Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32" deve essere intesa come: "a seguito della stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo articolo 49.
Art. 2
Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola "lagunare" è aggiunta la parola "fluviale".
Art. 3
Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.
3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Giancarlo Galan
Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
1. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, la dizione: "sino alla attivazione delle procedure di cui all'articolo 32" deve essere intesa come: "a seguito della stipula dei contratti di servizio fra gli enti affidanti ed i soggetti affidatari dei servizi minimi di trasporto pubblico locale", conseguentemente i contributi erogati dalla Regione prima della stipula dei contratti di servizio devono intendersi assegnati esclusivamente a ripiano delle perdite di esercizio ai sensi del Titolo III "Ripiano dei disavanzi di esercizio" della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, a cui rinvia il medesimo articolo 49.
Art. 2
Modifica all'articolo 17, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni
1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, dopo la parola "lagunare" è aggiunta la parola "fluviale".
Art. 3
Disposizioni transitorie relative all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale
1. Gli affidatari, alla data del 31 dicembre 2003, dei servizi minimi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, proseguono la gestione dei servizi sino al 31 dicembre 2006 e i relativi contratti di servizio sono prorogati sino al 31 dicembre 2006.
2. Al fine di conseguire obiettivi di miglioramento dell'organizzazione del servizio, è data facoltà agli Enti affidanti d'intesa con i soggetti affidatari di rinegoziare i contenuti dei contratti di cui al comma 1.
3. I servizi aggiuntivi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, e i contratti di subaffidamento di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale, possono essere prorogati sino alla data del 31 dicembre 2005.