRAP per le imprese giovanili, le imprese femminili e per tutte le cooperative sociali che verranno costituite nel 2005, ad esclusione di quelle derivanti da operazioni di trasformazione o di fusione sociale.
Tale agevolazione consiste nella fissazione dell'aliquota IRAP al 3,25 per cento per gli anni 2005 e 2006, con un abbattimento dell'aliquota dell'1 per cento rispetto a quella ordinaria.
Il minor gettito derivante dall'introduzione delle fattispecie agevolative in oggetto è di circa 0,5 milioni di euro.
Articolo 4 _ Esenzione IRAP per le Cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale".
Con questo articolo viene prorogata al 2005 la medesima esenzione, prevista già nella legge regionale 24 novembre 2003, n. 38, a favore delle cooperative sociali che svolgono attività di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24).
Il minor gettito derivante da questa disposizione ammonta a 2 milioni di euro.
Articolo 5 - Disposizioni in materia di gestione dell'IRAP.
L'IRAP, tributo strettamente collegato alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto, è stata istituita con il D.Lgs. n. 446/1997, a partire dal periodo d'imposta 1998.
Attualmente le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, nonché i rimborsi, sono gestite dall'Agenzia delle Entrate, senza che la Regione possa intervenire, se non in via del tutto marginale, attraverso la Commissione paritetica.
Tuttavia, si avverte la necessità di effettuare un'azione più stringente nei confronti di quest'entrata tributaria, mediante un maggior controllo sulle attività gestionali poste in essere dall'Agenzia delle Entrate.
La modalità più opportuna è quella di stabilire, previa emanazione di legge regionale, apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, mediante la quale affidarle una parte o l'insieme delle attività gestionali in materia di IRAP, sotto stretto controllo regionale.
Tale operazione potrebbe risolvere anche la questione dei rimborsi delle eccedenze IRAP, le quali ad oggi, in assenza di diversa disciplina legislativa regionale, sono trattate dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate per ragioni di natura contabile, ma a partire dal periodo d'imposta 2005, a seguito dell'abolizione del fondo di garanzia e della definitiva determinazione dell'aliquota di compartecipazione IVA, in assenza di convenzione, la competenza dovrebbe passare alle Regioni.
È naturale che, affidando all'Agenzia anche questo tipo di operazioni, la Regione eviterebbe di farsi carico di un'attività di rimborso laboriosa e complessa, nonché economicamente dispendiosa.
Il costo previsto ammonta a 3 milioni di euro annui.
Articolo 6 - Estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali.
Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è opportuno abbandonare i crediti tributari di importo inferiore a euro 16,53 (lire trentaduemila) concernenti il tributo, la sanzione e gli interessi, in analogia con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1999, n. 129.
Analogamente, non si ritiene di procedere al rimborso di tributi regionali per importi non superiori a euro 16,53.

3. Note agli articoli
Note all'articolo 1
- Il testo dell'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:
"50. Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.
5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale.".

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 34/2002 è il seguente:
"Art. 1- Determinazione dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", è fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:
a) fino a euro15.000,00 1,2%
b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3%
c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4%
d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4%
e) oltre euro 70.000,00 1,4%
2. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.
3. A decorrere dall'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall'articolo 11 del DPR n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.".

Nota all'articolo 2
- Il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:
"6. Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari.
1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria nonché degli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora , o) degli altri oneri di gestione.
1-bis. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile si determina applicando i criteri di cui all'art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma:
a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da partecipazione;
b) dei profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
c) delle rivalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
e la somma:
d) degli oneri finanziari;
e) delle perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
f) delle svalutazioni di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clientela.
3. Per le società di gestione di fondi comuni di investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.
4. Per le società di investimento a capitale variabile la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili, dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali.
5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.
5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresì alla determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti di agenzia.
7. Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione.
1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché da profitti sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri, comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli nonché delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali, h) delle altre spese amministrative.
2. I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al personale dipendente.".

Note all'articolo 3
- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 57/1999 è il seguente:
"Art. 2 - Destinatari degli interventi.
1. La Regione concede le agevolazioni di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di nuove imprese individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.
1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
1 ter Per le finalità della presente legge, si definiscono nuove imprese quelle costituite da non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo
2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della Regione del Veneto.
3. Le imprese individuali, le società e le cooperative, beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del 30 aprile 1996 e successive modificazioni.".

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1994 è il seguente:
"Art. 2 - Cooperative sociali.
1. Le cooperative sociali perseguono gli scopi previsti dall'articolo 1 attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari, educativi;
b) lo svolgimento di attività in strutture di produzione e lavoro, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi territoriali delle unità locali socio sanitarie e dei comuni, organizzano attività lavorative finalizzate al recupero sociale di persone svantaggiate.".

- Per il testo degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2000 è il seguente:
"Art. 12 - Limiti dell'aiuto alle imprese.
1. L'ammontare dei benefici concessi ad una impresa, cumulati con quelli ottenuti dal medesimo beneficiario a valere su altri regimi di aiuto non autorizzati espressamente dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie, non può in nessun caso superare l'importo previsto dalla regola de minimis, di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
2. Sono fatti salvi gli altri regimi di aiuto disciplinati nella relativa legge istitutiva oppure individuati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, in applicazione della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.
3. Al momento dell'inoltro della domanda, i soggetti richiedenti, aventi i prescritti requisiti, rilasciano, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione attestante gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell'arco temporale in cui si applica la predetta regola de minimis.".

Note all'articolo 4
- Per il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1994 vedi nota all'articolo 3.
- Per il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2000 vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 281/1970 è il seguente:
"2. Imposta sulle concessioni statali.
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione delle concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione.
L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.".


4. Strutture di riferimento
- Direzione bilancio
- Direzione ragioneria e tributi

Torna indietro