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Bur n. 145 del 27 ottobre 2026


Materia: Sanità e servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1162 del 20 ottobre 2026

Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" (Rep. Atti n. 134/CSR del 10 settembre 2026).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” (Rep. Atti n. 134/CSR del 10 settembre 2026). Il recepimento del Documento di Accordo costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Il Regolamento (CE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, di seguito Regolamento OCR, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, prevede all’art. 4, paragrafo 1 che gli Stati membri designino le autorità competenti a cui sono conferite le responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali (CU) e altre attività ufficiali (AAU).

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 contiene le disposizioni per adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti a quelle del Regolamento OCR e, all’art. 2, comma 1, designa come Autorità competenti (AC) dell’Italia “il Ministero della salute, le regioni e le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze”. La designazione è finalizzata “a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all’adozione delle azioni esecutive e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative” nei settori della salute animale, del benessere degli animali, degli alimenti e della sicurezza alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale nonché delle prescrizioni per l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari e l’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Il paragrafo 2, dell’art. 4 del Regolamento OCR, prevede che “se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente…”, in particolare alle autorità a livello regionale o locale, deve garantire “[…] un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio”.

Inoltre, il citato Regolamento OCR impone alle Autorità competenti obblighi e requisiti generali, aggiuntivi e specifici, ulteriormente dettagliati in atti unionali successivi che richiedono un costante adeguamento dell’organizzazione delle Autorità competenti e dei propri strumenti gestionali e operativi, tra l’altro in termini di qualificazione del personale, formazione, risorse e infrastrutture, capacità di cooperazione, coordinamento, risposta alle emergenze, programmazione, esecuzione delle attività, monitoraggio, rendicontazione, verifiche, comprese le attività di audit, e azioni di miglioramento. Devono inoltre essere garantite l’imparzialità, la qualità e la coerenza, nonché l’efficacia e l’adeguatezza/appropriatezza, dei controlli ufficiali e delle Autorità competenti a tutti i livelli e attuare una attività di audit delle Autorità competenti per verificare la conformità al corpus normativo unionale in parola.

Le “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”, di cui all’Accordo del 10 settembre 2026, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 134/CSR di seguito Accordo), raggruppano, in un’ottica sistematica e di carattere gestionale, i requisiti previsti dal Regolamento OCR, da applicare a tutti i livelli di autorità competente di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 27/2021, al fine di espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 1 del suddetto Accordo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire, con propri provvedimenti, il documento recante le citate Linee guida, che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Atto Rep. n. 2271), stipulata ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge n. 131/2003 e in attuazione dell'art. 1, comma 173 della Legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), che definisce i criteri e gli adempimenti per l'accesso delle Regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato per il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ciò premesso, ferme restando le individuazioni delle articolazioni organizzative previste dalle disposizioni vigenti per le strutture dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, è necessario individuare le strutture dell’Amministrazione regionale deputate a svolgere le funzioni di competenza ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 27/2021, nei seguenti settori:

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;

c) salute animale;

d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;

e) benessere degli animali;

f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

Al fine di garantire organicità alla catena di comando nei diversi settori per svolgere tutte le funzioni specifiche delle Autorità Competenti Regionali (ACR), ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo, le strutture organizzative delle amministrazioni regionali devono essere allineate alle disposizioni del Capitolo 5 delle Linee guida in oggetto, svolgere il necessario coordinamento interno e assicurare articolazioni dirigenziali esclusivamente dedicate, anche in applicazione e in conformità di quanto previsto dall’art. 13, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, come declinato dall'art. 1, paragrafo 1 e dall'art. 2, paragrafo 1 del citato Regolamento e dall’art. 4 del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e relativo Accordo sul documento concernente “Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale” (Rep. Atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025).

Con DGR n. 916 del 31 agosto 2026 si è già provveduto ad individuare il Responsabile del Servizio veterinario regionale in attuazione alle disposizioni del citato D.Lgs. n. 136/2022.

