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Bur n. 111 del 14 agosto 2026


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 817 del 28 luglio 2026

Approvazione dello schema di Accordo interistituzionale, ai sensi dell'articolo 15, Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Bardolino per la gestione temporanea dell'incubatoio ittiogenico sito nel Comune di Bardolino (VR) in località Mezzariva, Passeggiata Rivalunga n. 7.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo interistituzionale, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Bardolino per la gestione temporanea dell’incubatoio ittiogenico sito nel Comune di Bardolino (VR) in località Mezzariva, Passeggiata Rivalunga n. 7, volto all’operatività del centro ittiogenico di Bardolino, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

La Legge n. 56 del 7 aprile 2014 ha ridefinito le funzioni spettanti alle Province, trasformate in Enti di Area Vasta, e distinto tra funzioni fondamentali, demandate alle Province dalla stessa Legge, e funzioni non fondamentali già esercitate dalle Province, oggetto di riallocazione, con l’obiettivo di riordinare e ottimizzare le risorse e l’efficienza dei servizi, ridefinendo le competenze tra i diversi livelli di governo, senza aggravio della spesa pubblica (comma 96 dell’art 1).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 ha definito i criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni provinciali trasferite (art. 1, comma 92 dell’art. 1), nel rispetto dei principi sanciti dal Legislatore statale all’art. 1, commi dall’85 al 97 e al comma 150 della L. n. 56/2014, per cui dall’attuazione della Legge non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In attuazione della Legge n. 56/2014 la Regione Veneto ha dettato le prime disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali con Legge regionale n. 19 del 29 ottobre 2015, demandando ai sensi dell’art. 9, comma 1 ad accordi tra la Regione, le singole Province e la Città metropolitana di Venezia la definizione di aspetti operativi (standard dei servizi, risorse umane, dotazione dei beni strumentali) e affidando alla Giunta regionale il compito di adottare disegni di Legge e provvedimenti amministrativi finalizzati al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di Legge di riordino di specifiche funzioni, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative (art. 9, comma 8).

Successivamente, è intervenuta la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, quale collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017, la quale, con gli artt. da 1 a 6, ha definito le linee di fondo per l’avvio di un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, riallocando in capo alla Regione una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia, tra cui le funzioni in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo.

Dette linee guida sono state attuate con la Legge regionale 07 agosto 2018, n. 30 di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca e conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della LR n. 25/2014, e con le DGR n. 1939 del 21 dicembre 2018 e n. 1079 del 30 luglio 2019.

La Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 all’art. 1, comma 4 ter stabilisce che la Regione del Veneto garantisce la sostenibilità ambientale della pesca professionale sul lago di Garda attraverso una gestione che assicuri l'equilibrio dei popolamenti ittici e la valorizzazione e l'incremento delle risorse ittiche nell'interesse alieutico ed economico.

Il Regolamento regionale n. 2 del 09 agosto 2024 a tutela della fauna ittica e a disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda, definisce ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", l'attività di pesca nella sponda veneta del lago di Garda e nel fiume Mincio e suoi canali dall'imbocco con il lago al ponte della ferrovia Milano-Venezia.

Il “Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto”, contenuti nell’Allegato A della DGR n. 917 del 6 agosto 2024, prevede al punto 7 - Piani di ripopolamento e al punto 8 - Attività ittiogenica che l’attività ittiogenica sia realizzata dall’impianto ubicato in Comune di Bardolino (VR), al fine di utilizzare materiale reperito in loco per implementare e consolidare le popolazioni che per motivi conservazionisti e commerciali sono particolarmente importanti per il lago di Garda.

Si rileva che nell'Allegato A della DGR n. 917 del 6 agosto 2024, recante il "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto", è presente un mero errore materiale nella parte in cui l'impianto ittiogenico ubicato nel Comune di Bardolino (VR) è indicato come di proprietà della Regione del Veneto, anziché della Provincia di Verona. Si rende pertanto necessario procedere, con il presente provvedimento, alla rettifica del predetto Allegato A, precisando che il citato impianto è di proprietà della Provincia di Verona.

Invero, la Provincia di Verona, proprietaria dell’immobile, ha espresso (nota prot. n. 30619 del 17/06/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 273928 del 17/06/2022, e nota prot. n. 1397/0 del 21/06/2022, acquisita al protocollo regionale con n. 278798 del 21/06/2022) l’interesse affinché l’incubatoio ittiogenico di Bardolino prosegua nell’attività di riproduzione delle specie tipiche autoctone del lago di Garda, anche al fine di evitare il degrado e l’abbandono delle strutture dell’impianto, funzionali alla salvaguardia del patrimonio ittico del lago.