La Direzione Prevenzione Sicurezza alimentare Veterinaria, incardinata nell’Area Sanità e Sociale, prevede, nella sua articolazione organizzativa, tra l’altro, l'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare e l'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari.

Con il presente atto si propone, quindi, di assegnare all'Unità Organizzativa sicurezza alimentare le funzioni di competenza regionale di cui ai settori indicati dalle seguenti lettere dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 27/2021:

a) alimenti, inclusi i nuovi alimenti, e la sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti comprese le norme relative alle indicazioni nutrizionali e il loro coinvolgimento nel mantenimento dello stato di salute fornite sui prodotti alimentari, anche con riferimento ad alimenti contenenti allergeni e alimenti costituiti, contenenti o derivati da OGM, nonché la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

f) prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari, dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione dei pesticidi.

Si propone, inoltre, di assegnare all'Unità Organizzativa sanità animale e farmaci veterinari le funzioni di competenza regionale di cui ai settori indicati dalle seguenti lettere dell’elenco dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 27/2021:

b) mangimi e sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso, anche con riferimento a mangimi costituiti, contenenti o derivati da OGM;

c) salute animale;

d) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ai fini della prevenzione e della riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali;

e) benessere degli animali.

Si propone, altresì, date la specificità e la tecnicità delle materie, di demandare ai Dirigenti di tali Unità organizzative, l’adozione degli atti relativi a disposizioni operative di competenza dell’Autorità Competente Regionale.

Considerato, infine, che l’art. 2 dell’Accordo in parola stabilisce che le autorità competenti, compresa l’ACR, si impegnano ad adottare le indicazioni previste dal predetto documento e a verificare periodicamente la propria adeguatezza rispetto all’Accordo e che l’art. 3 dell’Accordo dispone che, qualora siano individuate più strutture per svolgere le funzioni di ACR, è necessario un coordinamento interno, si propone di demandare al Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria l’adozione degli atti di coordinamento, e quelli relativi ad attività integrate e trasversali di competenza dell’Autorità Competente Regionale.

Ciò premesso, in conformità a quanto sopra esposto, si propone di recepire l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" (Rep. Atti n. 134/CSR del 10 settembre 2026), riporatato nell'Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Si dà atto, altresì, che il presente provvedimento costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato/Regioni 23 marzo 2005.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria, il Direttore dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare e il Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari dell’esecuzione del presente atto secondo le funzioni di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";

VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 "Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016";

VISTA la DGR n. 312 del 30 aprile 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza”;

VISTA la DGR n. 562 del 16 giugno 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale". Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii”;

VISTA la DGR n. 631 del 24 giugno 2026 “Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. b) del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii”;

VISTA la DGR n. 916 del 31 agosto 2026 Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". (Rep. atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025);

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera o), della L.R. 31 dicembre 2012. n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 10 settembre 2026 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato sancito l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" (Rep. Atti n. 134/CSR del 10 settembre 2026);
  3. di prendere atto che l’art. 2 dell’Accordo di cui al punto 2 prevede che le autorità competenti, compresa l’Autorità Competente Regionale, si impegnino ad adottare le indicazioni previste dall'Accordo stesso e a verificarne periodicamente l'adeguatezza;
  4. di recepire l'Accordo di cui al punto 2, come riporato nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria dell’adozione degli atti di coordinamento e di quelli relativi ad attività integrate e trasversali di competenza dell’Autorità Competente Regionale ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo di cui al punto 2, che dispone che qualora siano individuate più strutture per svolgere le funzioni di Autorità Competente Regionale, è necessario un coordinamento interno;
  6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato/Regioni 23 marzo 2005;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria, il Direttore dell'Unità Organizzativa Sicurezza Alimentare e il Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari dell’esecuzione del presente atto secondo le funzioni di competenza;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1162_26_AllegatoA_594557.pdf


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