Il Comune di Bardolino (VR) con nota del 27/04/2026, acquisita al prot. regionale n. 241896 del 27/04/2026 ha formulato alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona una manifestazione di interesse all’acquisizione dell’immobile adibito a incubatoio ittiogenico e, nelle more della definizione del definitivo assetto giuridico, la disponibilità a gestirlo in via provvisoria, al fine di avviare le azioni necessarie all’operatività dell’incubatoio da attuare contestualmente alla ricognizione dello stato di fatto dell’immobile rispetto alla sua caratteristica destinazione d’uso.

La Direzione Programmazione e Gestione ittica, Bonifica e Irrigazione ha valutato che l'interesse del Comune di Bardolino (VR) e la disponibilità a gestire sia le attività finalizzate a garantire l'operatività e la funzionalità dell'immobile sia le attività di tipo ittiogenico finalizzate alla produzione di materiale ittico per l'immissione nelle acque del lago di Garda, risultano la soluzione maggiormente opportuna e idonea all'attuazione delle misure già previste dal "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto”, già approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 917 del 6 agosto 2024, fatto salvo il coordinamento scientifico e la supervisione della Struttura regionale competente in materia di pesca.

La Regione del Veneto con nota n. 402684 del 03/07/2026 ha pertanto trasmesso alla Provincia di Verona e al Comune di Bardolino la proposta di un Accordo interistituzionale, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Bardolino finalizzato alla gestione temporanea dell’incubatoio ittiogenico sito nel Comune di Bardolino (VR).

Per tali motivi, anche in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 ter della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, si intende proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di Accordo interistituzionale, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Bardolino per la gestione temporanea dell’incubatoio ittiogenico sito nel Comune di Bardolino (VR) in località Mezzariva, Passeggiata Rivalunga n. 7, volto all’operatività del centro ittiogenico di Bardolino, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze.

Le attività di cui al presente provvedimento non prevedono oneri a carico del Bilancio regionale.

Per quanto sopra esposto, si propone di approvare lo schema di Accordo interistituzionale, come contenuto nell’Allegato A alla presente deliberazione, dando atto che per la Regione del Veneto sarà sottoscritto dal Presidente o da un suo delegato.

Si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione e Gestione Ittica, Bonifica e Irrigazione ad apportare allo schema di Accordo interistituzionale, di cui all'Allegato A eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione e Gestione Ittica, Bonifica e Irrigazione dell’esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 09 agosto 2024, Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda;

VISTO Il “Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto”, di cui all’Allegato A della DGR n. 917 del 6 agosto 2024;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A della DGR n. 917 del 6 agosto 2024, recante il "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto", precisando che l'impianto ittiogenico ubicato nel Comune di Bardolino (VR) è di proprietà della Provincia di Verona e non della Regione del Veneto, come erroneamente riportato per mero errore materiale;
  3. di prendere atto della nota del 27/04/2026, acquisita al prot. regionale n. 241896 del 27/04/2026, con la quale il Comune di Bardolino (VR) ha manifestato l'interesse all’acquisizione dell’immobile di proprietà della Provincia di Verona, ubicato nello stesso Comune di Bardolino (VR), adibito a incubatoio ittiogenico a cui far precedere, nelle more della definizione del definitivo assetto giuridico, un regime gestionale provvisorio al fine di avviare le azioni necessarie all’operatività dell’incubatoio da attuare contestualmente alla ricognizione dello stato di fatto dell’immobile rispetto alla sua caratteristica destinazione d’uso;
  4. di prendere atto che la Direzione Programmazione e Gestione ittca, Bonifica e Irrigazione ha valutato che l'interesse del Comune di Bardolino (VR) e la disponibilità a gestire sia le attività finalizzate a garantire l'operatività e la funzionalità dell'immobile sia le attività di tipo ittiogenico finalizzate alla produzione di materiale ittico per l'immissione nelle acque del lago di Garda, risultano la soluzione maggiormente opportuna e idonea all'attuazione delle misure già previste dal "Piano di Miglioramento della pesca per le acque del lago di Garda ricadenti nella Regione Veneto”, già approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 917 del 6 agosto 2024, fatto salvo il coordinamento scientifico e la supervisione della Struttura regionale competente in materia di pesca;
  5. di approvare lo schema di Accordo interistituzionale tra Regione del Veneto, Provincia di Verona e Comune di Bardolino (VR), ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ai fini dell’operatività dell’incubatoio ittiogenico di Bardolino, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, della sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto 5;
  7. di autorizzare il Direttore della Direzione Programmazione e Gestione Ittica, Bonifica e Irrigazione ad apportare allo schema di Accordo interistituzionale, di cui all'Allegato A eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione e Gestione Ittica, Bonifica e Irrigazione dell’esecuzione del presente provvedimento;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_817_26_Allegato_588864.pdf


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